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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1387/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. TE AS Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. NA GA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1387 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Biasia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_4
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Gallo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio nonché contro
( ), in persona del rappresentante e Controparte_2 P.IVA_1 procuratore speciale Dott. CP_3
APPELLATA rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Giorgio Contini e giusta Parte_4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n. 1123/2023 pubblicata in data 12.6.2023
Conclusioni di parti appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, dott. Antonio
Picardi, Sent. n. 1123/2023 del 6/6/2023, emessa nel procedimento rubricato al n.
3070/2020 R.G. e notificata il 12/6/2023, così giudicare:
In via preliminare e cautelare
- Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Vicenza, dott. Antonio Picardi, Sent. n. 1123/2023 del 6/6/2023, emessa nel procedimento rubricato al n. 3070/2020 R.G. e notificata il 12/6/2023
In rito in via preliminare
Riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza, dott. Antonio Picardi, Sent. n.
1123/2023 del 6/6/2023, emessa nel procedimento rubricato al n. 3070/2020 R.G. e notificata il 12/6/2023 nei capi e per i motivi indicati nella parte motiva del presente atto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, riservata ogni altra istanza e allegazione.
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione,
- NEL MERITO: rigettare l'Appello proposto dai sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché inammissibile, in via principale ex art. 348 bis c.p.c. ed in subordine ex art. 342
c.p.c., ed in ogni caso perchè infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la decisione di primo grado.
- IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di istanze istruttorie.
IN PUNTO SPESE:
1) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
2) atteso il rigetto da parte dell'Ecc.ma Corte adita dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1123/2023 pubbl. il 12/06/2023 del Tribunale
pag. 2/12 di Vicenza resa a conclusione del Giudizio RG. 3070/2020, condannare parte attrice in appello ex art. 283, 3° comma c.p.c.;
3) attesa l'Ordinanza n. cronol. 423/2024 del 1/03/2024 RG. n. 1387/2023-1 con la quale l'Ecc.ma Corte adita disponeva, tra l'altro, di statuire sulle spese di lite del concesso sequestro conservativo in sede di pronuncia della Sentenza definitiva del presente procedimento, condannare parte attrice in appello all'integrale rifusione delle spese di lite del procedimento RG. n. 1387/2023-1, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
Conclusioni di parte appellata Controparte_2
Per tutte le ragioni esposte in atti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, incluse eventuali domande, anche in via di appello incidentale, che l'Avv. dovesse svolgere nei confronti di Controparte_1 [...]
confermare la sentenza n. 1123/2023, del Tribunale di Vicenza, sez. Controparte_2
II, Dott. Antonio Picardi, emessa in data 6 giugno 2023 e pubblicata in data 12 giugno
2023, per quanto di interesse e, segnatamente, con riferimento ai capi in cui è stata accertata l'estraneità di ai fatti oggetto di giudizio e posti Controparte_2 dall'Avv. alla base dell'azione ex art. 2901 c.c., con esclusione in Controparte_1 capo alla stessa della sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e C.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 15.5.2020 esponeva di aver svolto a Controparte_1 favore di attività professionale legale, comprovata da riconoscimenti di Parte_1 debiti e promesse di pagamento, retribuita solo in parte e, dunque, di esserne creditore per € 217.200,00. Essendo il patrimonio del debitore composto da quote di partecipazione della società che erano stati oggetto di atti Parte_5 dispositivi, l'Avvocato agiva chiedendo di accertare la nullità ed inefficacia ai sensi dell'art. 1414 1° comma c.c. per simulazione assoluta dell'atto del 28.10.2010 a rogito
Notaio di Vicenza (rep. n. 183.211 – racc. n. 20.812) di trasferimento Persona_1 del 12,44% delle quote di partecipazione della società ai figli Parte_5
nonché la revocatoria della scrittura privata autenticata del Parte_6
04.06.2015 Notaio di Milano (rep. n. 75.313 – racc. n. 21.550, Persona_2 registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2, il 5 giugno 2015 al n. 23047) con cui l' reintestava il 42,98% delle quote, fiduciariamente detenute Controparte_2 per conto di , a . Parte_1 Parte_2
pag. 3/12 Si costituivano in giudizio , e contestando la debenza delle Parte_1 Pt_2 Pt_3 somme (sotto il profilo del quantum, per essere il credito in capo all'associazione professionale e comunque per intervenuta prescrizione presuntiva triennale) e, quanto ai presupposti delle azioni, l'effettivo pagamento del prezzo della vendita del 28.10.10 e la mancata partecipazione di alla scrittura privata autenticata del 4.6.2015 Parte_1 di reintestazione di quota.
Rispetto alla domanda revocatoria si costituiva, altresì, l' Controparte_2 eccependo l'incompetenza del Tribunale adito a favore della sezione specializzata in materia di impresa, negando in capo a la proprietà della quota reintestata Parte_1
e giustificando l'atto di reintestazione con l'estinzione del mandato fiduciario ricevuto da in data 24.10.2014, che aveva determinato la restituzione al Parte_2 fiduciante dei beni di sua proprietà.
Soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti Pt_1 allegavano l'esistenza di un atto di donazione delle quote di partecipazione datato
29.10.2024 da parte del padre a favore del figlio, deducendo la prescrizione dell'azione revocatoria eventualmente proponibile contro lo stesso.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza, rigettata l'eccezione di incompetenza, accoglieva le domande attoree sostenendo che:
- il credito azionato dall'attore fosse provato dai plurimi riconoscimenti di debito e promesse di pagamento;
potesse essere azionato per l'intero da CP_1 anche perché previsto dallo statuto dell'associazione professionale;
non operasse la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. dal momento che vi erano stati pagamenti frazionati e non una solutio uno actu e le contestazioni sulla consistenza del credito finivano per ammettere il mancato integrale pagamento;
- numerosi elementi presuntivi (legame familiare tra le parti, sofferenza economico-finanziaria di , data del rogito prossima alla scadenza Parte_1 del debito come risultante dall'atto di riconoscimento di debito e contestuale promessa di pagamento del 24.3.2010, dilazione del pagamento del corrispettivo a data successiva alla scadenza del debito da prestazione professionale) e documenti (bonifici e versamenti di denaro da parte del padre a favore del conto corrente del figlio, impiegato per pagare l'acquisto delle quote) provavano la simulazione assoluta della compravendita;
- della revocatoria ricorrevano tutti i presupposti: eventus damni, in quanto, a seguito dell'atto dispositivo, per stessa ammissione fatta dall'arch. nella Pt_1 missiva del 30.5.2016, egli era divenuto praticamente impossidente;
scientia
pag. 4/12 damni, dovendo aversi riguardo all'atteggiamento soggettivo del Pt_1
, effettivo disponente, essendo la fiduciaria null'altro che un veicolo
[...] attuativo della volontà del titolare sostanziale;
- l'azione revocatoria non poteva ritenersi prescritta, in quanto tardivamente proposta solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. con riferimento ad un atto di donazione mai dedotto prima e, comunque, in quanto il termine decorre ex artt. 2903 e 2935 c.c. da quando ne è stata data pubblicità ai terzi;
- il mandato fiduciario stipulato tra e l' e Parte_2 Controparte_2 il conferimento di beni nel mandato non erano opponibili all'attore perché da lui contestati e privi di data certa, di conseguenza l'atto di reintestazione della quota era revocabile perché era vero ed effettivo proprietario e Parte_1 disponente della stessa.
Avverso l'indicata pronuncia interponevano tempestivo appello , Parte_1
e deducendo: I. travisamento dei fatti in relazione alla titolarità in capo a Pt_2 Pt_3
delle quote di partecipazione in fiduciariamente Parte_1 Parte_5 detenute da II. travisamento della difesa proposta dai Controparte_2 Pt_1 in relazione alla prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento alla donazione del
29.10.2014. Unitamente, proponevano istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Si costituiva in appello eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt.342 e 348 bis c.p.c., contestando i motivi di impugnazione e opponendosi all'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Si costituiva altresì chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'istanza di sospensione veniva rigettata.
Su istanza di veniva autorizzato il sequestro conservativo delle quote Controparte_1 di partecipazione intestate a e (provvedimento inaudita Parte_2 Parte_3 altera parte del 19.2.2024, confermato con ordinanza del 12.3.2024. In data 21.3.2025 su istanza di veniva nominato custode delle quote la dott.ssa Controparte_1
. Persona_3
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 15.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il 2.12.2025.
pag. 5/12
2. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. nel testo novellato dal D. L.vo n.
149/2022 è superata dal vaglio di ammissibilità e non manifesta infondatezza prima facie dell'appello che ha portato alla fissazione dell'udienza di rimessione in decisione nelle forme ordinarie.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, in quanto l'atto di appello indica, pur senza trascriverli, i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto e le ragioni della richiesta riforma.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un “progetto alternativo di sentenza” essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
3. L'appello è infondato.
3.1. Primo motivo di appello: travisamento dei fatti in relazione alla titolarità in capo a delle quote di partecipazione in Parte_1 Parte_5 fiduciariamente detenute da Controparte_2
Gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento della titolarità delle quote fiduciariamente detenute dall' in capo a , Controparte_2 Parte_2 richiamando a riprova la donazione paterna del 29.10.2014 e il conferimento del mandato fiduciario ad opera del figlio in data 24.10.2014.
Il motivo è infondato.
La titolarità in capo a della quota di partecipazione in Parte_1 Parte_5 detenuta da è provata:
[...] CP_2 CP_2
- dall'atto di “Intestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari correlati a quota di S.R.L.” del 30.6.2008 (doc.24 ), regolarmente iscritto nel Registro CP_1 delle Imprese (doc.18 ), con il quale , quale proprietario della CP_1 Parte_1 quota, intesta alla società fiduciaria la legittimazione all'esercizio dei diritti societari correlati alla sua quota;
- dalla “dichiarazione di effettiva proprietà” del 9.11.2009 con cui la stessa società
pag. 6/12 fiduciaria dichiara di amministrare fiduciariamente la quota in forza di mandato fiduciario stipulato con nel 1999 (doc. 20 ); Parte_1 CP_1
- dalla lettera del 22.6.2012 con cui lo stesso si dichiara disponibile a costituire, Pt_1 in favore del pegno sulla partecipazione sociale fiduciariamente intestata CP_1 alla predetta società (doc. 11 ). CP_1
La società fiduciaria, costituendosi in giudizio, allegava l'esistenza di un mandato fiduciario ricevuto da in data 24.10.2014 a giustificazione della Parte_2 reintestazione a suo favore l'anno successivo.
Come rilevato dal giudice di primo grado, il mandato fiduciario così come l'atto di conferimento del bene costituiscono atti unilaterali di , privi di data Parte_2 certa, di conseguenza inopponibili a sotto il profilo della loro anteriorità CP_1 rispetto all'atto di reintestazione.
In ogni caso, va rilevato che il conferimento del mandato non costituisce prova della titolarità della quota in assenza di un atto traslativo che determini il trasferimento della quota dal titolare effettivo ( ) al nuovo titolare fiduciante ( Parte_1 Pt_2
).
[...]
Tale prova, secondo parte appellante, sarebbe costituita dall'atto donativo intervenuto tra padre e figlio in data 29.10.2014 e avente ad oggetto la quota societaria citata.
Trattasi, tuttavia, di allegazione del tutto tardiva in quanto effettuata soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Sostiene l'appellante che la produzione in giudizio dell'atto di donazione sarebbe finalizzata a comprovare l'estraneità di alla reintestazione del 2015, sin Parte_1 dall'inizio dallo stesso affermata.
