Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 19246
CASS
Sentenza 12 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 4 luglio 2024, con relatore il Consigliere Linalisa Cavallino. Le parti in causa sono l'Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale, ricorrente, e IO s.r.l. in liquidazione, controricorrente. L'Ambasciata ha contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di 800.000 euro, sostenendo di aver diritto a recedere da un contratto preliminare di compravendita a causa di inadempimenti da parte di IO s.r.l., che non aveva liberato l'immobile da gravami. Dall'altra parte, IO s.r.l. ha chiesto di accertare il proprio diritto a trattenere la caparra e a ottenere il pagamento di ulteriori somme.

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Ambasciata, ritenendo che la valutazione degli inadempimenti reciproci non fosse stata condotta in modo adeguato dalla Corte d'Appello. In particolare, la Cassazione ha sottolineato l'importanza di considerare l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e la proporzionalità degli inadempimenti, evidenziando che l'inadempimento di IO s.r.l. nel liberare l'immobile da gravami era rilevante per giustificare il recesso dell'Ambasciata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma per una nuova valutazione, ordinando di considerare i reciproci inadempimenti in modo più equilibrato e giusto.

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Massime1

In tema di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suo inadempimento, rientrante nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.

Commentario1

  • 1Obblighi da contratto preliminare inadempiuti e poteri di modificazione giuridica sostanziale del giudice nella sentenza ex art. 2932 c.c., (anche) con riferimento…Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 7 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 19246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19246
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo