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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Così composto:
Franco Petrolati-Presidente
Assunta Marini- Consigliere rel.
Lucia Coticoni- Esperta ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 597/2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.03.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. ed amministratore unico sig. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Paolo Sardellitti (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento n. 76, giusta procura in atti,
Ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente, Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_2
(c.f. ) in persona del Sindaco, Legale Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carlo Polce (C.F. e dall' Avv. C.F._2
Giulio Sanità (c.f. ) ed elettivamente domiciliati nello studio C.F._3 del primo in Trasacco (AQ), Via Muzio Febonio 48, giusta procura in atti;
Resistenti
E in persona del Sindaco pro tempore; , Controparte_3 Controparte_4 in persona del Sindaco pro tempore; , in persona del Controparte_5
Sindaco pro tempore;
in persona del Sindaco pro Parte_3 tempore; , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_6
, in persona del Sindaco pro tempore; Parte_4 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore; , in CP_7 Controparte_8 persona del Sindaco pro tempore; , in persona del Sindaco Controparte_9 pro tempore; , in persona del Sindaco pro tempore;
Parte_5
, in persona del Sindaco pro tempore; Parte_6 Parte_7
, in persona del Sindaco pro tempore; , in
[...] Parte_8 persona del Sindaco pro tempore; , in persona del Parte_9
Sindaco pro tempore; , in persona del Sindaco pro Controparte_10 tempore; in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_11
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_12 [...]
in persona del Sindaco pro tempore; CP_13 Parte_10
, in persona del Sindaco pro tempore; , in persona
[...] Controparte_14 del Sindaco pro tempore; in persona del Sindaco Parte_11 pro tempore; , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_15
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_16 CP_17
, in persona del Sindaco pro tempore; , in
[...] Parte_12 persona del Sindaco pro tempore; in Parte_13 persona del Sindaco pro tempore; , in persona Parte_14 del Sindaco pro tempore; , in persona CP_2 Parte_15 del Sindaco pro tempore; , in persona del Sindaco pro Controparte_18 tempore; , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_19
Resistenti contumaci
Oggetto: annullamento del protocollo n. 65 del 29.12.2020 emesso dal avente ad oggetto Controparte_20
“Liquidazione sovracanoni per le annualità Controparte_1
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020”.
Conclusioni Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati:
1. nel merito e in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che nessun importo è dovuto dalla in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 [...]
né ai Comuni convenuti per le annualità dal 2013 Controparte_21 al 2020 e per l'effetto annullare il protocollo n. 65 del 29.12.2020 del
[...]
; Controparte_1
2. nel merito sempre in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli importi relativi alle annualità 2013 e 2014 e per l'effetto dichiarare prescritto e non dovuto l'importo di cui al credito vantato per le annualità 2013 e 2014;
3. nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi di annullare l'atto impugnato prot. 65 del 29.12.2020 del
[...]
, accertare e dichiarare la non debenza Controparte_1 degli importi relativi alle annualità 2013 e 2014 trattandosi di obbligazioni periodiche che si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 2948 comma I
n. 4 c.c.”;
Per i resistenti e Controparte_20
: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso poiché Controparte_2 inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'atto impugnato e, per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento della somma ivi indicata. In subordine condannare la ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa.
Con il favore delle spese di lite.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.02.2021 la ha adito il Tribunale Parte_1 delle Acque Pubbliche chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, della nota di accertamento prot. 65 del 29.12.2020 emessa dal
[...]
, avente ad oggetto la liquidazione dei Controparte_22 sovracanoni per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019,
2020, per l'importo complessivo di € 121.632,14, di cui 27.094,39 per l'impianto di , 75.705,14 per l'impianto di LA EA e 18.832,62 per l'impianto di Pt_16
IB. Esponeva la ricorrente di essere titolare della concessione di derivazione a scopo di produzione di energia elettrica degli impianti dei quali , con Pt_16 potenza media Kw 350,02, LA EA con potenza media Kw 978,00 e IB con potenza media Kw 243,29. Nel giudizio si costituiva il ed il CP_1 [...]
con unica difesa, mentre rimanevano contumaci gli altri Comuni CP_2 resistenti. Si teneva la prima udienza in data 18.05.2021, cui seguiva rinvio per mezzi istruttori e produzione documentale all'udienza del 18.01.2022, poi rinviata al 19.03.2025 per la discussione. In tale sede, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, e il procuratore del altresì comunicava CP_1
l'annullamento del “nuovo” D.M. (di ripartizione dei sovracanoni tra i Cont Comuni/Consorzi del ) del 28 luglio 2021, modificativo del D.M. 2873 del
27.12.83.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva l'insussistenza dei presupposti del pagamento richiesto, la violazione e falsa applicazione del DM di ripartizione Cont n. 2873 del 27.12.1983 alla luce della riperimetrazione del avvenuta con il dm del 15.05.2017 nonché' violazione e falsa applicazione della legge n.
228/2012. Secondo parte ricorrente le somme sottese all'atto impugnato non sarebbero dovute in quanto calcolate sulla scorta della ripartizione effettuata ex
D.M. dell'83 non aggiornata con il D.M. 2017; dunque, a suo dire, la richiesta di pagamento sarebbe illegittima stante l'assenza di un D.M. che operi una nuova distribuzione percentualista tra le province/consorzi che fanno parte del Bacino
Imbrifero Liri-Garigliano.
Secondo l'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 “Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno” …. “I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione”.
Con successivi decreti ministeriali, emanati periodicamente per biennio, viene di volta in volta rideterminata, applicando la rivalutazione, la misura del Cont sovracanone dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, sempre nella misura di un tot. per ogni kw di potenza nominale media. (Ad esempio, con D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2011, è stato previsto un aumento a € 21,08 a €
22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013; con D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2017, un aumento a €
30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta e così via).
Ciò che rileva, dunque, per ritenere legittima la pretesa impositiva del Cont sovracanone è, ex art. 1 comma 137 Legge di stabilità per il 2013 (che ha esteso l'applicazione del sistema dei sovracanoni) è la circostanza che le opere di presa degli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato (sentenza 45/2020
TSAP, Corte di Cassazione, Sez. Un., ordinanza n. 15372/2022).
Nel caso di cui ci si occupa, è dato fornito dalla stessa ricorrente che essa sia titolare di concessione di derivazione a scopo di produzione di energia elettrica degli impianti di , con potenza media Kw 350,02, di LA EA con potenza Pt_16 media Kw 978,00 e di IB con potenza media Kw 243,29, e che essi ricadano nel (delimitato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici del Controparte_22
14.12.1954, modificato dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici del
15.03.1979 n. 1679, e da ultimo modificato dal Decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.05.2017 n. 116).
Chiaramente sussistente è, pertanto, il presupposto legittimante la richiesta del pagamento del tributo, a nulla rilevando l'assenza di un D.M. di ripartizione dei sovracanoni aggiornato alla nuova perimetrazione disposta con il D.M. del
15.05.2017.
Conferma quanto esposto il complessivo tenore di cui all'art. 1 Legge 959 del
1953 ove può leggersi “In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.”; e, ancora “Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione. Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del o dei consorzi compresi nel perimetro CP_1 interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
Dal che si ricava come la ripartizione interna (tra i vari Consorzi/Comuni) del sovracanone risulti del tutto secondaria;
e, in ogni caso, non è ostativa al pagamento del tributo l'assenza di regolamentazione sul riparto o il disallineamento tra D.M. di ripartizione e D.M. di perimetrazione.
Sul punto, peraltro, va anche evidenziato che la validità di un decreto ministeriale è subordinata alla legge di riferimento, e che il decreto rimane in vigore fino a quando non venga abrogato o sostituito da un nuovo decreto ministeriale o da una normativa superiore.
Nel caso che ci occupa risulta vigente il D.M. 27.12.1983 n. 2873. Esso, infatti, non è stato modificato/sostituito da altro D.M. applicabile alle annualità oggetto di giudizio (dal 2013 al 2020).
Sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno osservato che l'obbligo di pagamento del sovracanone sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi, il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L'obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico
(Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Alla stregua di quanto sopra, non si ritiene meritevole la domanda della ricorrente tesa ad ottenere l'annullamento della richiesta di pagamento per difetto di errata ripartizione delle percentuali dovute ai singoli comuni rientranti nel BIM. in quanto tale circostanza, non fa venire meno la legittimità della pretesa.
Peraltro, il pregiudizio lamentato dalla non appare neanche Parte_1
Cont concreto, né idoneo, atteso che l'inclusione nel dell'unico comune ad oggi non ricompreso ovvero quello di non implicherebbe Parte_14 comunque una pretesa economicamente inferiore rispetto a quella dovuta in base ai kW di potenza nominale media risultanti dall'atto di concessione.
La ricorrente denuncia, inoltre, il difetto e la carenza totale di istruttoria, eccesso di potere, erroneità del calcolo delle percentuali di ripartizione dei sovracanoni bim, ovvero l'omessa analitica indicazione delle singole percentuali spettanti al singolo comune.
Anche tali contestazioni non appaiono fondate.
Quanto al deficit di istruttoria, nel nostro ordinamento fiscale si esclude che, riguardo ai tributi c.d. "non armonizzati", sussista una clausola che imponga all'ente impositore un generale obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
tale obbligo viene meno ove non espressamente previsto, come nel caso degli "accertamenti a tavolino" (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n.
24823). Il sovracanone è considerato tributo "non armonizzato" (Cassazione
Civile, sentenza n. 16261 del 29/07/2020) per il quale la legge d'imposta non prevede, quindi, alcun procedimento di accertamento in contraddittorio. La sua liquidazione è fatta sulla scorta di dati documentali ben noti e in base a un mero calcolo aritmetico rispetto a parametri legali;
dunque, la liquidazione del sovracanone è a pieno titolo assimilabile agli "accertamenti a tavolino", che non richiedono contraddittorio endoprocedimentale, con la conseguenza che non è Cont necessario esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone , come invece lamentato dalla ricorrente.
Infine, parte ricorrente deduce, da un lato, la non debenza dei sovracanoni per gli anni 2013 e 2014, risultando applicabile termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., dall'altro, la carenza di legittimazione alla riscossione da parte del mancando, sostiene, l'autorizzazione da parte dei singoli CP_1
Cont comuni o l'accertata operatività del .
In ordine al primo profilo, trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Il tributo in discussione, infatti, ha natura di prestazione periodica imposta, che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P. sentenza n. 3/2024 del 18.01.2024).
Nel caso di odierno esame, con la nota n. 65 del 29.12.2020 il ha CP_1 richiesto il pagamento di complessivi € 121.632,14, per il periodo che va dal
2013 al 2020. Prima di tale nota veniva richiesto con Prot. n. 4705 del
30.12.2019 dal , delegato dagli altri comuni della provincia di Controparte_14
(prima della costituzione del avvenuta in data 5.6.2020), CP_1 CP_1
l'importo dei sovracanoni in relazione all'annualità 2014, per gli impianti di LA
EA e IB, per euro 9805,52. Tale pagamento veniva regolarmente effettuato dalla ricorrente in data 5.2.2020. Altra richiesta perveniva dal
[...]
che, con prot. n. 2761 del 07.05.2020, reclamava il pagamento dei CP_6 sovracanoni in relazione alle annualità dal 2013 al 2020, per gli impianti di LA
EA, , ma solo per la propria quota. Tale richiesta veniva dalla Parte_17
disattesa. Parte_1
In ragione di tali circostanze, sono dovuti gli importi a far data dal 2015 al 2020
e sono prescritti quelli relativi alle annualità 2013 e 2014, salvo il pagamento già effettuato per l'anno 2014 per gli impianti di IB e LA EA pari ad euro 9805,52.
Infine, appare priva di pregio la contestazione sull'asserita mancanza di legittimazione attiva e/o operatività del stante la sua istituzione per CP_1 legge, e risultando avere esso per statuto come scopo primario proprio la riscossione del sovracanone.
In relazione alle spese di lite, questa Corte ritiene sussistere giustificati motivi per operare una compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
-dichiara dovuti gli importi a far data dal 2015 al 2020 e prescritti quelli relativi alle annualità 2013 e 2014, salvo il pagamento già effettuato per l'anno 2014 per gli impianti di IB e LA EA pari ad euro 9805,52
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma, 05.08.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Così composto:
Franco Petrolati-Presidente
Assunta Marini- Consigliere rel.
Lucia Coticoni- Esperta ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 597/2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.03.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. ed amministratore unico sig. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Paolo Sardellitti (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento n. 76, giusta procura in atti,
Ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente, Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_2
(c.f. ) in persona del Sindaco, Legale Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carlo Polce (C.F. e dall' Avv. C.F._2
Giulio Sanità (c.f. ) ed elettivamente domiciliati nello studio C.F._3 del primo in Trasacco (AQ), Via Muzio Febonio 48, giusta procura in atti;
Resistenti
E in persona del Sindaco pro tempore; , Controparte_3 Controparte_4 in persona del Sindaco pro tempore; , in persona del Controparte_5
Sindaco pro tempore;
in persona del Sindaco pro Parte_3 tempore; , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_6
, in persona del Sindaco pro tempore; Parte_4 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore; , in CP_7 Controparte_8 persona del Sindaco pro tempore; , in persona del Sindaco Controparte_9 pro tempore; , in persona del Sindaco pro tempore;
Parte_5
, in persona del Sindaco pro tempore; Parte_6 Parte_7
, in persona del Sindaco pro tempore; , in
[...] Parte_8 persona del Sindaco pro tempore; , in persona del Parte_9
Sindaco pro tempore; , in persona del Sindaco pro Controparte_10 tempore; in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_11
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_12 [...]
in persona del Sindaco pro tempore; CP_13 Parte_10
, in persona del Sindaco pro tempore; , in persona
[...] Controparte_14 del Sindaco pro tempore; in persona del Sindaco Parte_11 pro tempore; , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_15
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_16 CP_17
, in persona del Sindaco pro tempore; , in
[...] Parte_12 persona del Sindaco pro tempore; in Parte_13 persona del Sindaco pro tempore; , in persona Parte_14 del Sindaco pro tempore; , in persona CP_2 Parte_15 del Sindaco pro tempore; , in persona del Sindaco pro Controparte_18 tempore; , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_19
Resistenti contumaci
Oggetto: annullamento del protocollo n. 65 del 29.12.2020 emesso dal avente ad oggetto Controparte_20
“Liquidazione sovracanoni per le annualità Controparte_1
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020”.
Conclusioni Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati:
1. nel merito e in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che nessun importo è dovuto dalla in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 [...]
né ai Comuni convenuti per le annualità dal 2013 Controparte_21 al 2020 e per l'effetto annullare il protocollo n. 65 del 29.12.2020 del
[...]
; Controparte_1
2. nel merito sempre in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli importi relativi alle annualità 2013 e 2014 e per l'effetto dichiarare prescritto e non dovuto l'importo di cui al credito vantato per le annualità 2013 e 2014;
3. nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi di annullare l'atto impugnato prot. 65 del 29.12.2020 del
[...]
, accertare e dichiarare la non debenza Controparte_1 degli importi relativi alle annualità 2013 e 2014 trattandosi di obbligazioni periodiche che si prescrivono nel termine di cinque anni ex art. 2948 comma I
n. 4 c.c.”;
Per i resistenti e Controparte_20
: “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso poiché Controparte_2 inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'atto impugnato e, per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento della somma ivi indicata. In subordine condannare la ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa.
Con il favore delle spese di lite.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.02.2021 la ha adito il Tribunale Parte_1 delle Acque Pubbliche chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, della nota di accertamento prot. 65 del 29.12.2020 emessa dal
[...]
, avente ad oggetto la liquidazione dei Controparte_22 sovracanoni per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019,
2020, per l'importo complessivo di € 121.632,14, di cui 27.094,39 per l'impianto di , 75.705,14 per l'impianto di LA EA e 18.832,62 per l'impianto di Pt_16
IB. Esponeva la ricorrente di essere titolare della concessione di derivazione a scopo di produzione di energia elettrica degli impianti dei quali , con Pt_16 potenza media Kw 350,02, LA EA con potenza media Kw 978,00 e IB con potenza media Kw 243,29. Nel giudizio si costituiva il ed il CP_1 [...]
con unica difesa, mentre rimanevano contumaci gli altri Comuni CP_2 resistenti. Si teneva la prima udienza in data 18.05.2021, cui seguiva rinvio per mezzi istruttori e produzione documentale all'udienza del 18.01.2022, poi rinviata al 19.03.2025 per la discussione. In tale sede, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, e il procuratore del altresì comunicava CP_1
l'annullamento del “nuovo” D.M. (di ripartizione dei sovracanoni tra i Cont Comuni/Consorzi del ) del 28 luglio 2021, modificativo del D.M. 2873 del
27.12.83.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva l'insussistenza dei presupposti del pagamento richiesto, la violazione e falsa applicazione del DM di ripartizione Cont n. 2873 del 27.12.1983 alla luce della riperimetrazione del avvenuta con il dm del 15.05.2017 nonché' violazione e falsa applicazione della legge n.
228/2012. Secondo parte ricorrente le somme sottese all'atto impugnato non sarebbero dovute in quanto calcolate sulla scorta della ripartizione effettuata ex
D.M. dell'83 non aggiornata con il D.M. 2017; dunque, a suo dire, la richiesta di pagamento sarebbe illegittima stante l'assenza di un D.M. che operi una nuova distribuzione percentualista tra le province/consorzi che fanno parte del Bacino
Imbrifero Liri-Garigliano.
Secondo l'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 “Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno” …. “I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione”.
Con successivi decreti ministeriali, emanati periodicamente per biennio, viene di volta in volta rideterminata, applicando la rivalutazione, la misura del Cont sovracanone dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, sempre nella misura di un tot. per ogni kw di potenza nominale media. (Ad esempio, con D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2011, è stato previsto un aumento a € 21,08 a €
22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013; con D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2017, un aumento a €
30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta e così via).
Ciò che rileva, dunque, per ritenere legittima la pretesa impositiva del Cont sovracanone è, ex art. 1 comma 137 Legge di stabilità per il 2013 (che ha esteso l'applicazione del sistema dei sovracanoni) è la circostanza che le opere di presa degli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato (sentenza 45/2020
TSAP, Corte di Cassazione, Sez. Un., ordinanza n. 15372/2022).
Nel caso di cui ci si occupa, è dato fornito dalla stessa ricorrente che essa sia titolare di concessione di derivazione a scopo di produzione di energia elettrica degli impianti di , con potenza media Kw 350,02, di LA EA con potenza Pt_16 media Kw 978,00 e di IB con potenza media Kw 243,29, e che essi ricadano nel (delimitato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici del Controparte_22
14.12.1954, modificato dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici del
15.03.1979 n. 1679, e da ultimo modificato dal Decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.05.2017 n. 116).
Chiaramente sussistente è, pertanto, il presupposto legittimante la richiesta del pagamento del tributo, a nulla rilevando l'assenza di un D.M. di ripartizione dei sovracanoni aggiornato alla nuova perimetrazione disposta con il D.M. del
15.05.2017.
Conferma quanto esposto il complessivo tenore di cui all'art. 1 Legge 959 del
1953 ove può leggersi “In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.”; e, ancora “Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione. Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del o dei consorzi compresi nel perimetro CP_1 interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
Dal che si ricava come la ripartizione interna (tra i vari Consorzi/Comuni) del sovracanone risulti del tutto secondaria;
e, in ogni caso, non è ostativa al pagamento del tributo l'assenza di regolamentazione sul riparto o il disallineamento tra D.M. di ripartizione e D.M. di perimetrazione.
Sul punto, peraltro, va anche evidenziato che la validità di un decreto ministeriale è subordinata alla legge di riferimento, e che il decreto rimane in vigore fino a quando non venga abrogato o sostituito da un nuovo decreto ministeriale o da una normativa superiore.
Nel caso che ci occupa risulta vigente il D.M. 27.12.1983 n. 2873. Esso, infatti, non è stato modificato/sostituito da altro D.M. applicabile alle annualità oggetto di giudizio (dal 2013 al 2020).
Sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno osservato che l'obbligo di pagamento del sovracanone sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi, il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L'obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico
(Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Alla stregua di quanto sopra, non si ritiene meritevole la domanda della ricorrente tesa ad ottenere l'annullamento della richiesta di pagamento per difetto di errata ripartizione delle percentuali dovute ai singoli comuni rientranti nel BIM. in quanto tale circostanza, non fa venire meno la legittimità della pretesa.
Peraltro, il pregiudizio lamentato dalla non appare neanche Parte_1
Cont concreto, né idoneo, atteso che l'inclusione nel dell'unico comune ad oggi non ricompreso ovvero quello di non implicherebbe Parte_14 comunque una pretesa economicamente inferiore rispetto a quella dovuta in base ai kW di potenza nominale media risultanti dall'atto di concessione.
La ricorrente denuncia, inoltre, il difetto e la carenza totale di istruttoria, eccesso di potere, erroneità del calcolo delle percentuali di ripartizione dei sovracanoni bim, ovvero l'omessa analitica indicazione delle singole percentuali spettanti al singolo comune.
Anche tali contestazioni non appaiono fondate.
Quanto al deficit di istruttoria, nel nostro ordinamento fiscale si esclude che, riguardo ai tributi c.d. "non armonizzati", sussista una clausola che imponga all'ente impositore un generale obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
tale obbligo viene meno ove non espressamente previsto, come nel caso degli "accertamenti a tavolino" (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n.
24823). Il sovracanone è considerato tributo "non armonizzato" (Cassazione
Civile, sentenza n. 16261 del 29/07/2020) per il quale la legge d'imposta non prevede, quindi, alcun procedimento di accertamento in contraddittorio. La sua liquidazione è fatta sulla scorta di dati documentali ben noti e in base a un mero calcolo aritmetico rispetto a parametri legali;
dunque, la liquidazione del sovracanone è a pieno titolo assimilabile agli "accertamenti a tavolino", che non richiedono contraddittorio endoprocedimentale, con la conseguenza che non è Cont necessario esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone , come invece lamentato dalla ricorrente.
Infine, parte ricorrente deduce, da un lato, la non debenza dei sovracanoni per gli anni 2013 e 2014, risultando applicabile termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., dall'altro, la carenza di legittimazione alla riscossione da parte del mancando, sostiene, l'autorizzazione da parte dei singoli CP_1
Cont comuni o l'accertata operatività del .
In ordine al primo profilo, trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Il tributo in discussione, infatti, ha natura di prestazione periodica imposta, che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P. sentenza n. 3/2024 del 18.01.2024).
Nel caso di odierno esame, con la nota n. 65 del 29.12.2020 il ha CP_1 richiesto il pagamento di complessivi € 121.632,14, per il periodo che va dal
2013 al 2020. Prima di tale nota veniva richiesto con Prot. n. 4705 del
30.12.2019 dal , delegato dagli altri comuni della provincia di Controparte_14
(prima della costituzione del avvenuta in data 5.6.2020), CP_1 CP_1
l'importo dei sovracanoni in relazione all'annualità 2014, per gli impianti di LA
EA e IB, per euro 9805,52. Tale pagamento veniva regolarmente effettuato dalla ricorrente in data 5.2.2020. Altra richiesta perveniva dal
[...]
che, con prot. n. 2761 del 07.05.2020, reclamava il pagamento dei CP_6 sovracanoni in relazione alle annualità dal 2013 al 2020, per gli impianti di LA
EA, , ma solo per la propria quota. Tale richiesta veniva dalla Parte_17
disattesa. Parte_1
In ragione di tali circostanze, sono dovuti gli importi a far data dal 2015 al 2020
e sono prescritti quelli relativi alle annualità 2013 e 2014, salvo il pagamento già effettuato per l'anno 2014 per gli impianti di IB e LA EA pari ad euro 9805,52.
Infine, appare priva di pregio la contestazione sull'asserita mancanza di legittimazione attiva e/o operatività del stante la sua istituzione per CP_1 legge, e risultando avere esso per statuto come scopo primario proprio la riscossione del sovracanone.
In relazione alle spese di lite, questa Corte ritiene sussistere giustificati motivi per operare una compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
-dichiara dovuti gli importi a far data dal 2015 al 2020 e prescritti quelli relativi alle annualità 2013 e 2014, salvo il pagamento già effettuato per l'anno 2014 per gli impianti di IB e LA EA pari ad euro 9805,52
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma, 05.08.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati