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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/09/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di conIGlio e composta dai IGg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 826/2022 RG vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Orlando ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Piazza della Vittoria, n°
10;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Luddi ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barberino Tavarnelle (FI), viale
Primo Maggio, n. 102; APPELLATA
E
e quali soci della cessata società CP_2 Controparte_3 [...]
(già ; Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
1 All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previo rigetto Pt_1
dell'avversa eccezione di inammissibilità, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma
dell'impugnata ordinanza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata
perché infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio
per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto di appello. Vinte le spese del doppio grado di
giudizio>>.
Per : <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, preliminarmente CP_1
e in tesi, dichiarare inammissibile ex art. 342 cpc per i motivi suesposti l'appello
dell'attore arch. nel merito e sempre in tesi, respingere e disattendere il Parte_1
ridetto appello in quanto infondato ed inconsistente per i motivi di cui comparsa di
costituzione e risposta in appello. Con vittoria di spese e onorari del presente grado del
giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
, nel 2013, acquistava dalla un CP_1 Controparte_5
immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via Pisana n. 259/R, oggetto di un intervento di risanamento conservativo operato dalla stessa venditrice tramite altra impresa appaltatrice. A seguito di alcune verifiche, eseguite dal proprio tecnico di fiducia, la si era resa conto che detto immobile presentava CP_1
alcune difformità urbanistiche e infiltrazioni di umidità di risalita.
Si costituiva quale direttore dei lavori della società Parte_1
venditrice che aveva fatto eseguire l'intervento di risanamento conservativo,
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che le garanzie dovute dal venditore potevano essere esperite solo nei confronti della Nel merito eccepiva la prescrizione e la Controparte_5
decadenza ex artt. 1667 e 1669 cod. civ., posto che la era a conoscenza dei CP_1
2 presunti vizi sin dal 2014 (data della relazione tecnica dell'ing. e li aveva CP_6
comunicati il 4.2.2015, proponendo poi il ricorso introduttivo soltanto in data
30.12.2016. Sempre nel merito, allegava che, al momento in cui il CP_7
, aveva richiesto una nuova soluzione progettuale conforme al parere
[...]
della Commissione Edilizia, egli aveva presentato la nota tecnica del 23.9.2013
rispetto alla quale il non aveva sollevato osservazioni e che la relazione CP_7
tecnica per la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 47/1985 era stata redatta da altro tecnico (geom. e che non vi era prova che le Persona_1
difformità urbanistiche fossero causalmente riconducibili al proprio incarico.
Contestava inoltre la presenza dei vizi, rimarcando che era onere dalla CP_1
dimostrare che, ove esistenti, erano causalmente riconducibili alla direzione dei lavori.
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., pubblicata il 30.3.2022 e comunicata il 1°.4.2022, il Tribunale di Firenze, dopo aver ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza per i vizi dell'immobile, espletava una consulenza tecnica d'ufficio in merito alle difformità urbanistiche e ne riscontrava l'esistenza poiché: 1) la finestra sul lato tergale era di cm 100 x cm 49
invece di cm 120 x cm 70; 2) la recinzione del resede era in ferro su cordolo in muratura, mentre dal disegno presentato per la doveva essere costituita da CP_8
una serie di fioriere con opere non stabili;
3) l'apertura interna che collegava le due parti del soggiorno invece di essere alta m. 2,10 e larga m. 0,80 era alta m.
2,25 e larga m. 1,97. Rilevava che tutte le difformità in questione erano sanabili con una spesa complessiva di € 23.700, cui condannava sia la società
venditrice/appaltatrice per non aver realizzato i lavori a regola d'arte, sia il direttore dei lavori quale responsabile della conformità delle opere alla Pt_1
normativa urbanistica e alle previsioni del permesso a costruire, ai sensi dell'art. 29 del DPR n. 380/2001. Con particolare riguardo alla posizione del Pinzauti
3 rilevava il primo giudice che quest'ultimo: <non aveva dimostrato di non essere
stato corresponsabile dell'abuso>> quand'anche le opere fossero state eseguite da altra impresa subappaltatrice. Per tali ragioni, così statuiva: <accertati gli
inadempimenti contestati ai convenuti da parte della ricorrente con riguardo alle
difformità edilizie riscontrate nella c.t.u. arch. condanna l'arch. Persona_2
in solido con la società Parte_1 Controparte_9
a pagare alla IG.ra , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 23.700, CP_1
oltre interessi legali dal 10.4.2017 al saldo;
le spese processuali di parte ricorrente,
liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre le spese vive documentate, il
rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa sono poste a carico solidale dei convenuti, così
come le spese di c.t.u.>>.
Con citazione notificata in data 2.5.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale. Rimarcava che,
avendo egli rivestito il ruolo di direttore dei lavori nell'interesse della
[...]
alcun rapporto contrattuale era intercorso con la tale Controparte_5 CP_1
da giustificare un'azione diretta a tale titolo. Quanto ad ipotetici profili di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., lamentava che la domanda attrice era del tutto generica, non ricorrendo peraltro i presupposti di cui all'art. 1669 cod. civ.;
2) col secondo motivo eccepiva la violazione degli artt. 2043, 2697 cod. civ.
e 29 DPR 380/2001, posto che l'art. 2043 disciplinava un'azione generale di responsabilità da fatto illecito per la quale non operava alcuna presunzione di colpa come invece previsto dall'art. 1669 cod. civ.. In ogni caso le eventuali difformità urbanistiche non erano a lui imputabili, avendo egli svolto il proprio incarico di direttore dei lavori solo sino alla data dell'11.1.2013, allorché portava
4 a termine la propria attività con il deposito presso il Comune di Firenze della comunicazione di fine lavori, consegnando alla committente un immobile conforme al progetto e alle norme urbanistiche. Da tale data egli non poteva più
reputarsi responsabile delle difformità realizzate in epoca successiva dalla venditrice, circostanza, peraltro, non contestata dalla . Né poteva trovare CP_1
applicazione l'art. 29 del DPR 380/2001 in quanto tale disposizione prevedeva una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori per vizi e difformità
commessi sotto la sua vigilanza e controllo. Evidenziava che lo stesso c.t.u. aveva dato atto che non era possibile stabilire dagli atti quando le difformità erano state realizzate, facendo rilevare che era onere della dimostrare l'anteriorità CP_1
degli abusi alla cessazione del proprio incarico. Rimarcava che la dichiarazione di conformità ex lege 47/1985 da sottoporre al notaio per il rogito, era stata redatta dal geom. posto che esso si era rifiutato di redigerla una Persona_1 Pt_1
volta constatato che la proprietà aveva apportato modifiche all'immobile successivamente alla chiusura dei lavori. Né poteva venire in rilievo la nota del n. 37918 del 20.8.2013 perché attinente a profili diversi da Controparte_7
quelli lamentati dalla per i quali esso aveva replicato con nota CP_1 Pt_1
del 23.9.2013 senza che a tale replica avesse fatto seguito alcuna osservazione da parte del il quale neppure aveva adottato provvedimenti Controparte_7
repressivi o sanzionatori;
3) con il terzo motivo di appello eccepiva che la consulenza tecnica d'ufficio era meramente esplorativa e nulla era stato chiarito in merito alla natura dei vizi e alla loro effettiva sussistenza. Di conseguenza il mezzo istruttorio era da reputarsi inammissibile;
4) col quarto motivo, censurava l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto provato l'ammontare del danno imputabile ad esso appellante, senza specificarne il titolo, non avendo la neppure chiarito CP_1
5 quali erano le voci di danno imputabili al direttore dei lavori per responsabilità
extracontrattuale e quali le voci di danno imputabili alla Controparte_5
per responsabilità contrattuale.
[...]
Concludeva come in epigrafe affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse respinta la domanda avanzata dalla nei propri confronti. CP_1
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Nel merito argomentava l'infondatezza e la genericità del primo motivo di appello, rimarcando che la responsabilità del direttore dei lavori derivava dal disposto di cui all'art. 29 del DPR 380/2001.
Precisava, inoltre, che l'azione esperita non era da qualificarsi ex art. 1669 cod.
civ., ribadendo che: <l'azione della comparente è un'azione di danni ex art. 2043 e
1489 c.c., la quale ha ad oggetto conformità ed abusi edilizi che sono stati prontamente
evidenziati e allegati non solo da proprio tecnico di fiducia ma dalla stessa c.t.u.>>.
Faceva inoltre rilevare che il non aveva dimostrato che gli abusi Pt_1
contestati fossero stati realizzati in epoca posteriore alla cessazione del suo incarico e contestava che la c.t.u. espletata avesse natura esplorativa. Concludeva
come in epigrafe chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o respinto nel merito col favore delle spese.
e , convenuti in appello quali soci della CP_2 Controparte_3
cessata società non si costituivano ed erano Controparte_5
dichiarati contumaci con ordinanza in data 8.11.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
6 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si esamina per primo il terzo motivo di appello, con il quale viene eccepita l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio siccome meramente esplorativa.
Esso è infondato.
La ha prima depositato una consulenza tecnica di parte nella quale CP_1
erano descritte le difformità urbanistiche riscontrate nell'immobile da esso acquistato e poi chiesto l'espletamento del mezzo istruttorio che il primo giudice ha correttamente ammesso, al fine di verificare se le puntuali allegazioni della parte attrice fossero obiettivamente riscontrabili nei termini allegati in citazione.
Deve pertanto negarsi che il mezzo istruttorio esperito in primo grado abbia natura meramente esplorativa, essendo gli abusi precisamente individuati nella consulenza di parte che li descriveva nella loro natura ed entità.
Nel caso di specie, infatti, la consulenza ha natura percipiente e costituisce un mezzo di prova non solo ammissibile, ma “qualificato” al fine di riscontrare l'obiettiva divergenza tra quanto realizzato in sede di intervento conservativo dalla proprietà ed il titolo abilitativo (v. Cass. 13736/2020 secondo cui: <in tema
di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle
correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già
7 allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle
conoscenze e degli strumenti di cui dispone>>).
Pertanto, il terzo motivo di appello va respinto.
Si esaminano congiuntamente i primi due motivi di appello perché
connessi al tema del difetto di legittimazione passiva sostanziale e a quello,
prioritario, della qualificazione della domanda.
In fatto giova dare atto di quanto segue.
, il 13.2.2013, acquistava dalla società CP_1 Controparte_5
un appartamento per civile abitazione in Firenze.