Tuttavia, nella comparsa di costituzione gli odierni appellanti si limitavano ad evidenziare che “nell'atto del 04/06/2015 l'arch. non è parte in causa” Parte_1
(pag. 17), senza contestare la proprietà della quota societaria ma facendo riferimento alle parti formali dell'atto e la medesima linea difensiva era sostanzialmente conservata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in cui, ancora, si ribadiva l'estraneità di Pt_1
all'atto di reintestazione per essere la quota di proprietà di in
[...] Parte_2 forza del mandato fiduciario conferito il 24.10.2014 (pagg.2,3).
Mai era stata allegata la donazione tra e a Parte_1 Parte_2 giustificazione della titolarità della quota in capo a anzichè Parte_2 Pt_1
.
[...]
Si tratta, però, di allegazione afferente fatto principale, che i convenuti avrebbero dovuto dedurre fin dal proprio atto costitutivo, in quanto impeditivo del diritto vantato pag. 7/12 dall'attore (non a caso deducendo, come osservato dal giudice di primo grado, anche il decorso del quinquennio previsto per l'esercizio dell'azione revocatoria rispetto all'atto donativo): la cessione della quota al figlio, infatti, impedirebbe l'esistenza di uno dei requisiti dell'actio pauliana, ovvero l'atto dispositivo del patrimonio del debitore revocabile ex art. 2901 c.c.
L'allegazione della donazione in seconda memoria, definita “istruttoria” perché finalizzata a indicare mezzi di prova e non invece alla deduzione di fatti principali, è intervenuta in un momento in cui il thema decidendum era già stato determinato e, dunque, maturata la preclusione processuale, che impedisce di tener conto dell'atto liberale citato ai fini del presente giudizio.
Del resto, i convenuti erano i soli soggetti consapevoli dell'esistenza della donazione e disponevano del relativo documento, di conseguenza non vi è giustificazione per l'intempestiva e irrituale allegazione, mentre non era stato informato della CP_1 donazione né poteva saperlo aliunde, non essendo stata data pubblicità alla cessione delle quote.
Va, inoltre, rilevato che il mandato di in favore della fiduciaria e il Parte_2 conferimento del bene (docc.1 e 2 sono antecedenti Controparte_2
(24.10.2014) alla data del rogito dell'atto liberale (29.10.2014) e, dunque, risalenti ad un momento in cui la proprietà era pacificamente in capo al padre, sicchè non potevano giustificare il conferimento della quota alla società fiduciaria.
Per tutto quanto precede, ai fini dell'azione revocatoria proposta da la quota CP_1 di al momento dell'atto di reintestazione a favore di Parte_5 Pt_2
del 4.6.2015, deve ritenersi ancora in capo a e,
[...] Parte_1 conseguentemente, l'atto risulta dispositivo del patrimonio del debitore.
L'accoglimento dell'actio pauliana, inoltre, non è impedito dalla mancata partecipazione formale del debitore all'atto dispositivo, in quanto, in Parte_1 forza del mandato senza rappresentanza cui è assimilabile il rapporto fiduciario, egli è proprietario sostanziale della quota solo formalmente intestata alla società fiduciaria, che è legittimata a trasferire per suo conto la quota a lui o a terzi, nel caso di specie a
. Parte_2
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante,
e l'intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario: l'intestataria formale acquisisce la mera legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di pag. 8/12 socio verso la società partecipata, di cui è e rimane unico titolare il fiduciante e nel cui esclusivo interesse i diritti stessi vengono esercitati, ma non ha il potere di disporre autonomamente delle partecipazioni societarie, essendo tenuta ad attenersi, di volta in volta, alle istruzioni impartite dal fiduciante, nel rispetto delle obbligazioni discendenti dal pactum fiduciae (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24859 del 16/09/2024).
Ne consegue che i titoli affidati in gestione alle società fiduciarie sono sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 22099 del
26/09/2013) e restano esposti alle azioni dei creditori del fiduciante. Conformemente a detta ricostruzione giuridica, la Suprema Corte ha riconosciuto che il pignoramento e il sequestro conservativo della quota di s.r.l. intestata a società fiduciaria non si esegue da parte del creditore del fiduciante nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24859 del
16/09/2024; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 13903 del 18/06/2014).
Ai fini della revocatoria azionata nel caso di specie, dunque, l'atto di reintestazione, formalmente imputabile alla società fiduciaria, è sostanzialmente riferibile al fiduciante- debitore , in quanto la fiduciaria non ha il potere di disporre della quota Parte_1 se non su indicazione di questi e l'atto determina il trasferimento di un bene appartenente al patrimonio del debitore.
È inoltre irrilevante l'assenza di scientia damni in capo alla società fiduciaria, proprio perché l'atto è in realtà riferibile al fiduciante-debitore, rispetto al quale va valutato l'elemento soggettivo e che era ben consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di , tenuto conto della situazione di insolvibilità in cui si trovava, CP_1 cui non riusciva a fare fronte e che lo avrebbe esposto alle azioni esecutive del creditore.
Va ricordato che in data 24.3.10 aveva riconosciuto il suo debito e promesso Pt_1
l'estinzione entro il 30.12.2010 (doc.6 ), senza tuttavia riuscirvi;
in data CP_1
16.11.2010 già aveva disposto delle ulteriori quote con l'atto di compravendita di cui è stata riconosciuta la simulazione;
con ben dieci missive inviate dal 13.1.2011 al
16.12.2014 (docc.7-16 ) aveva evidenziato al legale la carenza di CP_1 Pt_1 liquidità per far fronte al pagamento e con la missiva del 30.5.2016 (doc.17 ) CP_1 dichiarava di non possedere più nulla e che gli era stato pignorato anche il quinto della pensione. Quindi, anche la reintestazione delle quote al figlio (senza corrispettivo peraltro) si inserisce nel disegno complessivo di di spogliarsi dei beni di Parte_1 proprietà, esposti, in tale situazione, alle azioni esecutive dei creditori.
