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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n.7794/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG NE
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. PAPPOLLA VINCENZO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18/10/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status
1 di persona handicappata in situazione di gravità, la condanna dell' alla erogazione della corrispondente prestazione CP_1 assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU
(nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP al fine di valutare le conseguenze dell'eventuale aggravamento dello stato di salute del periziando) – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato l'esclusione della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
nonché di quelli previsti dalla legge n.104/1992 per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7, 8 e 9 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
3 “Esiti di resezione endoscopica vescicale per recidiva di carcinoma papillare di basso grado della vescica già precedentemente sottoposto a TUR vescicale. BPCO severa. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Cardiopatia sclero-ipertensiva.
Fibrillazione atriale parossistica. Insufficienza aortica moderata”.
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
Il sig. è stato sottoposto a nuova valutazione peritale Parte_1 nell'ambito del giudizio instaurato contro il verbale della
Commissione Medica che, in data 11 dicembre 2023, lo aveva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, classificandolo nella fascia “grave” con percentuale del
100%. Il ricorrente, non ritenendo congrua tale valutazione ai fini delle provvidenze richieste, ha domandato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché la qualificazione quale soggetto in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
La documentazione sanitaria in atti conferma che il paziente è affetto da esiti di resezione endoscopica vescicale per recidiva di carcinoma papillare di basso grado, già sottoposto in passato a
TUR vescicale, nonché da broncopneumopatia cronica ostruttiva severa, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, cardiopatia sclero- ipertensiva, fibrillazione atriale parossistica e insufficienza aortica moderata. La successiva documentazione prodotta in giudizio attesta un peggioramento funzionale della cardiopatia, oggi classificata in classe NYHA II–III, e della BPCO, ma non evidenzia la comparsa di complicanze tali da determinare un abbattimento sostanziale dell'autonomia.
Nel corso della visita peritale, il ricorrente si è presentato vigile, orientato e collaborante, con sensorio integro. Ha riferito di uscire da solo di casa per recarsi in posta e di gestire autonomamente la terapia domiciliare, dimostrando quindi
4 di mantenere capacità di spostamento e autonomia nella cura della propria persona. Ha lamentato difficoltà nella preparazione dei pasti in quanto vedovo, ma tale circostanza, seppur rilevante sul piano sociale, non integra di per sé un requisito sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Non emergono inoltre, né dalla documentazione né dall'esame clinico, elementi che facciano pensare a un deficit cognitivo o psichiatrico grave, né a disturbi motori tali da compromettere la deambulazione in modo significativo. Le patologie di cui è portatore sono certamente croniche e a prognosi impegnativa, ma allo stato attuale non determinano quella perdita di autosufficienza richiesta dalla normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Analogamente, le condizioni cliniche non risultano tali da giustificare la qualificazione ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, in assenza di documentati limiti gravi e permanenti che riducano l'autonomia personale in maniera tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Alla luce di quanto esposto, le conclusioni già raggiunte dalla
Commissione Medica e confermate dal primo CTU appaiono corrette e proporzionate. Non risultano infatti documentati peggioramenti tali da modificare la valutazione né da fondare il riconoscimento dei benefici economici e assistenziali richiesti. Pertanto, sotto il profilo medico-legale, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né dello status di handicap grave ai sensi della normativa vigente.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
1. Premessa
In data 14.10.2025 l'Avv. Vincenzo Pappolla, difensore del sig.
ha depositato osservazioni alla bozza di Parte_1 consulenza medico-legale.
Il sottoscritto CTU, esaminate le deduzioni di parte, espone quanto segue a chiarimento e conferma delle valutazioni già rese.
2. Sulle presunte carenze metodologiche
2.1. Valutazione complessiva del quadro clinico
5 L'elaborato peritale ha considerato l'intero complesso morboso del ricorrente in ottica integrata, come previsto dal D.M. 5/2/1992.
La descrizione analitica delle singole patologie non implica una frammentazione del giudizio, bensì ne costituisce il presupposto logico per la successiva sintesi medicolegale.
Nel paragrafo “Valutazione medico-legale e risposta ai quesiti” è stato infatti espressamente riportato che “le condizioni cliniche, pur croniche e a prognosi impegnativa, non determinano allo stato attuale quella perdita di autosufficienza richiesta per l'indennità di accompagnamento”, affermazione che deriva da un esame congiunto delle menomazioni respiratorie, cardiache, oncologiche e sensoriali.
2.2. Aggravamento clinico
Le osservazioni richiamano referti cardiologici e pneumologici successivi al 2024, che sono stati oggetto di analisi nella perizia.
Tali documenti attestano un peggioramento funzionale della patologia cardiologica e respiratoria, già tenuto in debita considerazione. Tuttavia, nel corso della visita diretta, il periziando ha riferito di uscire da solo di casa, dimostrato deambulazione autonoma, buona capacità relazionale e gestione indipendente della terapia domiciliare, elementi incompatibili con una condizione di inabilità totale o di necessità di assistenza continua. Non sono emersi elementi anamnestici, né condizioni cliniche che rendano la persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
2.3. Condizione socioassistenziale
Si prende atto che il sig. è vedovo e vive solo;
Parte_1 tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il requisito per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave deve basarsi su parametri medico-funzionali, non meramente sociali.
