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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2024, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dr Francesco Distefano Consigliere rel ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Dall'Ongaro n. 9, C.F. rappresentato e difeso giusta procura rilasciata ex art. 83 C.F._1
c.p.c., dall'avv. Anna Massimini, C.F. , e domiciliato presso il suo studio in Milano, C.F._2
Corso XXII Marzo n. 25.
- appellante-
CONTRO
p.iva , in persona del l.r.p.t. Sig.ra con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Milano, alla via G. delle Bande Nere, n.7, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti to dall'avv.
Giuseppe Dellisanti c.f.: , del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso e C.F._3 nello studio del medesimo professionista, sito in Parma in via Giuseppe Verdi, n.9.
- appellata-appellante incidentale- pagina 1 di 10
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_3 C.F._4
Paderno Dugnano, via Roma 122, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Vittorio Ruscio (c.f. ) e Bruno Ruscio (c.f. C.F._5
) con studio in OR NO (CS), via Gabriele d'Annunzio, 12 presso il quale C.F._6
e presso gli indirizzi telematici di Posta Elettronica Certificata e Email_1
è elettivamente domiciliata. Email_2 appellata
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_4
CON IL CERTIFICATO N. GT1C068972P-LB, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, dott.ssa nata a [...] il [...] (ex procura del 7 marzo 2023, repertorio n. 53.952, Controparte_5
Dott. Notaio in Milano: doc. A), con sede in Milano, c.so Garibaldi 86, (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'avv. Giorgio Grasso (C.F. P.IVA_2
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._7 sito in Milano, Via Camperio n. 9 appellata
All'esito dell'udienza del 28.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.350 bis c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 2289/2024, RG n. 24457/2021, Repert. n. 1685/2024 del 29/02/2024 - pubblicata il 29/02/2024 notificata il
04/03/2024, resa inter-partes dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Unico dott.ssa Sarah Gravagnola, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado sopra riportate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle controparti dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 10 Per l'effetto, condannare P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ) al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Controparte_3 C.F._4 [...]
, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato anche con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Parte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento o di accoglimento parziale del proposto appello, ricalcolare le spese di lite liquidate dalla sentenza di primo grado, alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per Controparte_3 dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal Sig. , stanti le violazioni di legge perpetrate, meglio esposte nel Pt_1 motivo n. 1 della presente comparsa;
dichiarare inammissibile l'appello sussistendo evidenti ragioni di manifesta infondatezza dello stesso;
nel merito, e sempre in via principale, rigettare l'appello perché infondato sia in fatto sia in diritto non sussistendo nessuna fattispecie di quelle invocate in danno dell'Appellata avvocato CP_3 in via subordinata, per l'eventuale e non creduta ipotesi in cui venisse riscontrata una sia pur parziale responsabilità della convenuta Avv. nella causazione dell'evento dannoso denunciato dall'Appellante, condannare la compagnia di assicurazione chiamata Controparte_3 in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a tenere la stessa indenne integralmente di quanto sarà tenuta a corrispondere, nonché a rifondere la stessa convenuta delle spese legali dalla stessa sostenute verso gli avvocati antistatari, come da copertura di cui alla polizza assicurativa allegata al fascicolo di primo grado e circostanziata come Polizza n. GT1C068972PLB, , decorrente dal Controparte_6
23.12.2020; in via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di condanna solidale, accogliere la domanda di regresso nei confronti della compagnia chiamata in causa previo riconoscimento a carico della stessa dell'obbligazione di manleva, per ogni spesa – anche per l'assistenza legale del presente procedimento – dalla stessa sostenuta, come da copertura di cui alla polizza assicurativa allegata al fascicolo di primo grado e circostanziata come Polizza n. GT1C068972PLB, Società per , decorrente dal 23.12.2020; CP_4 CP_6
Per Controparte_1
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. CE, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In via incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il Con rigetto della domanda riconvenzionale richiesta dalla in primo grado;
per l'effetto,
Condannare il Sig. CE al pagamento in favore di della somma in € CP_1
10.300,00 a fronte dell'attività lavorativa resa dalla Società nei suoi riguardi nonché
pagina 3 di 10 per il mancato pagamento rispetto a quanto previsto all'art.5 del contratto di conferimento sottoscritto;
4) In via incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento
Per Controparte_4
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito: dichiarare l'inammissibilità/ improcedibilità dell'atto di citazione in appello notificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 342 e 163 c.p.c. con ogni conseguente declaratoria anche in ordine alle spese;
- sempre in via preliminare: si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigetti l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dal Sig.
CE per le motivazioni esposte in narrativa;
- in via di merito: rigettare integralmente l'appello qui promosso, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ed in ogni caso rigettare integralmente le domande svolte da parte appellante nei confronti delle convenute Avv. e in quanto infondate CP_3 Controparte_1 in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva eventualmente proposta dall'Avv. nei confronti di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. GT1C068972P-LB; CP_3 Controparte_4
- in via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello e di conseguente riforma della Sentenza di primo grado con accoglimento delle domande svolte nei confronti delle convenute Avv. e CP_3 CP_1
accertare l'inoperatività della Polizza n. GT1C068972P-LB sottoscritta dall'Avv. e quindi rigettare l'eventuale
[...] CP_3 domanda di manleva;
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la e Parte_1 Controparte_1
Con l'avv. chiedendo che venisse accertato: a) l'inadempimento della al contratto di Controparte_3 mandato con questa sottoscritto in data 22.11.2019 per la gestione di vertenze insorte con l'Agenzia delle
Entrate Riscossione della provincia di Milano relative ad estratti di ruolo notificati dall'anno 2010 all'anno
2014 per un valore totale di € 168.098,90 attraverso l'individuazione di un avvocato , nonché b)
l'inadempimento dell'avv. (dalla prima individuata) ai mandati con rappresentanza speciale Controparte_3 processuale conferiti con procure alle liti in data 11.03.2020; per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificabili in misura non inferiore ad € 60.000, e non patrimoniali nella misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata, di accertare l'illiceità delle condotte poste in essere dalle convenute in relazione ai fatti di cui in narrativa.
pagina 4 di 10 Costituendosi in giudizio l'avv. contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva ed Controparte_3 otteneva la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione Controparte_7 per esser tenuta eventualmente indenne di quanto tenuta a corrispondere all'attore.
La costituendosi in giudizio, contestava a sua volta le allegazioni avversarie e comunque CP_1
l'inammissibilità delle conclusioni avanzate in via subordinata in quanto alcuna solidarietà poteva Con configurarsi tra la e l'avv. in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al CP_3 pagamento, in suo favore, della somma di € 10.300 per il mancato pagamento di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di conferimento sottoscritto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_7 dell'attore nei confronti dell'avv. e in caso di accoglimento delle stesse di accertare la non CP_8 operatività della polizza e in via subordinata di contenere l'obbligazione di manleva nei limiti della quota di responsabilità imputabile all'assicurata.
Con sentenza n.2289/2024 il Tribunale, così decideva : “rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda;
compensa le spese di lite tra l'attore e parte convenuta condanna parte CP_1 attrice a rimborsare a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite che liquida per ciascuna delle parti in euro
14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie;
per la convenuta da distrarsi in favore CP_3 dell'avvocato antistatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'CE, chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti
Si sono costituiti gli appellati insistendo per il rigetto del gravame.
La ha proposto a sua volta appello incidentale per i motivi in seguito esposti. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 28.11.2024 a seguito di discussione orale è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.350 bis c.op.c.2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha premesso, quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, che con il contratto d'opera professionale del 22.11.2019 l' “CE conferiva incarico alla di svolgere “attività di consulenza, CP_1 assistenza e difesa, giudiziale e stragiudiziale in ordine alla vertenza insorta con Controparte_9 per la provincia di Milano già Equitalia, per estratti di ruolo notificati dall'anno 2010 all'anno 2014 (di
[...] cui il cliente dichiara di non avere ricevuto ulteriori atti interruttivi) avente valore totale di euro 168.098,90” attraverso
l'individuazione di un avvocato che la stessa avrebbe incaricato con “separato e autonomo mandato”, e cui lo CP_1 stesso cliente avrebbe conferito mandato difensivo con la dichiarata finalità di promuovere ricorsi in sede giudiziale per ottenere la sospensione, riduzione, annullamento totale o parziale del debito contratto nei confronti di enti di imposizione. In esecuzione
pagina 5 di 10 del contratto la individuava e incaricava della difesa del sig. CE l'avv. cui l'attore conferiva CP_1 CP_3 procura alle liti.”
Nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore, non sussistendo profili di responsabilità dell'avvocato, anche tenuto conto della “liberatoria” con la quale l'CE, relativamente ai procedimenti di impugnazione per i quali aveva rilasciato procura all'avv. dichiarava “non ho mai ricevuto o CP_3 ritirato alcuna delle cartelle di pagamento ivi sottese agli atti impugnati (circostanza poi smentita in giudizio a seguito delle produzioni dell'Agenzia), nonché degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità posto che solo successivamente alla presentazione dei ricorsi, con sentenza a SS.UU. 26283/22, la Suprema
Corte, che con la precedente pronuncia a SS.UU. 19704/2015 aveva dichiarato l'ammissibilità delle cause di impugnazione degli estratti di ruolo, ne ha precisato l'ambito subordinandone l'esperibilità anche per i giudizi già pendenti alla sussistenza di determinati interessi ad agire;
inoltre che risultavano smentite le doglianze relative alla scarsa informazione ricevuta in merito alle azioni esperite avendo anche partecipato ad incontro informativo. Con Né profili di responsabilità della società convenuta, neppure relativamente al precedente incarico a considerato quanto a quest'ultima, che inoltrando l'istanza di cd. Pace Fiscale questa aveva consentito una drastica riduzione dell'indebitamento dell'CE. Con Quanto alla domanda riconvenzionale della , ha statuito che, avendo l'CE revocato il mandato all'avv. si erano verificate le condizioni contrattuali che ex art. 5 consentivano la chiusura CP_3 anticipata del contratto, con la conseguenza che anche i compensi pattuiti, primariamente diretti a remunerare il patrocinio legale, non erano interamente dovuti, mentre le somme (€ 12.988,50) già Con percepite da (anche nell'interesse dell'avv. erano ampiamente remunerative delle attività CP_3 svolte.
^^^
L'appellante critica tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non considerare: Pt_1 Con 1) che egli aveva tentato di instaurare una procedura di negoziazione assistita con la e l'avv. CP_3
Con al fine di transigere l'allora insorgenda controversia e che si era spinta a “spiegare una domanda riconvenzionale in cui chiede il saldo proprio di quegli importi cui si era dichiarata disponibile a rinunciare” Con 2) che l'interposizione della aveva di fatto impedito il pieno esercizio di un diritto – quello alla scelta del proprio difensore – che dovrebbe essere improntato alla libertà di scelta e valutazione;
3) che erano stati violati gli obblighi informativi e di visione dei fascicoli processuali, con risposte Con caratterizzate da estrema vaghezza, quando non addirittura da falsità come quando la affermava, incomprensibilmente, che “il ricorso è stato inviato”, quando ciò non corrispondeva al vero;
pagina 6 di 10 4) che rilevanti ai fini del giudizio erano i mezzi istruttori non ammessi articolati nella memoria ex art. 183
VI co. n. 2.
^^^
La ha a sua volta proposto appello incidentale sostenendo che la revoca al mandato CP_1 professionale non ha fatto venir meno l'obbligo dell'CE di corrispondere quanto ancora dovuto alla Con
- oltre all'acconto di € 12.988,50 rispetto ai 23.288,50 concordati-
Afferma che l'art 5 del contratto “intervenute condizioni sfavorevoli al conseguimento degli obiettivi, si valuterà la possibilità di una chiusura anticipata del contratto con ricalcolo del corrispettivo dovuto“ non era invocabile, in quanto tra le condizioni sfavorevoli, non rientrava una eventuale soccombenza nei procedimenti che si sarebbero instaurati e che oltretutto, quand'anche così fosse, non c'è stato alcun giudizio dei tre che possa definirsi legalmente concluso con sentenza definitiva.
Dunque, insiste per la corresponsione di ulteriori € 10.300,00 a fronte della copiosa attività resa da
[...] nei riguardi dell'appellante e consistita: CP_1
- nell'aver consigliato e presentato per il Cliente la domanda di pace fiscale aderendo al saldo e stralcio dal momento che il suo
ISEE (di circa 2.500,00€) gli permetteva di inserirsi nella fascia più vantaggiosa. Tale domanda veniva accolta anche se ma non tutte le tipologie di debito erano state accettate nel saldo e stralcio (es Debiti Inps verso i dipendenti DM.10, contravvenzioni ecc.). La parte non accettata era stata in automatico spostata nella rottamazione generando rate, a dire del sig.
, insostenibili;
Pt_1
Cont
- pertanto, procedeva con la modifica della dichiarazione di adesione eliminando dalla stessa le cartelle della rottamazione
e generato nuovi bollettini.
- ed ancora: per poter abbattere ancor di più il debito, SLS consigliava, del tutto legittimamente e correttamente, al sig.
CE di provare ad instaurare dei ricorsi in quanto dagli estratti di ruolo che il Sig. CE aveva fornito sembravano poter sussistere profili prescrizionali. Cont
- il Sig. accettava tale consiglio e la lo metteva in contatto con l'Avv. professionista esperta nel diritto Pt_1 CP_3 tributario. Cont
- ed ancora: nelle more della firma del conferimento di incarico, la chiedeva nuovamente all'Agenzia delle Entrate
Riscossione gli estratti di ruolo aggiornati in quanto, per effetto della pace fiscale, nei loro archivi i carichi risultavano sospesi
(v. doc.4 fascicolo primo grado) riuscendoli a reperire in data 13.02.2020. Cont
- una volta controllati ulteriormente gli estratti e suddivisi per competenza, inoltrava tutta la documentazione all'Avv. per gestire e tutelare al meglio il sig. CE. CP_3
pagina 7 di 10 - Da ultimo: la SLS, come da carteggio che si allega, ha costantemente informato il Sig. in merito agli sviluppi delle Pt_1 posizioni anche attraverso videochiamate con la tenutesi anche alla presenza del suo commercialista Dott. Controparte_10
; CP_11
Lamenta altresì l'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Appello principale CE
Inammissibile è il motivo sub 1). Con A prescindere dal fatto se, in sede stragiudiziale, si fosse in un primo momento dichiarata o meno disponibile ad una ipotesi transattiva, l'appellante comunque non indica quale conseguenza avrebbe tale circostanza sull'esito nel merito del presente giudizio, posto che, tutt'al più, le proposte conciliative rifiutate potrebbero avere rilevanza (peraltro nelle diverse ipotesi di cui all'art.91 c.p.c.) solo in tema di spese processuali, tuttavia non oggetto di specifica impugnazione.
