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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 6302/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Aselli presso il cui studio Parte_1
domicilia in Marigliano al Corso Umberto I
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Giancarlo Cipollaro de L'Ero presso il quale domicilia in Napoli alla via S.
Lucia
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. in proprio in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'avvocatura dell' Controparte_3
in Nola alla via Variante 7bis
Altro Opposto
E in persona del suo . rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Petrillo e CP_4 CP_5
domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti la ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180 2022 00012882 000 basato sia crediti di natura previdenziale ed assistenziali che venivano impugnati. Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità del preavviso di fermo amministrativo per non esserle mai stati notificati gli atti prodomici oltre ad eccepire la decadenza e la prescrizione con vittoria di spese ed onorarti di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_6
articolata memoria difensiva impugnando in toto il ricorso introduttivi inquanto del tutto infondato sia in punto di fatto che di diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inamissibilità dell'azione per CP_2 carenza di interesse ad agire e la sua tardività. Concludeva per i rigetto dell'avverso ricorso siccome tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare gli avvisi opposti, con conseguente condanna di parte opponente al suo adempimento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva anche l' eccependo la tardività dell'opposizione e nel merito CP_4
l'infondatezza della domanda in quanto del tutto infondata. Chiedeva infine , la cessata materia del contendere in quanto avendo appreso , a seguito della notifica del ricorso della cessata attività da parte della ricorrente, provvedeva d'ufficio allo sgravio degli atti impugnati.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante ,. Tanto premesso in fatto, ritiene il giudice che correttamente l'attore abbia esperito il rimedio di cui all'art.615 cpc comma I poiché contesta sia l'omessa notifica delle cartelle esattoriali degli atti prodomici sia fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo(prescrizione).Ha anche correttamente adito l'intestato ufficio indicato dalla legge come competente per l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, trattandosi nella specie di contributi previdenziali e assicurativi che si identifica anche con quello territorialmente competente individuato nella norma contenuta nell'art. 444 cpc.. Inoltre, se si consideri che la domanda è volta a censurare attività direttamente riferibili all'agente della riscossione (mancata notifica dell'iscrizione del fermo e quant'altro) e che viene posta in discussione la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità
CP_ della riscossione, si evidenzia altresì palese la sua legittimazione ( e ad essere CP_4
convenuto nel presente giudizio sicchè si rivela destituita di fondamento anche l'eccezione sul punto.
Occorre, inoltre, evidenziare preliminarmente in merito alla riferita eccezione di carenza di interesse ad agire emendata dalla parti resistenti in merito alla impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, occorre rilevare che il preavviso di fermo amministrativo introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall CP_1
alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art 86 secondo
[...]
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. i Supremi Giudici hanno ribadito chiaramente che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo deve essere trattata come un'entità separata e deve essere esaminata nel merito dalla giurisdizione competente. La decisione sottolinea l'importanza di una corretta interpretazione delle leggi relative a questa materia, garantendo che i cittadini abbiano accesso a un processo giusto e imparziale quando si trovano ad affrontare questioni di preavviso di fermo amministrativo.
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito. Prima ancora di affrontare la questione inerente la nullità delle notifica occorre preliminarmente porre in evidenza che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del
Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo ) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (,nella specie gli avvisi di CP_ addebito dell' (Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082).
Ciò posto l' in giudizio ha prodotto e depositato delle cartoline Controparte_3 postali dalle quali risultano regolarmente notificate quelle riferite all'avviso di addebito n. 371 2014 0004764713 000 alla data del 04.06.2014 e la n. 371 2014
000 8972757 000 alla data del 06.10.2014. Mentre con riguardo all'avviso di addebito n 371 2014 0015823524 000 l' ha depositato una cartolina postale da CP_2
cui si evince la irreperibilità del destinatario. occorre esaminare le notifiche fatte in caso di irreperibilità del destinatario. In caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto
- oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Le suddette ricerche - non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell' art. 140 cod. proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata (il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l'indirizzo, c.d. irreperibilità assoluta). Nella specie non vi è traccia delle ricerche, soltanto apprendendosi dalla cartolina postale che si ebbe una ricerca anagrafica che si limitò a confermare la residenza anagrafica nel luogo della notifica, mentre gli elementi che confermavano l'irreperibilità (assoluta) del contribuente non solo non appaiono decisivi ma soprattutto non risultano dal processo notificatorio. Né ovviamente costituisce indicazione delle ricerche la mera dizione "irreperibile" che sarebbe stata indicata nella relata. Ai fini della notificazione il messo notificatore , ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse il messo notificatore dia espresso conto
(Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003 , che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione". Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell' art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n.
