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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/07/2024, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 698/2024 ruolo generale volontaria giurisdizione e congiuntamente presentato da:
nata a [...] il [...], con l' avv. Parte_1
COFONE EMANUELA - RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con Controparte_1
l' avv. BONIFIGLIO ANTONIO - RICORRENTE
CON L' INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO – INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso – legge n. 898/1970 e succ. mod. - artt. 473 bis e ss CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso presentato in data 15.4.2024, e Parte_1
hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio da loro contratto in Corigliano LA in data 16.5.2009; che i medesimi si sono separati in forza di accordo omologato da questo Tribunale con sentenza del 16.10.2023;
1 che lo stato di separazione si è protratto per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
che i coniugi, genitori delle minori (nata il [...]), Persona_1
(nata il [...]) e (nata il Persona_2 Persona_3
16.3.2016), hanno proposto di divorziare alle seguenti condizioni indicate in ricorso, di seguito riportate:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore del IG. _1
, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie;
[...]
2) l'intero arredo (cucina, camera da letto, soggiorno, mobili vari et similia) di proprietà della , verrà lasciato nella casa coniugale nella disponibilità delle Pt_1
minori, in quanto arredo necessario al soddisfacimento delle loro eIGenze;
disporre
l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e diritto di visita della madre nei confronti delle figlie. La IG.ra , per Pt_1
eIGenze personali, di salute e per limiti di spostamento, intende regolarizzare il proprio diritto di visita nei confronti delle tre figlie minori chiedendo la facoltà di potere vedere le stesse nei giorni di mercoledì dalle ore 16.00 e sino alle 19.00, nonché ogni domenica dalle 09.00 alle 12.00, festività e periodi di ferie compresi, compatibilmente con le eIGenze delle minori di volta in volta scaturenti;
• la IG.ra
, contrariamente a quanto riportato nelle condizioni di omologa della Pt_1
separazione, dichiara espressamente di rinunciare al versamento, in proprio favore, della somma pari ad € 200,00 mensili da parte del IG. , Controparte_1
inizialmente concordata dai ricorrenti, in quanto le tre figlie minori durante tutta la settimana, sin dal mese di settembre scorso, dopo l'uscita dai rispettivi istituti scolastici si sono recate e si recano direttamente a casa del padre e non più della madre e dunque il suddetto versamento finalizzato a sostenere le spese di gestione delle minori non si rende più necessario e dovuto;
3) confermare in riferimento all'assegno unico universale che lo stesso verrà richiesto
e percepito al 100% dal IG. ; Controparte_1
4) confermare in riferimento alle indennità di frequenza di cui le minori sono titolari che le stesse verranno richieste e percepite al 100% dal IG. ; Controparte_1
2 5) I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro
e di prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti
CONSIDERATO
Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che ricorre la causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) legge 898/1970, come successivamente modificata;
che le condizioni convenute con riguardo alla prole sono confacenti alle eIGenze di tutela della medesima;
P.Q.M.
Il Tribunale:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto il
16.5.2009 in Corigliano LA da e Parte_1
, alle condizioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
− ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano LA (ora
Corigliano – Rossano) di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano LA anno 2009, serie A, parte II^, atto numero 17;
− nulla per le spese .
Così deciso in Castrovillari, nella camera di conIGlio del 18/07/2024
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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