La condizione abitativa o familiare può incidere sulla valutazione assistenziale ma non sostituisce l'accertamento sanitario
6 richiesto dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.9357/2016;
n.5090/2017).
3. Sulle controdeduzioni clinico-legali
3.1. Quadro clinico attuale
Le patologie indicate (BPCO severa, cardiopatia sclero- ipertensiva, fibrillazione atriale parossistica, ipoacusia neurosensoriale, esiti di neoplasia vescicale) sono tutte riconosciute e riportate nella relazione.
L'esame obiettivo e i riscontri clinici non hanno tuttavia documentato compromissioni tali da determinare l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente, né la necessità di assistenza continua.
Il paziente ha riferito di uscire autonomamente di casa e di provvedere alle attività quotidiane fondamentali, pur con limitazioni fisiche legate all'età e alle patologie croniche.
3.2. Requisiti per l'indennità di accompagnamento
Si precisa che il riconoscimento dell'indennità presuppone una inabilità totale correlata all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, condizione non riscontrata.
La parziale riduzione della tolleranza allo sforzo, la dispnea moderata o la necessità di un ritmo di vita adattato non configurano i presupposti medico-legali del beneficio.
3.3. Requisiti per l'handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/1992)
Non risultano documentati limiti permanenti tali da ridurre in modo grave e globale l'autonomia personale.
Il quadro clinico, sebbene impegnativo, è compensato terapeuticamente e consente un livello di autosufficienza incompatibile con la definizione di “handicap in situazione di gravità” prevista dalla norma.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE:
• HANDICAP GRAVE: se il periziando sia affetto da handicap in situazione di gravità, ex artt. 3, comma 3, e 33 della L. n.
104/1992.
7 • INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 21/11/1988, n. 508 se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
- NEGATIVA».
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 26.000,01-52.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP [Euro 1.240,00 già applicata la riduzione per del 20% rispetto all'importo base di Euro 1.550,00 arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 9878 del 09/04/2019 (Rv.
653457 - 01)] sia della presente fase di merito (Euro 4.638,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente, attesa la mancata produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Analogamente, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-condanna la parte ricorrente a rifondere nei confronti dell' CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.878,00 per compenso professionale, oltre agli accessori come per legge;
8 -pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico della parte ricorrente.
Trani, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG NE LA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG NE
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. PAPPOLLA VINCENZO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18/10/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status
1 di persona handicappata in situazione di gravità, la condanna dell' alla erogazione della corrispondente prestazione CP_1 assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
2 In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU
(nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP al fine di valutare le conseguenze dell'eventuale aggravamento dello stato di salute del periziando) – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato l'esclusione della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
nonché di quelli previsti dalla legge n.104/1992 per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7, 8 e 9 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
3 “Esiti di resezione endoscopica vescicale per recidiva di carcinoma papillare di basso grado della vescica già precedentemente sottoposto a TUR vescicale. BPCO severa. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Cardiopatia sclero-ipertensiva.
Fibrillazione atriale parossistica. Insufficienza aortica moderata”.
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
Il sig. è stato sottoposto a nuova valutazione peritale Parte_1 nell'ambito del giudizio instaurato contro il verbale della
Commissione Medica che, in data 11 dicembre 2023, lo aveva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, classificandolo nella fascia “grave” con percentuale del
100%. Il ricorrente, non ritenendo congrua tale valutazione ai fini delle provvidenze richieste, ha domandato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché la qualificazione quale soggetto in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
La documentazione sanitaria in atti conferma che il paziente è affetto da esiti di resezione endoscopica vescicale per recidiva di carcinoma papillare di basso grado, già sottoposto in passato a
TUR vescicale, nonché da broncopneumopatia cronica ostruttiva severa, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, cardiopatia sclero- ipertensiva, fibrillazione atriale parossistica e insufficienza aortica moderata. La successiva documentazione prodotta in giudizio attesta un peggioramento funzionale della cardiopatia, oggi classificata in classe NYHA II–III, e della BPCO, ma non evidenzia la comparsa di complicanze tali da determinare un abbattimento sostanziale dell'autonomia.
