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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 278/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, cui sono stati riuniti i processi civili di appello iscritti ai numeri 383/2020 e 384/2020 del medesimo ruolo, tutti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11206/2019, pubblicata in data 17.12.2019, e vertente:
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di appello (non telematico), dall'avv. ROCCO SALVATORE VACATELLO (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla Via Lieti n. 51/B;
APPELLANTE – APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, avv. Prof. Nicola Rascio, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché di decreto autorizzativo del G.D. in data 28 gennaio
2020 (allegato alla comparsa stessa), dall'avv. FEDERICA SANDULLI (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla Via C.F._2
Agostino Depretis n. 102;
APPELLATO - APPELLANTE NEI GIUDIZI RIUNITI
1 NONCHE'
(P.IVA e c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e all'atto autonomo di appello nel giudizio riunito, in esecuzione della deliberazione di G.C., anch'essa allegata agli atti introduttivi, dall'avv.
GIANCARLO BORRIELLO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1;
APPELLATO - APPELLANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO
E
(già ) (P.IVA e c.f. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_5 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GIUSEPPE BETTINI (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata, unitamente al proprio difensore, presso lo studio dell'avv. Mirella Istrini, sito in Portici
(NA), alla via L. e C. Giordano n. 21;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 11206/2019, pubblicata il 17.12.2019 e notificata dalla alle altre parti CP_3 processuali in data 23.12.2019, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulle domande proposte dal
(d'ora innanzi solo ”) nei confronti Controparte_1 CP_1 del (d'ora innanzi solo “ ), della e della Controparte_2 CP_2 Parte_1 [...]
(d'ora in avanti ), in parziale accoglimento delle stesse, condannava il Controparte_4 CP_3
a pagare in favore del la somma di € 52.512,75, oltre interessi sino al soddisfo, CP_2 CP_1
a titolo di “quote di ammortamento” e l'ulteriore somma di € 72.415,63, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di corrispettivi per il servizio mensa reso nel periodo da gennaio ad aprile 2009; condannava, altresì, la a corrispondere al l'importo di € 151.702,25 a titolo di Pt_1 CP_1 saldo del corrispettivo per la cessione di credito avvenuta il 6.5.2009 e rigettava, invece, le domande formulate dal nei confronti della per la cessione stipulata tra le parti in CP_1 CP_3 data 29.4.2009, compensando interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa. Il Tribunale, con la predetta sentenza, dopo aver affermato la propria competenza funzionale in luogo di quella
(eccepita) del Tribunale delle Imprese, in ragione della sottoscrizione del contratto di appalto in data (2003) antecedente all'entrata in vigore del codice degli appalti pubblici, esaminava partitamente le domande formulate dal e, con riferimento a ciascuna di esse, così CP_1
2 argomentava. Accoglieva parzialmente la domanda di condanna del al pagamento delle CP_2
“quote di ammortamento” relative agli anni 2010-2011 e 2011-2012, rilevando che non poteva essere riconosciuto al l'intero importo indicato in sede di gara (pari ad € 845.849,27), in CP_1 quanto, dalla lettura stessa del regolamento negoziale (art. 6 contratto appalto), emergeva che tale voce remuneratoria era legata agli investimenti che la società in bonis avrebbe dovuto fare per la corretta e più efficiente gestione dell'appalto; che, quindi, il compenso era strettamente legato all'effettiva realizzazione degli investimenti;
che dagli atti risultava che a maggio 2010 il servizio era stato interrotto, che a novembre 2010 vi era stata la cessione del ramo d'azienda e che non vi era nessuna prova della realizzazione di investimenti da parte della società in bonis per l'intero ammontare richiesto in giudizio;
di conseguenza, il Tribunale accoglieva la domanda solo con riferimento alle “quote di ammortamento” relative ai mesi da gennaio a maggio 2010 per un totale di € 52.512,75 (€ 10.442,55 x 5). Accoglieva parzialmente anche la domanda di condanna del al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dalla nei mesi da gennaio ad CP_2 Pt_2 aprile 2009, osservando che il non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento, che CP_2 prova dell'esatto adempimento non poteva essere rinvenuta nella missiva inviata dal alla CP_2 società in bonis (dalla quale poteva ricavarsi solo l'entità del debito pari ad € 102.307,00) e che, tuttavia, da tale importo doveva essere detratta la remunerazione relativa al mese di marzo 2009
(pari ad € 29.891,37) in quanto oggetto di cessione dalla Fallita alla Orogel;
precisava che detta cessione, avvenuta in data 29.4.2009 per atto pubblico, notificata al in data 13.5.2009 e da CP_2 questi accettata in data antecedente alla dichiarazione di fallimento della creditrice cedente
(avvenuta con sentenza del settembre 2011) era pienamente opponibile al anche in CP_1 relazione alla cessione dei crediti futuri (puntualmente identificati negli elementi soggettivi, temporali e oggettivi e, comunque, ricollegabili ad un preciso interesse economico della cedente, la quale risultava essersi approvvigionata per gli alimenti da somministrare alla mensa dalla cessionaria , con conseguente irrilevanza, anche ai fini di cui all'art. 44 l. fall., degli CP_3 eventuali pagamenti eseguiti dal in favore della cessionaria e impossibilità di inquadrare CP_2
l'atto all'interno di una donazione;
riteneva, quindi, dovuto dal l'importo residuo di € CP_2
72.415,63 (pari ad € 102.307,00 - € 29.891,37) e, in virtù della dichiarata opponibilità della cessione tra la e la al , rigettava le domande formulate da quest'ultimo nei confronti Pt_2 CP_3 CP_1 della predetta società cessionaria dei crediti vantati verso il Con riferimento, invece, alle CP_2 domande proposte dal nei confronti della , in relazione alla cessione dei crediti CP_1 Pt_1 effettuata dalla società in bonis in data 6.5.2009 (domanda principale di restituzione di quanto ricevuto dal in ragione dell'inefficacia della cessione o della dichiarazione di risoluzione CP_2 del contratto di cessione e domanda subordinata di condanna al pagamento del prezzo pattuito per la
3 cessione), rilevava che anche tale cessione era opponibile al , in quanto accettata dal CP_1 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, con conseguente impossibilità di agire CP_2 in revocatoria anche rispetto ai pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura;
rilevava, altresì, che la cessione aveva esaurito i suoi effetti, con l'integrale pagamento alla cessionaria da parte del dell'importo ceduto e che, tuttavia, poiché la cessionaria non aveva fornito la prova CP_2 dell'integrale pagamento alla società in bonis del prezzo pattuito per la cessione, attesa la mancanza di prova del credito vantato in compensazione per una parte del prezzo (€ 151.702,25), qualificandosi le fatture come meri atti di parte inidonee a dimostrare lo svolgimento delle prestazioni in esse indicate, la risultava ancora creditrice verso il del suddetto Pt_1 CP_1 importo.
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato alle controparti il 16.1.2020, ha proposto tempestiva impugnazione la società , lamentando, con un primo motivo, la violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c. per essersi pronunciato il Tribunale oltre la domanda, atteso che il CP_1 non aveva mai dedotto prima della comparsa conclusionale l'esistenza di un parziale adempimento, con richiesta di pagamento della differenza tra quanto pattuito a titolo di prezzo della cessione e quanto versato;
con il secondo motivo, l'erronea ricostruzione dei fatti posti a base dell'eccezione di pagamento e l'erronea valutazione dei documenti, non avendo il Tribunale considerato che la aveva fornito la prova dell'integrale pagamento del prezzo della cessione, mediante il Pt_1 deposito delle ricevute dei bonifici bancari e mediante il deposito delle fatture da cui risultavano i crediti posti in compensazione, senza considerare che la cessione consentiva il pagamento del corrispettivo mediante fornitura di merce e che la nulla aveva eccepito circa la regolare CP_1 ricezione della merce indicata nelle fatture, risultante peraltro dai documenti di trasporto allegati dietro ogni fattura;
che la società in bonis non aveva mai contestato l'inadempimento alla e Pt_1 che i primi pagamenti eseguiti per il pagamento del prezzo erano avvenuti solo dopo che tutte le prestazioni erano state compensate. Con il terzo motivo lamentava che il giudice aveva ignorato che il non aveva contestato la ricezione della merce da parte della società, né i documenti di CP_1 trasporto depositati dall'appellante, limitandosi ad eccepire genericamente che le forniture non erano state provate.
Nel suddetto giudizio si sono costituite tutte le altre parti processuali, alcune delle quali avevano già spiegato avverso la medesima sentenza autonomi atti di impugnazione, nel frattempo riuniti all'appello previamente proposto dalla . Pt_1
In particolare, il , nella comparsa depositata nel corso dell'impugnazione Controparte_1 azionata dalla , ha resistito all'appello proposto dalla predetta società con varie ragioni Pt_1 esposte nella comparsa di costituzione, richiamando, al contempo, integralmente sia l'appello
4 autonomo proposto avverso le statuizioni della sentenza inerenti la posizione della (ossia CP_3 quelle relative alla validità ed efficacia della cessione di credito rispetto al , sia quello CP_2 incidentale tardivo da essa proposto all'atto della costituzione nel giudizio di appello intentato dal in cui aveva formulato ulteriori vari motivi di impugnazione. Nella comparsa di CP_2 costituzione precisava anche che con essa il intendeva non solo resistere ai motivi CP_1 proposti dalla , ma anche presentare appello incidentale tardivo, richiamando i motivi già Pt_1 formulati nell'appello incidentale tardivo depositato con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello intentato dal (R.G. n. 384/2020). In particolare, nell'appello incidentale tardivo CP_2 proposto nel corso dell'impugnazione promossa dal il ha Controparte_2 CP_1 censurato la sentenza di primo grado, lamentando in primis, quali motivi già fatti valere anche nell'autonomo atto di appello proposto dal avverso le pronunce inerenti la cessione della CP_1
la violazione dell'art. 9 lettera e della legge 20 marzo 1865 e dell'art. 44 l. fall. in relazione CP_3 ai contratti di cessione del credito sottoscritti con la e con la stante la mancanza Pt_1 CP_3 della formale ed espressa accettazione da parte del in data antecedente alla Controparte_2 dichiarazione di fallimento, accettazione non sostituibile dai pagamenti di fatto realizzati dal che, comunque, non avevano data certa, così come non vi era prova che i crediti fossero CP_2 venuti tutti ad esistenza in data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Con specifico riferimento alla cessione della poi, impugnava la sentenza anche nella parte in cui aveva CP_3 erroneamente escluso la nullità della cessione stessa per mancanza di causa o indeterminatezza dell'oggetto. Insisteva anche, con altro motivo di appello incidentale, per la declaratoria di risoluzione del contratto, evidenziando come l'inadempimento della alle obbligazioni Pt_1 scaturenti dalla cessione, già accertato dal primo giudice, non poteva ritenersi di scarsa importanza e, quindi, non poteva che condurre allo scioglimento del rapporto. Dopo aver resistito al motivo di appello formulato dal - sostenendo che il primo giudice si era espressamente pronunciato CP_2 su tutta la documentazione depositata dall' ritenendola inidonea a dimostrare l'avvenuto Pt_3 pagamento -, proponeva, quindi, due ulteriori motivi di appello incidentale avverso le statuizioni pronunciate direttamente nei confronti del lamentando, da un lato, l'erroneo CP_2 riconoscimento delle sole quote di ammortamento da gennaio a maggio 2009, ritenendo, sempre erroneamente, che nel concetto di investimenti rientrassero anche le attività strettamente correlate all'effettivo espletamento del servizio nel tempo e che essi dipendessero anche dall'andamento del servizio rispetto alla quantità dei pasti forniti, frutto di un'interpretazione errata degli articoli 2, 6 e
11 del contratto di appalto;
e, dall'altro lato, l'errata interpretazione della dichiarazione confessoria contenuta nella nota del 26 aprile 2012 a firma del nella quale veniva riconosciuta CP_2
l'esistenza di un debito verso la di € 102.307,00. CP_1
5 Con l'autonomo atto di appello iscritto al n. R.G. 383/2020, tempestivamente notificato alle altre parti in data 22.1.2020, ed a cui pure si è riportato nella comparsa di costituzione successivamente depositata, il , invece, ha impugnato a sua volta la sentenza del Tribunale di Napoli, CP_1 censurando le statuizioni relative ai rapporti della fallita con la In esso, il CP_3 CP_1 appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la cessione con la CP_3 fosse stata espressamente accettata dal non essendo sufficiente a tal fine la formale CP_2 comunicazione della cessione fatta all'Ente e la spontanea esecuzione dei pagamenti da parte del debitore ceduto, determinandosi in tal caso l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, anche se il titolo è sorto prima del deposito della sentenza;
in ogni caso, ha invocato la necessità che al venissero corrisposti i pagamenti non ancora effettuati al CP_1
27.11.2011, alterando la par condicio creditorum qualsiasi pagamento eseguito dal fallito o da un terzo suo debitore in favore di un creditore dopo l'apertura della procedura. Con altro motivo, ha reiterato l'eccezione di nullità della cessione per mancanza della causa, difettando qualsiasi corrispettivo per la cessione e, quindi, un elemento essenziale del contratto, né potendosi ritenere che essa aveva la sua causa nelle prestazioni rese dalla in favore della fallita (mai richiamate CP_3 dalle parti nel contratto), ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, non ricavabile da elementi
(fatture e documenti di trasporto) estranei al contratto stesso;
né rinvenibile in ipotetici rapporti di dare-avere, come erroneamente sostenuto dal Tribunale. Ha, infine, lamentato con riferimento alla ritenuta cessione di tutti i crediti futuri che il contratto di cessione aveva ad oggetto solo i crediti relativi al periodo 1° aprile 2009-30 giugno 2009 e non anche quelli successivi, erroneamente pagati dal alla cessionaria. Sulla base di tali motivi ha reiterato le conclusioni già formulate in CP_2 primo grado nei confronti sia del che della in relazione a tale cessione. CP_2 CP_3
Anche il si è costituito nel giudizio di appello azionato dalla , Controparte_2 Pt_1 richiamando l'autonomo atto di appello da esso proposto avverso la medesima sentenza con atto tempestivamente notificato il 22.1.2020 ed iscritto al n. R.G. 384/2020 (di cui chiedeva la riunione)
e riportandosi, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dal
, a tutte le difese già svolte in primo grado, tra cui in particolare la non necessarietà CP_1 dell'accettazione della cessione in caso di conclusione del rapporto e, comunque, la sua inapplicabilità agli Enti locali, atteso il regime eccezionale della norma rispetto a quello ordinario della cessione dei crediti, con conseguente opponibilità delle cessioni alla massa e regolarità dei pagamenti eseguiti, anche dopo la dichiarazione di fallimento, dal debitore ceduto in favore del nuovo titolare del credito. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale del
, poi, il reiterava le domande già proposte in primo grado nei confronti della CP_1 CP_2
6 e della affinché fossero condannate in via diretta a pagare, in sostituzione del Pt_1 CP_3
gli importi eventualmente dovuti alla Curatela, oltre interessi e rivalutazione. CP_2
Con l'autonomo atto di appello iscritto al n. R.G. 384/2020 (riunito al precedente appello proposto dalla ), invece, l'Ente aveva chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui il “Tribunale Pt_1 di Napoli, VII Sezione Civile, Giudice Dott. Marco Pugliese, nella parte in cui ha condannato il
al pagamento di Euro 72.415,63 oltre interessi fino al soddisfo a titolo di Controparte_2 corrispettivi per il servizio mensa per il periodo gennaio e febbraio 2009…”. Sul punto, il CP_2 ha eccepito l'erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, che non aveva considerato la documentazione attestante il pagamento in favore della dei CP_3 crediti ceduti dalla e relativi alle forniture pasti per i mesi di gennaio e febbraio 2009, CP_1 depositate in primo grado in allegato alle note autorizzate del 17.12.2015 (nella specie ordinativi di pagamento predisposti in favore del e da questo non contestati). CP_1
La infine, interamente vittoriosa nel primo grado di giudizio, si è costituita nel corso del CP_3 giudizio di appello proposto dalla ed iscritto al n. R.G. 278/2020, a cui nel frattempo erano Pt_1 stati riuniti anche gli altri due appelli spiegati avverso la sentenza di primo grado dal e CP_1 dal di fatto resistendo esclusivamente all'appello proposto dal avverso i capi CP_2 CP_1 della sentenza ad essa riferibili, in quanto gli altri due appelli proposti dal e dalla CP_2 Pt_1 non contenevano nessuna domanda nei suoi confronti ed erano volti esclusivamente a far riformare i punti della sentenza in cui erano state rispettivamente condannate al pagamento di somme in favore del . In particolare, l'appellata società ha invocato la correttezza della sentenza CP_1 impugnata nelle statuizioni ad essa riferite, evidenziando come i pagamenti e le lettere di riconoscimento dei debiti verso la cessionaria di fatto costituivano esplicita accettazione della cessione dei crediti da parte del peraltro neppure necessaria, atteso l'esaurimento degli CP_2 effetti dell'appalto al momento della cessione. Rilevava, altresì, la correttezza della decisione impugnata con riferimento alla cessione dei crediti futuri, evidenziando che essi non solo risultavano sorti prima del fallimento, ma erano anche divenuti esigibili prima di tale data, atteso che l'ultima fattura oggetto della cessione era la n. 85 del 30 giugno 2010 di € 26.775,65 (doc. 23 f.
e “come statuito dalla Suprema Corte in caso di cessione di credito futuro, il trasferimento CP_3 si verifica nel momento in cui il credito viene ad esistenza, pur se la notifica sia stata effettuata anteriormente” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione).
Disposta la riunione dei diversi appelli proposti separatamente avverso la medesima sentenza, all'udienza collegiale del 22.1.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7 Nelle more del termine per il deposito delle memorie conclusionali, in data 14.3.2025, la Pt_1 ha depositato un atto di rinuncia e transazione, sottoscritto digitalmente dal Curatore del CP_1
, Prof. Nicola Rascio, dal procuratore costituito per la procedura, dall'amministratore unico
[...] della , dott. , e dal suo procuratore costituito, nel quale le parti, Pt_1 Persona_1 reciprocamente, davano atto di aver raggiunto un'intesa transattiva delle posizioni pendenti tra la e il , dichiarando di rinunciare reciprocamente agli atti dell'appello principale e Pt_1 CP_1 dell'appello incidentale rispettivamente proposti l'una nei confronti dell'altra (atto di appello proposto dalla e rubricato al n. R.G. 278/2020; appello incidentale proposto in tale giudizio Pt_1 dal , nonché appello incidentale proposto dal nel corso del giudizio di appello CP_1 CP_1 azionato dal limitatamente alle domande di condanna riferibili alla ). In tale atto di CP_2 Pt_1 rinuncia, tuttavia, il ha espressamente precisato che resta “ferma ed impregiudicata ogni CP_1 domanda e conclusione nei confronti del e della , che Controparte_2 Controparte_4 non possono ritenersi rinunciate neppure parzialmente o implicitamente, e ferma ed impregiudicata ogni domanda dichiarativa o costitutiva o di accertamento articolata nei confronti della Pt_1 quale litisconsorte necessario”.
[...]
In riforma del capo 2 della sentenza impugnata (così rinominato da questa Corte per mancanza di una numerazione specifica contenuto in sentenza), va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la e il con Pt_1 Controparte_1 compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra le suddette parti per entrambi i gradi di giudizio.
***
Con riferimento alle altre domande sottoposte a questa Corte, la prima questione da esaminare - oggetto sia del primo motivo di appello principale (avente ad oggetto le domande verso il e CP_2 la connesse alla cessione avvenuta tra la fallita e quest'ultima) sia dell'appello incidentale
CP_3 proposto dal nell'ambito del giudizio di impugnazione avviato dal (avente ad CP_1 CP_2 oggetto l'efficacia non solo della cessione con la ma anche quella con la ) - attiene
CP_3 Pt_1 all'efficacia delle cessioni concluse dalla (in bonis) con la in data 6.5.2009 e con CP_1 Pt_1 la in data 29.4.2009 e, quindi, alla loro opponibilità al . Dall'eventuale
CP_3 CP_1 accoglimento di tale domanda, infatti, conseguirebbe l'accoglimento anche delle ulteriori domande di condanna al pagamento dei crediti ceduti, proposte dal nei confronti del e CP_1 CP_2 della (essendo state rinunciate solo quelle proposte nei confronti della ).
CP_3 Pt_1
Il , sia nell'appello principale iscritto al n. R.G. 383/2020 che nell'appello incidentale CP_1 tardivo spiegato nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello del CP_2
(iscritto al n. R.G. 384/2020), ha lamentato che erroneamente il primo giudice non aveva
8 considerato, in violazione dell'art. 9 allegato E) della legge 20 marzo 1865 e dell'art. 44 l. fall., che nelle cessioni in esame mancava una formale ed espressa accettazione da parte del CP_2
(debitore ceduto) in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, necessaria ai fini sia del perfezionamento della cessione stessa che della sua opponibilità alla massa;
ha precisato anche che l'accettazione non poteva ritenersi implicitamente desumibile dai pagamenti di fatto effettuati dal alle cessionarie, comunque privi di data certa anteriore all'apertura della procedura, così CP_2 come non vi era prova della data certa anteriore dei crediti.
L'art. 70, terzo comma, R.D. 2240/1923 prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato
E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
In base all'art. 9 allegato E) citato, “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Orbene, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” (cfr. Cass. n. 268/2006;
Cass., n. 2541/2007; Cass., n. 11475/2008; Cass. n. 18339/2014; Cass. n. 24758/2021).
La norma, inoltre, prevista quale deroga alla disciplina generale codicistica dalle leggi sulla contabilità dello Stato, in relazione all'appalto per cui è causa - sottoscritto nel 2003 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore della in vigore della legge n. 109 del 1994, che ha esteso ai
9 crediti delle imprese verso la p.a. derivanti da appalti, progettazioni o concessioni di lavori pubblici le disposizioni della legge 21 febbraio 1991 n. 52 relative alle cessioni dei crediti di impresa - è applicabile, per espressa previsione esclusivamente alle cessioni di crediti in cui il debitore ceduto sia un'Amministrazione Statale (cfr. Cass., 32788/2019; in tal senso anche Cass., 29420/2023, la quale ha affermato che: “E' bene precisare che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse)”.
Dai principi testè enunciati deriva che le cessioni di credito stipulate tra la società da CP_5 un lato, e la e la dall'altro, sono disciplinate dalle regole generali sulla cessione di Pt_1 CP_3 cui all'art. 1260 c.c. e non necessitavano di espressa accettazione da parte dell'amministrazione comunale ceduta.
Nella specie, infatti, come correttamente accertato già dal Tribunale e non contestato tra le parti, la cessione tra la e la è stata stipulata per scrittura privata autenticata da notaio in CP_5 CP_3 data 29.4.2009 e notificata al , debitore ceduto, in data 13.5.2009; mentre la Controparte_2 cessione dei crediti alla , realizzata mediante scrittura privata autenticata in data 6.5.2009, Pt_1 risulta anch'essa notificata al Comune, da un pubblico ufficiale, in data 14.5.2009 e, quindi, avente anch'essa data certa antecedente all'apertura della procedura fallimentare (avvenuta a settembre
2011).
***
Come correttamente affermato anche dal primo giudice, poi, non è possibile neppure dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., dei pagamenti relativi ai crediti ceduti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.
Entrambe le cessioni hanno data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento e sono state notificate con data certa anteriore al debitore ceduto, divenendo così efficaci nei suoi confronti circa due anni prima dell'apertura della procedura;
pertanto, esse, essendosi perfezionate in data anteriore all'iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese, sulla base del tenore letterale stesso dell'art. 44 l. fall., sono opponibili alla massa e i pagamenti che ne costituiscono mero adempimento (quale effetto finale proprio dell'atto), anche se effettuati successivamente alla dichiarazione di fallimento, non possono ricollegarsi in alcun modo al fallito, ormai spogliatosi definitivamente del credito, ma devono ritenersi eseguiti dal debitore ceduto nei confronti di colui che, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento stesso, ne è divenuto l'unico effettivo titolare e, quindi, con beni non ricompresi nel fallimento.
Lo scopo della norma invocata, infatti, è quello di preservare il patrimonio del fallito da sue ingerenze, le quali nell'estrinsecazione dell'attività gestoria sanzionata si esauriscono con il
10 compimento dell'atto e non con la susseguente produzione dei suoi effetti, rimessa, nel caso che ci occupa, ad eventi esterni (l'adempimento del debitore ceduto).
Né a diversa soluzione può condurre la circostanza che alcuni dei crediti oggetto della cessione non fossero ancora sorti, essendo relativi a crediti futuri.
Ed infatti, “Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza” (Cass., 16566/2018).
Per completezza, va anche evidenziato che questa Corte non ignora il principio costantemente espresso nella giurisprudenza di legittimità, per cui “Nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito
(futuro), e sia stato dichiarato fallito prima di detta esecuzione, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione - la quale aveva ancora mero effetto obbligatorio -, il cessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento” (Cass., 3782/2000).
Tuttavia, nel caso di specie, tutti i crediti oggetto di entrambe le cessioni sono maturati (e, quindi, sorti) in data certamente anteriore alla dichiarazione di fallimento: l'ultimo credito riscosso da attiene alla fattura n. 85 del 30 giugno 2010, di € 26.775,65 (doc. 23 f. , ossia a CP_3 CP_3 credito sorto prima della dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, tutti i crediti sono certamente sorti in data antecedente al novembre 2010, quando la ha fittato il ramo d'azienda, CP_1 cessando di maturare crediti per il servizio mensa, di fatto da tale momento reso da altri soggetti.
***
Va, a questo punto, esaminata l'ulteriore questione, prospettata dall'appellante , attinente CP_1 all'oggetto e alla portata della cessione realizzata in favore della ossia se essa comprendeva CP_3
o meno anche i crediti successivi a giugno 2009.
Ad avviso del , infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1 del CP_1 contratto, ritenendo che esso avesse ad oggetto indistintamente tutti i crediti futuri, senza considerare che, invece, oggetto del contratto erano solo i crediti da gennaio a giugno 2009, con la conseguenza che il aveva corrisposto alla anche pagamenti di crediti non rientranti CP_2 CP_3 nella cessione, i cui importi dovevano, quindi, essere restituiti alla procedura.
Ritiene la Corte che l'interpretazione del contratto fornita dalla Curatela non possa essere condivisa.
11 Nella premessa del contratto di cessione di credito tra la e la si legge che: CP_1 CP_3
“Nell'ambito del rapporto di fornitura la cedente intende cedere alla cessionaria i seguenti crediti derivanti da tale rapporto contrattuale nonché i crediti futuri e i relativi interessi maturati e maturandi che la cedente vanterà nei confronti del “debitore ceduto” in relazione al rapporto di cui in premessa per le forniture effettuate fino al mese di giugno 2012”.
Nelle successive pattuizioni è ulteriormente concordato: “…tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto tra i sottoscritti, si conviene quanto segue: Art. 1) -
La cedente cede, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 52/91, alla cessionaria, che accetta a tutti gli effetti, il credito maturato a partire dal 1^ marzo 2009 pari ad Euro 29.891,37, come da relative fatture, oltre eventuali altre somme relative allo stesso mese portate da ulteriori fatture emesse nei confronti del , nonché i crediti successivi già maturati e che nasceranno dal 1 Controparte_2 aprile 2009 in poi, fino al giugno 2009 ed i relativi interessi, maturati e maturandi, che la cedente vanterà nei confronti del debitore ceduto, in relazione al rapporto di cui alla premessa per le forniture fino a giugno 2012” (cfr. all. sub doc. 6 comparsa ). CP_1
Al successivo art. 4 è, altresì, pattuito che “La cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e
l'esistenza dei rapporti di fornitura da cui essi nascono e nasceranno nonché la regolare esecuzione delle forniture stesse…”.
Analizzando il contratto nella sua intera portata, nell'intenzione delle parti indicata in premessa, nonché nella lettera delle singole clausole, questa Corte ritiene che correttamente il primo giudice abbia ritenuto che la cessione alla fosse estesa a tutti i crediti già sorti alla data di CP_3 sottoscrizione del contratto, nonché a quelli futuri insorgendi sino a giugno 2012.
Tale interpretazione si evince non solo dalla lettera dell'art. 1, il quale, nonostante il poco comprensibile richiamo ai “crediti che nasceranno dal 1 aprile 2009 in poi, fino a giugno 2009”, seguìto, poi, dal riferimento al “rapporto di cui alla premessa”, delimita chiaramente l'ambito di efficacia della cessione con riferimento a tutti i crediti successivi che “la cedente vanterà nei confronti del debitore ceduto, in relazione al rapporto di cui alla premessa per le forniture fino a giugno 2012”; ma anche dall'interpretazione della norma ricavabile dal tenore complessivo del contratto e in particolare dall'intenzione delle parti, espressa innanzitutto, in modo inequivocabile, nella premessa.
Inoltre, nel successivo art. 4, la società cedente ha garantito alla cessionaria, oltre all'esistenza dei crediti ceduti già maturati, anche “l'esistenza dei rapporti di fornitura da cui essi nascono e nasceranno nonché la regolare esecuzione delle forniture stesse”. Tale ampio riferimento ai “crediti che nasceranno” contenuto nella garanzia dell'esistenza del rapporto di fornitura e della sua regolare esecuzione da parte della cedente non avrebbe senso ove i soli crediti futuri ceduti fossero
12 quelli maturati con riferimento al servizio reso nei due mesi successivi alla cessione, ossia quelli dei soli mesi di maggio e giugno 2009.
In base alle regole generali di ermeneutica contrattuale, peraltro,
“Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art.
1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass., 13595/2020; in senso conforme, Cass.,
24699/2021; Cass., 2173/2022; Cass., 6445/2025).
Che questa sia l'interpretazione corretta del contratto e la reale intenzione delle parti si ricava, altresì, dal comportamento delle parti successivo alla stipulazione, atteso che la cessione ha avuto regolare esecuzione sia tra le parti che rispetto al debitore ceduto e la in bonis non ha mai CP_1 reclamato il pagamento dei servizi resi in favore del nel periodo successivo al Controparte_2 giugno 2009, avvalorando in tal modo, inequivocamente, la propria intenzione di cedere tutti i crediti futuri, insorgendi sino a giugno 2012, ossia sino alla data di cessazione del rapporto di appalto.
Anche tale motivo di appello, quindi, risulta infondato, con conseguente infondatezza delle richieste di condanna connesse al suo accoglimento.
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Parimenti infondata è la doglianza, formulata sempre sia nell'atto di appello principale che nell'appello incidentale del , di nullità della cessione intercorsa con la per CP_1 CP_3 mancanza di causa o per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Nel secondo motivo di appello principale depositato dal , questo si duole dell'errore CP_1 compiuto dal primo giudice nell'aver ritenuto valida la cessione sottoscritta tra la società fallita e la senza considerare: - che nel contratto medesimo il riferimento contenuto in premessa alla CP_3 fornitura era relativo alla fornitura tra la e il e non a quella tra la e la CP_1 CP_2 CP_1
mai citata nell'atto di cessione;
- che la cessione non prevede nessun corrispettivo, elemento CP_3 essenziale del contratto a titolo oneroso ed è privo della forma richiesta ove la si voglia ritenere atto a titolo gratuito;
- che, in ogni caso, l'eventuale funzione solutoria non troverebbe conferma nel testo del contratto, il quale non contiene nessun riferimento alla controprestazione della (di CP_3 fatto non solo non determinata, ma neppure determinabile) e che è stata dal primo giudice
13 erroneamente ricavata dalla documentazione depositata in primo grado (fatture e documenti di trasporto della merce necessaria per svolgere il servizio mensa).
Al riguardo, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte per cui:
“La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni
(vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario” (Cass., 8145/2009).
Ciò implica che, correttamente, il primo giudice ha ravvisato l'esistenza della causa (pur non espressa) della cessione nel rapporto sottostante tra la cedente e la cessionaria, emergente dal pacifico (in quanto non contestato;
cfr. pag. 12 sentenza impugnata) rifornimento della da CP_1 parte della con maturazione di debiti della prima nei confronti della seconda anche nel CP_3 periodo di efficacia della cessione;
circostanza non solo dedotta dalla in primo grado e non CP_3 contestata tra le parti, ma comunque chiaramente evincibile dalle fatture depositate dalla cessionaria in primo grado.
Devesi, infatti, ritenere, in aderenza ai principi giurisprudenziali citati sopra, che l'oggetto costituente elemento essenziale della cessione è quello della cessione stessa e non l'eventuale controprestazione costituente il corrispettivo della cessione;
essa, infatti, è legata alla causa della cessione, che non deve necessariamente essere formalmente invocata o richiamata nel contratto, presumendosi la sua esistenza dalla stipulazione del negozio di cessione stesso.
Nel caso di specie, il negozio di cessione in esame era volto a realizzare, come pure correttamente osservato dal primo giudice, un evidente interesse della cedente al negozio concluso, consistente nel perdurante approvvigionamento di materie prime dalla necessarie per il servizio mensa CP_3 oggetto dell'appalto con il senza incorrere nel rischio di scarsa liquidità finanziaria a CP_2 causa dei tempi incerti legati ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, rientrante nei rapporti tra dare e avere intercorrenti tra cedente e cessionaria.
Dalla natura del contratto e dalle sue caratteristiche concrete deriva, altresì, che l'oggetto della controprestazione, seppure non specificamente determinato nel contratto, era oggettivamente e chiaramente determinabile sulla base delle forniture rese dalla in favore della . CP_3 CP_1
14 Costituisce anche principio consolidato, a cui questa Corte presta adesione, quello per cui “Ai contratti di "factoring" caratterizzati da una cessione dei crediti d'impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n. 52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi” (Cass., 3829/2013).
Nel caso di specie, peraltro, anche tralasciando le condivisibili e condivise valutazioni compiute dal primo giudice in merito alla validità del contratto di cessione e alla sussistenza di una specifica causa solutoria sottostante, questa Corte non può non sottolineare che “La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi” (Cass., 18016/2018) e che “Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità” (Cass., 3499/1999).
Di talché, anche a voler escludere la presenza di una causa solutoria, l'atto, stipulato per scrittura privata autenticata, avrebbe, comunque, la forma richiesta dalla legge per la liberalità legata al compimento di quello specifico atto.
***
Il , nel corpo dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata CP_1 sia nel giudizio di appello azionato dalla che in quello autonomo azionato dal ha, Pt_1 CP_2 altresì, censurato la sentenza impugnata, in relazione ai due capi di condanna in essa contenuti, i quali avrebbero erroneamente accolto, solo parzialmente, le relative domande da esso formulate in primo grado nei confronti del CP_2
In particolare, con un primo motivo di appello incidentale, il ha lamentato l'erroneo CP_1 riconoscimento delle sole quote di ammortamento da gennaio a maggio 2009, frutto di un'interpretazione errata degli articoli 2, 6 e 11 del contratto di appalto fornita dal Tribunale, sull'erroneo presupposto che rientrassero nel concetto di investimenti anche le attività strettamente correlate all'effettivo espletamento del servizio nel tempo e che essi dipendessero anche dall'andamento del servizio rispetto alla quantità dei pasti forniti. Ad avviso del Fallimento, invece,
i centri di cottura - la cui realizzazione non è stata contestata dal e risulta confermata anche CP_2 dal riconoscimento delle quote di ammortamento fino a maggio 2010 - sono stati acquisiti alla proprietà dell'Ente.
15 Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, pronunciando su tale domanda, dopo aver affermato che “Non appare fondata la tesi del fallimento secondo cui la relativa somma andrebbe pagata all'appaltatrice a prescindere dall'effettivo espletamento del servizio e, soprattutto, dall'effettiva realizzazione degli investimenti.
Ciò in quanto nell'oggetto degli investimenti rientrano anche attività strettamente collegate all'effettivo espletamento nel tempo del servizio (v. ad esempio l'adeguamento nel tempo delle attrezzature necessarie). Inoltre, gli investimenti dipendono anche dall'andamento del servizio rispetto alla quantità dei pasti da fornire”, ha aggiunto, con motivazione autonoma, che “in realtà il contributo per quota ammortamenti dipende chiaramente dagli effettivi investimenti che mano a mano vengono fatti nel corso del rapporto. È per questo motivo che nell'articolo 6 dell'appalto è previsto che il rimborso delle somme in oggetto sarebbe avvenuto per i “mesi di effettiva fornitura”.
Dal novembre del 2010 l'impresa fallita ha ceduto in locazione il ramo d'azienda e pertanto
l'espletamento del servizio in adempimento del contratto di appalto compreso in tale cessione è avvenuto da parte di un'altra impresa. La quale, in assenza di elementi di segno contrario, è divenuta titolare anche di tutti gli obblighi connessi, ivi compresi quelli di adeguamento delle strutture e attrezzatura nel corso del successivo rapporto. Agli atti, d'altra parte, non risulta che
l'impresa in fallimento abbia effettivamente investito le somme per il complessivo importo previsto di euro 845.849,27, né tanto meno che abbia versato somme ovvero assunto obblighi a tale fine dopo che ha ceduto il ramo di azienda”.
A norma dell'art. 2 del contratto è previsto che “Il (Provincia di Napoli) affida Controparte_2 all' RA. il Servizio di ristorazione Controparte_6 Pt_1 scolastica…comprendente l'organizzazione, la gestione, l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la preparazione dei pasti…; il tutto previa progettazione, realizzazione ed allestimento di un centro di cottura presso i locali di proprietà del e l'allestimento, la ristrutturazione e CP_2 la messa a norma dei refettori siti presso le sedi scolastiche”.
Al successivo art. 6 il contratto prevedeva un meccanismo di rimborso degli investimenti oggetto dell'appalto, distribuito pro quota su ogni pasto fornito e svincolato dal controllo dell'effettiva realizzazione degli ammodernamenti e della spesa realmente sostenuta, disponendo che “Il
[...]
, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà, l'importo, IVA inclusa di € 3,20 per CP_2 ogni pasto fornito agli alunni della scuola materna ed euro 3,69 per ogni pasto fornito agli alunni della scuola elementare…, di cui € 0,34 quale quota di ammortamento…”.
L'art. 11, infine, a chiusura, disponeva che: “Le parti prendono e danno atto che i locali destinati a centro di cottura e i locali destinati ai refettori, si intendono consegnati all' in parola per CP_6
16 iniziarne i lavori necessari. Tutti i lavori relativi ai refettori è possibile iniziarli tenendo conto delle disponibilità logistiche e a fronte delle attività didattiche in corso. Ad eccezione dei lavori già disponibili ad iniziarsi e per questo autorizzati per le vie brevi, la ditta si impegna a comunicare la data d'inizio di ciascun altro lavoro al fine di stabilire la decorrenza dei termini di ultimazione degli stessi che dovrà avvenire comunque in tempi utili ad assicurare il servizio già all'inizio dell'anno scolastico 2003-2004”.
Non può trascurarsi che la quota di ammortamento prevista sin dall'inizio e per tutta la durata dell'appalto, era collegata, come correttamente riconosciuto anche dal Tribunale sia all'allestimento iniziale del centro di cottura presso i locali del sia all'allestimento, alla ristrutturazione e CP_2 alla messa a norma dei refettori siti presso i vari plessi scolastici, da realizzarsi anche mano a mano che le singole esigenze lo richiedevano, sia all'effettivo numero di pasti forniti, tanto che se essi superavano il numero di 275.000 pasti annui presuntivamente indicato, per la fornitura di ulteriori pasti l'impresa avrebbe avuto diritto ad un maggior ammortamento (art. 6). Essa, quindi, non solo era legata alla vigenza e all'effettivo svolgimento dell'appalto (non trovando altrimenti giustificazione le attività di allestimento, ristrutturazione e messa a norma dei refettori dei vari istituti scolastici, comunque collegate all'effettivo numero di pasti fornito), ma trovava la sua giustificazione nell'effettiva spesa sostenuta così come quantificata nella dichiarazione resa dall'appaltatrice in sede di gara.
Correttamente, quindi, il primo giudice, in mancanza di prova della spesa per gli ammodernamenti effettivamente sostenuta, ha riconosciuto il diritto del a percepire le quote di CP_1 ammortamento dovute alla fallita per i soli mesi in cui effettivamente ha espletato il servizio.
Peraltro, anche ammesso che l'allestimento del centro di cottura presso la sede del fosse CP_2 stata interamente realizzata dalla fallita e acquisita dall'Ente alla fine dell'appalto, agli atti, non risulta neppure la prova dei costi sostenuti per tale opera, al fine di verificare se i costi effettivamente sostenuti siano stati maggiori delle quote di ammortamento corrisposte sino al termine dell'espletamento del servizio.
A seguito del rigetto dell'appello incidentale del su tale capo della sentenza, la condanna CP_1 del al pagamento dell'importo di € 52.512,75, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di CP_2
“quote di ammortamento”, deve, quindi, ritenersi passata in giudicato, attesa la mancata impugnazione sul punto da parte dell'Ente.
***
Il , infatti, nell'atto di appello autonomamente proposto nel giudizio, poi Controparte_2 riunito a quello in esame, ha investito solo il capo della sentenza (rinominato 1.b) con cui è stata
17 pronunciata la sua condanna al pagamento di € 72.415,63, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di corrispettivi per il servizio mensa reso dalla nel periodo gennaio e febbraio 2009. CP_1
Su tale capo, il ha eccepito l'erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio da CP_2 parte del primo giudice, il quale non aveva esaminato la documentazione attestante il pagamento in favore della dei crediti ceduti dalla e relativi alle forniture pasti per i mesi di CP_3 CP_1 gennaio e febbraio 2009, depositate in primo grado in allegato alle note autorizzate del 17.12.2015
(nella specie ordinativi di pagamento predisposti in favore del e da questo non CP_1 contestati).
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente appellante, il Tribunale, pur senza analizzare separatamente ogni documento depositato dal ha espressamente citato la CP_2 missiva inviata dall'Ente appellante al , dichiarando che non vi erano agli atti altri CP_1 elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione.
In ogni caso, va rilevato che in virtù di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. “il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass., n. 149/2003; in senso conforme, più di recente, Cass., 8046/2023, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione
e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”).
Non possono, quindi, ritenersi prove idonee del pagamento dell'obbligazione gli ordinativi di pagamento predisposti dal in favore del . CP_2 CP_1
L'appello autonomo spiegato dal è, quindi, infondato e deve essere rigettato. CP_2
Su tale capo della sentenza ha, infine, spiegato appello incidentale il , censurando, a sua CP_1 volta, l'errore del primo giudice nell'interpretazione della dichiarazione confessoria contenuta nella nota del 26 aprile 2012 a firma del nella quale non veniva solo indicata l'entità del debito CP_2 originario, ma, con valore confessorio, veniva riconosciuta l'esistenza di un debito verso la di € 102.307,00. CP_1
18 Anche tale motivo è infondato e va rigettato.
Nella nota inviata dal al curatore del il 26.4.2012 (prot. n. 4545), con CP_2 CP_1 riferimento all'anno 2009 (ossia al periodo a cui si riferisce il capo della domanda) si legge “per il servizio espletato nei mesi da gennaio a marzo dall'appaltante con Controparte_1 determinazioni dirigenziali n. 16/09, n. 17/09, n. 23/09 e n. 24/09 si è provveduto a liquidare, nell'anno 2010, con regolari mandati di pagamento, il complessivo importo di € 102.975,07”. Il diverso importo di € 102.307,00 nella predetta nota comunale è collegato agli importi maturati per il servizio reso dal 2006 al 2008 e corrisposti alla . Pt_1
Nella nota, infatti, lungi dal riconoscersi il perdurante debito verso il fallimento di € 102.975,00, si attesta esclusivamente che per il periodo in questione la fallita aveva maturato un credito pari a tale importo e che in relazione ad esso erano stati emessi quattro mandati di pagamento. Il tenore della missiva non solo è incompatibile con il riconoscimento di un debito, ma non esclude che dal detto importo, in mancanza della prova dell'effettivo pagamento, debba essere decurtato il corrispettivo delle prestazioni rese nel mese di marzo 2009, oggetto di cessione di credito alla CP_3
Per tutto quanto innanzi rilevato, l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale CP_2 del su tale capo della sentenza vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Le spese di lite tra la e la vanno interamente compensate tra le parti, stante la Pt_1 CP_1 richiesta in tal senso formulata da entrambe all'atto della rinuncia al giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e il Controparte_1 [...]
vanno interamente compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca. CP_2
Vanno parimenti compensate le spese di lite del presente grado di appello tra il Controparte_2
e la stante la natura subordinata della domanda di restituzione proposta dal nei CP_3 CP_2 confronti della predetta società all'accoglimento dell'appello principale del . CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e la Controparte_1 CP_3 seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, nella misura indicata in dispositivo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante CP_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello proposto.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11206/2019, pubblicata il 17.12.2019, nei confronti del del e della CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già ), nonché degli appelli (anche incidentali) avverso la medesima Controparte_4 sentenza proposti dal e dal (oggetto dei Controparte_1 Controparte_2 giudizi riuniti R.G. nn. 383/2020 e 384/2020), ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così provvede:
1) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la e il Parte_1 Controparte_7
2) rigetta, per il resto, tutti gli altri motivi di appello principale e di appello incidentale formulati dal nei confronti delle altre appellate, nonché i motivi di appello Controparte_1 proposti dal nei confronti del stesso e conferma, per il resto, la Controparte_2 CP_1 sentenza impugnata;
3) compensa interamente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio tra la Parte_1
e il Controparte_1
4) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra il Controparte_1
e il e tra quest'ultimo e la (già
[...] Controparte_2 Controparte_3
); Controparte_4
5) condanna il al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_1 [...]
(già ), delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_3 Controparte_4 che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del , di Controparte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 278/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, cui sono stati riuniti i processi civili di appello iscritti ai numeri 383/2020 e 384/2020 del medesimo ruolo, tutti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11206/2019, pubblicata in data 17.12.2019, e vertente:
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di appello (non telematico), dall'avv. ROCCO SALVATORE VACATELLO (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla Via Lieti n. 51/B;
APPELLANTE – APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, avv. Prof. Nicola Rascio, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché di decreto autorizzativo del G.D. in data 28 gennaio
2020 (allegato alla comparsa stessa), dall'avv. FEDERICA SANDULLI (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla Via C.F._2
Agostino Depretis n. 102;
APPELLATO - APPELLANTE NEI GIUDIZI RIUNITI
1 NONCHE'
(P.IVA e c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e all'atto autonomo di appello nel giudizio riunito, in esecuzione della deliberazione di G.C., anch'essa allegata agli atti introduttivi, dall'avv.
GIANCARLO BORRIELLO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1;
APPELLATO - APPELLANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO
E
(già ) (P.IVA e c.f. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_5 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GIUSEPPE BETTINI (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata, unitamente al proprio difensore, presso lo studio dell'avv. Mirella Istrini, sito in Portici
(NA), alla via L. e C. Giordano n. 21;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 11206/2019, pubblicata il 17.12.2019 e notificata dalla alle altre parti CP_3 processuali in data 23.12.2019, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulle domande proposte dal
(d'ora innanzi solo ”) nei confronti Controparte_1 CP_1 del (d'ora innanzi solo “ ), della e della Controparte_2 CP_2 Parte_1 [...]
(d'ora in avanti ), in parziale accoglimento delle stesse, condannava il Controparte_4 CP_3
a pagare in favore del la somma di € 52.512,75, oltre interessi sino al soddisfo, CP_2 CP_1
a titolo di “quote di ammortamento” e l'ulteriore somma di € 72.415,63, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di corrispettivi per il servizio mensa reso nel periodo da gennaio ad aprile 2009; condannava, altresì, la a corrispondere al l'importo di € 151.702,25 a titolo di Pt_1 CP_1 saldo del corrispettivo per la cessione di credito avvenuta il 6.5.2009 e rigettava, invece, le domande formulate dal nei confronti della per la cessione stipulata tra le parti in CP_1 CP_3 data 29.4.2009, compensando interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa. Il Tribunale, con la predetta sentenza, dopo aver affermato la propria competenza funzionale in luogo di quella
(eccepita) del Tribunale delle Imprese, in ragione della sottoscrizione del contratto di appalto in data (2003) antecedente all'entrata in vigore del codice degli appalti pubblici, esaminava partitamente le domande formulate dal e, con riferimento a ciascuna di esse, così CP_1
2 argomentava. Accoglieva parzialmente la domanda di condanna del al pagamento delle CP_2
“quote di ammortamento” relative agli anni 2010-2011 e 2011-2012, rilevando che non poteva essere riconosciuto al l'intero importo indicato in sede di gara (pari ad € 845.849,27), in CP_1 quanto, dalla lettura stessa del regolamento negoziale (art. 6 contratto appalto), emergeva che tale voce remuneratoria era legata agli investimenti che la società in bonis avrebbe dovuto fare per la corretta e più efficiente gestione dell'appalto; che, quindi, il compenso era strettamente legato all'effettiva realizzazione degli investimenti;
che dagli atti risultava che a maggio 2010 il servizio era stato interrotto, che a novembre 2010 vi era stata la cessione del ramo d'azienda e che non vi era nessuna prova della realizzazione di investimenti da parte della società in bonis per l'intero ammontare richiesto in giudizio;
di conseguenza, il Tribunale accoglieva la domanda solo con riferimento alle “quote di ammortamento” relative ai mesi da gennaio a maggio 2010 per un totale di € 52.512,75 (€ 10.442,55 x 5). Accoglieva parzialmente anche la domanda di condanna del al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dalla nei mesi da gennaio ad CP_2 Pt_2 aprile 2009, osservando che il non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento, che CP_2 prova dell'esatto adempimento non poteva essere rinvenuta nella missiva inviata dal alla CP_2 società in bonis (dalla quale poteva ricavarsi solo l'entità del debito pari ad € 102.307,00) e che, tuttavia, da tale importo doveva essere detratta la remunerazione relativa al mese di marzo 2009
(pari ad € 29.891,37) in quanto oggetto di cessione dalla Fallita alla Orogel;
precisava che detta cessione, avvenuta in data 29.4.2009 per atto pubblico, notificata al in data 13.5.2009 e da CP_2 questi accettata in data antecedente alla dichiarazione di fallimento della creditrice cedente
(avvenuta con sentenza del settembre 2011) era pienamente opponibile al anche in CP_1 relazione alla cessione dei crediti futuri (puntualmente identificati negli elementi soggettivi, temporali e oggettivi e, comunque, ricollegabili ad un preciso interesse economico della cedente, la quale risultava essersi approvvigionata per gli alimenti da somministrare alla mensa dalla cessionaria , con conseguente irrilevanza, anche ai fini di cui all'art. 44 l. fall., degli CP_3 eventuali pagamenti eseguiti dal in favore della cessionaria e impossibilità di inquadrare CP_2
l'atto all'interno di una donazione;
riteneva, quindi, dovuto dal l'importo residuo di € CP_2
72.415,63 (pari ad € 102.307,00 - € 29.891,37) e, in virtù della dichiarata opponibilità della cessione tra la e la al , rigettava le domande formulate da quest'ultimo nei confronti Pt_2 CP_3 CP_1 della predetta società cessionaria dei crediti vantati verso il Con riferimento, invece, alle CP_2 domande proposte dal nei confronti della , in relazione alla cessione dei crediti CP_1 Pt_1 effettuata dalla società in bonis in data 6.5.2009 (domanda principale di restituzione di quanto ricevuto dal in ragione dell'inefficacia della cessione o della dichiarazione di risoluzione CP_2 del contratto di cessione e domanda subordinata di condanna al pagamento del prezzo pattuito per la
3 cessione), rilevava che anche tale cessione era opponibile al , in quanto accettata dal CP_1 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, con conseguente impossibilità di agire CP_2 in revocatoria anche rispetto ai pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura;
rilevava, altresì, che la cessione aveva esaurito i suoi effetti, con l'integrale pagamento alla cessionaria da parte del dell'importo ceduto e che, tuttavia, poiché la cessionaria non aveva fornito la prova CP_2 dell'integrale pagamento alla società in bonis del prezzo pattuito per la cessione, attesa la mancanza di prova del credito vantato in compensazione per una parte del prezzo (€ 151.702,25), qualificandosi le fatture come meri atti di parte inidonee a dimostrare lo svolgimento delle prestazioni in esse indicate, la risultava ancora creditrice verso il del suddetto Pt_1 CP_1 importo.
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato alle controparti il 16.1.2020, ha proposto tempestiva impugnazione la società , lamentando, con un primo motivo, la violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c. per essersi pronunciato il Tribunale oltre la domanda, atteso che il CP_1 non aveva mai dedotto prima della comparsa conclusionale l'esistenza di un parziale adempimento, con richiesta di pagamento della differenza tra quanto pattuito a titolo di prezzo della cessione e quanto versato;
con il secondo motivo, l'erronea ricostruzione dei fatti posti a base dell'eccezione di pagamento e l'erronea valutazione dei documenti, non avendo il Tribunale considerato che la aveva fornito la prova dell'integrale pagamento del prezzo della cessione, mediante il Pt_1 deposito delle ricevute dei bonifici bancari e mediante il deposito delle fatture da cui risultavano i crediti posti in compensazione, senza considerare che la cessione consentiva il pagamento del corrispettivo mediante fornitura di merce e che la nulla aveva eccepito circa la regolare CP_1 ricezione della merce indicata nelle fatture, risultante peraltro dai documenti di trasporto allegati dietro ogni fattura;
che la società in bonis non aveva mai contestato l'inadempimento alla e Pt_1 che i primi pagamenti eseguiti per il pagamento del prezzo erano avvenuti solo dopo che tutte le prestazioni erano state compensate. Con il terzo motivo lamentava che il giudice aveva ignorato che il non aveva contestato la ricezione della merce da parte della società, né i documenti di CP_1 trasporto depositati dall'appellante, limitandosi ad eccepire genericamente che le forniture non erano state provate.
Nel suddetto giudizio si sono costituite tutte le altre parti processuali, alcune delle quali avevano già spiegato avverso la medesima sentenza autonomi atti di impugnazione, nel frattempo riuniti all'appello previamente proposto dalla . Pt_1
In particolare, il , nella comparsa depositata nel corso dell'impugnazione Controparte_1 azionata dalla , ha resistito all'appello proposto dalla predetta società con varie ragioni Pt_1 esposte nella comparsa di costituzione, richiamando, al contempo, integralmente sia l'appello
4 autonomo proposto avverso le statuizioni della sentenza inerenti la posizione della (ossia CP_3 quelle relative alla validità ed efficacia della cessione di credito rispetto al , sia quello CP_2 incidentale tardivo da essa proposto all'atto della costituzione nel giudizio di appello intentato dal in cui aveva formulato ulteriori vari motivi di impugnazione. Nella comparsa di CP_2 costituzione precisava anche che con essa il intendeva non solo resistere ai motivi CP_1 proposti dalla , ma anche presentare appello incidentale tardivo, richiamando i motivi già Pt_1 formulati nell'appello incidentale tardivo depositato con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello intentato dal (R.G. n. 384/2020). In particolare, nell'appello incidentale tardivo CP_2 proposto nel corso dell'impugnazione promossa dal il ha Controparte_2 CP_1 censurato la sentenza di primo grado, lamentando in primis, quali motivi già fatti valere anche nell'autonomo atto di appello proposto dal avverso le pronunce inerenti la cessione della CP_1
la violazione dell'art. 9 lettera e della legge 20 marzo 1865 e dell'art. 44 l. fall. in relazione CP_3 ai contratti di cessione del credito sottoscritti con la e con la stante la mancanza Pt_1 CP_3 della formale ed espressa accettazione da parte del in data antecedente alla Controparte_2 dichiarazione di fallimento, accettazione non sostituibile dai pagamenti di fatto realizzati dal che, comunque, non avevano data certa, così come non vi era prova che i crediti fossero CP_2 venuti tutti ad esistenza in data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Con specifico riferimento alla cessione della poi, impugnava la sentenza anche nella parte in cui aveva CP_3 erroneamente escluso la nullità della cessione stessa per mancanza di causa o indeterminatezza dell'oggetto. Insisteva anche, con altro motivo di appello incidentale, per la declaratoria di risoluzione del contratto, evidenziando come l'inadempimento della alle obbligazioni Pt_1 scaturenti dalla cessione, già accertato dal primo giudice, non poteva ritenersi di scarsa importanza e, quindi, non poteva che condurre allo scioglimento del rapporto. Dopo aver resistito al motivo di appello formulato dal - sostenendo che il primo giudice si era espressamente pronunciato CP_2 su tutta la documentazione depositata dall' ritenendola inidonea a dimostrare l'avvenuto Pt_3 pagamento -, proponeva, quindi, due ulteriori motivi di appello incidentale avverso le statuizioni pronunciate direttamente nei confronti del lamentando, da un lato, l'erroneo CP_2 riconoscimento delle sole quote di ammortamento da gennaio a maggio 2009, ritenendo, sempre erroneamente, che nel concetto di investimenti rientrassero anche le attività strettamente correlate all'effettivo espletamento del servizio nel tempo e che essi dipendessero anche dall'andamento del servizio rispetto alla quantità dei pasti forniti, frutto di un'interpretazione errata degli articoli 2, 6 e
11 del contratto di appalto;
e, dall'altro lato, l'errata interpretazione della dichiarazione confessoria contenuta nella nota del 26 aprile 2012 a firma del nella quale veniva riconosciuta CP_2
l'esistenza di un debito verso la di € 102.307,00. CP_1
5 Con l'autonomo atto di appello iscritto al n. R.G. 383/2020, tempestivamente notificato alle altre parti in data 22.1.2020, ed a cui pure si è riportato nella comparsa di costituzione successivamente depositata, il , invece, ha impugnato a sua volta la sentenza del Tribunale di Napoli, CP_1 censurando le statuizioni relative ai rapporti della fallita con la In esso, il CP_3 CP_1 appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la cessione con la CP_3 fosse stata espressamente accettata dal non essendo sufficiente a tal fine la formale CP_2 comunicazione della cessione fatta all'Ente e la spontanea esecuzione dei pagamenti da parte del debitore ceduto, determinandosi in tal caso l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, anche se il titolo è sorto prima del deposito della sentenza;
in ogni caso, ha invocato la necessità che al venissero corrisposti i pagamenti non ancora effettuati al CP_1
27.11.2011, alterando la par condicio creditorum qualsiasi pagamento eseguito dal fallito o da un terzo suo debitore in favore di un creditore dopo l'apertura della procedura. Con altro motivo, ha reiterato l'eccezione di nullità della cessione per mancanza della causa, difettando qualsiasi corrispettivo per la cessione e, quindi, un elemento essenziale del contratto, né potendosi ritenere che essa aveva la sua causa nelle prestazioni rese dalla in favore della fallita (mai richiamate CP_3 dalle parti nel contratto), ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, non ricavabile da elementi
(fatture e documenti di trasporto) estranei al contratto stesso;
né rinvenibile in ipotetici rapporti di dare-avere, come erroneamente sostenuto dal Tribunale. Ha, infine, lamentato con riferimento alla ritenuta cessione di tutti i crediti futuri che il contratto di cessione aveva ad oggetto solo i crediti relativi al periodo 1° aprile 2009-30 giugno 2009 e non anche quelli successivi, erroneamente pagati dal alla cessionaria. Sulla base di tali motivi ha reiterato le conclusioni già formulate in CP_2 primo grado nei confronti sia del che della in relazione a tale cessione. CP_2 CP_3
Anche il si è costituito nel giudizio di appello azionato dalla , Controparte_2 Pt_1 richiamando l'autonomo atto di appello da esso proposto avverso la medesima sentenza con atto tempestivamente notificato il 22.1.2020 ed iscritto al n. R.G. 384/2020 (di cui chiedeva la riunione)
e riportandosi, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dal
, a tutte le difese già svolte in primo grado, tra cui in particolare la non necessarietà CP_1 dell'accettazione della cessione in caso di conclusione del rapporto e, comunque, la sua inapplicabilità agli Enti locali, atteso il regime eccezionale della norma rispetto a quello ordinario della cessione dei crediti, con conseguente opponibilità delle cessioni alla massa e regolarità dei pagamenti eseguiti, anche dopo la dichiarazione di fallimento, dal debitore ceduto in favore del nuovo titolare del credito. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale del
, poi, il reiterava le domande già proposte in primo grado nei confronti della CP_1 CP_2
6 e della affinché fossero condannate in via diretta a pagare, in sostituzione del Pt_1 CP_3
gli importi eventualmente dovuti alla Curatela, oltre interessi e rivalutazione. CP_2
Con l'autonomo atto di appello iscritto al n. R.G. 384/2020 (riunito al precedente appello proposto dalla ), invece, l'Ente aveva chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui il “Tribunale Pt_1 di Napoli, VII Sezione Civile, Giudice Dott. Marco Pugliese, nella parte in cui ha condannato il
al pagamento di Euro 72.415,63 oltre interessi fino al soddisfo a titolo di Controparte_2 corrispettivi per il servizio mensa per il periodo gennaio e febbraio 2009…”. Sul punto, il CP_2 ha eccepito l'erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, che non aveva considerato la documentazione attestante il pagamento in favore della dei CP_3 crediti ceduti dalla e relativi alle forniture pasti per i mesi di gennaio e febbraio 2009, CP_1 depositate in primo grado in allegato alle note autorizzate del 17.12.2015 (nella specie ordinativi di pagamento predisposti in favore del e da questo non contestati). CP_1
La infine, interamente vittoriosa nel primo grado di giudizio, si è costituita nel corso del CP_3 giudizio di appello proposto dalla ed iscritto al n. R.G. 278/2020, a cui nel frattempo erano Pt_1 stati riuniti anche gli altri due appelli spiegati avverso la sentenza di primo grado dal e CP_1 dal di fatto resistendo esclusivamente all'appello proposto dal avverso i capi CP_2 CP_1 della sentenza ad essa riferibili, in quanto gli altri due appelli proposti dal e dalla CP_2 Pt_1 non contenevano nessuna domanda nei suoi confronti ed erano volti esclusivamente a far riformare i punti della sentenza in cui erano state rispettivamente condannate al pagamento di somme in favore del . In particolare, l'appellata società ha invocato la correttezza della sentenza CP_1 impugnata nelle statuizioni ad essa riferite, evidenziando come i pagamenti e le lettere di riconoscimento dei debiti verso la cessionaria di fatto costituivano esplicita accettazione della cessione dei crediti da parte del peraltro neppure necessaria, atteso l'esaurimento degli CP_2 effetti dell'appalto al momento della cessione. Rilevava, altresì, la correttezza della decisione impugnata con riferimento alla cessione dei crediti futuri, evidenziando che essi non solo risultavano sorti prima del fallimento, ma erano anche divenuti esigibili prima di tale data, atteso che l'ultima fattura oggetto della cessione era la n. 85 del 30 giugno 2010 di € 26.775,65 (doc. 23 f.
e “come statuito dalla Suprema Corte in caso di cessione di credito futuro, il trasferimento CP_3 si verifica nel momento in cui il credito viene ad esistenza, pur se la notifica sia stata effettuata anteriormente” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione).
Disposta la riunione dei diversi appelli proposti separatamente avverso la medesima sentenza, all'udienza collegiale del 22.1.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7 Nelle more del termine per il deposito delle memorie conclusionali, in data 14.3.2025, la Pt_1 ha depositato un atto di rinuncia e transazione, sottoscritto digitalmente dal Curatore del CP_1
, Prof. Nicola Rascio, dal procuratore costituito per la procedura, dall'amministratore unico
[...] della , dott. , e dal suo procuratore costituito, nel quale le parti, Pt_1 Persona_1 reciprocamente, davano atto di aver raggiunto un'intesa transattiva delle posizioni pendenti tra la e il , dichiarando di rinunciare reciprocamente agli atti dell'appello principale e Pt_1 CP_1 dell'appello incidentale rispettivamente proposti l'una nei confronti dell'altra (atto di appello proposto dalla e rubricato al n. R.G. 278/2020; appello incidentale proposto in tale giudizio Pt_1 dal , nonché appello incidentale proposto dal nel corso del giudizio di appello CP_1 CP_1 azionato dal limitatamente alle domande di condanna riferibili alla ). In tale atto di CP_2 Pt_1 rinuncia, tuttavia, il ha espressamente precisato che resta “ferma ed impregiudicata ogni CP_1 domanda e conclusione nei confronti del e della , che Controparte_2 Controparte_4 non possono ritenersi rinunciate neppure parzialmente o implicitamente, e ferma ed impregiudicata ogni domanda dichiarativa o costitutiva o di accertamento articolata nei confronti della Pt_1 quale litisconsorte necessario”.
[...]
In riforma del capo 2 della sentenza impugnata (così rinominato da questa Corte per mancanza di una numerazione specifica contenuto in sentenza), va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la e il con Pt_1 Controparte_1 compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra le suddette parti per entrambi i gradi di giudizio.
***
Con riferimento alle altre domande sottoposte a questa Corte, la prima questione da esaminare - oggetto sia del primo motivo di appello principale (avente ad oggetto le domande verso il e CP_2 la connesse alla cessione avvenuta tra la fallita e quest'ultima) sia dell'appello incidentale
CP_3 proposto dal nell'ambito del giudizio di impugnazione avviato dal (avente ad CP_1 CP_2 oggetto l'efficacia non solo della cessione con la ma anche quella con la ) - attiene
CP_3 Pt_1 all'efficacia delle cessioni concluse dalla (in bonis) con la in data 6.5.2009 e con CP_1 Pt_1 la in data 29.4.2009 e, quindi, alla loro opponibilità al . Dall'eventuale
CP_3 CP_1 accoglimento di tale domanda, infatti, conseguirebbe l'accoglimento anche delle ulteriori domande di condanna al pagamento dei crediti ceduti, proposte dal nei confronti del e CP_1 CP_2 della (essendo state rinunciate solo quelle proposte nei confronti della ).
CP_3 Pt_1
Il , sia nell'appello principale iscritto al n. R.G. 383/2020 che nell'appello incidentale CP_1 tardivo spiegato nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello del CP_2
(iscritto al n. R.G. 384/2020), ha lamentato che erroneamente il primo giudice non aveva
8 considerato, in violazione dell'art. 9 allegato E) della legge 20 marzo 1865 e dell'art. 44 l. fall., che nelle cessioni in esame mancava una formale ed espressa accettazione da parte del CP_2
(debitore ceduto) in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, necessaria ai fini sia del perfezionamento della cessione stessa che della sua opponibilità alla massa;
ha precisato anche che l'accettazione non poteva ritenersi implicitamente desumibile dai pagamenti di fatto effettuati dal alle cessionarie, comunque privi di data certa anteriore all'apertura della procedura, così CP_2 come non vi era prova della data certa anteriore dei crediti.
L'art. 70, terzo comma, R.D. 2240/1923 prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato
E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
In base all'art. 9 allegato E) citato, “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Orbene, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” (cfr. Cass. n. 268/2006;
Cass., n. 2541/2007; Cass., n. 11475/2008; Cass. n. 18339/2014; Cass. n. 24758/2021).
La norma, inoltre, prevista quale deroga alla disciplina generale codicistica dalle leggi sulla contabilità dello Stato, in relazione all'appalto per cui è causa - sottoscritto nel 2003 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore della in vigore della legge n. 109 del 1994, che ha esteso ai
9 crediti delle imprese verso la p.a. derivanti da appalti, progettazioni o concessioni di lavori pubblici le disposizioni della legge 21 febbraio 1991 n. 52 relative alle cessioni dei crediti di impresa - è applicabile, per espressa previsione esclusivamente alle cessioni di crediti in cui il debitore ceduto sia un'Amministrazione Statale (cfr. Cass., 32788/2019; in tal senso anche Cass., 29420/2023, la quale ha affermato che: “E' bene precisare che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse)”.
Dai principi testè enunciati deriva che le cessioni di credito stipulate tra la società da CP_5 un lato, e la e la dall'altro, sono disciplinate dalle regole generali sulla cessione di Pt_1 CP_3 cui all'art. 1260 c.c. e non necessitavano di espressa accettazione da parte dell'amministrazione comunale ceduta.
Nella specie, infatti, come correttamente accertato già dal Tribunale e non contestato tra le parti, la cessione tra la e la è stata stipulata per scrittura privata autenticata da notaio in CP_5 CP_3 data 29.4.2009 e notificata al , debitore ceduto, in data 13.5.2009; mentre la Controparte_2 cessione dei crediti alla , realizzata mediante scrittura privata autenticata in data 6.5.2009, Pt_1 risulta anch'essa notificata al Comune, da un pubblico ufficiale, in data 14.5.2009 e, quindi, avente anch'essa data certa antecedente all'apertura della procedura fallimentare (avvenuta a settembre
2011).
***
Come correttamente affermato anche dal primo giudice, poi, non è possibile neppure dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., dei pagamenti relativi ai crediti ceduti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.
Entrambe le cessioni hanno data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento e sono state notificate con data certa anteriore al debitore ceduto, divenendo così efficaci nei suoi confronti circa due anni prima dell'apertura della procedura;
pertanto, esse, essendosi perfezionate in data anteriore all'iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese, sulla base del tenore letterale stesso dell'art. 44 l. fall., sono opponibili alla massa e i pagamenti che ne costituiscono mero adempimento (quale effetto finale proprio dell'atto), anche se effettuati successivamente alla dichiarazione di fallimento, non possono ricollegarsi in alcun modo al fallito, ormai spogliatosi definitivamente del credito, ma devono ritenersi eseguiti dal debitore ceduto nei confronti di colui che, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento stesso, ne è divenuto l'unico effettivo titolare e, quindi, con beni non ricompresi nel fallimento.
Lo scopo della norma invocata, infatti, è quello di preservare il patrimonio del fallito da sue ingerenze, le quali nell'estrinsecazione dell'attività gestoria sanzionata si esauriscono con il
10 compimento dell'atto e non con la susseguente produzione dei suoi effetti, rimessa, nel caso che ci occupa, ad eventi esterni (l'adempimento del debitore ceduto).
Né a diversa soluzione può condurre la circostanza che alcuni dei crediti oggetto della cessione non fossero ancora sorti, essendo relativi a crediti futuri.
Ed infatti, “Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza” (Cass., 16566/2018).
Per completezza, va anche evidenziato che questa Corte non ignora il principio costantemente espresso nella giurisprudenza di legittimità, per cui “Nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito
(futuro), e sia stato dichiarato fallito prima di detta esecuzione, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione - la quale aveva ancora mero effetto obbligatorio -, il cessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento” (Cass., 3782/2000).
Tuttavia, nel caso di specie, tutti i crediti oggetto di entrambe le cessioni sono maturati (e, quindi, sorti) in data certamente anteriore alla dichiarazione di fallimento: l'ultimo credito riscosso da attiene alla fattura n. 85 del 30 giugno 2010, di € 26.775,65 (doc. 23 f. , ossia a CP_3 CP_3 credito sorto prima della dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, tutti i crediti sono certamente sorti in data antecedente al novembre 2010, quando la ha fittato il ramo d'azienda, CP_1 cessando di maturare crediti per il servizio mensa, di fatto da tale momento reso da altri soggetti.
***
Va, a questo punto, esaminata l'ulteriore questione, prospettata dall'appellante , attinente CP_1 all'oggetto e alla portata della cessione realizzata in favore della ossia se essa comprendeva CP_3
o meno anche i crediti successivi a giugno 2009.
Ad avviso del , infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1 del CP_1 contratto, ritenendo che esso avesse ad oggetto indistintamente tutti i crediti futuri, senza considerare che, invece, oggetto del contratto erano solo i crediti da gennaio a giugno 2009, con la conseguenza che il aveva corrisposto alla anche pagamenti di crediti non rientranti CP_2 CP_3 nella cessione, i cui importi dovevano, quindi, essere restituiti alla procedura.
Ritiene la Corte che l'interpretazione del contratto fornita dalla Curatela non possa essere condivisa.
11 Nella premessa del contratto di cessione di credito tra la e la si legge che: CP_1 CP_3
“Nell'ambito del rapporto di fornitura la cedente intende cedere alla cessionaria i seguenti crediti derivanti da tale rapporto contrattuale nonché i crediti futuri e i relativi interessi maturati e maturandi che la cedente vanterà nei confronti del “debitore ceduto” in relazione al rapporto di cui in premessa per le forniture effettuate fino al mese di giugno 2012”.
Nelle successive pattuizioni è ulteriormente concordato: “…tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto tra i sottoscritti, si conviene quanto segue: Art. 1) -
La cedente cede, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 52/91, alla cessionaria, che accetta a tutti gli effetti, il credito maturato a partire dal 1^ marzo 2009 pari ad Euro 29.891,37, come da relative fatture, oltre eventuali altre somme relative allo stesso mese portate da ulteriori fatture emesse nei confronti del , nonché i crediti successivi già maturati e che nasceranno dal 1 Controparte_2 aprile 2009 in poi, fino al giugno 2009 ed i relativi interessi, maturati e maturandi, che la cedente vanterà nei confronti del debitore ceduto, in relazione al rapporto di cui alla premessa per le forniture fino a giugno 2012” (cfr. all. sub doc. 6 comparsa ). CP_1
Al successivo art. 4 è, altresì, pattuito che “La cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e
l'esistenza dei rapporti di fornitura da cui essi nascono e nasceranno nonché la regolare esecuzione delle forniture stesse…”.
Analizzando il contratto nella sua intera portata, nell'intenzione delle parti indicata in premessa, nonché nella lettera delle singole clausole, questa Corte ritiene che correttamente il primo giudice abbia ritenuto che la cessione alla fosse estesa a tutti i crediti già sorti alla data di CP_3 sottoscrizione del contratto, nonché a quelli futuri insorgendi sino a giugno 2012.
Tale interpretazione si evince non solo dalla lettera dell'art. 1, il quale, nonostante il poco comprensibile richiamo ai “crediti che nasceranno dal 1 aprile 2009 in poi, fino a giugno 2009”, seguìto, poi, dal riferimento al “rapporto di cui alla premessa”, delimita chiaramente l'ambito di efficacia della cessione con riferimento a tutti i crediti successivi che “la cedente vanterà nei confronti del debitore ceduto, in relazione al rapporto di cui alla premessa per le forniture fino a giugno 2012”; ma anche dall'interpretazione della norma ricavabile dal tenore complessivo del contratto e in particolare dall'intenzione delle parti, espressa innanzitutto, in modo inequivocabile, nella premessa.
Inoltre, nel successivo art. 4, la società cedente ha garantito alla cessionaria, oltre all'esistenza dei crediti ceduti già maturati, anche “l'esistenza dei rapporti di fornitura da cui essi nascono e nasceranno nonché la regolare esecuzione delle forniture stesse”. Tale ampio riferimento ai “crediti che nasceranno” contenuto nella garanzia dell'esistenza del rapporto di fornitura e della sua regolare esecuzione da parte della cedente non avrebbe senso ove i soli crediti futuri ceduti fossero
12 quelli maturati con riferimento al servizio reso nei due mesi successivi alla cessione, ossia quelli dei soli mesi di maggio e giugno 2009.
In base alle regole generali di ermeneutica contrattuale, peraltro,
“Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art.
1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass., 13595/2020; in senso conforme, Cass.,
24699/2021; Cass., 2173/2022; Cass., 6445/2025).
Che questa sia l'interpretazione corretta del contratto e la reale intenzione delle parti si ricava, altresì, dal comportamento delle parti successivo alla stipulazione, atteso che la cessione ha avuto regolare esecuzione sia tra le parti che rispetto al debitore ceduto e la in bonis non ha mai CP_1 reclamato il pagamento dei servizi resi in favore del nel periodo successivo al Controparte_2 giugno 2009, avvalorando in tal modo, inequivocamente, la propria intenzione di cedere tutti i crediti futuri, insorgendi sino a giugno 2012, ossia sino alla data di cessazione del rapporto di appalto.
Anche tale motivo di appello, quindi, risulta infondato, con conseguente infondatezza delle richieste di condanna connesse al suo accoglimento.
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Parimenti infondata è la doglianza, formulata sempre sia nell'atto di appello principale che nell'appello incidentale del , di nullità della cessione intercorsa con la per CP_1 CP_3 mancanza di causa o per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Nel secondo motivo di appello principale depositato dal , questo si duole dell'errore CP_1 compiuto dal primo giudice nell'aver ritenuto valida la cessione sottoscritta tra la società fallita e la senza considerare: - che nel contratto medesimo il riferimento contenuto in premessa alla CP_3 fornitura era relativo alla fornitura tra la e il e non a quella tra la e la CP_1 CP_2 CP_1
mai citata nell'atto di cessione;
- che la cessione non prevede nessun corrispettivo, elemento CP_3 essenziale del contratto a titolo oneroso ed è privo della forma richiesta ove la si voglia ritenere atto a titolo gratuito;
- che, in ogni caso, l'eventuale funzione solutoria non troverebbe conferma nel testo del contratto, il quale non contiene nessun riferimento alla controprestazione della (di CP_3 fatto non solo non determinata, ma neppure determinabile) e che è stata dal primo giudice
13 erroneamente ricavata dalla documentazione depositata in primo grado (fatture e documenti di trasporto della merce necessaria per svolgere il servizio mensa).
Al riguardo, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte per cui:
“La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni
(vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario” (Cass., 8145/2009).
Ciò implica che, correttamente, il primo giudice ha ravvisato l'esistenza della causa (pur non espressa) della cessione nel rapporto sottostante tra la cedente e la cessionaria, emergente dal pacifico (in quanto non contestato;
cfr. pag. 12 sentenza impugnata) rifornimento della da CP_1 parte della con maturazione di debiti della prima nei confronti della seconda anche nel CP_3 periodo di efficacia della cessione;
circostanza non solo dedotta dalla in primo grado e non CP_3 contestata tra le parti, ma comunque chiaramente evincibile dalle fatture depositate dalla cessionaria in primo grado.
Devesi, infatti, ritenere, in aderenza ai principi giurisprudenziali citati sopra, che l'oggetto costituente elemento essenziale della cessione è quello della cessione stessa e non l'eventuale controprestazione costituente il corrispettivo della cessione;
essa, infatti, è legata alla causa della cessione, che non deve necessariamente essere formalmente invocata o richiamata nel contratto, presumendosi la sua esistenza dalla stipulazione del negozio di cessione stesso.
Nel caso di specie, il negozio di cessione in esame era volto a realizzare, come pure correttamente osservato dal primo giudice, un evidente interesse della cedente al negozio concluso, consistente nel perdurante approvvigionamento di materie prime dalla necessarie per il servizio mensa CP_3 oggetto dell'appalto con il senza incorrere nel rischio di scarsa liquidità finanziaria a CP_2 causa dei tempi incerti legati ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, rientrante nei rapporti tra dare e avere intercorrenti tra cedente e cessionaria.
Dalla natura del contratto e dalle sue caratteristiche concrete deriva, altresì, che l'oggetto della controprestazione, seppure non specificamente determinato nel contratto, era oggettivamente e chiaramente determinabile sulla base delle forniture rese dalla in favore della . CP_3 CP_1
14 Costituisce anche principio consolidato, a cui questa Corte presta adesione, quello per cui “Ai contratti di "factoring" caratterizzati da una cessione dei crediti d'impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n. 52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi” (Cass., 3829/2013).
Nel caso di specie, peraltro, anche tralasciando le condivisibili e condivise valutazioni compiute dal primo giudice in merito alla validità del contratto di cessione e alla sussistenza di una specifica causa solutoria sottostante, questa Corte non può non sottolineare che “La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi” (Cass., 18016/2018) e che “Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità” (Cass., 3499/1999).
Di talché, anche a voler escludere la presenza di una causa solutoria, l'atto, stipulato per scrittura privata autenticata, avrebbe, comunque, la forma richiesta dalla legge per la liberalità legata al compimento di quello specifico atto.
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Il , nel corpo dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata CP_1 sia nel giudizio di appello azionato dalla che in quello autonomo azionato dal ha, Pt_1 CP_2 altresì, censurato la sentenza impugnata, in relazione ai due capi di condanna in essa contenuti, i quali avrebbero erroneamente accolto, solo parzialmente, le relative domande da esso formulate in primo grado nei confronti del CP_2
In particolare, con un primo motivo di appello incidentale, il ha lamentato l'erroneo CP_1 riconoscimento delle sole quote di ammortamento da gennaio a maggio 2009, frutto di un'interpretazione errata degli articoli 2, 6 e 11 del contratto di appalto fornita dal Tribunale, sull'erroneo presupposto che rientrassero nel concetto di investimenti anche le attività strettamente correlate all'effettivo espletamento del servizio nel tempo e che essi dipendessero anche dall'andamento del servizio rispetto alla quantità dei pasti forniti. Ad avviso del Fallimento, invece,
i centri di cottura - la cui realizzazione non è stata contestata dal e risulta confermata anche CP_2 dal riconoscimento delle quote di ammortamento fino a maggio 2010 - sono stati acquisiti alla proprietà dell'Ente.
15 Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, pronunciando su tale domanda, dopo aver affermato che “Non appare fondata la tesi del fallimento secondo cui la relativa somma andrebbe pagata all'appaltatrice a prescindere dall'effettivo espletamento del servizio e, soprattutto, dall'effettiva realizzazione degli investimenti.
Ciò in quanto nell'oggetto degli investimenti rientrano anche attività strettamente collegate all'effettivo espletamento nel tempo del servizio (v. ad esempio l'adeguamento nel tempo delle attrezzature necessarie). Inoltre, gli investimenti dipendono anche dall'andamento del servizio rispetto alla quantità dei pasti da fornire”, ha aggiunto, con motivazione autonoma, che “in realtà il contributo per quota ammortamenti dipende chiaramente dagli effettivi investimenti che mano a mano vengono fatti nel corso del rapporto. È per questo motivo che nell'articolo 6 dell'appalto è previsto che il rimborso delle somme in oggetto sarebbe avvenuto per i “mesi di effettiva fornitura”.
Dal novembre del 2010 l'impresa fallita ha ceduto in locazione il ramo d'azienda e pertanto
l'espletamento del servizio in adempimento del contratto di appalto compreso in tale cessione è avvenuto da parte di un'altra impresa. La quale, in assenza di elementi di segno contrario, è divenuta titolare anche di tutti gli obblighi connessi, ivi compresi quelli di adeguamento delle strutture e attrezzatura nel corso del successivo rapporto. Agli atti, d'altra parte, non risulta che
l'impresa in fallimento abbia effettivamente investito le somme per il complessivo importo previsto di euro 845.849,27, né tanto meno che abbia versato somme ovvero assunto obblighi a tale fine dopo che ha ceduto il ramo di azienda”.
A norma dell'art. 2 del contratto è previsto che “Il (Provincia di Napoli) affida Controparte_2 all' RA. il Servizio di ristorazione Controparte_6 Pt_1 scolastica…comprendente l'organizzazione, la gestione, l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la preparazione dei pasti…; il tutto previa progettazione, realizzazione ed allestimento di un centro di cottura presso i locali di proprietà del e l'allestimento, la ristrutturazione e CP_2 la messa a norma dei refettori siti presso le sedi scolastiche”.
Al successivo art. 6 il contratto prevedeva un meccanismo di rimborso degli investimenti oggetto dell'appalto, distribuito pro quota su ogni pasto fornito e svincolato dal controllo dell'effettiva realizzazione degli ammodernamenti e della spesa realmente sostenuta, disponendo che “Il
[...]
, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà, l'importo, IVA inclusa di € 3,20 per CP_2 ogni pasto fornito agli alunni della scuola materna ed euro 3,69 per ogni pasto fornito agli alunni della scuola elementare…, di cui € 0,34 quale quota di ammortamento…”.
L'art. 11, infine, a chiusura, disponeva che: “Le parti prendono e danno atto che i locali destinati a centro di cottura e i locali destinati ai refettori, si intendono consegnati all' in parola per CP_6
16 iniziarne i lavori necessari. Tutti i lavori relativi ai refettori è possibile iniziarli tenendo conto delle disponibilità logistiche e a fronte delle attività didattiche in corso. Ad eccezione dei lavori già disponibili ad iniziarsi e per questo autorizzati per le vie brevi, la ditta si impegna a comunicare la data d'inizio di ciascun altro lavoro al fine di stabilire la decorrenza dei termini di ultimazione degli stessi che dovrà avvenire comunque in tempi utili ad assicurare il servizio già all'inizio dell'anno scolastico 2003-2004”.
Non può trascurarsi che la quota di ammortamento prevista sin dall'inizio e per tutta la durata dell'appalto, era collegata, come correttamente riconosciuto anche dal Tribunale sia all'allestimento iniziale del centro di cottura presso i locali del sia all'allestimento, alla ristrutturazione e CP_2 alla messa a norma dei refettori siti presso i vari plessi scolastici, da realizzarsi anche mano a mano che le singole esigenze lo richiedevano, sia all'effettivo numero di pasti forniti, tanto che se essi superavano il numero di 275.000 pasti annui presuntivamente indicato, per la fornitura di ulteriori pasti l'impresa avrebbe avuto diritto ad un maggior ammortamento (art. 6). Essa, quindi, non solo era legata alla vigenza e all'effettivo svolgimento dell'appalto (non trovando altrimenti giustificazione le attività di allestimento, ristrutturazione e messa a norma dei refettori dei vari istituti scolastici, comunque collegate all'effettivo numero di pasti fornito), ma trovava la sua giustificazione nell'effettiva spesa sostenuta così come quantificata nella dichiarazione resa dall'appaltatrice in sede di gara.
Correttamente, quindi, il primo giudice, in mancanza di prova della spesa per gli ammodernamenti effettivamente sostenuta, ha riconosciuto il diritto del a percepire le quote di CP_1 ammortamento dovute alla fallita per i soli mesi in cui effettivamente ha espletato il servizio.
Peraltro, anche ammesso che l'allestimento del centro di cottura presso la sede del fosse CP_2 stata interamente realizzata dalla fallita e acquisita dall'Ente alla fine dell'appalto, agli atti, non risulta neppure la prova dei costi sostenuti per tale opera, al fine di verificare se i costi effettivamente sostenuti siano stati maggiori delle quote di ammortamento corrisposte sino al termine dell'espletamento del servizio.
A seguito del rigetto dell'appello incidentale del su tale capo della sentenza, la condanna CP_1 del al pagamento dell'importo di € 52.512,75, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di CP_2
“quote di ammortamento”, deve, quindi, ritenersi passata in giudicato, attesa la mancata impugnazione sul punto da parte dell'Ente.
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Il , infatti, nell'atto di appello autonomamente proposto nel giudizio, poi Controparte_2 riunito a quello in esame, ha investito solo il capo della sentenza (rinominato 1.b) con cui è stata
17 pronunciata la sua condanna al pagamento di € 72.415,63, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di corrispettivi per il servizio mensa reso dalla nel periodo gennaio e febbraio 2009. CP_1
Su tale capo, il ha eccepito l'erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio da CP_2 parte del primo giudice, il quale non aveva esaminato la documentazione attestante il pagamento in favore della dei crediti ceduti dalla e relativi alle forniture pasti per i mesi di CP_3 CP_1 gennaio e febbraio 2009, depositate in primo grado in allegato alle note autorizzate del 17.12.2015
(nella specie ordinativi di pagamento predisposti in favore del e da questo non CP_1 contestati).
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente appellante, il Tribunale, pur senza analizzare separatamente ogni documento depositato dal ha espressamente citato la CP_2 missiva inviata dall'Ente appellante al , dichiarando che non vi erano agli atti altri CP_1 elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione.
In ogni caso, va rilevato che in virtù di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. “il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass., n. 149/2003; in senso conforme, più di recente, Cass., 8046/2023, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione
e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”).
Non possono, quindi, ritenersi prove idonee del pagamento dell'obbligazione gli ordinativi di pagamento predisposti dal in favore del . CP_2 CP_1
L'appello autonomo spiegato dal è, quindi, infondato e deve essere rigettato. CP_2
Su tale capo della sentenza ha, infine, spiegato appello incidentale il , censurando, a sua CP_1 volta, l'errore del primo giudice nell'interpretazione della dichiarazione confessoria contenuta nella nota del 26 aprile 2012 a firma del nella quale non veniva solo indicata l'entità del debito CP_2 originario, ma, con valore confessorio, veniva riconosciuta l'esistenza di un debito verso la di € 102.307,00. CP_1
18 Anche tale motivo è infondato e va rigettato.
Nella nota inviata dal al curatore del il 26.4.2012 (prot. n. 4545), con CP_2 CP_1 riferimento all'anno 2009 (ossia al periodo a cui si riferisce il capo della domanda) si legge “per il servizio espletato nei mesi da gennaio a marzo dall'appaltante con Controparte_1 determinazioni dirigenziali n. 16/09, n. 17/09, n. 23/09 e n. 24/09 si è provveduto a liquidare, nell'anno 2010, con regolari mandati di pagamento, il complessivo importo di € 102.975,07”. Il diverso importo di € 102.307,00 nella predetta nota comunale è collegato agli importi maturati per il servizio reso dal 2006 al 2008 e corrisposti alla . Pt_1
Nella nota, infatti, lungi dal riconoscersi il perdurante debito verso il fallimento di € 102.975,00, si attesta esclusivamente che per il periodo in questione la fallita aveva maturato un credito pari a tale importo e che in relazione ad esso erano stati emessi quattro mandati di pagamento. Il tenore della missiva non solo è incompatibile con il riconoscimento di un debito, ma non esclude che dal detto importo, in mancanza della prova dell'effettivo pagamento, debba essere decurtato il corrispettivo delle prestazioni rese nel mese di marzo 2009, oggetto di cessione di credito alla CP_3
Per tutto quanto innanzi rilevato, l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale CP_2 del su tale capo della sentenza vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Le spese di lite tra la e la vanno interamente compensate tra le parti, stante la Pt_1 CP_1 richiesta in tal senso formulata da entrambe all'atto della rinuncia al giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e il Controparte_1 [...]
vanno interamente compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca. CP_2
Vanno parimenti compensate le spese di lite del presente grado di appello tra il Controparte_2
e la stante la natura subordinata della domanda di restituzione proposta dal nei CP_3 CP_2 confronti della predetta società all'accoglimento dell'appello principale del . CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e la Controparte_1 CP_3 seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, nella misura indicata in dispositivo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante CP_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello proposto.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11206/2019, pubblicata il 17.12.2019, nei confronti del del e della CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già ), nonché degli appelli (anche incidentali) avverso la medesima Controparte_4 sentenza proposti dal e dal (oggetto dei Controparte_1 Controparte_2 giudizi riuniti R.G. nn. 383/2020 e 384/2020), ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così provvede:
1) in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la e il Parte_1 Controparte_7
2) rigetta, per il resto, tutti gli altri motivi di appello principale e di appello incidentale formulati dal nei confronti delle altre appellate, nonché i motivi di appello Controparte_1 proposti dal nei confronti del stesso e conferma, per il resto, la Controparte_2 CP_1 sentenza impugnata;
3) compensa interamente le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio tra la Parte_1
e il Controparte_1
4) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra il Controparte_1
e il e tra quest'ultimo e la (già
[...] Controparte_2 Controparte_3
); Controparte_4
5) condanna il al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_1 [...]
(già ), delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_3 Controparte_4 che si liquidano in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del , di Controparte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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