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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19350/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19350/2025 v.g. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. SODANO LUIGI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NICHELINO il 14/04/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, nata il [...] maggiorenne, percettrice di pensione di invalidità in quanto Per_2 disabile, e nata il [...], maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 10.03.2025.
Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Non si riporta la condizione relativa all'affidamento della figlia maggiorenne portatrice di disabilità, in quanto “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023).
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia maggiorenne affetta da disabilità, abbia residenza e dimora esclusiva Per_2 presso la madre, IGnora in Nichelino, Via San Giuseppe 9; Parte_2
ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà della IG.ra , con gli arredi che la compongono, Parte_2 in via definitiva alla stessa;
DISPONE, in considerazione del fatto che la figlia percepisce una pensione mensile di Per_2 invalidità dell'importo di €.
1.300 circa mensili, che il padre verserà alla madre l'importo mensile di
€. 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , non ancora economicamente Per_3 autosufficiente;
tale assegno, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese mediche verranno divise al 50% tra i genitori, in base alle previsioni del noto protocollo.
DISPONE che i genitori provvedano comunque in via diretta al mantenimento quando avranno le figlie con sé; DISPONE, salvo diverso accordo tra coniugi, che il padre possa tenere con sé la figlia a Per_2 weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera e liberamente in altri giorni e periodi, secondo la volontà e la disponibilità di tempo della stessa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19350/2025 v.g. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. SODANO LUIGI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NICHELINO il 14/04/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, nata il [...] maggiorenne, percettrice di pensione di invalidità in quanto Per_2 disabile, e nata il [...], maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 10.03.2025.
Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Non si riporta la condizione relativa all'affidamento della figlia maggiorenne portatrice di disabilità, in quanto “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023).
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia maggiorenne affetta da disabilità, abbia residenza e dimora esclusiva Per_2 presso la madre, IGnora in Nichelino, Via San Giuseppe 9; Parte_2
ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà della IG.ra , con gli arredi che la compongono, Parte_2 in via definitiva alla stessa;
DISPONE, in considerazione del fatto che la figlia percepisce una pensione mensile di Per_2 invalidità dell'importo di €.
1.300 circa mensili, che il padre verserà alla madre l'importo mensile di
€. 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , non ancora economicamente Per_3 autosufficiente;
tale assegno, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese mediche verranno divise al 50% tra i genitori, in base alle previsioni del noto protocollo.
DISPONE che i genitori provvedano comunque in via diretta al mantenimento quando avranno le figlie con sé; DISPONE, salvo diverso accordo tra coniugi, che il padre possa tenere con sé la figlia a Per_2 weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera e liberamente in altri giorni e periodi, secondo la volontà e la disponibilità di tempo della stessa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.