Nel corso della visita peritale, il ricorrente si è presentato vigile, orientato e collaborante, con sensorio integro. Ha riferito di uscire da solo di casa per recarsi in posta e di gestire autonomamente la terapia domiciliare, dimostrando quindi
4 di mantenere capacità di spostamento e autonomia nella cura della propria persona. Ha lamentato difficoltà nella preparazione dei pasti in quanto vedovo, ma tale circostanza, seppur rilevante sul piano sociale, non integra di per sé un requisito sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Non emergono inoltre, né dalla documentazione né dall'esame clinico, elementi che facciano pensare a un deficit cognitivo o psichiatrico grave, né a disturbi motori tali da compromettere la deambulazione in modo significativo. Le patologie di cui è portatore sono certamente croniche e a prognosi impegnativa, ma allo stato attuale non determinano quella perdita di autosufficienza richiesta dalla normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Analogamente, le condizioni cliniche non risultano tali da giustificare la qualificazione ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, in assenza di documentati limiti gravi e permanenti che riducano l'autonomia personale in maniera tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Alla luce di quanto esposto, le conclusioni già raggiunte dalla
Commissione Medica e confermate dal primo CTU appaiono corrette e proporzionate. Non risultano infatti documentati peggioramenti tali da modificare la valutazione né da fondare il riconoscimento dei benefici economici e assistenziali richiesti. Pertanto, sotto il profilo medico-legale, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né dello status di handicap grave ai sensi della normativa vigente.
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
1. Premessa
In data 14.10.2025 l'Avv. Vincenzo Pappolla, difensore del sig.
ha depositato osservazioni alla bozza di Parte_1 consulenza medico-legale.
Il sottoscritto CTU, esaminate le deduzioni di parte, espone quanto segue a chiarimento e conferma delle valutazioni già rese.
2. Sulle presunte carenze metodologiche
2.1. Valutazione complessiva del quadro clinico
5 L'elaborato peritale ha considerato l'intero complesso morboso del ricorrente in ottica integrata, come previsto dal D.M. 5/2/1992.
La descrizione analitica delle singole patologie non implica una frammentazione del giudizio, bensì ne costituisce il presupposto logico per la successiva sintesi medicolegale.
Nel paragrafo “Valutazione medico-legale e risposta ai quesiti” è stato infatti espressamente riportato che “le condizioni cliniche, pur croniche e a prognosi impegnativa, non determinano allo stato attuale quella perdita di autosufficienza richiesta per l'indennità di accompagnamento”, affermazione che deriva da un esame congiunto delle menomazioni respiratorie, cardiache, oncologiche e sensoriali.
2.2. Aggravamento clinico
Le osservazioni richiamano referti cardiologici e pneumologici successivi al 2024, che sono stati oggetto di analisi nella perizia.
Tali documenti attestano un peggioramento funzionale della patologia cardiologica e respiratoria, già tenuto in debita considerazione. Tuttavia, nel corso della visita diretta, il periziando ha riferito di uscire da solo di casa, dimostrato deambulazione autonoma, buona capacità relazionale e gestione indipendente della terapia domiciliare, elementi incompatibili con una condizione di inabilità totale o di necessità di assistenza continua. Non sono emersi elementi anamnestici, né condizioni cliniche che rendano la persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
2.3. Condizione socioassistenziale
Si prende atto che il sig. è vedovo e vive solo;
Parte_1 tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il requisito per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap grave deve basarsi su parametri medico-funzionali, non meramente sociali.
La condizione abitativa o familiare può incidere sulla valutazione assistenziale ma non sostituisce l'accertamento sanitario
6 richiesto dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.9357/2016;
n.5090/2017).
3. Sulle controdeduzioni clinico-legali
3.1. Quadro clinico attuale
Le patologie indicate (BPCO severa, cardiopatia sclero- ipertensiva, fibrillazione atriale parossistica, ipoacusia neurosensoriale, esiti di neoplasia vescicale) sono tutte riconosciute e riportate nella relazione.
L'esame obiettivo e i riscontri clinici non hanno tuttavia documentato compromissioni tali da determinare l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente, né la necessità di assistenza continua.
Il paziente ha riferito di uscire autonomamente di casa e di provvedere alle attività quotidiane fondamentali, pur con limitazioni fisiche legate all'età e alle patologie croniche.
3.2. Requisiti per l'indennità di accompagnamento
Si precisa che il riconoscimento dell'indennità presuppone una inabilità totale correlata all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, condizione non riscontrata.
La parziale riduzione della tolleranza allo sforzo, la dispnea moderata o la necessità di un ritmo di vita adattato non configurano i presupposti medico-legali del beneficio.
3.3. Requisiti per l'handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/1992)
Non risultano documentati limiti permanenti tali da ridurre in modo grave e globale l'autonomia personale.
Il quadro clinico, sebbene impegnativo, è compensato terapeuticamente e consente un livello di autosufficienza incompatibile con la definizione di “handicap in situazione di gravità” prevista dalla norma.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE:
• HANDICAP GRAVE: se il periziando sia affetto da handicap in situazione di gravità, ex artt. 3, comma 3, e 33 della L. n.
104/1992.
7 • INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 21/11/1988, n. 508 se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
- NEGATIVA».
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 26.000,01-52.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP [Euro 1.240,00 già applicata la riduzione per del 20% rispetto all'importo base di Euro 1.550,00 arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 9878 del 09/04/2019 (Rv.
653457 - 01)] sia della presente fase di merito (Euro 4.638,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente, attesa la mancata produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Analogamente, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-condanna la parte ricorrente a rifondere nei confronti dell' CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.878,00 per compenso professionale, oltre agli accessori come per legge;
8 -pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico della parte ricorrente.
Trani, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG NE LA
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