3.2. Secondo motivo di appello: travisamento della difesa proposta dai in Pt_1 relazione alla prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento alla donazione
pag. 9/12 del 29.10.2014.
Gli appellanti censurano l'interpretazione data dal Tribunale alla prescrizione, da loro sollevata, come eccezione di prescrizione dell'atto di reintestazione del 4.6.2015 invece che mera difesa relativa alla donazione del 29.10.2014.
Il motivo è infondato.
Il motivo di appello non si misura correttamente con la sentenza impugnata, nella quale
è scritto: “- dall'altro solo in seconda memoria 186 comma 2 c.p.c. (destinata ex lege unicamente ad allegazione istruttorie) ha depositato l'atto di donazione (doc. 9) anche nella prospettiva di paralizzare iniziative di impugnativa della controparte, non a caso deducendo il decorso del quinquennio normativamente previsto per incardinare
l'azione revocatoria, e così un'asserita intangibilità dell'atto. Il tentativo peraltro si tradurrebbe, ove accolto, in un abuso del diritto.
In primo luogo il termine quinquennale di prescrizione (la cui conforme eccezione, se ben si intende, sarebbe presupposta all'argomento dedotto dal convenuto ) Pt_1 decorrerebbe in realtà non dalla data dell'atto bensì, in base al coordinato disposto di cui agli artt. 2903 e 2935 c.c., da quella in cui all'atto è stata data pubblicità ai terzi.
Ad ogni modo anche a voler aderire alla meno garantista giurisprudenza che riteneva rilevante, ai fini del decorso del termine quinquennale ex art. 2903 c.c., la semplice data di stipula dell'atto, l'eccezione di prescrizione non potrebbe essere validamente introdotta nel processo con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. ”
(pag. 17).
Dal testo si evince che non sussiste l'errore di interpretazione imputato al Tribunale, dal momento che la dedotta prescrizione è riferita alla revocatoria astrattamente proponibile contro la donazione, non invece a quella concretamente azionata nel presente giudizio contro l'atto di reintestazione.
La successiva parte, relativa alla decorrenza del termine di prescrizione e alla tardività dell'eccezione di prescrizione, non rileva ai fini della decisione di primo grado di accoglimento della revocatoria e dell'eventuale riforma in appello della stessa, dal momento che non è stata azionata l'actio pauliana con riferimento alla donazione – atto che nel presente giudizio non può neanche essere considerato perché allegato tardivamente – ma rispetto all'atto di reintestazione, rispetto al quale l'azione non è prescritta.
Ne consegue che, anche per quanto già osservato nel paragrafo 3.1., l'accoglimento della revocatoria proposta contro l'atto di reintestazione prescinde dall'esperimento del medesimo rimedio contro la donazione, dalla prescrizione o meno della relativa azione e pag. 10/12 dalla qualificazione di quanto allegato dai come eccezione in senso stretto o Pt_1 mera difesa, in quanto l'atto donativo non costituisce presupposto o premessa logica della decisione sulla domanda.
Del resto, è solo con l'atto di reintestazione iscritto nel registro delle imprese che ha avuto contezza del passaggio di proprietà della quota, in quanto il CP_1 rapporto fiduciario e la riservatezza che lo connota consente di non dare pubblicità nel registro delle imprese ad eventuali trasferimenti sottostanti, dovendo essere dichiarato l'intestatario formale e pretermesso quello sostanziale.
4. Regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti.
Sul punto si applica il principio per cui: “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass. sez. III n. 3697 del 13/02/2020; art. 5 co. 1
DM 55/2014), che nel caso di specie è € 217.200,00.
La liquidazione viene fatta secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00-
260.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria - essendovi stata anche la decisione sull'istanza di inibitoria, pur liquidata nei valori minimi - e decisionale).
La richiesta di condanna alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 283, comma 3, c.p.c. è superata dalla valutazione già effettuata nell'ordinanza di rigetto del 20.12.2023, in cui non si è ritenuto di procedere alla sanzione.
Vanno liquidate altresì le spese del giudizio cautelare relativo al sequestro conservativo disposto in corso di causa secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto che si è costituito solo e Parte_2 sono stati sostanzialmente riproposti i medesimi argomenti già introdotti nel procedimento principale;
considerando lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00-
260.000,00) e le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) vengono quantificate come in dispositivo. Anch'esse seguono la soccombenza, così come le spese di custodia del bene sequestrato (che verranno liquidate con separato decreto ex artt. 65 c.p.c. e 52 e 53 disp. att. c.p.c.), rientrando anche queste ultime tra le spese di lite che devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa (Cass. Sez. 2, 11/07/2011 n. 15198).
Non possono invece essere liquidate le spese di lite in favore di Controparte_2 essendo stata effettuata la citazione in appello a fini di mera litis denuntiatio che non fa pag. 11/12 acquistare la qualità di parte e non essendo state svolte domande nei suoi confronti né appello incidentale, sicchè non si configura una ipotesi di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
(cfr. Cass. sez.3, 20/11/2025, n.30624; sez. 6, 15/11/2021, n.34174; sez. 6, 14/02/2019,
n.4352).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1123/2023 pubblicata in data 12.6.2023;
2) condanna , e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
12.154,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna e a rifondere a le Parte_2 Parte_3 Controparte_1 spese del procedimento cautelare per sequestro conservativo che si liquidano in
€ 2.613,00 per compenso professionale oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di custodia del bene sequestrato a carico di , Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
5) gli appellanti , e sono obbligati a Parte_1 Parte_2 Parte_3 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GA TE AS
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
IT CH magistrato ordinario in tirocinio.