Infondato è il motivo sub 2). Con Proprio in virtù del mandato espressamente conferitole ha individuato, per conto dell'CE,
l'avvocato che avrebbe gestito le controversie giudiziali innanzi al giudice tributario o altro competente, professionista al quale il mandante, condividendo la scelta, ha poi conferito procura speciale, donde non si scorge in cosa consista la asserita compromissione del pieno esercizio del suo diritto di scelta del difensore.
Inammissibile è il motivo sub 3).
A fronte delle diffuse argomentazioni del Tribunale atte a smentire l'assunto dell'CE circa presunte negligenze o mancanze dei convenuti nella gestione delle pratiche, l'appellante si limita ad affermare l'esistenza di non meglio specificasti difetti comunicativi, non chiarendo se e quali presunte risposte siano state caratterizzate da “estrema vaghezza” e comunque quali conseguenze pregiudizievoli le stesse o i tempi di presentazione dei ricorsi abbiano provocato.
Infondato infine è il motivo sub 4).
Bene ha fatto il primo decidente, trattandosi di causa documentale, a non ammettere le istanze istruttorie, che peraltro neanche in questa sede, per la medesima ragione, non vanno ammesse, tanto più che non sono state oggetto di alcuna specifica critica le argomentazioni spese dal Tribunale in ordine alla insussistenza di profili di responsabilità sia in capo all'avvocato, sia in capo alla società.
Va altresì chiarito che non possono esser presi in considerazioni i nuovi motivi introdotti solo con le memorie difensive concesse nei 10 giorni prima dell'udienza di discussione, che, come è noto, hanno solo carattere illustrativo. pagina 8 di 10 ^^^
Appello incidentale CP_1
L'appello è infondato.
La clausola 5 che consentiva la chiusura anticipata “intervenute condizioni sfavorevoli al conseguimento degli obiettivi
“, nella sua genericità, deve ritenersi ricomprendere anche esiti sfavorevoli o previsione di esiti sfavorevoli, nella specie invero concretizzatasi a seguito della più rigida disciplina della impugnazione dei ruoli (che rappresentavano l'oggetto delle cause de quo) avendo la Cassazione Sez. Un. del 06/09/2022, n.26283 precisato che la limitazione alla impugnabilità dei ruoli - art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis ("Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici”) - si applica anche ai processi pendenti. Con Il pagamento su cui insiste peraltro, riguarda a ben vedere la remunerazione di servizi (puntualmente elencati) già resi prima del recesso da parte dell'CE, quali, oltre alla collaborazione per la presentazione della domanda di cd pace fiscale, le richieste e disamina degli estratti ruolo e successiva loro trasmissione all'avvocato, oltre all'informativa sull'andamento dei giudizi.
E per come evidenziato dal Tribunale, la somma già versata di € 12.988,50 (comprendente anche gli onorari del difensore), considerata anche la mancanza di indicazioni circa la quota parte imputabile a questa causale, deve ritenersi remunerativa delle indicate e per vero non complesse attività.
^^^
Va infine chiarito che, stante la conferma del rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'avv.
rimane assorbita ogni riproposta questione relativa alla operatività della polizza assicurativa. CP_3
Le spese seguono la soccombenza tra l'appellante e l'appellato avv. e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non espletatasi Con Vanno invece anche in questa sede compensate tra l'appellante e per la reciproca soccombenza, come già in primo grado.
Si dichiara altresì la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e di Con quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.2289/2024 resa dal Tribunale di Milano;
rigetta altresì l'appello incidentale proposto da
[...] avverso la medesima sentenza, che integralmente conferma. CP_1
Condanna l'appellante CE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida, per ciascuno, ai sensi del D.M. 147/22 CP_3 Controparte_7
(scaglione da 52.00 a 260.000) in complessivi € 9.991,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Compensa interamente tra l'appellante e l'appellata Pt_1 Controparte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e di quello Con incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 4.12.2024
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dr Francesco Distefano Consigliere rel ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Dall'Ongaro n. 9, C.F. rappresentato e difeso giusta procura rilasciata ex art. 83 C.F._1
c.p.c., dall'avv. Anna Massimini, C.F. , e domiciliato presso il suo studio in Milano, C.F._2
Corso XXII Marzo n. 25.
- appellante-
CONTRO
p.iva , in persona del l.r.p.t. Sig.ra con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Milano, alla via G. delle Bande Nere, n.7, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti to dall'avv.
Giuseppe Dellisanti c.f.: , del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso e C.F._3 nello studio del medesimo professionista, sito in Parma in via Giuseppe Verdi, n.9.
- appellata-appellante incidentale- pagina 1 di 10
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_3 C.F._4
Paderno Dugnano, via Roma 122, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Vittorio Ruscio (c.f. ) e Bruno Ruscio (c.f. C.F._5
) con studio in OR NO (CS), via Gabriele d'Annunzio, 12 presso il quale C.F._6
e presso gli indirizzi telematici di Posta Elettronica Certificata e Email_1
è elettivamente domiciliata. Email_2 appellata
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_4
CON IL CERTIFICATO N. GT1C068972P-LB, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, dott.ssa nata a [...] il [...] (ex procura del 7 marzo 2023, repertorio n. 53.952, Controparte_5
Dott. Notaio in Milano: doc. A), con sede in Milano, c.so Garibaldi 86, (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'avv. Giorgio Grasso (C.F. P.IVA_2
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._7 sito in Milano, Via Camperio n. 9 appellata
All'esito dell'udienza del 28.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.350 bis c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 2289/2024, RG n. 24457/2021, Repert. n. 1685/2024 del 29/02/2024 - pubblicata il 29/02/2024 notificata il
04/03/2024, resa inter-partes dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Unico dott.ssa Sarah Gravagnola, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado sopra riportate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle controparti dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 10 Per l'effetto, condannare P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ) al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Controparte_3 C.F._4 [...]
, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato anche con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Parte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento o di accoglimento parziale del proposto appello, ricalcolare le spese di lite liquidate dalla sentenza di primo grado, alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per Controparte_3 dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal Sig. , stanti le violazioni di legge perpetrate, meglio esposte nel Pt_1 motivo n. 1 della presente comparsa;
dichiarare inammissibile l'appello sussistendo evidenti ragioni di manifesta infondatezza dello stesso;
nel merito, e sempre in via principale, rigettare l'appello perché infondato sia in fatto sia in diritto non sussistendo nessuna fattispecie di quelle invocate in danno dell'Appellata avvocato CP_3 in via subordinata, per l'eventuale e non creduta ipotesi in cui venisse riscontrata una sia pur parziale responsabilità della convenuta Avv. nella causazione dell'evento dannoso denunciato dall'Appellante, condannare la compagnia di assicurazione chiamata Controparte_3 in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a tenere la stessa indenne integralmente di quanto sarà tenuta a corrispondere, nonché a rifondere la stessa convenuta delle spese legali dalla stessa sostenute verso gli avvocati antistatari, come da copertura di cui alla polizza assicurativa allegata al fascicolo di primo grado e circostanziata come Polizza n. GT1C068972PLB, , decorrente dal Controparte_6
23.12.2020; in via ulteriormente subordinata, nella ipotesi di condanna solidale, accogliere la domanda di regresso nei confronti della compagnia chiamata in causa previo riconoscimento a carico della stessa dell'obbligazione di manleva, per ogni spesa – anche per l'assistenza legale del presente procedimento – dalla stessa sostenuta, come da copertura di cui alla polizza assicurativa allegata al fascicolo di primo grado e circostanziata come Polizza n. GT1C068972PLB, Società per , decorrente dal 23.12.2020; CP_4 CP_6
Per Controparte_1
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. CE, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In via incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il Con rigetto della domanda riconvenzionale richiesta dalla in primo grado;
per l'effetto,
Condannare il Sig. CE al pagamento in favore di della somma in € CP_1
10.300,00 a fronte dell'attività lavorativa resa dalla Società nei suoi riguardi nonché
pagina 3 di 10 per il mancato pagamento rispetto a quanto previsto all'art.5 del contratto di conferimento sottoscritto;
4) In via incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento
Per Controparte_4
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito: dichiarare l'inammissibilità/ improcedibilità dell'atto di citazione in appello notificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 342 e 163 c.p.c. con ogni conseguente declaratoria anche in ordine alle spese;
- sempre in via preliminare: si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigetti l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dal Sig.
CE per le motivazioni esposte in narrativa;
- in via di merito: rigettare integralmente l'appello qui promosso, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ed in ogni caso rigettare integralmente le domande svolte da parte appellante nei confronti delle convenute Avv. e in quanto infondate CP_3 Controparte_1 in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva eventualmente proposta dall'Avv. nei confronti di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. GT1C068972P-LB; CP_3 Controparte_4
- in via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello e di conseguente riforma della Sentenza di primo grado con accoglimento delle domande svolte nei confronti delle convenute Avv. e CP_3 CP_1
accertare l'inoperatività della Polizza n. GT1C068972P-LB sottoscritta dall'Avv. e quindi rigettare l'eventuale
[...] CP_3 domanda di manleva;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la e Parte_1 Controparte_1
Con l'avv. chiedendo che venisse accertato: a) l'inadempimento della al contratto di Controparte_3 mandato con questa sottoscritto in data 22.11.2019 per la gestione di vertenze insorte con l'Agenzia delle
Entrate Riscossione della provincia di Milano relative ad estratti di ruolo notificati dall'anno 2010 all'anno
2014 per un valore totale di € 168.098,90 attraverso l'individuazione di un avvocato , nonché b)
l'inadempimento dell'avv. (dalla prima individuata) ai mandati con rappresentanza speciale Controparte_3 processuale conferiti con procure alle liti in data 11.03.2020; per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificabili in misura non inferiore ad € 60.000, e non patrimoniali nella misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata, di accertare l'illiceità delle condotte poste in essere dalle convenute in relazione ai fatti di cui in narrativa.
pagina 4 di 10 Costituendosi in giudizio l'avv. contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva ed Controparte_3 otteneva la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione Controparte_7 per esser tenuta eventualmente indenne di quanto tenuta a corrispondere all'attore.
La costituendosi in giudizio, contestava a sua volta le allegazioni avversarie e comunque CP_1
l'inammissibilità delle conclusioni avanzate in via subordinata in quanto alcuna solidarietà poteva Con configurarsi tra la e l'avv. in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al CP_3 pagamento, in suo favore, della somma di € 10.300 per il mancato pagamento di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di conferimento sottoscritto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_7 dell'attore nei confronti dell'avv. e in caso di accoglimento delle stesse di accertare la non CP_8 operatività della polizza e in via subordinata di contenere l'obbligazione di manleva nei limiti della quota di responsabilità imputabile all'assicurata.
Con sentenza n.2289/2024 il Tribunale, così decideva : “rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda;
compensa le spese di lite tra l'attore e parte convenuta condanna parte CP_1 attrice a rimborsare a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite che liquida per ciascuna delle parti in euro
14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie;
per la convenuta da distrarsi in favore CP_3 dell'avvocato antistatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'CE, chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti
Si sono costituiti gli appellati insistendo per il rigetto del gravame.
La ha proposto a sua volta appello incidentale per i motivi in seguito esposti. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 28.11.2024 a seguito di discussione orale è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.350 bis c.op.c.2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha premesso, quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, che con il contratto d'opera professionale del 22.11.2019 l' “CE conferiva incarico alla di svolgere “attività di consulenza, CP_1 assistenza e difesa, giudiziale e stragiudiziale in ordine alla vertenza insorta con Controparte_9 per la provincia di Milano già Equitalia, per estratti di ruolo notificati dall'anno 2010 all'anno 2014 (di
[...] cui il cliente dichiara di non avere ricevuto ulteriori atti interruttivi) avente valore totale di euro 168.098,90” attraverso
l'individuazione di un avvocato che la stessa avrebbe incaricato con “separato e autonomo mandato”, e cui lo CP_1 stesso cliente avrebbe conferito mandato difensivo con la dichiarata finalità di promuovere ricorsi in sede giudiziale per ottenere la sospensione, riduzione, annullamento totale o parziale del debito contratto nei confronti di enti di imposizione. In esecuzione
pagina 5 di 10 del contratto la individuava e incaricava della difesa del sig. CE l'avv. cui l'attore conferiva CP_1 CP_3 procura alle liti.”
Nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore, non sussistendo profili di responsabilità dell'avvocato, anche tenuto conto della “liberatoria” con la quale l'CE, relativamente ai procedimenti di impugnazione per i quali aveva rilasciato procura all'avv. dichiarava “non ho mai ricevuto o CP_3 ritirato alcuna delle cartelle di pagamento ivi sottese agli atti impugnati (circostanza poi smentita in giudizio a seguito delle produzioni dell'Agenzia), nonché degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità posto che solo successivamente alla presentazione dei ricorsi, con sentenza a SS.UU. 26283/22, la Suprema
Corte, che con la precedente pronuncia a SS.UU. 19704/2015 aveva dichiarato l'ammissibilità delle cause di impugnazione degli estratti di ruolo, ne ha precisato l'ambito subordinandone l'esperibilità anche per i giudizi già pendenti alla sussistenza di determinati interessi ad agire;
inoltre che risultavano smentite le doglianze relative alla scarsa informazione ricevuta in merito alle azioni esperite avendo anche partecipato ad incontro informativo. Con Né profili di responsabilità della società convenuta, neppure relativamente al precedente incarico a considerato quanto a quest'ultima, che inoltrando l'istanza di cd. Pace Fiscale questa aveva consentito una drastica riduzione dell'indebitamento dell'CE. Con Quanto alla domanda riconvenzionale della , ha statuito che, avendo l'CE revocato il mandato all'avv. si erano verificate le condizioni contrattuali che ex art. 5 consentivano la chiusura CP_3 anticipata del contratto, con la conseguenza che anche i compensi pattuiti, primariamente diretti a remunerare il patrocinio legale, non erano interamente dovuti, mentre le somme (€ 12.988,50) già Con percepite da (anche nell'interesse dell'avv. erano ampiamente remunerative delle attività CP_3 svolte.
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L'appellante critica tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non considerare: Pt_1 Con 1) che egli aveva tentato di instaurare una procedura di negoziazione assistita con la e l'avv. CP_3
Con al fine di transigere l'allora insorgenda controversia e che si era spinta a “spiegare una domanda riconvenzionale in cui chiede il saldo proprio di quegli importi cui si era dichiarata disponibile a rinunciare” Con 2) che l'interposizione della aveva di fatto impedito il pieno esercizio di un diritto – quello alla scelta del proprio difensore – che dovrebbe essere improntato alla libertà di scelta e valutazione;
3) che erano stati violati gli obblighi informativi e di visione dei fascicoli processuali, con risposte Con caratterizzate da estrema vaghezza, quando non addirittura da falsità come quando la affermava, incomprensibilmente, che “il ricorso è stato inviato”, quando ciò non corrispondeva al vero;
pagina 6 di 10 4) che rilevanti ai fini del giudizio erano i mezzi istruttori non ammessi articolati nella memoria ex art. 183
VI co. n. 2.
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La ha a sua volta proposto appello incidentale sostenendo che la revoca al mandato CP_1 professionale non ha fatto venir meno l'obbligo dell'CE di corrispondere quanto ancora dovuto alla Con
- oltre all'acconto di € 12.988,50 rispetto ai 23.288,50 concordati-
Afferma che l'art 5 del contratto “intervenute condizioni sfavorevoli al conseguimento degli obiettivi, si valuterà la possibilità di una chiusura anticipata del contratto con ricalcolo del corrispettivo dovuto“ non era invocabile, in quanto tra le condizioni sfavorevoli, non rientrava una eventuale soccombenza nei procedimenti che si sarebbero instaurati e che oltretutto, quand'anche così fosse, non c'è stato alcun giudizio dei tre che possa definirsi legalmente concluso con sentenza definitiva.
Dunque, insiste per la corresponsione di ulteriori € 10.300,00 a fronte della copiosa attività resa da
[...] nei riguardi dell'appellante e consistita: CP_1
- nell'aver consigliato e presentato per il Cliente la domanda di pace fiscale aderendo al saldo e stralcio dal momento che il suo
ISEE (di circa 2.500,00€) gli permetteva di inserirsi nella fascia più vantaggiosa. Tale domanda veniva accolta anche se ma non tutte le tipologie di debito erano state accettate nel saldo e stralcio (es Debiti Inps verso i dipendenti DM.10, contravvenzioni ecc.). La parte non accettata era stata in automatico spostata nella rottamazione generando rate, a dire del sig.
, insostenibili;
Pt_1
Cont
- pertanto, procedeva con la modifica della dichiarazione di adesione eliminando dalla stessa le cartelle della rottamazione
e generato nuovi bollettini.
- ed ancora: per poter abbattere ancor di più il debito, SLS consigliava, del tutto legittimamente e correttamente, al sig.
CE di provare ad instaurare dei ricorsi in quanto dagli estratti di ruolo che il Sig. CE aveva fornito sembravano poter sussistere profili prescrizionali. Cont
- il Sig. accettava tale consiglio e la lo metteva in contatto con l'Avv. professionista esperta nel diritto Pt_1 CP_3 tributario. Cont
- ed ancora: nelle more della firma del conferimento di incarico, la chiedeva nuovamente all'Agenzia delle Entrate
Riscossione gli estratti di ruolo aggiornati in quanto, per effetto della pace fiscale, nei loro archivi i carichi risultavano sospesi
(v. doc.4 fascicolo primo grado) riuscendoli a reperire in data 13.02.2020. Cont
- una volta controllati ulteriormente gli estratti e suddivisi per competenza, inoltrava tutta la documentazione all'Avv. per gestire e tutelare al meglio il sig. CE. CP_3
pagina 7 di 10 - Da ultimo: la SLS, come da carteggio che si allega, ha costantemente informato il Sig. in merito agli sviluppi delle Pt_1 posizioni anche attraverso videochiamate con la tenutesi anche alla presenza del suo commercialista Dott. Controparte_10
; CP_11
Lamenta altresì l'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Appello principale CE
Inammissibile è il motivo sub 1). Con A prescindere dal fatto se, in sede stragiudiziale, si fosse in un primo momento dichiarata o meno disponibile ad una ipotesi transattiva, l'appellante comunque non indica quale conseguenza avrebbe tale circostanza sull'esito nel merito del presente giudizio, posto che, tutt'al più, le proposte conciliative rifiutate potrebbero avere rilevanza (peraltro nelle diverse ipotesi di cui all'art.91 c.p.c.) solo in tema di spese processuali, tuttavia non oggetto di specifica impugnazione.
