CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 639/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 639/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
04/06/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Aurelio Raiola del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Fontana n. 3, giusta delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 18 [...]
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita P.IVA_1
e difesa dall'avv. Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla via Marconi n. 9, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 292/2023 emessa dal Tribunale di Brescia
(prima sezione civile) pubblicata in data 9.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 292/23 del Tribunale di Brescia così giudicare:
Nel merito: in accoglimento dei motivi tutti dedotti nel presente atto di appello,
accertato e dichiarato il ricorrere di profili di responsabilità professionale medica in capo ai Sanitari operanti presso l' che in data 3.01.2017 CP_1
sottoposero ad intervento chirurgico di asportazione della Pt_1
neoformazione lipomatosa del muscolo ileo-psoas sinistro, con specifico riferimento all'insorta lesione del nervo femorale sinistro ed alla sua riconducibilità, in rapporto di dipendenza causale, all'intervento medesimo,
come evidenziato dalla relazione peritale depositata nell'ambito del procedimento per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi avanti al Tribunale di
Brescia, R.G. 17570/2018, Presidente dr. Del Porto condannare la resistente pagina 2 di 18 in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al CP_1
sig. per i fatti di cui è causa, le seguenti somme: Parte_1
- 90 gg. di ITP al 75% € 8.100,00;
- 90 gg. di ITP al 50% € 5.400,00;
- 25% danno biologico, comprensivo del danno morale € 100.955,00
- personalizzazione al 25% € 25.238,00
- spese mediche riconosciute € 5.821,93
- danno economico da contrazione del reddito lavorativo € 191.370,
- danno patrimoniale per l'acquisto della nuova vettura € 19.000,
oltre € 1.830,00 per le spese di c.t.u. medico-legale svoltasi nell'ambito del procedimento per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 17570/18, ed € 1.464,00 per le spese di c.t.p. sostenute dal medesimo nell'ambito del suindicato procedimento per a.t.p., oltre le spese di c.t.u. e di c.t.p. liquidate nel giudizio di primo grado
RG 330/2020, somma complessiva dalla quale dovranno essere dedotte le somme riconosciute dal Tribunale di Brescia e già corrisposte dall'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sempre nel merito: confermare la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, del giudizio di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi avanti al
Tribunale di Brescia, R.G. 17570/2018, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In ogni caso, con rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto pagina 3 di 18 procuratore anticipatario.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi, così come dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. sui capitoli di prova ivi articolati.
Per parte appellata:
In via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello notificato da ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in Pt_1
narrativa, e stralciare i documenti nuovi indebitamenti allegati all'atto di appello,
come individuati nel corpo dell'atto, doc. 25);
In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare la sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Brescia resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 330/2020;
In via subordinata, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto dall' di Brescia, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
Controparte_1
Con vittoria delle spese, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede lo stralcio del doc. n. 25 avversario, per le ragioni esposte in narrativa, e ci si oppone alle istanze istruttorie di parte appellante per tutte le ragioni esposte in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 13.01.2020, Pt_1
pagina 4 di 18 chiedeva la condanna, previa declaratoria di responsabilità Pt_1
professionale dei sanitari ivi operanti, dell' Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di asportazione di neoformazione lipomatosa del muscolo ileo-psoas sinistro,
eseguito in data 3 gennaio 2017 presso la struttura ospedaliera, danni complessivamente quantificati nell'importo di € 303.955,93.
Esponeva il ricorrente:
- che il deducente, a causa dell'insorgere di una sintomatologia dolorosa a carico della fossa iliaca sinistra, aveva effettuato in data 30.11.2016 una TAC che aveva evidenziato l'esistenza di una lesione a densità adiposa, apparentemente localizzata nella capsula dell'ileopsoas di sinistra, e il dott. Persona_1
aveva dato indicazione per l'intervento chirurgico;
- che, una volta ricoverato presso gli di Brescia, era stato CP_1
sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione lipomatosa del muscolo ileopsoas sinistro, ma subito dopo aveva lamentato coxalgia da verosimile deficit del nervo femorale sinistro;
- che, infine, da successivi esami EMG era emersa la “denervazione totale della
muscolatura dipendente dal nervo femorale sinistro”, con conseguente irreversibile quadro menomativo di denervazione del territorio di pertinenza del nervo femorale sinistro.
Allegava, pertanto, che la documentata lesione del nervo femorale era da porre pagina 5 di 18 in rapporto di dipendenza causale con l'intervento chirurgico di asportazione della neoformazione lipomatosa a cui era conseguito un danno biologico del
30% con invalidità temporanea, come attestato dalla consulenza svolta in sede di a.t.p.; deduceva che, a seguito dell'invalidità, il comparente, libero professionista svolgente la professione di geometra, aveva subito un'importante contrazione della sua attività lavorativa cagionata dalla persistente dolorabilità, la necessità
di ricorrere all'uso del bastone e l'impossibilità di svolgere quelle attività
richiedenti sforzi fisici ed impegno muscolare;
che con verbale del 6.11.2017 la
Commissione medica dell' gli aveva riconosciuto la riduzione permanente CP_2
della capacità lavorativa;
che era stato costretto a dotarsi di autovettura con cambio automatico, data la difficoltà di movimento e di estensione dell'arto inferiore sinistro;
che aveva subito una contrazione reddituale media di circa €
12.758 all'anno confrontando il reddito percepito nei cinque anni precedenti all'episodio di responsabilità professionale medica rispetto a quello conseguito nel periodo successivo all'evento lesivo (2017 – 2018).