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1387/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. TE AS Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. NA GA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1387 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Biasia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_4
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Gallo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio nonché contro
( ), in persona del rappresentante e Controparte_2 P.IVA_1 procuratore speciale Dott. CP_3
APPELLATA rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Giorgio Contini e giusta Parte_4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n. 1123/2023 pubblicata in data 12.6.2023
Conclusioni di parti appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, dott. Antonio
Picardi, Sent. n. 1123/2023 del 6/6/2023, emessa nel procedimento rubricato al n.
3070/2020 R.G. e notificata il 12/6/2023, così giudicare:
In via preliminare e cautelare
- Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Vicenza, dott. Antonio Picardi, Sent. n. 1123/2023 del 6/6/2023, emessa nel procedimento rubricato al n. 3070/2020 R.G. e notificata il 12/6/2023
In rito in via preliminare
Riformare la sentenza del Tribunale di Vicenza, dott. Antonio Picardi, Sent. n.
1123/2023 del 6/6/2023, emessa nel procedimento rubricato al n. 3070/2020 R.G. e notificata il 12/6/2023 nei capi e per i motivi indicati nella parte motiva del presente atto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, riservata ogni altra istanza e allegazione.
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione,
- NEL MERITO: rigettare l'Appello proposto dai sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché inammissibile, in via principale ex art. 348 bis c.p.c. ed in subordine ex art. 342
c.p.c., ed in ogni caso perchè infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la decisione di primo grado.
- IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di istanze istruttorie.
IN PUNTO SPESE:
1) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
2) atteso il rigetto da parte dell'Ecc.ma Corte adita dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1123/2023 pubbl. il 12/06/2023 del Tribunale
pag. 2/12 di Vicenza resa a conclusione del Giudizio RG. 3070/2020, condannare parte attrice in appello ex art. 283, 3° comma c.p.c.;
3) attesa l'Ordinanza n. cronol. 423/2024 del 1/03/2024 RG. n. 1387/2023-1 con la quale l'Ecc.ma Corte adita disponeva, tra l'altro, di statuire sulle spese di lite del concesso sequestro conservativo in sede di pronuncia della Sentenza definitiva del presente procedimento, condannare parte attrice in appello all'integrale rifusione delle spese di lite del procedimento RG. n. 1387/2023-1, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
Conclusioni di parte appellata Controparte_2
Per tutte le ragioni esposte in atti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, incluse eventuali domande, anche in via di appello incidentale, che l'Avv. dovesse svolgere nei confronti di Controparte_1 [...]
confermare la sentenza n. 1123/2023, del Tribunale di Vicenza, sez. Controparte_2
II, Dott. Antonio Picardi, emessa in data 6 giugno 2023 e pubblicata in data 12 giugno
2023, per quanto di interesse e, segnatamente, con riferimento ai capi in cui è stata accertata l'estraneità di ai fatti oggetto di giudizio e posti Controparte_2 dall'Avv. alla base dell'azione ex art. 2901 c.c., con esclusione in Controparte_1 capo alla stessa della sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e C.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 15.5.2020 esponeva di aver svolto a Controparte_1 favore di attività professionale legale, comprovata da riconoscimenti di Parte_1 debiti e promesse di pagamento, retribuita solo in parte e, dunque, di esserne creditore per € 217.200,00. Essendo il patrimonio del debitore composto da quote di partecipazione della società che erano stati oggetto di atti Parte_5 dispositivi, l'Avvocato agiva chiedendo di accertare la nullità ed inefficacia ai sensi dell'art. 1414 1° comma c.c. per simulazione assoluta dell'atto del 28.10.2010 a rogito
Notaio di Vicenza (rep. n. 183.211 – racc. n. 20.812) di trasferimento Persona_1 del 12,44% delle quote di partecipazione della società ai figli Parte_5
nonché la revocatoria della scrittura privata autenticata del Parte_6
04.06.2015 Notaio di Milano (rep. n. 75.313 – racc. n. 21.550, Persona_2 registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2, il 5 giugno 2015 al n. 23047) con cui l' reintestava il 42,98% delle quote, fiduciariamente detenute Controparte_2 per conto di , a . Parte_1 Parte_2
pag. 3/12 Si costituivano in giudizio , e contestando la debenza delle Parte_1 Pt_2 Pt_3 somme (sotto il profilo del quantum, per essere il credito in capo all'associazione professionale e comunque per intervenuta prescrizione presuntiva triennale) e, quanto ai presupposti delle azioni, l'effettivo pagamento del prezzo della vendita del 28.10.10 e la mancata partecipazione di alla scrittura privata autenticata del 4.6.2015 Parte_1 di reintestazione di quota.
Rispetto alla domanda revocatoria si costituiva, altresì, l' Controparte_2 eccependo l'incompetenza del Tribunale adito a favore della sezione specializzata in materia di impresa, negando in capo a la proprietà della quota reintestata Parte_1
e giustificando l'atto di reintestazione con l'estinzione del mandato fiduciario ricevuto da in data 24.10.2014, che aveva determinato la restituzione al Parte_2 fiduciante dei beni di sua proprietà.
Soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti Pt_1 allegavano l'esistenza di un atto di donazione delle quote di partecipazione datato
29.10.2024 da parte del padre a favore del figlio, deducendo la prescrizione dell'azione revocatoria eventualmente proponibile contro lo stesso.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza, rigettata l'eccezione di incompetenza, accoglieva le domande attoree sostenendo che:
- il credito azionato dall'attore fosse provato dai plurimi riconoscimenti di debito e promesse di pagamento;
potesse essere azionato per l'intero da CP_1 anche perché previsto dallo statuto dell'associazione professionale;
non operasse la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. dal momento che vi erano stati pagamenti frazionati e non una solutio uno actu e le contestazioni sulla consistenza del credito finivano per ammettere il mancato integrale pagamento;
- numerosi elementi presuntivi (legame familiare tra le parti, sofferenza economico-finanziaria di , data del rogito prossima alla scadenza Parte_1 del debito come risultante dall'atto di riconoscimento di debito e contestuale promessa di pagamento del 24.3.2010, dilazione del pagamento del corrispettivo a data successiva alla scadenza del debito da prestazione professionale) e documenti (bonifici e versamenti di denaro da parte del padre a favore del conto corrente del figlio, impiegato per pagare l'acquisto delle quote) provavano la simulazione assoluta della compravendita;
- della revocatoria ricorrevano tutti i presupposti: eventus damni, in quanto, a seguito dell'atto dispositivo, per stessa ammissione fatta dall'arch. nella Pt_1 missiva del 30.5.2016, egli era divenuto praticamente impossidente;
scientia
pag. 4/12 damni, dovendo aversi riguardo all'atteggiamento soggettivo del Pt_1
, effettivo disponente, essendo la fiduciaria null'altro che un veicolo
[...] attuativo della volontà del titolare sostanziale;
- l'azione revocatoria non poteva ritenersi prescritta, in quanto tardivamente proposta solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. con riferimento ad un atto di donazione mai dedotto prima e, comunque, in quanto il termine decorre ex artt. 2903 e 2935 c.c. da quando ne è stata data pubblicità ai terzi;
- il mandato fiduciario stipulato tra e l' e Parte_2 Controparte_2 il conferimento di beni nel mandato non erano opponibili all'attore perché da lui contestati e privi di data certa, di conseguenza l'atto di reintestazione della quota era revocabile perché era vero ed effettivo proprietario e Parte_1 disponente della stessa.
Avverso l'indicata pronuncia interponevano tempestivo appello , Parte_1
e deducendo: I. travisamento dei fatti in relazione alla titolarità in capo a Pt_2 Pt_3
delle quote di partecipazione in fiduciariamente Parte_1 Parte_5 detenute da II. travisamento della difesa proposta dai Controparte_2 Pt_1 in relazione alla prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento alla donazione del
29.10.2014. Unitamente, proponevano istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Si costituiva in appello eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt.342 e 348 bis c.p.c., contestando i motivi di impugnazione e opponendosi all'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Si costituiva altresì chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'istanza di sospensione veniva rigettata.
Su istanza di veniva autorizzato il sequestro conservativo delle quote Controparte_1 di partecipazione intestate a e (provvedimento inaudita Parte_2 Parte_3 altera parte del 19.2.2024, confermato con ordinanza del 12.3.2024. In data 21.3.2025 su istanza di veniva nominato custode delle quote la dott.ssa Controparte_1
. Persona_3
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 15.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il 2.12.2025.
pag. 5/12
2. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. nel testo novellato dal D. L.vo n.
149/2022 è superata dal vaglio di ammissibilità e non manifesta infondatezza prima facie dell'appello che ha portato alla fissazione dell'udienza di rimessione in decisione nelle forme ordinarie.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, in quanto l'atto di appello indica, pur senza trascriverli, i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto e le ragioni della richiesta riforma.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un “progetto alternativo di sentenza” essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
3. L'appello è infondato.
3.1. Primo motivo di appello: travisamento dei fatti in relazione alla titolarità in capo a delle quote di partecipazione in Parte_1 Parte_5 fiduciariamente detenute da Controparte_2
Gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento della titolarità delle quote fiduciariamente detenute dall' in capo a , Controparte_2 Parte_2 richiamando a riprova la donazione paterna del 29.10.2014 e il conferimento del mandato fiduciario ad opera del figlio in data 24.10.2014.
Il motivo è infondato.
La titolarità in capo a della quota di partecipazione in Parte_1 Parte_5 detenuta da è provata:
[...] CP_2 CP_2
- dall'atto di “Intestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari correlati a quota di S.R.L.” del 30.6.2008 (doc.24 ), regolarmente iscritto nel Registro CP_1 delle Imprese (doc.18 ), con il quale , quale proprietario della CP_1 Parte_1 quota, intesta alla società fiduciaria la legittimazione all'esercizio dei diritti societari correlati alla sua quota;
- dalla “dichiarazione di effettiva proprietà” del 9.11.2009 con cui la stessa società
pag. 6/12 fiduciaria dichiara di amministrare fiduciariamente la quota in forza di mandato fiduciario stipulato con nel 1999 (doc. 20 ); Parte_1 CP_1
- dalla lettera del 22.6.2012 con cui lo stesso si dichiara disponibile a costituire, Pt_1 in favore del pegno sulla partecipazione sociale fiduciariamente intestata CP_1 alla predetta società (doc. 11 ). CP_1
La società fiduciaria, costituendosi in giudizio, allegava l'esistenza di un mandato fiduciario ricevuto da in data 24.10.2014 a giustificazione della Parte_2 reintestazione a suo favore l'anno successivo.
Come rilevato dal giudice di primo grado, il mandato fiduciario così come l'atto di conferimento del bene costituiscono atti unilaterali di , privi di data Parte_2 certa, di conseguenza inopponibili a sotto il profilo della loro anteriorità CP_1 rispetto all'atto di reintestazione.
In ogni caso, va rilevato che il conferimento del mandato non costituisce prova della titolarità della quota in assenza di un atto traslativo che determini il trasferimento della quota dal titolare effettivo ( ) al nuovo titolare fiduciante ( Parte_1 Pt_2
).
[...]
Tale prova, secondo parte appellante, sarebbe costituita dall'atto donativo intervenuto tra padre e figlio in data 29.10.2014 e avente ad oggetto la quota societaria citata.
Trattasi, tuttavia, di allegazione del tutto tardiva in quanto effettuata soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Sostiene l'appellante che la produzione in giudizio dell'atto di donazione sarebbe finalizzata a comprovare l'estraneità di alla reintestazione del 2015, sin Parte_1 dall'inizio dallo stesso affermata.
Tuttavia, nella comparsa di costituzione gli odierni appellanti si limitavano ad evidenziare che “nell'atto del 04/06/2015 l'arch. non è parte in causa” Parte_1
(pag. 17), senza contestare la proprietà della quota societaria ma facendo riferimento alle parti formali dell'atto e la medesima linea difensiva era sostanzialmente conservata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in cui, ancora, si ribadiva l'estraneità di Pt_1
all'atto di reintestazione per essere la quota di proprietà di in
[...] Parte_2 forza del mandato fiduciario conferito il 24.10.2014 (pagg.2,3).
Mai era stata allegata la donazione tra e a Parte_1 Parte_2 giustificazione della titolarità della quota in capo a anzichè Parte_2 Pt_1
.
[...]
Si tratta, però, di allegazione afferente fatto principale, che i convenuti avrebbero dovuto dedurre fin dal proprio atto costitutivo, in quanto impeditivo del diritto vantato pag. 7/12 dall'attore (non a caso deducendo, come osservato dal giudice di primo grado, anche il decorso del quinquennio previsto per l'esercizio dell'azione revocatoria rispetto all'atto donativo): la cessione della quota al figlio, infatti, impedirebbe l'esistenza di uno dei requisiti dell'actio pauliana, ovvero l'atto dispositivo del patrimonio del debitore revocabile ex art. 2901 c.c.
L'allegazione della donazione in seconda memoria, definita “istruttoria” perché finalizzata a indicare mezzi di prova e non invece alla deduzione di fatti principali, è intervenuta in un momento in cui il thema decidendum era già stato determinato e, dunque, maturata la preclusione processuale, che impedisce di tener conto dell'atto liberale citato ai fini del presente giudizio.
Del resto, i convenuti erano i soli soggetti consapevoli dell'esistenza della donazione e disponevano del relativo documento, di conseguenza non vi è giustificazione per l'intempestiva e irrituale allegazione, mentre non era stato informato della CP_1 donazione né poteva saperlo aliunde, non essendo stata data pubblicità alla cessione delle quote.
Va, inoltre, rilevato che il mandato di in favore della fiduciaria e il Parte_2 conferimento del bene (docc.1 e 2 sono antecedenti Controparte_2
(24.10.2014) alla data del rogito dell'atto liberale (29.10.2014) e, dunque, risalenti ad un momento in cui la proprietà era pacificamente in capo al padre, sicchè non potevano giustificare il conferimento della quota alla società fiduciaria.
Per tutto quanto precede, ai fini dell'azione revocatoria proposta da la quota CP_1 di al momento dell'atto di reintestazione a favore di Parte_5 Pt_2
del 4.6.2015, deve ritenersi ancora in capo a e,
[...] Parte_1 conseguentemente, l'atto risulta dispositivo del patrimonio del debitore.
L'accoglimento dell'actio pauliana, inoltre, non è impedito dalla mancata partecipazione formale del debitore all'atto dispositivo, in quanto, in Parte_1 forza del mandato senza rappresentanza cui è assimilabile il rapporto fiduciario, egli è proprietario sostanziale della quota solo formalmente intestata alla società fiduciaria, che è legittimata a trasferire per suo conto la quota a lui o a terzi, nel caso di specie a
. Parte_2
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante,
e l'intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario: l'intestataria formale acquisisce la mera legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di pag. 8/12 socio verso la società partecipata, di cui è e rimane unico titolare il fiduciante e nel cui esclusivo interesse i diritti stessi vengono esercitati, ma non ha il potere di disporre autonomamente delle partecipazioni societarie, essendo tenuta ad attenersi, di volta in volta, alle istruzioni impartite dal fiduciante, nel rispetto delle obbligazioni discendenti dal pactum fiduciae (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24859 del 16/09/2024).
Ne consegue che i titoli affidati in gestione alle società fiduciarie sono sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 22099 del
26/09/2013) e restano esposti alle azioni dei creditori del fiduciante. Conformemente a detta ricostruzione giuridica, la Suprema Corte ha riconosciuto che il pignoramento e il sequestro conservativo della quota di s.r.l. intestata a società fiduciaria non si esegue da parte del creditore del fiduciante nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24859 del
16/09/2024; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 13903 del 18/06/2014).
Ai fini della revocatoria azionata nel caso di specie, dunque, l'atto di reintestazione, formalmente imputabile alla società fiduciaria, è sostanzialmente riferibile al fiduciante- debitore , in quanto la fiduciaria non ha il potere di disporre della quota Parte_1 se non su indicazione di questi e l'atto determina il trasferimento di un bene appartenente al patrimonio del debitore.
È inoltre irrilevante l'assenza di scientia damni in capo alla società fiduciaria, proprio perché l'atto è in realtà riferibile al fiduciante-debitore, rispetto al quale va valutato l'elemento soggettivo e che era ben consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di , tenuto conto della situazione di insolvibilità in cui si trovava, CP_1 cui non riusciva a fare fronte e che lo avrebbe esposto alle azioni esecutive del creditore.
Va ricordato che in data 24.3.10 aveva riconosciuto il suo debito e promesso Pt_1
l'estinzione entro il 30.12.2010 (doc.6 ), senza tuttavia riuscirvi;
in data CP_1
16.11.2010 già aveva disposto delle ulteriori quote con l'atto di compravendita di cui è stata riconosciuta la simulazione;
con ben dieci missive inviate dal 13.1.2011 al
16.12.2014 (docc.7-16 ) aveva evidenziato al legale la carenza di CP_1 Pt_1 liquidità per far fronte al pagamento e con la missiva del 30.5.2016 (doc.17 ) CP_1 dichiarava di non possedere più nulla e che gli era stato pignorato anche il quinto della pensione. Quindi, anche la reintestazione delle quote al figlio (senza corrispettivo peraltro) si inserisce nel disegno complessivo di di spogliarsi dei beni di Parte_1 proprietà, esposti, in tale situazione, alle azioni esecutive dei creditori.