19012 del 2017). Ciò posto, pertanto, sono da escludersi la sussistenza dei presupposti per configurare un' ipotesi di irreperibilità assoluta , per cui la notifica andava fatta ex art. 140 cpc La Consulta ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. Nella fattispecie in esame, dall'esame della relata è emerso la irritualità della notifica fatta in applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 e non applicando al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quindi la notifica va considerata invalida. Posto, pertanto l'invalidità della notifica è nulla anche l'intimazione di pagamento n. 071 2018 9041158065 000 e quindi non idonea ad interrompere la prescrizione degli avvisi impugnati.
Alla luce di quanto innanzi espresso passando ad esaminare la questione concernente la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati in particolare dell''avviso di addebito n. 371 2014 0004764713 000 notificato il 04.06.2014 e avviso di addebito n. 371 2014 0008972757 000 notificato il 06.10.2014 ; va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n.
335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.
19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione delle cartella di pagamento impugnata . Posto che dell''avviso di addebito n. 371 2014 0004764713 000 è stato notificato il 04.06.2014 e l'avviso di addebito è stato notificato n. 371 2014 0008972757 000 il 06.10.2014 ( cfr.si evince oltre dalle cartoline postali ) sono trascorsi i cinque anni per interrompere la prescrizione. Per cui analizzando le notifiche riportate negli avvisi di addebito innanzi impugnati è comunque maturato il quinquennio di prescrizione degli avvisi di addebito impugnati. Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra , risulta fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito.
Mentre in relazione all'avviso di addebito n. 371 2014 0015823524 000 stante la sua nullità ,il dies a quo per determinare il termine di prescrizione, decorre dalla data in cui i contributi dovevano essere saldati. Pertanto nella fattispecie in esame riguardando il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2013 il dies a quo comincia a decorrere dal 07.07.2014 maturando la prescrizione nell'anno 2019. Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra e preso atto delle considerazione innanzi fatte in merito all'avviso di addebito n. 371 2014 00015823524 000 , risulta fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito. non trovando applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione essendo maturata la prescrizione antecedente all'applicazione delle disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione
Per quanto riguarda le cartella di pagamento dell' si prende atto di quanto CP_4
dichiarato dall'Ente Assicurativo nella sua memoria difensiva di aver proceduto allo sgravio della cartelle impugnate e chiesto la cessata materia del contendere . Il Tribunale non può che prendere atto delle dichiarazioni delle parti, le quali hanno dato atto dell'avvenuto sgravio delle cartelle impugnate . Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere,.
Passando ad esaminare l'eccezione dell' in merito alla carenza di legittimazione CP_7
passiva occorre rilevare che le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n.
7514 dell'8 marzo 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. . La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata su quali fossero le “giuste parti” del processo, con esiti tutt'altro che omogenei. Un primo orientamento è stato quello cristallizzato nella sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 delle
Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. U, n. 16412/2007,).Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in cui il concessionario sia l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso incomberebbe l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo. In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento hanno ritenuto non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi precisare che la legge impone all'ente riscossore di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.Seguendo il dettato normativo, la giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente (Sez, 5, n. 13082/2011).Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.
(adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 14991/2020).Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione.
Pertanto, l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Sez. L, n. 5625/2019).
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 CP_ cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio essendo stata parzialmente accolta la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
07180 2022 00012 882 000 ;
b – Dichiara prescritti gli avvisi di addebito n. 371 2014 0004764764713 000 ; 371 2014
0008972757 000; n. 371 2014 0015823524 000 ;
c – Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell'Ente Assicurativo;
CP_4
CP_ d - Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1.505,70 , oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola lì 16.01.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 6302/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Aselli presso il cui studio Parte_1
domicilia in Marigliano al Corso Umberto I
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Giancarlo Cipollaro de L'Ero presso il quale domicilia in Napoli alla via S.