Con comparsa di costituzione depositata in data 28 settembre 2020, si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente Controparte_1
in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte.
Parte resistente allegava la correttezza dell'operato del proprio personale medico, confermata dalle indagini peritali, rilevando: i) l'esattezza dell'indicazione terapeutica nonché l'esattezza e necessità (pacifiche in giudizio)
dell'intervento chirurgico;
ii) la conformità delle condotte dei sanitari alle leges
pagina 6 di 18 artis anche nella fase di esecuzione dell'intervento; iii) l'assenza di prova circa l'imprescindibile nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la lesione lamentata dal ricorrente;
iv) il mancato accertamento da parte del consulente dell'inadempimento dell' v) la prevedibilità, ma non evitabilità della CP_1
complicanza chirurgica, oggetto di causa, qualificabile quale fatto non imputabile;
vi) la complessità tecnica dell'intervento chirurgico e l'applicabilità
al caso di specie dell'art. 2236 c.c., con il conseguente onere per il ricorrente di provare la colpa grave degli operatori sanitari;
nonché vii) l'impropria ed erronea quantificazione dei danni operata da parte ricorrente.
L concludeva chiedendo l'accertamento dell'assenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità a proprio carico per i danni lamentati da e, Pt_1
conseguentemente, il rigetto della relativa domanda ovvero, in subordine, la riduzione della stessa nella misura della sola quota di responsabilità che dovesse essere accertata e dei soli danni dimostrati in rapporto causale.
Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
previgente, la causa era istruita con l'acquisizione dell' a firma del dott. CP_3
e con un supplemento peritale affidato allo stesso medico legale e, CP_4
all'esito, con la gravata sentenza, il primo giudice accertava la responsabilità
della struttura ospedaliera alla luce della normativa applicabile ratione temporis,
ossia la legge 189/2012, e con riguardo ai danni non patrimoniali riconosceva il danno biologico in complessivi € 85.573, di cui € 13.500 per invalidità
temporanea, mentre la richiesta di danno morale e di personalizzazione veniva pagina 7 di 18 disattesa. Con riguardo al danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva l'importo di € 5.821,93 per spese mediche sostenute, mentre la richiesta di € 19.000 per l'acquisto di un'autovettura con cambio automatico veniva rigettata in quanto la fattura non esplicitava la circostanza che l'autovettura fosse dotata di cambio automatico e comunque esisteva una discontinuità cronologica tra l'acquisto del nuovo mezzo e la revisione della patente del 10.07.2019. Analogamente la richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale da contrazione di reddito era rigettata in quanto i redditi conseguiti prima dell'intervento chirurgico erano oscillanti e in ogni caso nella dichiarazione dei redditi del 2019 emergeva che nel frattempo, era divenuto dipendente, sicché non era provato il Pt_1
nesso causale tra la lamentata contrazione reddituale e l'illecito della convenuta.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
.
[...]
In questo grado, fallito il tentativo di conciliazione, la causa per rinviata all'udienza del 4.06.2025 per la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini di legge a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per Parte_1
omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno morale, la cui voce non è soggetta ad automatismi, ma può essere provata anche a mezzo presunzioni. Deduce che la Commissione Medica dell' ha accertato CP_2
pagina 8 di 18 l'esistenza di un handicap riconducibile in via esclusiva all'episodio di
malpractice e che la ridotta capacità motoria ha comportato una sofferenza morale limitando la brillante carriera professionale in essere.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non
è stato accordato il danno patrimoniale. In ordine al mancato riconoscimento del costo dell'autovettura, allega che dal 3.01.2017 l'appellante si è trovato nell'impossibilità di guidare un veicolo con cambio manuale che richiede sollecitazione continua dell'arto inferiore sinistro;
allega che per la sua autovettura BMW non era possibile la trasformazione ed evidenzia che, al termine del procedimento amministrativo, la Motorizzazione Civile gli aveva imposto di condurre veicoli con cambi automatico sostituendo la patente di guida ordinaria con una di guida speciale. Quanto alla discrasia temporale,
evidenzia che l'autovettura Renault è stata acquistata ancor prima del provvedimento conclusivo di sostituzione della patente per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'arto inferiore sinistro.
Censura poi il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione del reddito: deduce che la Commissione Medica Locale dell' e il consulente CP_2
hanno dato contezza dell'esistenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Con il terzo motivo parte appellante censura il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico. Allega che, a seguito della lesione neurologica, l'appellante ha dovuto abbandonare completamente la pratica di pagina 9 di 18 attività sportiva, quali lo sci, il nuoto e l'alpinismo che, sebbene praticate a livello amatoriale, costituivano una passione per l'attore a cui dedicava la gran parte del suo tempo libero. Sostiene di aver fornito la prova documentale delle conseguenze peculiari e specifiche subite in seguito alla condotta medica colposa rispetto a soggetti della medesima età colpiti dal medesimo grado di invalidità.
Premesso che su ogni questione in punto an debeatur si è formato il giudicato interno e che i motivi di gravame investono solo il quantum, il primo motivo di appello è infondato.