[...]
Detto appartamento, come dichiarato dalla nella citazione di CP_1
primo grado e non controverso in causa, derivava da un intervento di risanamento conservativo di un più ampio edificio realizzato dalla società
venditrice tramite un'impresa appaltatrice in forza Controparte_5
della SCIA n. 1733/2012 e della variante n. 8467/2012.
rivestiva la qualità di direttore dei lavori per conto della Parte_1
. Controparte_5
La comunicazione di fine lavori è stata presentata in data 11.1.2013.
Con tale comunicazione il direttore dei lavori ha Parte_1
asseverato che i lavori sono stati ultimati il 4.1.2013 in conformità al progetto contenuto nel titolo abilitativo.
Il che conduce a ritenere che alla data del 4.1.2013 anche la finestra sul lato tergale del fabbricato, l'apertura interna del soggiorno e la recinzione erano conformi al progetto e al titolo abilitativo, altrimenti i lavori non potevano reputarsi ultimati.
Non è controverso in atti che egli abbia cessato dall'incarico inerente alla direzione dei lavori al momento in cui è stata presentata la dichiarazione di
8 ultimazione dei lavori in data 11.1.2013, circa un mese prima della vendita del
13.2.2013.
Ciò posto, deve negarsi che tra la e il sia sorto alcun CP_1 Pt_1
rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale.
Infatti, in punto di qualificazione della domanda, la stessa , nella CP_1
propria comparsa di costituzione in appello, ha ribadito di aver esperito nei confronti del direttore dei lavori < un'azione di danni ex art. 2043 e 1489 Pt_1
c.c., la quale ha ad oggetto conformità ed abusi edilizi che sono stati prontamente
evidenziati e allegati non solo da proprio tecnico di fiducia ma dalla stessa c.t.u.>>,
precisando che la fonte della responsabilità extracontrattuale del andava Pt_1
individuata nell'art. 29 del DPR 380/2001.
Ora, sotto il profilo di cui all'art. 29 del DPR 380/2001, giova precisare che:
<in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia,
mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la
responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia
sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto
contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti>> (Cass. 13257/2024). Pertanto,
operando l'art. 29 del citato DPR solo sul piano dei rapporti amministrativi, dalla violazione di tale disposizione normativa non è ricavabile in via diretta una responsabilità risarcitoria in capo al direttore dei lavori che abbia concorso alla commissione dell'illecito immediatamente operante sul piano dei rapporti civilistici nei confronti dell'acquirente . CP_1
Si tratta piuttosto di verificare se siano o meno sussistenti i presupposti per l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori,
il quale era professionalmente tenuto a svolgere il proprio incarico, nell'ambito della vicenda oggetto di causa, in modo che non fossero posti in essere abusi di natura urbanistica.
9 A tale quesito ritiene questa Corte di dover dare risposta affermativa,
sebbene con motivazione parzialmente diversa da quella offerta dal primo giudice.
Nel rogito notarile di vendita, dopo aver dato atto che: <in data 11.1.2013
sono state depositate a detto Comune il documento riguardante la fine dei lavori
protocollato al n. GA 1422; nonché l'attestazione di abitabilità protocollata al n. GA
1429>> si precisa che: <successivamente detta unità immobiliare non ha subito
interventi edilizi o mutamenti di destinazione per i quali fosse richiesto il rilascio di
licenza, concessione, permesso di costruire o autorizzazione edilizia da parte delle
competenti autorità amministrative, ovvero di una dichiarazione di inizio di attività>>.
Sebbene tale dichiarazione non impegni il direttore dei lavori Pt_1
siccome estraneo al rogito notarile, nondimeno essa costituisce un elemento indiziario che, unitamente alle ulteriori circostanze di seguito illustrate, conduce a ritenere che gli abusi lamentati siano stati commessi prima dell'ultimazione dei lavori.
Viene, in primo luogo in rilievo il lasso di tempo estremamente ridotto che
è intercorso tra l'ultimazione dei lavori (4 -11 gennaio 2011) rispetto alla vendita del 13 febbraio 2013.
Infatti, secondo le regole di comune esperienza non appare plausibile ritenere che in poche settimane possa essere stata ridotta l'ampiezza della finestra ed aumentata l'apertura interna che collega le due parti del soggiorno,
trattandosi, peraltro, di opere la cui realizzazione precede gran parte delle opere di rifinitura dell'immobile.
Né, del resto, appare condivisibile l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui gli abusi in questione potevano essere stati realizzati dopo l'ultimazione dei lavori.
10 Questo perché non appare credibile ritenere che, dopo aver realizzato l'appartamento in conformità alla SCIA ed alla variante del 2012 e dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori (che necessariamente comprendeva anche le opere in questione che pertanto, secondo lo stesso assunto dell'appellante, erano state realizzate e ultimate in conformità al progetto e al titolo abilitativo), la proprietà, nelle poche settimane anteriori alla vendita, abbia deciso di diminuire l'ampiezza della finestra, aumentare considerevolmente l'apertura interna ed eliminare le fioriere per sostituirle con una recinzione in ferro senza altro scopo che quello di commettere gli abusi contestati, con un aggravio di oneri e di costi per materiali e manodopera del tutto privo di ogni ragione o giustificazione.
Appare, dunque, fondato ritenere che gli abusi in questione siano stati commessi durante l'esecuzione dei lavori diretti dall'arch. per conto Pt_1
dell'impresa venditrice.
Come correttamente accertato dal primo giudice, la realizzazione degli abusi urbanistici sopra indicati ha dato luogo all'inadempimento della venditrice ex art. 1489 cod. civ.. Controparte_5
L'inadempimento della società venditrice non è stato infatti contestato non solo dalla (contumace in primo grado ed in Controparte_5
appello), ma neppure da parte dell'arch. il quale non ha mai allegato che Pt_1
le modifiche in questione fossero, ad esempio, state commissionate dalla stessa parte compratrice per proprie eIGenze. Né sono, conseguentemente, stati proposti motivi di gravame con riguardo al capo della sentenza impugnata che ha accertato l'inadempimento della venditrice alle obbligazioni assunte,
derivanti dalla commissione dei menzionati abusi edilizi.
Ritenuto che gli abusi siano stati commessi durante lo svolgimento dell'incarico professionale dell'arch. deve altresì ritenersi che essi siano Pt_1
11 stati resi possibili anche in forza della condotta del direttore dei lavori di natura omissiva - consistita nel fatto di non averli rilevati né segnalati alla proprietà
ovvero nel non aver rifiutato di proseguire nell'incarico una volta constato che la proprietà non intendeva provvedere o rimuoverli – e commissiva, ravvisabile nell'asseverazione della conformità delle opere eseguite al progetto ed al titolo abilitativo resa nella comunicazione di ultimazione dei lavori.
Data la natura delle difformità riscontrate (dimensioni della finestra,
dell'apertura interna e della apposizione di una recinzione in ferro in luogo delle fioriere rimuovibili), deve, infatti, ritenersi che detti abusi erano pienamente ricompresi nei poteri di vigilanza e di controllo che connotano l'attività
professionale del direttore dei lavori chiamato a vigilare che le opere realizzate fossero conformi al progetto ed al titolo abilitativo, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente inerente all'incarico della direzione dei lavori.
Trattasi, dunque, di condotta cosciente e volontaria posto che l'asseverazione della conformità a titolo e al progetto contenuta nella comunicazione di ultimazione dei lavori postula necessariamente la loro verifica,
tramite le necessarie misurazioni, da parte del direttore dei lavori.
Di conseguenza deve ritenersi che la parte appellante, quale direttore dei lavori, abbia cooperato nell'inadempimento della società venditrice con una condotta cosciente e qualificata dal proprio ruolo professionale, che ha agevolato e reso possibile l'inadempimento della venditrice (rilevante ex art. 1489 cod. civ.),
consentendole di vendere l'immobile come conforme al progetto e al titolo abilitativo, pur non sussistendone le condizioni a causa degli abusi edilizi.
Tale condotta, connotata da illeceità rilevante anche sul piano amministrativo e eventualmente penale, integra gli estremi del fatto illecito che,
agevolando l'inadempimento della società venditrice, consente di affermare la
12 responsabilità del direttore dei lavori ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell'acquirente per le condotte di cooperazione nell'inadempimento CP_1
della venditrice di cui si è sopra dato atto.
Va, conseguentemente, disatteso l'assunto difensivo sostenuto dall'appellante secondo cui la relazione tecnica ex lege n. 47/1985 ai fini della stipula del rogito notarile era stata redatta da altro tecnico perché egli, avvedutosi degli abusi, si era rifiutato di stilarla: di tale rifiuto e delle sue ipotetiche motivazioni, in realtà, non vi è traccia alcuna in atti. In ogni caso, trattasi di eventi successivi all'illecito commesso dal che non elidono la rilevanza causale Pt_1
delle sue condotte ai fini della cooperazione nell'inadempimento della società
venditrice.
Pertanto, anche il primo e il secondo motivo di appello vanno respinti.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, con il quale il Pt_1
lamenta l'assenza del nesso di causalità tra la propria condotta e i danni subiti anche sotto il profilo della loro quantificazione.
Il nesso causale tra la condotta del direttore dei lavori è certamente ravvisabile nella condotta di agevolazione di cui si è dato sopra atto, posto che ove il direttore dei lavori avesse rilevato gli abusi, essi avrebbero potuto essere sanati prima della vendita, in tal modo elidendo l'inadempimento della società
venditrice.
Mentre sotto il profilo della quantificazione dei danni soccorrono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ne ha esaustivamente determinato il quantum senza che sul punto siano stati sollevati specifici motivi di impugnazione da parte dell'appellante.
Neppure può essere messo seriamente in discussione il fatto che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze dannose degli abusi edilizi
(peraltro limitate dal primo giudice alle spese necessarie alla loro eliminazione
13 solo con riguardo alla recinzione ed all'apertura interna del soggiorno),
rientrando il controllo della conformità dell'opera al progetto ed al titolo abilitativo nelle sue specifiche competenze professionali.