3.2. Secondo motivo di appello: travisamento della difesa proposta dai in Pt_1 relazione alla prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento alla donazione
pag. 9/12 del 29.10.2014.
Gli appellanti censurano l'interpretazione data dal Tribunale alla prescrizione, da loro sollevata, come eccezione di prescrizione dell'atto di reintestazione del 4.6.2015 invece che mera difesa relativa alla donazione del 29.10.2014.
Il motivo è infondato.
Il motivo di appello non si misura correttamente con la sentenza impugnata, nella quale
è scritto: “- dall'altro solo in seconda memoria 186 comma 2 c.p.c. (destinata ex lege unicamente ad allegazione istruttorie) ha depositato l'atto di donazione (doc. 9) anche nella prospettiva di paralizzare iniziative di impugnativa della controparte, non a caso deducendo il decorso del quinquennio normativamente previsto per incardinare
l'azione revocatoria, e così un'asserita intangibilità dell'atto. Il tentativo peraltro si tradurrebbe, ove accolto, in un abuso del diritto.
In primo luogo il termine quinquennale di prescrizione (la cui conforme eccezione, se ben si intende, sarebbe presupposta all'argomento dedotto dal convenuto ) Pt_1 decorrerebbe in realtà non dalla data dell'atto bensì, in base al coordinato disposto di cui agli artt. 2903 e 2935 c.c., da quella in cui all'atto è stata data pubblicità ai terzi.
Ad ogni modo anche a voler aderire alla meno garantista giurisprudenza che riteneva rilevante, ai fini del decorso del termine quinquennale ex art. 2903 c.c., la semplice data di stipula dell'atto, l'eccezione di prescrizione non potrebbe essere validamente introdotta nel processo con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. ”
(pag. 17).
Dal testo si evince che non sussiste l'errore di interpretazione imputato al Tribunale, dal momento che la dedotta prescrizione è riferita alla revocatoria astrattamente proponibile contro la donazione, non invece a quella concretamente azionata nel presente giudizio contro l'atto di reintestazione.
La successiva parte, relativa alla decorrenza del termine di prescrizione e alla tardività dell'eccezione di prescrizione, non rileva ai fini della decisione di primo grado di accoglimento della revocatoria e dell'eventuale riforma in appello della stessa, dal momento che non è stata azionata l'actio pauliana con riferimento alla donazione – atto che nel presente giudizio non può neanche essere considerato perché allegato tardivamente – ma rispetto all'atto di reintestazione, rispetto al quale l'azione non è prescritta.
Ne consegue che, anche per quanto già osservato nel paragrafo 3.1., l'accoglimento della revocatoria proposta contro l'atto di reintestazione prescinde dall'esperimento del medesimo rimedio contro la donazione, dalla prescrizione o meno della relativa azione e pag. 10/12 dalla qualificazione di quanto allegato dai come eccezione in senso stretto o Pt_1 mera difesa, in quanto l'atto donativo non costituisce presupposto o premessa logica della decisione sulla domanda.
Del resto, è solo con l'atto di reintestazione iscritto nel registro delle imprese che ha avuto contezza del passaggio di proprietà della quota, in quanto il CP_1 rapporto fiduciario e la riservatezza che lo connota consente di non dare pubblicità nel registro delle imprese ad eventuali trasferimenti sottostanti, dovendo essere dichiarato l'intestatario formale e pretermesso quello sostanziale.
4. Regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti.
Sul punto si applica il principio per cui: “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass. sez. III n. 3697 del 13/02/2020; art. 5 co. 1
DM 55/2014), che nel caso di specie è € 217.200,00.
La liquidazione viene fatta secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00-
260.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria - essendovi stata anche la decisione sull'istanza di inibitoria, pur liquidata nei valori minimi - e decisionale).
La richiesta di condanna alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 283, comma 3, c.p.c. è superata dalla valutazione già effettuata nell'ordinanza di rigetto del 20.12.2023, in cui non si è ritenuto di procedere alla sanzione.
Vanno liquidate altresì le spese del giudizio cautelare relativo al sequestro conservativo disposto in corso di causa secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto che si è costituito solo e Parte_2 sono stati sostanzialmente riproposti i medesimi argomenti già introdotti nel procedimento principale;
considerando lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00-
260.000,00) e le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) vengono quantificate come in dispositivo. Anch'esse seguono la soccombenza, così come le spese di custodia del bene sequestrato (che verranno liquidate con separato decreto ex artt. 65 c.p.c. e 52 e 53 disp. att. c.p.c.), rientrando anche queste ultime tra le spese di lite che devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa (Cass. Sez. 2, 11/07/2011 n. 15198).
Non possono invece essere liquidate le spese di lite in favore di Controparte_2 essendo stata effettuata la citazione in appello a fini di mera litis denuntiatio che non fa pag. 11/12 acquistare la qualità di parte e non essendo state svolte domande nei suoi confronti né appello incidentale, sicchè non si configura una ipotesi di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
(cfr. Cass. sez.3, 20/11/2025, n.30624; sez. 6, 15/11/2021, n.34174; sez. 6, 14/02/2019,
n.4352).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1123/2023 pubblicata in data 12.6.2023;
2) condanna , e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
12.154,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna e a rifondere a le Parte_2 Parte_3 Controparte_1 spese del procedimento cautelare per sequestro conservativo che si liquidano in
€ 2.613,00 per compenso professionale oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di custodia del bene sequestrato a carico di , Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
5) gli appellanti , e sono obbligati a Parte_1 Parte_2 Parte_3 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GA TE AS
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
IT CH magistrato ordinario in tirocinio.
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