Come noto, la sofferenza si può manifestare in un dolore fisico a base organica che viene valutato a mezzo della consulenza medico legale e che di norma va risarcito attraverso la monetizzazione dell'invalidità permanente, mentre la sofferenza emotiva prescinde da una base organica e può tradursi in diverse manifestazioni (ad es. lo spavento provocato dalle modalità di inflizione del danno, l'ansia, la preoccupazione circa le proprie condizioni di salute, il timore per la propria sorte, la perduta stima, la tristezza o il rimpianto per il passato benessere ecc.) purché allegato e dimostrato.
Orbene, nel caso concreto nulla è stato dedotto nel ricorso introduttivo (che per sua natura avrebbe dovuto essere completo) e nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., dopo il mutamento del rito, nulla di specifico è stato argomentato.
Parte appellante riconosce che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di questa voce di danno e quindi, per questa ragione, occorre che la vittima alleghi pagina 10 di 18 situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche e che dimostri, avvalendosi di ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni o le massime di esperienza, la ricorrenza di conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi simili
(cfr. Cass.
3.03.2025 n. 5649).
Nel caso concreto, il quadro dele allegazioni era del tutto assente e il semplice richiamo al fatto che l' , in data 29.11.2017, a distanza di oltre undici CP_2
dall'intervento, abbia riconosciuto invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nulla rileva ai fini che qui interessano.
Il terzo motivo, da trattare con priorità rispetto al secondo per omogeneità con il precedente mezzo, è di converso fondato.
È ormai consolidato il principio secondo cui secondo cui la misura standard del risarcimento del danno prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari (ad es. la tabella milanese) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. tra le molte la recente Cass.
7.02.2025 n. 3114).
Orbene, nel caso concreto, ricorrono i presupposti per accordare la personalizzazione del danno biologico proprio con riguardo alla dedotta e pagina 11 di 18 provata cenestesi lavorativa.
Premesso che la maggior pena o fatica provata nello svolgimento dell'attività
lavorativa costituiscono un'ipotesi di danno alla salute e non di lucro cessante e dato atto altresì che, a parere della Corte, non esiste la prova rigorosa che il reddito del danneggiato si sia contratto a causa della lesione, per come si dirà, il medico legale scriveva che i postumi riportati (deficit nel reclutamento attivo del quadricipite con impossibilità all'estensione del ginocchio) potevano avere una significativa incidenza negativa sulla capacità lavorativa del periziato, avuto riguardo all'attività usualmente svolta. Come sopra detto, anche la Commissione
Medica presso riconosceva a una riduzione della CP_2 Parte_1
capacità lavorativa, tanto che la Cassa geometri erogava nell'anno 2019 al professionista una pensione di invalidità.
La sintomatologia dolorosa e la difficoltà di mantenere la stazione eretta hanno certamente reso più difficile all'odierno appellante lo svolgimento dell'attività
lavorativa consistente in principalità nella redazione di pratiche catastali e in rilevazioni topografiche e dunque il danno da personalizzazione può essere riconosciuto nella misura del 25% sul danno biologico, ossia € 20.942 in moneta attuale.
Infatti, con le Tabelle milanesi 2024 il danno biologico liquidabile per una persona di 49 anni con percentuale di danno permanente al 25% è pari ad €
83.768 e dunque, accordando l'incremento al 25%, l'importo ulteriore da personalizzazione è di € 20.942.
pagina 12 di 18 La somma va devalutata all'epoca del fatto, ossia € 17.380 e quindi incrementata di rivalutazione monetaria dal fatto ad oggi e di interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno per un totale di € 23.148 essendo maturati € 3.562 per rivalutazione ed € 2.206 per interessi legali, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Il secondo motivo di appello attiene al danno patrimoniale e si articola in due distinte censure: la prima involge il mancato riconoscimento del costo per l'acquisto di una nuova autovettura con cambio automatico e la seconda il rigetto della domanda risarcitoria per contrazione dei redditi a seguito dell'episodio di malpractice sanitaria.
Solo il primo rilievo è fondato.
Dal doc. 20 di parte appellante emerge che acquistava Parte_1
l'autovettura Renault al prezzo di € 19.000 da Autospazio s.p.a. come da fattura del 29.12.2017; che la Motorizzazione Civile disponeva la revisione della patente di guida B di cui era in possesso il a seguito della Pt_1
comunicazione da parte di di Breno;
che in data 10.07.2019 veniva CP_1
rilasciata a nuova patente speciale B (senza idoneità per la patente A) Pt_1
della durata di cinque anni e con prescrizione di guida con cambio automatico e che detta nuova autovettura ha il cambio automatico (doc. 25 prodotto in questo grado).
È altresì documentato che con nota del 25.06.2020 del gruppo Persona_2
Contr
informava che la sua autovettura berlina targata EZ280FW Pt_1
pagina 13 di 18 dotata di cambio manuale non poteva essere dotata di cambio automatico (doc.
24 di arte appellante), sicché pur dando atto delle discrasie temporali evidenziate nella sentenza di primo grado si deve ritenere che l'acquisto del nuovo veicolo si sia imposto proprio per la sopravvenuta impossibilità, prima materiale e poi giuridica, di condurre un'autovettura con cambio manuale.
E' da ritenere che abbia tentato di convertire la sua Parte_1
autovettura, ricevendo poi risposta negativa, e che nel corso dell'anno 2017
abbia dunque maturato la necessità di acquistare una nuova autovettura confacente alle sopravvente necessità; la circostanza secondo cui non vi era prova che detta Renault fosse dotata di cambio automatico, come scritto dal primo giudice, è stata superata dalla nuova produzione documentale (libretto di circolazione) che sebbene in astratto tardiva può essere ritenuta ammissibile in quanto il primo giudice ha posto a fondamento della sua decisione una ragione che non aveva formato oggetto di discussione nel processo di primo grado e comunque dagli atti non consta che sul punto avesse sollevato espressa CP_1
contestazione.
La domanda di € 19.000 va quindi accolta: sull'importo di € 19.000 dal gennaio
2018 ad oggi sono maturati € 3.705 per rivalutazione ed € 2.408 sulla somma rivalutata anno per anno per una debenza di € 25.113, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza al saldo.
Il secondo mezzo inerente al danno patrimoniale non è fondato.
deduceva che il suo reddito si era contratto per effetto della Parte_1
pagina 14 di 18 lesione e della necessità di rimodulare la sua attività lavorativa.
Invero, a giudizio della Corte, riconosciuta la personalizzazione per effetto della cenestesi lavorativa, la parte non ha offerto la prova rigorosa della contrazione di reddito e la riconducibilità della presunta diminuzione reddituale alla denervazione totale della muscolatura dipendente dal nervo femorale sinistro.
In primo grado, il danneggiato allegava che, dopo il fatto, aveva registrato una diminuzione media del proprio reddito di € 12.758 annui rispetto al periodo compreso tra il 2012 e il 2016 e dunque moltiplicando detta perdita reddituale per quindici anni instava per un risarcimento pari a € 191.370 (cfr. prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente).
Invero, dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti consta che per il periodo di imposta 2014 il reddito imponibile del danneggiato è stato di € 43.624 e l'imposta lorda di € 12.897; per l'anno di imposta 2015 l'imponibile è stato di €
29.486 e l'imposta lorda di € 7.525; per l'anno di imposta 2016 il reddito imponibile è stato di 32.676 e l'imposta lorda di € 8.737; per l'anno di imposta
2017 il reddito imponibile è stato di € 28.942 e l'imposta lorda di € 7.318; per l'anno di imposta 2018 il reddito imponibile è stato di € 36.359 e l'imposta lorda di € 10.136 e sono stati erogati € 3.971 a titolo di pensione dalla cassa geometri.
A parte che le dichiarazione dei redditi post lesione riguardano solo due annualità, i calcoli svolti da parte attrice sono errati perché non tengono conto del reddito netto e, per quanto di maggior interesse in questa sede, si può notare che già prima dell'intervento del 3.01.2017 i ricavi del professionista erano pagina 15 di 18 molto oscillanti proprio in ragione della tipologia di attività svolta che indubbiamente è legata ad un numero non prevedibile di incarichi.
A giudizio della Corte, effettuare una media dei ricavi dei quattro anni precedenti al 2017 e confrontarli con la media dei ricavi dei due anni successivi non è operazione corretta (tanto più che non vi è alcuna significativa differenza tra le due medie aritmetiche) dovendo la parte dare la prova rigorosa del perduto guadagno e del nesso di causa con il fatto illecito.
All'uopo, giustamente non sono stati ammessi i capitoli di prova in quanto troppo generici: in particolare i capitoli 4 e 6 della memoria ex art. 183 n. 2
comma 6 c.p.c. laddove l'attore chiedeva di demandare ai testi che prima dell'intervento era solito gestire 30 pratiche catastali e circa 10 rilevazioni topografiche all'anno e che dopo l'intervento era stato costretto a rinunciare a tutte le pratiche inerenti la rilevazioni topografica, senza tuttavia indicare neppure un cliente o un potenziale committente al quale aveva dovuto dare risposta negativa per via delle sue mutate condizioni fisiche.
La sentenza gravata va pertanto riformata con riconoscimento ulteriore rispetto a quanto disposto nella sentenza gravata della somma di € 23.148, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo, e di €
25.113, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
va condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio con l'avvertenza che per il primo
[...]
pagina 16 di 18 grado va tenuto conto dell'intero danno (scaglione per cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000), mentre per il grado di appello solo della differenza accordata in questo grado (scaglione per cause di valore compreso tra € 26.001
ed € 52.000). Va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. come chiesto dal procuratore dichiaratosi antistatario.
La fase istruttoria del primo grado viene liquidata nel valore minimo in relazione alla modesta attività svolta;
le spese di a.t.p. e di consulenza vengono poste a carico della parte appellata, come già disposto dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
292/2023 dal Tribunale di Brescia in data 9.02.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna Parte_2
a versare a le ulteriori somme di € 23.148, oltre
[...] Parte_1
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo,
e di € 25.113, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio che CP_1 Parte_1
liquida per la fase di a.t.p. in € 2.150 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge, per il primo grado in € 634 per anticipazioni ed € 11.268 per compenso (€ 2.552 per la fase studio, € 1.628 per pagina 17 di 18 la fase istruttoria, € 2.835 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
e, per il presente grado, in € 1.848 per anticipazioni ed € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di a.t.p. e di consulenza definitivamente e del consulente di parte definitivamente a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 639/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
04/06/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Aurelio Raiola del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Fontana n. 3, giusta delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 18 [...]
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita P.IVA_1
e difesa dall'avv. Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla via Marconi n. 9, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 292/2023 emessa dal Tribunale di Brescia
(prima sezione civile) pubblicata in data 9.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 292/23 del Tribunale di Brescia così giudicare:
Nel merito: in accoglimento dei motivi tutti dedotti nel presente atto di appello,
accertato e dichiarato il ricorrere di profili di responsabilità professionale medica in capo ai Sanitari operanti presso l' che in data 3.01.2017 CP_1
sottoposero ad intervento chirurgico di asportazione della Pt_1
neoformazione lipomatosa del muscolo ileo-psoas sinistro, con specifico riferimento all'insorta lesione del nervo femorale sinistro ed alla sua riconducibilità, in rapporto di dipendenza causale, all'intervento medesimo,
come evidenziato dalla relazione peritale depositata nell'ambito del procedimento per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi avanti al Tribunale di
Brescia, R.G. 17570/2018, Presidente dr. Del Porto condannare la resistente pagina 2 di 18 in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al CP_1
sig. per i fatti di cui è causa, le seguenti somme: Parte_1
- 90 gg. di ITP al 75% € 8.100,00;
- 90 gg. di ITP al 50% € 5.400,00;
- 25% danno biologico, comprensivo del danno morale € 100.955,00
- personalizzazione al 25% € 25.238,00
- spese mediche riconosciute € 5.821,93
- danno economico da contrazione del reddito lavorativo € 191.370,
- danno patrimoniale per l'acquisto della nuova vettura € 19.000,
oltre € 1.830,00 per le spese di c.t.u. medico-legale svoltasi nell'ambito del procedimento per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 17570/18, ed € 1.464,00 per le spese di c.t.p. sostenute dal medesimo nell'ambito del suindicato procedimento per a.t.p., oltre le spese di c.t.u. e di c.t.p. liquidate nel giudizio di primo grado
RG 330/2020, somma complessiva dalla quale dovranno essere dedotte le somme riconosciute dal Tribunale di Brescia e già corrisposte dall'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sempre nel merito: confermare la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, del giudizio di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi avanti al
Tribunale di Brescia, R.G. 17570/2018, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In ogni caso, con rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto pagina 3 di 18 procuratore anticipatario.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi, così come dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. sui capitoli di prova ivi articolati.
Per parte appellata:
In via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello notificato da ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in Pt_1
narrativa, e stralciare i documenti nuovi indebitamenti allegati all'atto di appello,
come individuati nel corpo dell'atto, doc. 25);
In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso formulate, in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare la sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Brescia resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 330/2020;
In via subordinata, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto dall' di Brescia, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
Controparte_1
Con vittoria delle spese, oltre accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede lo stralcio del doc. n. 25 avversario, per le ragioni esposte in narrativa, e ci si oppone alle istanze istruttorie di parte appellante per tutte le ragioni esposte in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 13.01.2020, Pt_1
pagina 4 di 18 chiedeva la condanna, previa declaratoria di responsabilità Pt_1
professionale dei sanitari ivi operanti, dell' Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di asportazione di neoformazione lipomatosa del muscolo ileo-psoas sinistro,
eseguito in data 3 gennaio 2017 presso la struttura ospedaliera, danni complessivamente quantificati nell'importo di € 303.955,93.
Esponeva il ricorrente:
- che il deducente, a causa dell'insorgere di una sintomatologia dolorosa a carico della fossa iliaca sinistra, aveva effettuato in data 30.11.2016 una TAC che aveva evidenziato l'esistenza di una lesione a densità adiposa, apparentemente localizzata nella capsula dell'ileopsoas di sinistra, e il dott. Persona_1
aveva dato indicazione per l'intervento chirurgico;
- che, una volta ricoverato presso gli di Brescia, era stato CP_1
sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione lipomatosa del muscolo ileopsoas sinistro, ma subito dopo aveva lamentato coxalgia da verosimile deficit del nervo femorale sinistro;
- che, infine, da successivi esami EMG era emersa la “denervazione totale della
muscolatura dipendente dal nervo femorale sinistro”, con conseguente irreversibile quadro menomativo di denervazione del territorio di pertinenza del nervo femorale sinistro.
Allegava, pertanto, che la documentata lesione del nervo femorale era da porre pagina 5 di 18 in rapporto di dipendenza causale con l'intervento chirurgico di asportazione della neoformazione lipomatosa a cui era conseguito un danno biologico del
30% con invalidità temporanea, come attestato dalla consulenza svolta in sede di a.t.p.; deduceva che, a seguito dell'invalidità, il comparente, libero professionista svolgente la professione di geometra, aveva subito un'importante contrazione della sua attività lavorativa cagionata dalla persistente dolorabilità, la necessità
di ricorrere all'uso del bastone e l'impossibilità di svolgere quelle attività
richiedenti sforzi fisici ed impegno muscolare;
che con verbale del 6.11.2017 la
Commissione medica dell' gli aveva riconosciuto la riduzione permanente CP_2
della capacità lavorativa;
che era stato costretto a dotarsi di autovettura con cambio automatico, data la difficoltà di movimento e di estensione dell'arto inferiore sinistro;
che aveva subito una contrazione reddituale media di circa €
12.758 all'anno confrontando il reddito percepito nei cinque anni precedenti all'episodio di responsabilità professionale medica rispetto a quello conseguito nel periodo successivo all'evento lesivo (2017 – 2018).
Con comparsa di costituzione depositata in data 28 settembre 2020, si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente Controparte_1
in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte.
Parte resistente allegava la correttezza dell'operato del proprio personale medico, confermata dalle indagini peritali, rilevando: i) l'esattezza dell'indicazione terapeutica nonché l'esattezza e necessità (pacifiche in giudizio)
dell'intervento chirurgico;
ii) la conformità delle condotte dei sanitari alle leges
pagina 6 di 18 artis anche nella fase di esecuzione dell'intervento; iii) l'assenza di prova circa l'imprescindibile nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la lesione lamentata dal ricorrente;
iv) il mancato accertamento da parte del consulente dell'inadempimento dell' v) la prevedibilità, ma non evitabilità della CP_1
complicanza chirurgica, oggetto di causa, qualificabile quale fatto non imputabile;
vi) la complessità tecnica dell'intervento chirurgico e l'applicabilità
al caso di specie dell'art. 2236 c.c., con il conseguente onere per il ricorrente di provare la colpa grave degli operatori sanitari;
nonché vii) l'impropria ed erronea quantificazione dei danni operata da parte ricorrente.
L concludeva chiedendo l'accertamento dell'assenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità a proprio carico per i danni lamentati da e, Pt_1
conseguentemente, il rigetto della relativa domanda ovvero, in subordine, la riduzione della stessa nella misura della sola quota di responsabilità che dovesse essere accertata e dei soli danni dimostrati in rapporto causale.
Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
previgente, la causa era istruita con l'acquisizione dell' a firma del dott. CP_3
e con un supplemento peritale affidato allo stesso medico legale e, CP_4
all'esito, con la gravata sentenza, il primo giudice accertava la responsabilità
della struttura ospedaliera alla luce della normativa applicabile ratione temporis,
ossia la legge 189/2012, e con riguardo ai danni non patrimoniali riconosceva il danno biologico in complessivi € 85.573, di cui € 13.500 per invalidità
temporanea, mentre la richiesta di danno morale e di personalizzazione veniva pagina 7 di 18 disattesa. Con riguardo al danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva l'importo di € 5.821,93 per spese mediche sostenute, mentre la richiesta di € 19.000 per l'acquisto di un'autovettura con cambio automatico veniva rigettata in quanto la fattura non esplicitava la circostanza che l'autovettura fosse dotata di cambio automatico e comunque esisteva una discontinuità cronologica tra l'acquisto del nuovo mezzo e la revisione della patente del 10.07.2019. Analogamente la richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale da contrazione di reddito era rigettata in quanto i redditi conseguiti prima dell'intervento chirurgico erano oscillanti e in ogni caso nella dichiarazione dei redditi del 2019 emergeva che nel frattempo, era divenuto dipendente, sicché non era provato il Pt_1
nesso causale tra la lamentata contrazione reddituale e l'illecito della convenuta.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
.
[...]
In questo grado, fallito il tentativo di conciliazione, la causa per rinviata all'udienza del 4.06.2025 per la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini di legge a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per Parte_1
omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno morale, la cui voce non è soggetta ad automatismi, ma può essere provata anche a mezzo presunzioni. Deduce che la Commissione Medica dell' ha accertato CP_2
pagina 8 di 18 l'esistenza di un handicap riconducibile in via esclusiva all'episodio di
malpractice e che la ridotta capacità motoria ha comportato una sofferenza morale limitando la brillante carriera professionale in essere.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non
è stato accordato il danno patrimoniale. In ordine al mancato riconoscimento del costo dell'autovettura, allega che dal 3.01.2017 l'appellante si è trovato nell'impossibilità di guidare un veicolo con cambio manuale che richiede sollecitazione continua dell'arto inferiore sinistro;
allega che per la sua autovettura BMW non era possibile la trasformazione ed evidenzia che, al termine del procedimento amministrativo, la Motorizzazione Civile gli aveva imposto di condurre veicoli con cambi automatico sostituendo la patente di guida ordinaria con una di guida speciale. Quanto alla discrasia temporale,
evidenzia che l'autovettura Renault è stata acquistata ancor prima del provvedimento conclusivo di sostituzione della patente per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'arto inferiore sinistro.
Censura poi il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione del reddito: deduce che la Commissione Medica Locale dell' e il consulente CP_2
hanno dato contezza dell'esistenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Con il terzo motivo parte appellante censura il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico. Allega che, a seguito della lesione neurologica, l'appellante ha dovuto abbandonare completamente la pratica di pagina 9 di 18 attività sportiva, quali lo sci, il nuoto e l'alpinismo che, sebbene praticate a livello amatoriale, costituivano una passione per l'attore a cui dedicava la gran parte del suo tempo libero. Sostiene di aver fornito la prova documentale delle conseguenze peculiari e specifiche subite in seguito alla condotta medica colposa rispetto a soggetti della medesima età colpiti dal medesimo grado di invalidità.
Premesso che su ogni questione in punto an debeatur si è formato il giudicato interno e che i motivi di gravame investono solo il quantum, il primo motivo di appello è infondato.
Come noto, la sofferenza si può manifestare in un dolore fisico a base organica che viene valutato a mezzo della consulenza medico legale e che di norma va risarcito attraverso la monetizzazione dell'invalidità permanente, mentre la sofferenza emotiva prescinde da una base organica e può tradursi in diverse manifestazioni (ad es. lo spavento provocato dalle modalità di inflizione del danno, l'ansia, la preoccupazione circa le proprie condizioni di salute, il timore per la propria sorte, la perduta stima, la tristezza o il rimpianto per il passato benessere ecc.) purché allegato e dimostrato.
Orbene, nel caso concreto nulla è stato dedotto nel ricorso introduttivo (che per sua natura avrebbe dovuto essere completo) e nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., dopo il mutamento del rito, nulla di specifico è stato argomentato.
Parte appellante riconosce che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di questa voce di danno e quindi, per questa ragione, occorre che la vittima alleghi pagina 10 di 18 situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche e che dimostri, avvalendosi di ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni o le massime di esperienza, la ricorrenza di conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi simili
(cfr. Cass.
3.03.2025 n. 5649).
Nel caso concreto, il quadro dele allegazioni era del tutto assente e il semplice richiamo al fatto che l' , in data 29.11.2017, a distanza di oltre undici CP_2
dall'intervento, abbia riconosciuto invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nulla rileva ai fini che qui interessano.
Il terzo motivo, da trattare con priorità rispetto al secondo per omogeneità con il precedente mezzo, è di converso fondato.
È ormai consolidato il principio secondo cui secondo cui la misura standard del risarcimento del danno prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari (ad es. la tabella milanese) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. tra le molte la recente Cass.
7.02.2025 n. 3114).
Orbene, nel caso concreto, ricorrono i presupposti per accordare la personalizzazione del danno biologico proprio con riguardo alla dedotta e pagina 11 di 18 provata cenestesi lavorativa.
Premesso che la maggior pena o fatica provata nello svolgimento dell'attività
lavorativa costituiscono un'ipotesi di danno alla salute e non di lucro cessante e dato atto altresì che, a parere della Corte, non esiste la prova rigorosa che il reddito del danneggiato si sia contratto a causa della lesione, per come si dirà, il medico legale scriveva che i postumi riportati (deficit nel reclutamento attivo del quadricipite con impossibilità all'estensione del ginocchio) potevano avere una significativa incidenza negativa sulla capacità lavorativa del periziato, avuto riguardo all'attività usualmente svolta. Come sopra detto, anche la Commissione
Medica presso riconosceva a una riduzione della CP_2 Parte_1
capacità lavorativa, tanto che la Cassa geometri erogava nell'anno 2019 al professionista una pensione di invalidità.
La sintomatologia dolorosa e la difficoltà di mantenere la stazione eretta hanno certamente reso più difficile all'odierno appellante lo svolgimento dell'attività
lavorativa consistente in principalità nella redazione di pratiche catastali e in rilevazioni topografiche e dunque il danno da personalizzazione può essere riconosciuto nella misura del 25% sul danno biologico, ossia € 20.942 in moneta attuale.
Infatti, con le Tabelle milanesi 2024 il danno biologico liquidabile per una persona di 49 anni con percentuale di danno permanente al 25% è pari ad €
83.768 e dunque, accordando l'incremento al 25%, l'importo ulteriore da personalizzazione è di € 20.942.
pagina 12 di 18 La somma va devalutata all'epoca del fatto, ossia € 17.380 e quindi incrementata di rivalutazione monetaria dal fatto ad oggi e di interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno per un totale di € 23.148 essendo maturati € 3.562 per rivalutazione ed € 2.206 per interessi legali, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Il secondo motivo di appello attiene al danno patrimoniale e si articola in due distinte censure: la prima involge il mancato riconoscimento del costo per l'acquisto di una nuova autovettura con cambio automatico e la seconda il rigetto della domanda risarcitoria per contrazione dei redditi a seguito dell'episodio di malpractice sanitaria.
Solo il primo rilievo è fondato.
Dal doc. 20 di parte appellante emerge che acquistava Parte_1
l'autovettura Renault al prezzo di € 19.000 da Autospazio s.p.a. come da fattura del 29.12.2017; che la Motorizzazione Civile disponeva la revisione della patente di guida B di cui era in possesso il a seguito della Pt_1
comunicazione da parte di di Breno;
che in data 10.07.2019 veniva CP_1
rilasciata a nuova patente speciale B (senza idoneità per la patente A) Pt_1
della durata di cinque anni e con prescrizione di guida con cambio automatico e che detta nuova autovettura ha il cambio automatico (doc. 25 prodotto in questo grado).
È altresì documentato che con nota del 25.06.2020 del gruppo Persona_2
Contr
informava che la sua autovettura berlina targata EZ280FW Pt_1
pagina 13 di 18 dotata di cambio manuale non poteva essere dotata di cambio automatico (doc.
24 di arte appellante), sicché pur dando atto delle discrasie temporali evidenziate nella sentenza di primo grado si deve ritenere che l'acquisto del nuovo veicolo si sia imposto proprio per la sopravvenuta impossibilità, prima materiale e poi giuridica, di condurre un'autovettura con cambio manuale.