Lucia
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. in proprio in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pepe e domiciliato presso l'avvocatura dell' Controparte_3
in Nola alla via Variante 7bis
Altro Opposto
E in persona del suo . rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Petrillo e CP_4 CP_5
domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti la ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180 2022 00012882 000 basato sia crediti di natura previdenziale ed assistenziali che venivano impugnati. Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità del preavviso di fermo amministrativo per non esserle mai stati notificati gli atti prodomici oltre ad eccepire la decadenza e la prescrizione con vittoria di spese ed onorarti di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_6
articolata memoria difensiva impugnando in toto il ricorso introduttivi inquanto del tutto infondato sia in punto di fatto che di diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inamissibilità dell'azione per CP_2 carenza di interesse ad agire e la sua tardività. Concludeva per i rigetto dell'avverso ricorso siccome tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare gli avvisi opposti, con conseguente condanna di parte opponente al suo adempimento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva anche l' eccependo la tardività dell'opposizione e nel merito CP_4
l'infondatezza della domanda in quanto del tutto infondata. Chiedeva infine , la cessata materia del contendere in quanto avendo appreso , a seguito della notifica del ricorso della cessata attività da parte della ricorrente, provvedeva d'ufficio allo sgravio degli atti impugnati.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante ,. Tanto premesso in fatto, ritiene il giudice che correttamente l'attore abbia esperito il rimedio di cui all'art.615 cpc comma I poiché contesta sia l'omessa notifica delle cartelle esattoriali degli atti prodomici sia fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo(prescrizione).Ha anche correttamente adito l'intestato ufficio indicato dalla legge come competente per l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, trattandosi nella specie di contributi previdenziali e assicurativi che si identifica anche con quello territorialmente competente individuato nella norma contenuta nell'art. 444 cpc.. Inoltre, se si consideri che la domanda è volta a censurare attività direttamente riferibili all'agente della riscossione (mancata notifica dell'iscrizione del fermo e quant'altro) e che viene posta in discussione la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità
CP_ della riscossione, si evidenzia altresì palese la sua legittimazione ( e ad essere CP_4
convenuto nel presente giudizio sicchè si rivela destituita di fondamento anche l'eccezione sul punto.
Occorre, inoltre, evidenziare preliminarmente in merito alla riferita eccezione di carenza di interesse ad agire emendata dalla parti resistenti in merito alla impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, occorre rilevare che il preavviso di fermo amministrativo introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall CP_1
alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art 86 secondo
[...]
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. i Supremi Giudici hanno ribadito chiaramente che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo deve essere trattata come un'entità separata e deve essere esaminata nel merito dalla giurisdizione competente. La decisione sottolinea l'importanza di una corretta interpretazione delle leggi relative a questa materia, garantendo che i cittadini abbiano accesso a un processo giusto e imparziale quando si trovano ad affrontare questioni di preavviso di fermo amministrativo.
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito. Prima ancora di affrontare la questione inerente la nullità delle notifica occorre preliminarmente porre in evidenza che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del
Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo ) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (,nella specie gli avvisi di CP_ addebito dell' (Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082).
Ciò posto l' in giudizio ha prodotto e depositato delle cartoline Controparte_3 postali dalle quali risultano regolarmente notificate quelle riferite all'avviso di addebito n. 371 2014 0004764713 000 alla data del 04.06.2014 e la n. 371 2014
000 8972757 000 alla data del 06.10.2014. Mentre con riguardo all'avviso di addebito n 371 2014 0015823524 000 l' ha depositato una cartolina postale da CP_2
cui si evince la irreperibilità del destinatario. occorre esaminare le notifiche fatte in caso di irreperibilità del destinatario. In caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto
- oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Le suddette ricerche - non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell' art. 140 cod. proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata (il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l'indirizzo, c.d. irreperibilità assoluta). Nella specie non vi è traccia delle ricerche, soltanto apprendendosi dalla cartolina postale che si ebbe una ricerca anagrafica che si limitò a confermare la residenza anagrafica nel luogo della notifica, mentre gli elementi che confermavano l'irreperibilità (assoluta) del contribuente non solo non appaiono decisivi ma soprattutto non risultano dal processo notificatorio. Né ovviamente costituisce indicazione delle ricerche la mera dizione "irreperibile" che sarebbe stata indicata nella relata. Ai fini della notificazione il messo notificatore , ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse il messo notificatore dia espresso conto
(Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003 , che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione". Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell' art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n.
