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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22294/2023 promossa da:
, nato a Gafsa, in [...], il [...] (CUI: 03BWHX0), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Marco Capriata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Alessandria del 28.8.2023 notificato l'23.11.2023, di rigetto della domanda di rilascio di permesso per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita né comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 22.6.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso per Protezione speciale, il Questore di Alessandria, con provvedimento prot. n. 0027669, reso in data 28.8.2023 e notificato il 23.11.2023 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha rilevato la presenza di motivi ostativi al rilascio del permesso, avendo l'attore riportato una condanna divenuta irrevocabile il 3.2.2020 per i delitti di cui agli artt. 612-bis c.p, 624-bis c.p e 624 c.p. co. 3 c.p., una condanna divenuta irrevocabile il 16.11.2018 per la violazione dell'art. 73, co. 1 D.P.R. 309/1990 e considerando come queste, unitamente ad ulteriori denunce per reati analoghi, legittimino la sua ascrivibilità alla categoria di soggetti pericolosi socialmente, di cui all'art. 1, co. 1, lett. c) D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.
A seguito del preavviso di rigetto dell'istanza di protezione speciale, emesso dalla Questura di
, la difesa ha inviato a mezzo PEC alcune osservazioni avverso il suddetto preavviso, CP_1
allegando documentazione in merito alle pendenze penali contestate a e volte a Pt_1 dimostrare come lo stesso non potesse essere ascritto alla categoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. c)
D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, rappresentando anche la sussistenza di legami familiari sul territorio nazionale (cfr. doc. 22). Successivamente, la difesa inoltrava ulteriori integrazioni con allegate sentenze di definizione favorevole delle pendenze penali di (cfr. doc. 23). Pt_1
La Questura di notificava a il decreto di rigetto Prot: 0027669 del 28.8.2023, CP_1 Pt_1 oggetto del ricorso in esame, con il quale il Questore respingeva l'istanza di Protezione speciale osservando come le integrazioni prodotte a seguito del preavviso di rigetto non fossero idonee a modificare la decisione di rigetto assunta che, nel giudizio di bilanciamento tra il rispetto alla vita privata e famigliare e l'interesse all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, ha ritenuto prevalente quest'ultimo.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Fissata udienza davanti al Giudice relatore al 4.12.2024, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo la difesa ha evidenziato come la Questura, nel considerare Pt_1
persona ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, non abbia operato un'adeguata valutazione del rischio di lesione dei diritti previsti dall'art. 8 CEDU.
Relativamente al percorso personale di la difesa ha documentato come diverse delle Pt_1
denunce a suo carico si siano concluse con sentenze di assoluzione e, in ogni caso, si riferivano a condotte passate e non attuali. Inoltre, è stato documentato come abbia continuato a Pt_1
lavorare (cfr. doc. 33) e sia stato in grado di sottoscrivere un contratto di locazione a suo nome (cfr. doc. 34). Per quanto riguarda la pericolosità sociale, la difesa ha evidenziato come la decisione del
Tribunale di Sorveglianza (cfr. doc. 26) di applicazione della misura alternativa, poi conclusasi positivamente, sia indice di un percorso di maturazione e distacco intrapreso da rispetto al Pt_1
reato per cui era stato condannato;
per quanto riguarda il reato di detenzione di sostanze stupefacenti egli ha aderito con successo al programma di messa alla prova, non riportando più denunce negli ultimi tre anni e aderendo positivamente anche ad un programma con il SERD (cfr. doc. 30, 31). Secondo la difesa, tutti questi aspetti denotano un positivo percorso di rieducazione e riabilitazione sociale di il quale ha dimostrato maturità, astenendosi dal commettere Pt_1
ulteriori reati e comprendendo gli errori commessi in passato.
In Italia, ha sempre lavorato regolarmente, dapprima come manovale edile e magazziniere Pt_1
e, attualmente, come addetto alla sicurezza con contratto a tempo indeterminato (cfr. docc. 35, 36,
47). Ha inoltre raggiunto l'indipendenza abitativa, sottoscrivendo a proprio nome un contratto di locazione (cfr. doc. 34).
Sulla sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso per protezione speciale vi sono dunque numerosi indici di inserimento e radicamento nel tessuto sociale italiano, sia dal punto di vista lavorativo e personale, che famigliare. infatti, lavora regolarmente, abita Pt_1
autonomamente, e ha attualmente una relazione sentimentale stabile da circa sei anni con una donna brasiliana.
All'udienza del 4.12.2024, interrogato liberamente dal Giudice, ha dichiarato – Pt_1
dimostrando una più che buona padronanza della lingua italiana - di essere in Italia dal 2007, di vivere attualmente a con il padre, pagando circa 400 euro a titolo di canone locativo. CP_1
Ha inoltre aggiunto di aver conseguito la terza media e il diploma alberghiero, e di lavorare attualmente come addetto alla sicurezza presso l'Outlet di Serravalle (AL), con contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 47).
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda deve essere accolta. risiede in Italia dal 2007, e, pur avendo la madre e il fratello residenti in [...], non ha Pt_1
più altri legami significativi con il suo paese di origine.
L'attore, infatti, attualmente vive con il padre in un appartamento sito a , in Via Milano CP_1
n. 91, regolarmente affittato con contratto di locazione a suo nome (cfr. doc. 45). ha inoltre svolto attività lavorativa nel corso degli anni, ottenendo diversi contratti a Pt_1
tempo determinato (cfr. docc. 35 e 36) e, attualmente, lavora come addetto alla sicurezza presso l'outlet di Serravalle (AL), con contratto trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.2024. Sul punto sono in atti il contratto di lavoro e l'estratto contributivo INPS emesso in data 20.11.2024 (cfr. doc. 44 e 47). Sul punto, all'udienza del 4.12.2024 ha dichiarato di Pt_1
guadagnare circa 1000 euro a titolo di stipendio. Inoltre, sempre in sede di udienza, ha Pt_1
aggiunto di avere una relazione sentimentale stabile da circa sei anni con una donna brasiliana e di trovarsi bene in Italia, specificando che i precedenti penali sono tutti definitivi e che non ci sono più pendenze di alcun tipo, come si può evincere dal certificato dei carichi pendenti presente in atti (cfr. doc. 27)
Ad avviso del Tribunale le produzioni documentali, le dichiarazioni rese dall'attore in udienza e le sentenze in atti, hanno consentito di superare i dubbi relativi alla pericolosità sociale in capo a egli è infatti una persona integrata, che risiede in Italia da quasi vent'anni anni, parla e Pt_1
comprende bene la lingua, lavora regolarmente con un contratto a tempo indeterminato, affitta regolarmente un'abitazione e ha sul territorio italiano importanti legami affettivi, quali il padre e la compagna.
Per quanto concerne i precedenti penali, si evidenzia che in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è stata emessa in data 8.6.2023 sentenza di non luogo a provvedere per esito positivo della messa alla prova, mentre il precedente per il reato di atti persecutori, risalente all'anno 2015, emerge dalla documentazione prodotta che il Tribunale di Sorveglianza (doc. 26), nell'applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare, conclusasi poi positivamente con la preventiva e anticipata liberazione del Sig. in data 22.11.2023, avesse già evidenziato Pt_1
un percorso di maturazione rispetto al reato di atti persecutori per cui era stato condannato, percorso evidentemente proseguito positivamente, come si evince dall'assenza di carichi pendenti. Tali fatti portano questo Collegio a ritenere non più attuale, né concreta la pericolosità sociale in capo al ricorrente.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...], in Parte_1
Tunisia, il 30.11.1989 (CUI: , il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al
D.lgs. 130/2020;
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. Andrea Natale
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22294/2023 promossa da:
, nato a Gafsa, in [...], il [...] (CUI: 03BWHX0), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Marco Capriata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Alessandria del 28.8.2023 notificato l'23.11.2023, di rigetto della domanda di rilascio di permesso per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita né comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 22.6.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso per Protezione speciale, il Questore di Alessandria, con provvedimento prot. n. 0027669, reso in data 28.8.2023 e notificato il 23.11.2023 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha rilevato la presenza di motivi ostativi al rilascio del permesso, avendo l'attore riportato una condanna divenuta irrevocabile il 3.2.2020 per i delitti di cui agli artt. 612-bis c.p, 624-bis c.p e 624 c.p. co. 3 c.p., una condanna divenuta irrevocabile il 16.11.2018 per la violazione dell'art. 73, co. 1 D.P.R. 309/1990 e considerando come queste, unitamente ad ulteriori denunce per reati analoghi, legittimino la sua ascrivibilità alla categoria di soggetti pericolosi socialmente, di cui all'art. 1, co. 1, lett. c) D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.
A seguito del preavviso di rigetto dell'istanza di protezione speciale, emesso dalla Questura di
, la difesa ha inviato a mezzo PEC alcune osservazioni avverso il suddetto preavviso, CP_1
allegando documentazione in merito alle pendenze penali contestate a e volte a Pt_1 dimostrare come lo stesso non potesse essere ascritto alla categoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. c)
D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, rappresentando anche la sussistenza di legami familiari sul territorio nazionale (cfr. doc. 22). Successivamente, la difesa inoltrava ulteriori integrazioni con allegate sentenze di definizione favorevole delle pendenze penali di (cfr. doc. 23). Pt_1
La Questura di notificava a il decreto di rigetto Prot: 0027669 del 28.8.2023, CP_1 Pt_1 oggetto del ricorso in esame, con il quale il Questore respingeva l'istanza di Protezione speciale osservando come le integrazioni prodotte a seguito del preavviso di rigetto non fossero idonee a modificare la decisione di rigetto assunta che, nel giudizio di bilanciamento tra il rispetto alla vita privata e famigliare e l'interesse all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, ha ritenuto prevalente quest'ultimo.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Fissata udienza davanti al Giudice relatore al 4.12.2024, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Nel ricorso introduttivo la difesa ha evidenziato come la Questura, nel considerare Pt_1
persona ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, non abbia operato un'adeguata valutazione del rischio di lesione dei diritti previsti dall'art. 8 CEDU.
Relativamente al percorso personale di la difesa ha documentato come diverse delle Pt_1
denunce a suo carico si siano concluse con sentenze di assoluzione e, in ogni caso, si riferivano a condotte passate e non attuali. Inoltre, è stato documentato come abbia continuato a Pt_1
lavorare (cfr. doc. 33) e sia stato in grado di sottoscrivere un contratto di locazione a suo nome (cfr. doc. 34). Per quanto riguarda la pericolosità sociale, la difesa ha evidenziato come la decisione del
Tribunale di Sorveglianza (cfr. doc. 26) di applicazione della misura alternativa, poi conclusasi positivamente, sia indice di un percorso di maturazione e distacco intrapreso da rispetto al Pt_1
reato per cui era stato condannato;
per quanto riguarda il reato di detenzione di sostanze stupefacenti egli ha aderito con successo al programma di messa alla prova, non riportando più denunce negli ultimi tre anni e aderendo positivamente anche ad un programma con il SERD (cfr. doc. 30, 31). Secondo la difesa, tutti questi aspetti denotano un positivo percorso di rieducazione e riabilitazione sociale di il quale ha dimostrato maturità, astenendosi dal commettere Pt_1
ulteriori reati e comprendendo gli errori commessi in passato.
In Italia, ha sempre lavorato regolarmente, dapprima come manovale edile e magazziniere Pt_1
e, attualmente, come addetto alla sicurezza con contratto a tempo indeterminato (cfr. docc. 35, 36,
47). Ha inoltre raggiunto l'indipendenza abitativa, sottoscrivendo a proprio nome un contratto di locazione (cfr. doc. 34).
Sulla sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso per protezione speciale vi sono dunque numerosi indici di inserimento e radicamento nel tessuto sociale italiano, sia dal punto di vista lavorativo e personale, che famigliare. infatti, lavora regolarmente, abita Pt_1
autonomamente, e ha attualmente una relazione sentimentale stabile da circa sei anni con una donna brasiliana.
All'udienza del 4.12.2024, interrogato liberamente dal Giudice, ha dichiarato – Pt_1
dimostrando una più che buona padronanza della lingua italiana - di essere in Italia dal 2007, di vivere attualmente a con il padre, pagando circa 400 euro a titolo di canone locativo. CP_1
Ha inoltre aggiunto di aver conseguito la terza media e il diploma alberghiero, e di lavorare attualmente come addetto alla sicurezza presso l'Outlet di Serravalle (AL), con contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 47).
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda deve essere accolta. risiede in Italia dal 2007, e, pur avendo la madre e il fratello residenti in [...], non ha Pt_1
più altri legami significativi con il suo paese di origine.
L'attore, infatti, attualmente vive con il padre in un appartamento sito a , in Via Milano CP_1
n. 91, regolarmente affittato con contratto di locazione a suo nome (cfr. doc. 45). ha inoltre svolto attività lavorativa nel corso degli anni, ottenendo diversi contratti a Pt_1
tempo determinato (cfr. docc. 35 e 36) e, attualmente, lavora come addetto alla sicurezza presso l'outlet di Serravalle (AL), con contratto trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.2024. Sul punto sono in atti il contratto di lavoro e l'estratto contributivo INPS emesso in data 20.11.2024 (cfr. doc. 44 e 47). Sul punto, all'udienza del 4.12.2024 ha dichiarato di Pt_1
guadagnare circa 1000 euro a titolo di stipendio. Inoltre, sempre in sede di udienza, ha Pt_1
aggiunto di avere una relazione sentimentale stabile da circa sei anni con una donna brasiliana e di trovarsi bene in Italia, specificando che i precedenti penali sono tutti definitivi e che non ci sono più pendenze di alcun tipo, come si può evincere dal certificato dei carichi pendenti presente in atti (cfr. doc. 27)
Ad avviso del Tribunale le produzioni documentali, le dichiarazioni rese dall'attore in udienza e le sentenze in atti, hanno consentito di superare i dubbi relativi alla pericolosità sociale in capo a egli è infatti una persona integrata, che risiede in Italia da quasi vent'anni anni, parla e Pt_1
comprende bene la lingua, lavora regolarmente con un contratto a tempo indeterminato, affitta regolarmente un'abitazione e ha sul territorio italiano importanti legami affettivi, quali il padre e la compagna.
Per quanto concerne i precedenti penali, si evidenzia che in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è stata emessa in data 8.6.2023 sentenza di non luogo a provvedere per esito positivo della messa alla prova, mentre il precedente per il reato di atti persecutori, risalente all'anno 2015, emerge dalla documentazione prodotta che il Tribunale di Sorveglianza (doc. 26), nell'applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare, conclusasi poi positivamente con la preventiva e anticipata liberazione del Sig. in data 22.11.2023, avesse già evidenziato Pt_1
un percorso di maturazione rispetto al reato di atti persecutori per cui era stato condannato, percorso evidentemente proseguito positivamente, come si evince dall'assenza di carichi pendenti. Tali fatti portano questo Collegio a ritenere non più attuale, né concreta la pericolosità sociale in capo al ricorrente.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...], in Parte_1
Tunisia, il 30.11.1989 (CUI: , il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per C.F._1
protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al
D.lgs. 130/2020;
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. Andrea Natale