E' da ritenere che abbia tentato di convertire la sua Parte_1
autovettura, ricevendo poi risposta negativa, e che nel corso dell'anno 2017
abbia dunque maturato la necessità di acquistare una nuova autovettura confacente alle sopravvente necessità; la circostanza secondo cui non vi era prova che detta Renault fosse dotata di cambio automatico, come scritto dal primo giudice, è stata superata dalla nuova produzione documentale (libretto di circolazione) che sebbene in astratto tardiva può essere ritenuta ammissibile in quanto il primo giudice ha posto a fondamento della sua decisione una ragione che non aveva formato oggetto di discussione nel processo di primo grado e comunque dagli atti non consta che sul punto avesse sollevato espressa CP_1
contestazione.
La domanda di € 19.000 va quindi accolta: sull'importo di € 19.000 dal gennaio
2018 ad oggi sono maturati € 3.705 per rivalutazione ed € 2.408 sulla somma rivalutata anno per anno per una debenza di € 25.113, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza al saldo.
Il secondo mezzo inerente al danno patrimoniale non è fondato.
deduceva che il suo reddito si era contratto per effetto della Parte_1
pagina 14 di 18 lesione e della necessità di rimodulare la sua attività lavorativa.
Invero, a giudizio della Corte, riconosciuta la personalizzazione per effetto della cenestesi lavorativa, la parte non ha offerto la prova rigorosa della contrazione di reddito e la riconducibilità della presunta diminuzione reddituale alla denervazione totale della muscolatura dipendente dal nervo femorale sinistro.
In primo grado, il danneggiato allegava che, dopo il fatto, aveva registrato una diminuzione media del proprio reddito di € 12.758 annui rispetto al periodo compreso tra il 2012 e il 2016 e dunque moltiplicando detta perdita reddituale per quindici anni instava per un risarcimento pari a € 191.370 (cfr. prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente).
Invero, dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti consta che per il periodo di imposta 2014 il reddito imponibile del danneggiato è stato di € 43.624 e l'imposta lorda di € 12.897; per l'anno di imposta 2015 l'imponibile è stato di €
29.486 e l'imposta lorda di € 7.525; per l'anno di imposta 2016 il reddito imponibile è stato di 32.676 e l'imposta lorda di € 8.737; per l'anno di imposta
2017 il reddito imponibile è stato di € 28.942 e l'imposta lorda di € 7.318; per l'anno di imposta 2018 il reddito imponibile è stato di € 36.359 e l'imposta lorda di € 10.136 e sono stati erogati € 3.971 a titolo di pensione dalla cassa geometri.
A parte che le dichiarazione dei redditi post lesione riguardano solo due annualità, i calcoli svolti da parte attrice sono errati perché non tengono conto del reddito netto e, per quanto di maggior interesse in questa sede, si può notare che già prima dell'intervento del 3.01.2017 i ricavi del professionista erano pagina 15 di 18 molto oscillanti proprio in ragione della tipologia di attività svolta che indubbiamente è legata ad un numero non prevedibile di incarichi.
A giudizio della Corte, effettuare una media dei ricavi dei quattro anni precedenti al 2017 e confrontarli con la media dei ricavi dei due anni successivi non è operazione corretta (tanto più che non vi è alcuna significativa differenza tra le due medie aritmetiche) dovendo la parte dare la prova rigorosa del perduto guadagno e del nesso di causa con il fatto illecito.
All'uopo, giustamente non sono stati ammessi i capitoli di prova in quanto troppo generici: in particolare i capitoli 4 e 6 della memoria ex art. 183 n. 2
comma 6 c.p.c. laddove l'attore chiedeva di demandare ai testi che prima dell'intervento era solito gestire 30 pratiche catastali e circa 10 rilevazioni topografiche all'anno e che dopo l'intervento era stato costretto a rinunciare a tutte le pratiche inerenti la rilevazioni topografica, senza tuttavia indicare neppure un cliente o un potenziale committente al quale aveva dovuto dare risposta negativa per via delle sue mutate condizioni fisiche.
La sentenza gravata va pertanto riformata con riconoscimento ulteriore rispetto a quanto disposto nella sentenza gravata della somma di € 23.148, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo, e di €
25.113, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
va condannata a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio con l'avvertenza che per il primo
[...]
pagina 16 di 18 grado va tenuto conto dell'intero danno (scaglione per cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000), mentre per il grado di appello solo della differenza accordata in questo grado (scaglione per cause di valore compreso tra € 26.001
ed € 52.000). Va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. come chiesto dal procuratore dichiaratosi antistatario.
La fase istruttoria del primo grado viene liquidata nel valore minimo in relazione alla modesta attività svolta;
le spese di a.t.p. e di consulenza vengono poste a carico della parte appellata, come già disposto dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
292/2023 dal Tribunale di Brescia in data 9.02.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna Parte_2
a versare a le ulteriori somme di € 23.148, oltre
[...] Parte_1
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo,
e di € 25.113, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio che CP_1 Parte_1
liquida per la fase di a.t.p. in € 2.150 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge, per il primo grado in € 634 per anticipazioni ed € 11.268 per compenso (€ 2.552 per la fase studio, € 1.628 per pagina 17 di 18 la fase istruttoria, € 2.835 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
e, per il presente grado, in € 1.848 per anticipazioni ed € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di a.t.p. e di consulenza definitivamente e del consulente di parte definitivamente a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18