Ne consegue che l'appello va interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della CP_1
causa ed ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di e , gli ultimi due quali ex soci della
[...] CP_2 Controparte_3
cessata società , con atto notificato Controparte_9
in data 2.5.2022 avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
30.3.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
della parte appellata che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
14 quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 3.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di conIGlio e composta dai IGg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 826/2022 RG vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Orlando ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Piazza della Vittoria, n°
10;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Luddi ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barberino Tavarnelle (FI), viale
Primo Maggio, n. 102; APPELLATA
E
e quali soci della cessata società CP_2 Controparte_3 [...]
(già ; Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
1 All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previo rigetto Pt_1
dell'avversa eccezione di inammissibilità, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma
dell'impugnata ordinanza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata
perché infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio
per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto di appello. Vinte le spese del doppio grado di
giudizio>>.
Per : <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, preliminarmente CP_1
e in tesi, dichiarare inammissibile ex art. 342 cpc per i motivi suesposti l'appello
dell'attore arch. nel merito e sempre in tesi, respingere e disattendere il Parte_1
ridetto appello in quanto infondato ed inconsistente per i motivi di cui comparsa di
costituzione e risposta in appello. Con vittoria di spese e onorari del presente grado del
giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
, nel 2013, acquistava dalla un CP_1 Controparte_5
immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via Pisana n. 259/R, oggetto di un intervento di risanamento conservativo operato dalla stessa venditrice tramite altra impresa appaltatrice. A seguito di alcune verifiche, eseguite dal proprio tecnico di fiducia, la si era resa conto che detto immobile presentava CP_1
alcune difformità urbanistiche e infiltrazioni di umidità di risalita.
Si costituiva quale direttore dei lavori della società Parte_1
venditrice che aveva fatto eseguire l'intervento di risanamento conservativo,
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che le garanzie dovute dal venditore potevano essere esperite solo nei confronti della Nel merito eccepiva la prescrizione e la Controparte_5
decadenza ex artt. 1667 e 1669 cod. civ., posto che la era a conoscenza dei CP_1
2 presunti vizi sin dal 2014 (data della relazione tecnica dell'ing. e li aveva CP_6
comunicati il 4.2.2015, proponendo poi il ricorso introduttivo soltanto in data
30.12.2016. Sempre nel merito, allegava che, al momento in cui il CP_7
, aveva richiesto una nuova soluzione progettuale conforme al parere
[...]
della Commissione Edilizia, egli aveva presentato la nota tecnica del 23.9.2013
rispetto alla quale il non aveva sollevato osservazioni e che la relazione CP_7
tecnica per la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 47/1985 era stata redatta da altro tecnico (geom. e che non vi era prova che le Persona_1
difformità urbanistiche fossero causalmente riconducibili al proprio incarico.
Contestava inoltre la presenza dei vizi, rimarcando che era onere dalla CP_1
dimostrare che, ove esistenti, erano causalmente riconducibili alla direzione dei lavori.
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., pubblicata il 30.3.2022 e comunicata il 1°.4.2022, il Tribunale di Firenze, dopo aver ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza per i vizi dell'immobile, espletava una consulenza tecnica d'ufficio in merito alle difformità urbanistiche e ne riscontrava l'esistenza poiché: 1) la finestra sul lato tergale era di cm 100 x cm 49
invece di cm 120 x cm 70; 2) la recinzione del resede era in ferro su cordolo in muratura, mentre dal disegno presentato per la doveva essere costituita da CP_8
una serie di fioriere con opere non stabili;
3) l'apertura interna che collegava le due parti del soggiorno invece di essere alta m. 2,10 e larga m. 0,80 era alta m.
2,25 e larga m. 1,97. Rilevava che tutte le difformità in questione erano sanabili con una spesa complessiva di € 23.700, cui condannava sia la società
venditrice/appaltatrice per non aver realizzato i lavori a regola d'arte, sia il direttore dei lavori quale responsabile della conformità delle opere alla Pt_1
normativa urbanistica e alle previsioni del permesso a costruire, ai sensi dell'art. 29 del DPR n. 380/2001. Con particolare riguardo alla posizione del Pinzauti
3 rilevava il primo giudice che quest'ultimo: <non aveva dimostrato di non essere
stato corresponsabile dell'abuso>> quand'anche le opere fossero state eseguite da altra impresa subappaltatrice. Per tali ragioni, così statuiva: <accertati gli
inadempimenti contestati ai convenuti da parte della ricorrente con riguardo alle
difformità edilizie riscontrate nella c.t.u. arch. condanna l'arch. Persona_2
in solido con la società Parte_1 Controparte_9
a pagare alla IG.ra , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 23.700, CP_1
oltre interessi legali dal 10.4.2017 al saldo;
le spese processuali di parte ricorrente,
liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre le spese vive documentate, il
rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa sono poste a carico solidale dei convenuti, così
come le spese di c.t.u.>>.