Infondato è il motivo sub 2). Con Proprio in virtù del mandato espressamente conferitole ha individuato, per conto dell'CE,
l'avvocato che avrebbe gestito le controversie giudiziali innanzi al giudice tributario o altro competente, professionista al quale il mandante, condividendo la scelta, ha poi conferito procura speciale, donde non si scorge in cosa consista la asserita compromissione del pieno esercizio del suo diritto di scelta del difensore.
Inammissibile è il motivo sub 3).
A fronte delle diffuse argomentazioni del Tribunale atte a smentire l'assunto dell'CE circa presunte negligenze o mancanze dei convenuti nella gestione delle pratiche, l'appellante si limita ad affermare l'esistenza di non meglio specificasti difetti comunicativi, non chiarendo se e quali presunte risposte siano state caratterizzate da “estrema vaghezza” e comunque quali conseguenze pregiudizievoli le stesse o i tempi di presentazione dei ricorsi abbiano provocato.
Infondato infine è il motivo sub 4).
Bene ha fatto il primo decidente, trattandosi di causa documentale, a non ammettere le istanze istruttorie, che peraltro neanche in questa sede, per la medesima ragione, non vanno ammesse, tanto più che non sono state oggetto di alcuna specifica critica le argomentazioni spese dal Tribunale in ordine alla insussistenza di profili di responsabilità sia in capo all'avvocato, sia in capo alla società.
Va altresì chiarito che non possono esser presi in considerazioni i nuovi motivi introdotti solo con le memorie difensive concesse nei 10 giorni prima dell'udienza di discussione, che, come è noto, hanno solo carattere illustrativo. pagina 8 di 10 ^^^
Appello incidentale CP_1
L'appello è infondato.
La clausola 5 che consentiva la chiusura anticipata “intervenute condizioni sfavorevoli al conseguimento degli obiettivi
“, nella sua genericità, deve ritenersi ricomprendere anche esiti sfavorevoli o previsione di esiti sfavorevoli, nella specie invero concretizzatasi a seguito della più rigida disciplina della impugnazione dei ruoli (che rappresentavano l'oggetto delle cause de quo) avendo la Cassazione Sez. Un. del 06/09/2022, n.26283 precisato che la limitazione alla impugnabilità dei ruoli - art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis ("Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici”) - si applica anche ai processi pendenti. Con Il pagamento su cui insiste peraltro, riguarda a ben vedere la remunerazione di servizi (puntualmente elencati) già resi prima del recesso da parte dell'CE, quali, oltre alla collaborazione per la presentazione della domanda di cd pace fiscale, le richieste e disamina degli estratti ruolo e successiva loro trasmissione all'avvocato, oltre all'informativa sull'andamento dei giudizi.
E per come evidenziato dal Tribunale, la somma già versata di € 12.988,50 (comprendente anche gli onorari del difensore), considerata anche la mancanza di indicazioni circa la quota parte imputabile a questa causale, deve ritenersi remunerativa delle indicate e per vero non complesse attività.
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Va infine chiarito che, stante la conferma del rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'avv.
rimane assorbita ogni riproposta questione relativa alla operatività della polizza assicurativa. CP_3
Le spese seguono la soccombenza tra l'appellante e l'appellato avv. e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non espletatasi Con Vanno invece anche in questa sede compensate tra l'appellante e per la reciproca soccombenza, come già in primo grado.
Si dichiara altresì la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e di Con quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.2289/2024 resa dal Tribunale di Milano;
rigetta altresì l'appello incidentale proposto da
[...] avverso la medesima sentenza, che integralmente conferma. CP_1
Condanna l'appellante CE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida, per ciascuno, ai sensi del D.M. 147/22 CP_3 Controparte_7
(scaglione da 52.00 a 260.000) in complessivi € 9.991,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Compensa interamente tra l'appellante e l'appellata Pt_1 Controparte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e di quello Con incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 4.12.2024
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
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