Art. 3.
E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione o l'acquisto da enti pubblici, limitatamente ad una spesa non superiore al declino del totale sopra indicato, di edifici universitari in Roma, nonche' per l'arredamento degli edifici stessi, secondo i programmi concordati fra i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione.
La spesa prevista dal presente articolo sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.
E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione o l'acquisto da enti pubblici, limitatamente ad una spesa non superiore al declino del totale sopra indicato, di edifici universitari in Roma, nonche' per l'arredamento degli edifici stessi, secondo i programmi concordati fra i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione.
La spesa prevista dal presente articolo sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.