Con citazione notificata in data 2.5.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale. Rimarcava che,
avendo egli rivestito il ruolo di direttore dei lavori nell'interesse della
[...]
alcun rapporto contrattuale era intercorso con la tale Controparte_5 CP_1
da giustificare un'azione diretta a tale titolo. Quanto ad ipotetici profili di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., lamentava che la domanda attrice era del tutto generica, non ricorrendo peraltro i presupposti di cui all'art. 1669 cod. civ.;
2) col secondo motivo eccepiva la violazione degli artt. 2043, 2697 cod. civ.
e 29 DPR 380/2001, posto che l'art. 2043 disciplinava un'azione generale di responsabilità da fatto illecito per la quale non operava alcuna presunzione di colpa come invece previsto dall'art. 1669 cod. civ.. In ogni caso le eventuali difformità urbanistiche non erano a lui imputabili, avendo egli svolto il proprio incarico di direttore dei lavori solo sino alla data dell'11.1.2013, allorché portava
4 a termine la propria attività con il deposito presso il Comune di Firenze della comunicazione di fine lavori, consegnando alla committente un immobile conforme al progetto e alle norme urbanistiche. Da tale data egli non poteva più
reputarsi responsabile delle difformità realizzate in epoca successiva dalla venditrice, circostanza, peraltro, non contestata dalla . Né poteva trovare CP_1
applicazione l'art. 29 del DPR 380/2001 in quanto tale disposizione prevedeva una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori per vizi e difformità
commessi sotto la sua vigilanza e controllo. Evidenziava che lo stesso c.t.u. aveva dato atto che non era possibile stabilire dagli atti quando le difformità erano state realizzate, facendo rilevare che era onere della dimostrare l'anteriorità CP_1
degli abusi alla cessazione del proprio incarico. Rimarcava che la dichiarazione di conformità ex lege 47/1985 da sottoporre al notaio per il rogito, era stata redatta dal geom. posto che esso si era rifiutato di redigerla una Persona_1 Pt_1
volta constatato che la proprietà aveva apportato modifiche all'immobile successivamente alla chiusura dei lavori. Né poteva venire in rilievo la nota del n. 37918 del 20.8.2013 perché attinente a profili diversi da Controparte_7
quelli lamentati dalla per i quali esso aveva replicato con nota CP_1 Pt_1
del 23.9.2013 senza che a tale replica avesse fatto seguito alcuna osservazione da parte del il quale neppure aveva adottato provvedimenti Controparte_7
repressivi o sanzionatori;
3) con il terzo motivo di appello eccepiva che la consulenza tecnica d'ufficio era meramente esplorativa e nulla era stato chiarito in merito alla natura dei vizi e alla loro effettiva sussistenza. Di conseguenza il mezzo istruttorio era da reputarsi inammissibile;
4) col quarto motivo, censurava l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto provato l'ammontare del danno imputabile ad esso appellante, senza specificarne il titolo, non avendo la neppure chiarito CP_1
5 quali erano le voci di danno imputabili al direttore dei lavori per responsabilità
extracontrattuale e quali le voci di danno imputabili alla Controparte_5
per responsabilità contrattuale.
[...]
Concludeva come in epigrafe affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse respinta la domanda avanzata dalla nei propri confronti. CP_1
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Nel merito argomentava l'infondatezza e la genericità del primo motivo di appello, rimarcando che la responsabilità del direttore dei lavori derivava dal disposto di cui all'art. 29 del DPR 380/2001.
Precisava, inoltre, che l'azione esperita non era da qualificarsi ex art. 1669 cod.
civ., ribadendo che: <l'azione della comparente è un'azione di danni ex art. 2043 e
1489 c.c., la quale ha ad oggetto conformità ed abusi edilizi che sono stati prontamente
evidenziati e allegati non solo da proprio tecnico di fiducia ma dalla stessa c.t.u.>>.
Faceva inoltre rilevare che il non aveva dimostrato che gli abusi Pt_1
contestati fossero stati realizzati in epoca posteriore alla cessazione del suo incarico e contestava che la c.t.u. espletata avesse natura esplorativa. Concludeva
come in epigrafe chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o respinto nel merito col favore delle spese.
e , convenuti in appello quali soci della CP_2 Controparte_3
cessata società non si costituivano ed erano Controparte_5
dichiarati contumaci con ordinanza in data 8.11.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
6 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si esamina per primo il terzo motivo di appello, con il quale viene eccepita l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio siccome meramente esplorativa.
Esso è infondato.
La ha prima depositato una consulenza tecnica di parte nella quale CP_1
erano descritte le difformità urbanistiche riscontrate nell'immobile da esso acquistato e poi chiesto l'espletamento del mezzo istruttorio che il primo giudice ha correttamente ammesso, al fine di verificare se le puntuali allegazioni della parte attrice fossero obiettivamente riscontrabili nei termini allegati in citazione.
Deve pertanto negarsi che il mezzo istruttorio esperito in primo grado abbia natura meramente esplorativa, essendo gli abusi precisamente individuati nella consulenza di parte che li descriveva nella loro natura ed entità.
Nel caso di specie, infatti, la consulenza ha natura percipiente e costituisce un mezzo di prova non solo ammissibile, ma “qualificato” al fine di riscontrare l'obiettiva divergenza tra quanto realizzato in sede di intervento conservativo dalla proprietà ed il titolo abilitativo (v. Cass. 13736/2020 secondo cui: <in tema
di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle
correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già
7 allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle
conoscenze e degli strumenti di cui dispone>>).
Pertanto, il terzo motivo di appello va respinto.
Si esaminano congiuntamente i primi due motivi di appello perché
connessi al tema del difetto di legittimazione passiva sostanziale e a quello,
prioritario, della qualificazione della domanda.
In fatto giova dare atto di quanto segue.
, il 13.2.2013, acquistava dalla società CP_1 Controparte_5
un appartamento per civile abitazione in Firenze.
[...]
Detto appartamento, come dichiarato dalla nella citazione di CP_1
primo grado e non controverso in causa, derivava da un intervento di risanamento conservativo di un più ampio edificio realizzato dalla società
venditrice tramite un'impresa appaltatrice in forza Controparte_5
della SCIA n. 1733/2012 e della variante n. 8467/2012.
rivestiva la qualità di direttore dei lavori per conto della Parte_1
. Controparte_5
La comunicazione di fine lavori è stata presentata in data 11.1.2013.
Con tale comunicazione il direttore dei lavori ha Parte_1
asseverato che i lavori sono stati ultimati il 4.1.2013 in conformità al progetto contenuto nel titolo abilitativo.
Il che conduce a ritenere che alla data del 4.1.2013 anche la finestra sul lato tergale del fabbricato, l'apertura interna del soggiorno e la recinzione erano conformi al progetto e al titolo abilitativo, altrimenti i lavori non potevano reputarsi ultimati.
Non è controverso in atti che egli abbia cessato dall'incarico inerente alla direzione dei lavori al momento in cui è stata presentata la dichiarazione di
8 ultimazione dei lavori in data 11.1.2013, circa un mese prima della vendita del
13.2.2013.
Ciò posto, deve negarsi che tra la e il sia sorto alcun CP_1 Pt_1
rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale.
Infatti, in punto di qualificazione della domanda, la stessa , nella CP_1
propria comparsa di costituzione in appello, ha ribadito di aver esperito nei confronti del direttore dei lavori < un'azione di danni ex art. 2043 e 1489 Pt_1
c.c., la quale ha ad oggetto conformità ed abusi edilizi che sono stati prontamente
evidenziati e allegati non solo da proprio tecnico di fiducia ma dalla stessa c.t.u.>>,
precisando che la fonte della responsabilità extracontrattuale del andava Pt_1
individuata nell'art. 29 del DPR 380/2001.
Ora, sotto il profilo di cui all'art. 29 del DPR 380/2001, giova precisare che:
<in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia,
mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la
responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia
sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto
contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti>> (Cass. 13257/2024). Pertanto,
operando l'art. 29 del citato DPR solo sul piano dei rapporti amministrativi, dalla violazione di tale disposizione normativa non è ricavabile in via diretta una responsabilità risarcitoria in capo al direttore dei lavori che abbia concorso alla commissione dell'illecito immediatamente operante sul piano dei rapporti civilistici nei confronti dell'acquirente . CP_1
Si tratta piuttosto di verificare se siano o meno sussistenti i presupposti per l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori,
il quale era professionalmente tenuto a svolgere il proprio incarico, nell'ambito della vicenda oggetto di causa, in modo che non fossero posti in essere abusi di natura urbanistica.
9 A tale quesito ritiene questa Corte di dover dare risposta affermativa,
sebbene con motivazione parzialmente diversa da quella offerta dal primo giudice.
Nel rogito notarile di vendita, dopo aver dato atto che: <in data 11.1.2013
sono state depositate a detto Comune il documento riguardante la fine dei lavori
protocollato al n. GA 1422; nonché l'attestazione di abitabilità protocollata al n. GA
1429>> si precisa che: <successivamente detta unità immobiliare non ha subito
interventi edilizi o mutamenti di destinazione per i quali fosse richiesto il rilascio di
licenza, concessione, permesso di costruire o autorizzazione edilizia da parte delle
competenti autorità amministrative, ovvero di una dichiarazione di inizio di attività>>.
Sebbene tale dichiarazione non impegni il direttore dei lavori Pt_1
siccome estraneo al rogito notarile, nondimeno essa costituisce un elemento indiziario che, unitamente alle ulteriori circostanze di seguito illustrate, conduce a ritenere che gli abusi lamentati siano stati commessi prima dell'ultimazione dei lavori.
Viene, in primo luogo in rilievo il lasso di tempo estremamente ridotto che
è intercorso tra l'ultimazione dei lavori (4 -11 gennaio 2011) rispetto alla vendita del 13 febbraio 2013.
Infatti, secondo le regole di comune esperienza non appare plausibile ritenere che in poche settimane possa essere stata ridotta l'ampiezza della finestra ed aumentata l'apertura interna che collega le due parti del soggiorno,
trattandosi, peraltro, di opere la cui realizzazione precede gran parte delle opere di rifinitura dell'immobile.
Né, del resto, appare condivisibile l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui gli abusi in questione potevano essere stati realizzati dopo l'ultimazione dei lavori.
10 Questo perché non appare credibile ritenere che, dopo aver realizzato l'appartamento in conformità alla SCIA ed alla variante del 2012 e dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori (che necessariamente comprendeva anche le opere in questione che pertanto, secondo lo stesso assunto dell'appellante, erano state realizzate e ultimate in conformità al progetto e al titolo abilitativo), la proprietà, nelle poche settimane anteriori alla vendita, abbia deciso di diminuire l'ampiezza della finestra, aumentare considerevolmente l'apertura interna ed eliminare le fioriere per sostituirle con una recinzione in ferro senza altro scopo che quello di commettere gli abusi contestati, con un aggravio di oneri e di costi per materiali e manodopera del tutto privo di ogni ragione o giustificazione.
Appare, dunque, fondato ritenere che gli abusi in questione siano stati commessi durante l'esecuzione dei lavori diretti dall'arch. per conto Pt_1
dell'impresa venditrice.
Come correttamente accertato dal primo giudice, la realizzazione degli abusi urbanistici sopra indicati ha dato luogo all'inadempimento della venditrice ex art. 1489 cod. civ.. Controparte_5
L'inadempimento della società venditrice non è stato infatti contestato non solo dalla (contumace in primo grado ed in Controparte_5
appello), ma neppure da parte dell'arch. il quale non ha mai allegato che Pt_1
le modifiche in questione fossero, ad esempio, state commissionate dalla stessa parte compratrice per proprie eIGenze. Né sono, conseguentemente, stati proposti motivi di gravame con riguardo al capo della sentenza impugnata che ha accertato l'inadempimento della venditrice alle obbligazioni assunte,
derivanti dalla commissione dei menzionati abusi edilizi.
Ritenuto che gli abusi siano stati commessi durante lo svolgimento dell'incarico professionale dell'arch. deve altresì ritenersi che essi siano Pt_1
11 stati resi possibili anche in forza della condotta del direttore dei lavori di natura omissiva - consistita nel fatto di non averli rilevati né segnalati alla proprietà
ovvero nel non aver rifiutato di proseguire nell'incarico una volta constato che la proprietà non intendeva provvedere o rimuoverli – e commissiva, ravvisabile nell'asseverazione della conformità delle opere eseguite al progetto ed al titolo abilitativo resa nella comunicazione di ultimazione dei lavori.
Data la natura delle difformità riscontrate (dimensioni della finestra,
dell'apertura interna e della apposizione di una recinzione in ferro in luogo delle fioriere rimuovibili), deve, infatti, ritenersi che detti abusi erano pienamente ricompresi nei poteri di vigilanza e di controllo che connotano l'attività
professionale del direttore dei lavori chiamato a vigilare che le opere realizzate fossero conformi al progetto ed al titolo abilitativo, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente inerente all'incarico della direzione dei lavori.
Trattasi, dunque, di condotta cosciente e volontaria posto che l'asseverazione della conformità a titolo e al progetto contenuta nella comunicazione di ultimazione dei lavori postula necessariamente la loro verifica,
tramite le necessarie misurazioni, da parte del direttore dei lavori.
Di conseguenza deve ritenersi che la parte appellante, quale direttore dei lavori, abbia cooperato nell'inadempimento della società venditrice con una condotta cosciente e qualificata dal proprio ruolo professionale, che ha agevolato e reso possibile l'inadempimento della venditrice (rilevante ex art. 1489 cod. civ.),
consentendole di vendere l'immobile come conforme al progetto e al titolo abilitativo, pur non sussistendone le condizioni a causa degli abusi edilizi.
Tale condotta, connotata da illeceità rilevante anche sul piano amministrativo e eventualmente penale, integra gli estremi del fatto illecito che,
agevolando l'inadempimento della società venditrice, consente di affermare la
12 responsabilità del direttore dei lavori ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell'acquirente per le condotte di cooperazione nell'inadempimento CP_1
della venditrice di cui si è sopra dato atto.
Va, conseguentemente, disatteso l'assunto difensivo sostenuto dall'appellante secondo cui la relazione tecnica ex lege n. 47/1985 ai fini della stipula del rogito notarile era stata redatta da altro tecnico perché egli, avvedutosi degli abusi, si era rifiutato di stilarla: di tale rifiuto e delle sue ipotetiche motivazioni, in realtà, non vi è traccia alcuna in atti. In ogni caso, trattasi di eventi successivi all'illecito commesso dal che non elidono la rilevanza causale Pt_1
delle sue condotte ai fini della cooperazione nell'inadempimento della società
venditrice.
Pertanto, anche il primo e il secondo motivo di appello vanno respinti.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, con il quale il Pt_1
lamenta l'assenza del nesso di causalità tra la propria condotta e i danni subiti anche sotto il profilo della loro quantificazione.
Il nesso causale tra la condotta del direttore dei lavori è certamente ravvisabile nella condotta di agevolazione di cui si è dato sopra atto, posto che ove il direttore dei lavori avesse rilevato gli abusi, essi avrebbero potuto essere sanati prima della vendita, in tal modo elidendo l'inadempimento della società
venditrice.
Mentre sotto il profilo della quantificazione dei danni soccorrono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ne ha esaustivamente determinato il quantum senza che sul punto siano stati sollevati specifici motivi di impugnazione da parte dell'appellante.
Neppure può essere messo seriamente in discussione il fatto che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze dannose degli abusi edilizi
(peraltro limitate dal primo giudice alle spese necessarie alla loro eliminazione
13 solo con riguardo alla recinzione ed all'apertura interna del soggiorno),
rientrando il controllo della conformità dell'opera al progetto ed al titolo abilitativo nelle sue specifiche competenze professionali.
Ne consegue che l'appello va interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della CP_1
causa ed ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di e , gli ultimi due quali ex soci della
[...] CP_2 Controparte_3
cessata società , con atto notificato Controparte_9
in data 2.5.2022 avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
30.3.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
della parte appellata che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
14 quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 3.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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