19012 del 2017). Ciò posto, pertanto, sono da escludersi la sussistenza dei presupposti per configurare un' ipotesi di irreperibilità assoluta , per cui la notifica andava fatta ex art. 140 cpc La Consulta ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. Nella fattispecie in esame, dall'esame della relata è emerso la irritualità della notifica fatta in applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973 e non applicando al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quindi la notifica va considerata invalida. Posto, pertanto l'invalidità della notifica è nulla anche l'intimazione di pagamento n. 071 2018 9041158065 000 e quindi non idonea ad interrompere la prescrizione degli avvisi impugnati.
Alla luce di quanto innanzi espresso passando ad esaminare la questione concernente la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati in particolare dell''avviso di addebito n. 371 2014 0004764713 000 notificato il 04.06.2014 e avviso di addebito n. 371 2014 0008972757 000 notificato il 06.10.2014 ; va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n.
335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.
19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06).
Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione delle cartella di pagamento impugnata . Posto che dell''avviso di addebito n. 371 2014 0004764713 000 è stato notificato il 04.06.2014 e l'avviso di addebito è stato notificato n. 371 2014 0008972757 000 il 06.10.2014 ( cfr.si evince oltre dalle cartoline postali ) sono trascorsi i cinque anni per interrompere la prescrizione. Per cui analizzando le notifiche riportate negli avvisi di addebito innanzi impugnati è comunque maturato il quinquennio di prescrizione degli avvisi di addebito impugnati. Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra , risulta fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito.
Mentre in relazione all'avviso di addebito n. 371 2014 0015823524 000 stante la sua nullità ,il dies a quo per determinare il termine di prescrizione, decorre dalla data in cui i contributi dovevano essere saldati. Pertanto nella fattispecie in esame riguardando il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2013 il dies a quo comincia a decorrere dal 07.07.2014 maturando la prescrizione nell'anno 2019. Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito di cui sopra e preso atto delle considerazione innanzi fatte in merito all'avviso di addebito n. 371 2014 00015823524 000 , risulta fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito. non trovando applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione essendo maturata la prescrizione antecedente all'applicazione delle disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione
Per quanto riguarda le cartella di pagamento dell' si prende atto di quanto CP_4
dichiarato dall'Ente Assicurativo nella sua memoria difensiva di aver proceduto allo sgravio della cartelle impugnate e chiesto la cessata materia del contendere . Il Tribunale non può che prendere atto delle dichiarazioni delle parti, le quali hanno dato atto dell'avvenuto sgravio delle cartelle impugnate . Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere,.
Passando ad esaminare l'eccezione dell' in merito alla carenza di legittimazione CP_7
passiva occorre rilevare che le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n.
7514 dell'8 marzo 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. . La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata su quali fossero le “giuste parti” del processo, con esiti tutt'altro che omogenei. Un primo orientamento è stato quello cristallizzato nella sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 delle
Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. U, n. 16412/2007,).Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in cui il concessionario sia l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso incomberebbe l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo. In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento hanno ritenuto non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi precisare che la legge impone all'ente riscossore di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.Seguendo il dettato normativo, la giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente (Sez, 5, n. 13082/2011).Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.
(adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 14991/2020).Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione.
Pertanto, l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Sez. L, n. 5625/2019).
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 CP_ cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio essendo stata parzialmente accolta la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
07180 2022 00012 882 000 ;
b – Dichiara prescritti gli avvisi di addebito n. 371 2014 0004764764713 000 ; 371 2014
0008972757 000; n. 371 2014 0015823524 000 ;
c – Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell'Ente Assicurativo;
CP_4
CP_ d - Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1.505,70 , oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola lì 16.01.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino