Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9733 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
! Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 9733 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 237/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI ------ Consigliere Cron.22336 Dott. Pietro CUOCO Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio S E NT ENZ A dal Sig. 1200 per diritti 8-1 0. 2001 sul ricorso proposto da: IO LI, IO EL quali eredi di AN IL CA IO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI €1,55 1.3000 DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrenti DF022303
contro
TI RT SRL, elettivamente domiciliato DF022304 in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che lo rappresenta e DF022531 €1,55 1.3000 difende unitamente agli avvocati COSMELLI GIORGIO, DE 2001 CELLERIA 1909 FRANCESCO SALVATORE, giusta procura speciale atto -1- DF022532 notar MONICA SCARAVELLI di ROMA del 5 gennaio 1999, REP. N. 947; - controricorrente avverso la sentenza n. 22861/97 del Tribunale di ROMA, depositata il' 29/12/97 R.G.N. 12293/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GHERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. FR SE ha lavorato presso lo stabilimento tipografico di Piazza Colonna n. 366 in Roma, alle dipendenze di azienda editrice e stampatrice di quotidiani (la titolarità della quale è stata, da ultimo, della "Tipografica Tiburtina" s.r.l.). Sulla premessa di avere lavorato di domenica per le edizioni del lunedi del giornale, con una frequenza prestabilita di due domeniche su quattro e riposo compensativo dopo sette, otto o più giorni continuativi di lavoro, ha chiesto al Pretore di Roma di accertare che, per ogni giornata di lavoro prestato dopo sei giorni consecutivi, gli spettava la maggiorazione dell'80% sulla paga ordinaria oppure il diverso importo determinato dal giudice "anche a titolo di indennità e/o risarcimento", con le conseguenziali statuizioni di condanna. Il Pretore, con sentenza in data 21 febbraio 1991, ha rigettato la domanda. Appellata la sentenza dal SE, il Tribunale di Roma ha rigettato l'impugnazione. Le argomentazioni del Tribunale risultano, in sintesi, così articolate nella sequenza logica che la Corte ritiene più opportuna, considerata altresì l'articolazione dei motivi del ricorso contro la sentenza. La disciplina legale di tutela del lavoro consente, in determinati settori di attività, tra cui quelli caratterizzati dalla pubblica utilità del servizio, una deroga ragionevole al principio generale del riposo dopo sei giorni di lavoro;
la deroga era stata specificamente contemplata dalla contrattazione collettiva, con la previsione di turni per il lavoro domenicale;
nell'attuazione dei turni, il giorno di riposo restava sempre compreso nella settimana successiva alla domenica lavorata, anche se cadeva dopo più di sei giorni di lavoro consecutivo, cosicché il superamento dell'orario normale e il conseguente carattere straordinario del lavoro prestato nel settimo giorno avrebbero richiesto precise indicazioni, che il lavoratore non aveva fornito, per individuare la "settimana" alla quale fare riferimento per accertare il superamento dell'orario normale;
in ogni caso, a partire dal contratto 23799.doc 3 collettivo del 1982, poteva essere definito come "straordinario" soltanto il lavoro eseguito oltre l'orario normale "giornaliero"; l'avvenuto rispetto del criterio del rapporto complessivo di un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro, secondo un turno che non comportava una prestazione particolarmente gravosa, escludeva la configurabilità di una fattispecie di illecito, con conseguente obblighi risarcitori, ovvero indennitari, diversi dalla retribuzione spettante per la maggiore penosità del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo di lavoro e derivanti dalla lesione del diritto alla salute e delle condizioni psico-fisiche; la particolare gravosità della prestazione resa per più di sei giorni lavorativi consecutivi, quale conseguenza ineliminabile del sistema dei turni negozialmente previsto, risultava presa in specifica considerazione dalla contrattazione collettiva, che, in aggiunta alla maggiorazione dell'80% sulla normale retribuzione giornaliera concessa "per il lavoro domenicale", assicurava ulteriori attribuzioni patrimoniali (tre ore di normale retribuzione per ogni domenica lavorata, compenso computabile ai fini degli istituti retributivi indiretti;
indennità ad personam per i dipendenti che erano in organico alla data del 25/6/72 e godevano a tale data di un miglior trattamento per lavoro domenicale;
gratifica annuale di importo pari alla retribuzione di complessivi sessanta giorni, istituita con accordo aziendale del 13 ottobre 1971 proprio in relazione al lavoro prestato per l'edizione del lunedì dei quotidiani e in sostituzione dei diversi compensi previsti dagli accordi aziendali anteriori, correlati non solo al lavoro domenicale ma anche al mancato riposo); nel caso concreto, i ritardati riposi erano stati in numero assai contenuto per ciascun anno, cosicché l'importo complessivo dei benefici goduti dai turnisti era pienamente adeguato a compensare la particolare penosità della prestazione;
su tale questione, infine, erano tardive le deduzioni del lavoratore in ordine alla circostanza che anche i non turnisti avevano goduto degli stessi vantaggi attribuiti ai turnisti, ma doveva ritenersi comunque irrilevante il relativo accertamento, in quanto non in grado di inficiare la conclusione che la società aveva pagato tutto quanto dovuto ai turnisti. 23799.doc 4 La cassazione della sentenza è chiesta dalle eredi del lavoratore, Rosalia SE e Daniela SE, con ricorso articolato in otto motivi e illustrato con memoria, al quale resiste con controricorso la "Tipografica Tiburtina" s. r. 1., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15 L. 370/1934, art. 36 Cost., 115 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Si sostiene che le parole "ogni settimana", usate nell'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, andavano interpretate nel senso che la pausa deve cadere dopo sei giorni di lavoro e non nel senso che sia sufficiente un giorno di riposo per ogni settimana di calendario, sicché, ove il lavoratore presti la sua attività di domenica, fruendo del riposo dopo più di sei giorni consecutivi di lavoro, egli ha diritto oltre che alla maggiorazione per la particolare penosità del lavoro domenicale, anche ad un'indennità risarcitoria per la mancata fruizione del riposo con la cadenza di legge. Né per andare in contrario avviso può addursi la lettera dell'art. 5 della stessa legge, dovendo tale disposizione essere interpretata - alla luce dei principi fissati dall'art. 36 Cost. - nel senso che la deroga ivi prevista alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non implica anche la deroga alla regola della periodicità ordinaria di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, sicché, nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese stampatrici ed editrici di giornali, in assenza di specifico rinvio legislativo, non è ammessa la possibilità della fruizione del riposo settimanale oltre il settimo giorno di lavoro, con la conseguenza che la contrattazione collettiva, che preveda, in deroga al suddetto principio, la possibilità di tale diversa cadenza del riposo settimanale, deve considerarsi invalida. La deroga ex art. 5 1. 370/1934 consente, 23799.doc 5 pertanto, soltanto il sacrificio del diritto a godere del riposo settimanale nella domenica, sacrificio che in ogni caso deve essere specificamente compensato. Solo in casi eccezionali e per determinate categorie di lavoratori (personale viaggiante addetto ai vagoni letto;
commessi viaggiatori e personale equiparabile), la legge ammette la deroga, oltre che alla regola del riposo settimanale la domenica, anche a quella relativa all'intervallo fra un riposo ed un altro.
2. Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15, L. 370/1934, art. 36 Cost. e art. 112 c.p.c.; nonché ornessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Si deduce che, anche nell'ipotesi di ritenuta derogabilità della regola del riposo dopo sei giornate lavorative, la deroga posta dal contratto collettivo di settore non poteva ritenersi legittima in assenza di uno specifico rinvio da parte del legislatore all'autonomia contrattuale. La Corte costituzionale aveva, infatti, ammesso la possibilità di una deroga anche per effetto della contrattazione collettiva, ma solo in casi in cui la legge operi un espresso riferimento a detta contrattazione per la regolamentazione dei riposi. La Corte, in altri termini, aveva inteso affermare che la legge ordinaria può affidare alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare la periodicità del riposo settimanale senza con ciò porsi in contrasto con l'art. 36 Cost., a condizione, però, che tale disciplina rispetti determinati criteri (necessità di tutela di apprezzabili interessi;
non snaturamento del rapporto, nel complesso, di un giorno di riposo e sei di lavoro;
non superamento dei limiti della ragionevolezza) e che eventuali deroghe siano contenute nei limiti strettamente necessari. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non aveva considerato che non era consentito alla contrattazione collettiva introdurre una periodicità dei riposi diversa da quella generale in ragione della inesistenza di una norma di legge di rinvio alla suddetta contrattazione.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15, L. 370/1934, art. 36 Cost., art. 1362 c.c. in relazione al contratto collettivo, 23799.doc 6 art. 112 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, si sostiene che il Tribunale ha errato nell'interpretare gli art. 4 e 5 della contrattazione collettiva, perché emergeva da detti articoli che alla previsione del riposo settimanale faceva riscontro quella di una settimana lavorativa di 6 giorni con un orario normale di lavoro di 6 ore al giorno e 36 ore settimanali e l'attribuzione, alle prestazioni eccedenti tale orario, della natura di "lavoro straordinario" con diritto alle relative maggiorazioni. Il Tribunale, pertanto, per potere affermare la sussistenza in seno al contratto collettivo di una valida deroga al principio della cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, avrebbe dovuto quanto meno dar conto delle predette norme, per poi escluderne la rilevanza o ridimensionarne la portata. Ed in analoghi errori interpretativi era incorso il Tribunale nella lettura dell'art. 4 del contratto collettivo del 1982, in quanto, se avesse applicato anche in tale caso i criteri di ermeneutica contrattuale, avrebbe concluso che le parti avevano chiarito - nell'ultima parte del terzo comma che il regime lavorativo - previsto dai precedenti contratti era basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo (previsione riferibile anche a coloro che lavoravano di domenica) ed inoltre avevano inteso escludere una deroga al principio della cadenza ebdomadaria del riposo. Si addebita, infine, al Tribunale di avere assegnato un non condivisibile significato al termine "riposo compensativo" in quanto l'aggettivo, lungi dal dovere essere necessariamente interpretato come indicativo di "compenso" per la mancata fruizione del riposo settimanale, poteva e doveva essere interpretato come indicativo della funzione di sostituire il riposo domenicale che, nel nostro ordinamento, costituisce la regola.
4. Col quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: artt.3, 5, 8, 15 L.n.370/34; art.36 Cost.Rep.; art.1362 c.c. in relazione al c.c.n.l.; art.112 c.p.c. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e sostengono che il Tribunale, nell'escludere la configurabilità come lavoro straordinario (con diritto alle relative 23799.doc maggiorazioni) di quello oltre il settimo giorno, ha affermato che la prestazione oltre l'orario settimanale (straordinaria) presupponeva la predeterminazione di un ciclo fisso di sette giorni, non essendo sufficiente l'indicazione di qualsiasi sequenza di sei giorni successivi al riposo e, dunque, essendosi rispettata la media di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, la prestazione nel settimo giorno non avrebbe potuto essere ricondotta alla disciplina contrattuale del lavoro straordinario. Inoltre, dopo il 1982, il contratto collettivo avrebbe introdotto una diversa disciplina dello straordinario, considerato come prestazione resa oltre il normale orario di lavoro giornaliero e non più settimanale. Siffatto ragionamento presuppone l'erronea affermazione della legittimità della deroga alla cadenza settimanale del riposo. Ma anche a seguire la prospettiva del giudice di merito, lo stesso aveva erroneamente affermato la necessità della predeterminazione del ciclo settimanale: la settimana non era un ciclo predeterminato e fisso, ma si tratta di una qualsiasi sequenza di sei giorni che si colloca immediatamente prima del giorno di riposo. E la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva compensava la maggiore penosità e l'aggravio psico-fisico di siffatta prestazione. Illogica era anche l'affermazione del Tribunale secondo cui la prestazione nel settimo giorno non sarebbe straordinaria per essere stato rispetto il rapporto medio di sei giorni di lavoro ed uno di riposo: dalla lettura dell'art.4 del c.c.n.l. si deve escludere che, essendo previsto un regime lavorativo basato su sei giorni continuativi e uno di riposo, l'aggettivo consecutivo, legittimi il riferimento alla prestazione media distribuita nella settimana, secondo il criterio, ai fini del calcolo dello straordinario, dei contratti anteriori al 1982. Quando le parti avevano inteso riferirsi ad una prestazione media lo avevano detto espressamente (in particolare nei contratti successivi al 1982, secondo il criterio di 35 ore dell'orario medio di fatto, conseguente all'adeguamento al regime ultrasettimanale del 5+1).
5. Col quinto motivo, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: artt. 3, 5, 8, 15 1. n.370/34 art.36 Cost. Rep.; art.1362 c.c. in relazione al c.c.n.l.; art.112 c.p.c. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto - decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) e censura l'affermazione del Tribunale 23799.doc 8 secondo cui la prestazione resa nel settimo giorno non costituirebbe comunque straordinario successivamente al 1982, stante la diversa nozione di straordinario giornaliero adottato nei c.c.n.l. successivi a tale anno i quali, per i giornali con edizione del lunedì, prevedevano un regime lavorativo articolato, essenzialmente, su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo e consideravano lavoro straordinario quello oltre l'orario normale giornaliero come sopra determinato e ne determinavano la retribuzione secondo varie ipotesi. La sentenza di appello non indicava la norma contrattuale dalla quale sarebbe derivata l'esclusione di un orario settimanale e la natura straordinario della prestazione eseguita oltre tale orario. In particolare il Tribunale non aveva tenuto conto della determinazione della retribuzione settimanale in base ad un orario di 36 ore (art.4); la distinzione (art.4) tra orario settimanale di fatto di 35 ore e l'orario contrattuale di 36 ore settimanali;
il riferimento dell'art.7 all' orario normale giornaliero o settimanale. L'introduzione, a fianco dei turni settimanali, di quelli ultrasettimanali di cinque giorni di lavoro e uno di riposo, spiega perché le parti del contratto del 1982 si sono riferite, ai fini dello straordinario, ad un orario giornaliero: in assenza di tale specificazione, i lavoratori non impiegati nel turni ultrasettimanali non avrebbero diritto ad alcuna maggiorazione ex art.7 perché lavorando cinque giorni anziché sei difficilmente avrebbero potuto superare l'orario settimanale di 36 ore. Peraltro non costituiva straordinario solo il lavoro eccedente l'orario giornaliero: si vi sarebbe stato, in tale ipotesi, pregiudizio per tutti i lavoratori non impiegati nei turni che, pur lavorando oltre 36 ore, non avrebbero avuto diritto aultrasettimanali maggiorazione. A conferma indiretta di ciò, l'art.6 c.c.n.l. stabilisce che è considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero e, inoltre, il lavoro straordinario non collegato con l'orario normale come sopra detto e quello che fosse 23799.doc 9 prestato in eccedenza delle due ore di cui al comma che precede, in relazione alle deroghe previste dalla legge, verrà retribuito con l'aumento dell'80%.
6. Col sesto motivo, i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: artt.3, 5, 8, 15 L. n.370/34, art.36 Cost. Rep.; art.1362 c.c. in relazione al c.c.n.l.; art.112 c.p.c. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto - decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) si dolgono dell'esclusione del risarcimento per la prestazione resa nel settimo giorno, in quanto, secondo il Tribunale, a) sarebbe consentita la deroga alla cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro ricorrendo le condizioni previste dalla Corte costituzionale, e b) il trattamento complessivo riconosciuto dalla contrattazione collettiva e nazionale sarebbe ampiamente satisfattivo anche del maggior sacrificio imposto dalla prestazione del settimo giorno. Ma sul punto a) sarebbe mancata la prova, facente carico al datore di lavoro, della ricorrenza delle condizioni legittimanti lo spostamento del riposo oltre i sei giorni lavorativi. In particolare avrebbe dovuto accertarsi, ai fini della deroga alla cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi occorre anche l'ulteriore requisito della evidente necessità, da valutarsi caso per caso in relazione alle esigenze concrete della produzione. Inoltre, la deroga alla cadenza ebdomadaria del riposo settimanale non comportava anche la deroga alla periodicità ordinaria di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro che sussiste solo in casi di evidente necessità e a condizione che non venga snaturato o eluso il rapporto di un giorno di riposo ogni sei di lavoro e non siano superati i limiti di ragionevolezza. In caso di inosservanza ingiustificata delle regola sulla cadenza del riposo settimanale, la prestazione è contra legem (art.2126 c.civ.) con obbligo di compensare il danno da usura. Doveva quindi considerarsi che non erano state dedotte evidenti necessità di deroga alla cadenza ebdomadaria del riposo, specie dopo l'adozione, nel periodo successivo al 1982 di turni ultrasettimanali di cinque giorni di lavoro e uno di riposo. Doveva anche considerarsi che il c.c.n.l. disciplina specificamente il solo lavoro domenicale non anche quello reso nel settimo giorno. 23799.doc 10 Il Tribunale non aveva ritenuta allegata la lesione del bene della salute, mentre avrebbe dovuto ritenere che tale lesione era oggetto di presunzione assoluta in caso di prestazione nel settimo giorno e che l'eventuale assenza in concreto di lesione, non per ciò stesso rendeva legittima la deroga.
7. Col settimo motivo, i ricorrenti deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art.3, 5, 8, 15 L.n. 370/34; art.36 Cost.Rep.; art.1362 c.c. in relazione al c.c.n.l.; 112, 115, 116, 421 c.p.c. - Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.). Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i compensi complessivamente percepiti dal lavoratore (oltre alla maggiorazione dell'80% sulla retribuzione giornaliera) sarebbero stati di per sé sufficienti a remunerare anche la maggiore onerosità del lavoro nel settimo giorno. A tal proposito, però, il Tribunale non ha spiegato da quale clausola della contrattazione integrativa aziendale derivasse l'imputabilità degli emolumenti esplicitamente ed esclusivamente istituti per la giornata di domenica alla maggiore penosità del lavoro nel settimo giorno. Era contraddittoria l'affermazione che la maggiore dell'80% era individuabile come specifico compenso remunerativo della gravosità della prestazione domenicale in quanto concessa in riferimento a esso e l'assunto secondo cui erano imputabili al lavoro nel settimo giorno compensi parimenti collegati al lavoro domenicale, in assenza di dati certi ed incontestabili, per semplice presunzione. Si sarebbe dovuto invece escludere che, prevedendo il contratto la fruizione del riposo nel settimo giorno, le maggiorazioni contrattuali per lavoro domenicale fossero destinate a remunerare il lavoro nel settimo giorno, tanto è vero che furono sempre corrisposte anche quando i lavoratori avevano fruito del riposo nel settimo giorno. D'altra parte, se si fosse tratto di corrispettivo a fronte di una violazione di legge la pattuizione sarebbe stata priva di efficacia. Analoghe considerazioni si sarebbero imposte esaminando gli accordi aziendali dal 21 febbraio 1959 al 18 settembre 1973 non esaminati dal Tribunale (e trascritti in parte qua 23799.doc 11 nel ricorso) e per gli accordi aziendali 30 ottobre 1970 (prevedente per ogni domenica lavorata una giornata di riposo settimanale retribuita al 100% della retribuzione ordinaria) l'accordo 13 ottobre 1971 prevedente una gratifica annuale secondo le qualifiche di appartenenza, indipendentemente dall'orario di lavoro praticato, ecc.. Era pacifico che gli emolumenti previsti dagli accordi aziendali si riferiscono alla prestazione domenicale e come tali erogati anche ai lavoratori che, pur lavorando di domenica, avevano fruito del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Del pari errata era l'affermazione del Tribunale secondo cui dal raffronto tra i settimi giorni lavorati nell'anno, con la gratifica annuale, pari a sessanta giorni di retribuzione, e con gli altri emolumenti, si sarebbe egualmente pervenuti ad un giudizio di congruità e di adeguatezza anche della retribuzione per il differimento del riposo settimanale. La società non aveva chiesto un giudizio di sufficienza della retribuzione. Il Tribunale si sarebbe così pronunciato ultra petita e senza considerare che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore era da porsi in relazione con i notevoli introiti dell'edizione del lunedì. A tale proposito il Tribunale avrebbe dovuto proseguire l'indagine d'ufficio e comunque motivare a tale proposito.
8. Con l'ottavo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 112, 115, 116 e 421 c.p.c., 94 e 95 disp. att.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Si deduce che il Tribunale ha errato nel non ammettere la prova circa la corresponsione delle stesse indennità anche ai dipendenti non turnisti, circostanza, questa, ritualmente introdotta in causa e comunque da accertare utilizzando i poteri istruttori di ufficio.
9. I primi sette motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente perché concernono questioni fra loro strettamente connesse, tutte aventi ad oggetto la questione della disciplina legale e contrattuale del riposo oltre il sesto giorno lavorativo. La Corte li 23799.doc 12 giudica privi di fondamento, conformemente alle decisioni già emanate sopra questioni analoghe, non essendo stati dedotti profili nuovi che possano indurre a discostarsi dai precedenti (cfr., fra le decisioni più recenti, Cass., 30 agosto 2000, n. 11419; 30 agosto 2000, n. 11429). Le problematiche sottoposte al vaglio della Corte dai motivi di ricorso necessitano che sia richiamato il complesso degli orientamenti espressi sul tema del trattamento economico dovuto dal datore di lavoro al dipendente che abbia prestato lavoro nel giorno destinato al riposo settimanale, perché le diverse fattispecie presentano elementi comuni, con stretti collegamenti tra le soluzioni adottate. 10. La prima ipotesi da considerare è rappresentata dal lavoro domenicale con riposo compensativo nell'arco di sette giorni. Un orientamento ormai consolidato riconosce il diritto del lavoratore ad un supplemento di retribuzione diretto a compensare la «penosità» del lavoro svolto nel giorno della domenica, sul rilievo che è presente nell'ordinamento positivo un principio generale secondo il quale il giorno del riposo settimanale deve coincidere di regola con la domenica, essendo questo il giorno in cui, nell'ambito della comunità dove il lavoratore vive, è organizzata in forme varie l'utilizzazione del tempo libero e nel quale, pertanto, il lavoratore stesso può maggiormente dedicarsi alle tipiche forme di vita familiare e sociale. Sulla premessa che il primo comma dell'art. 36 Cost. commisura la retribuzione, oltre che alla quantità, alla qualità del lavoro, qualità che deve essere valutata anche con riguardo al maggior costo personale richiesto al dipendente, si osserva che il riposo settimanale non ha soltanto lo scopo di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, ma serve anche a rendere possibile un'adeguata partecipazione del medesimo a quelle forme di vita familiare, sociale e di relazione che, per consuetudine, si svolgono di domenica, con la conseguenza che il lavoratore deve essere adeguatamente compensato per la perdita della possibilità di accedere alle iniziative collettive di utilizzazione della giornata domenicale, solitamente destinata al riposo della generalità dei lavoratori (Cass., sez. un., 10 novembre 23799.doc 13 1982, n.5923, decisione alla quale si sono uniformate le sentenze successive: tra le più recenti, cfr. Cass. 19 marzo 1999, n. 2555). Peraltro, anche la Corte costituzionale ha avuto modo di enunciare il medesimo principio con la sentenza 22 gennaio 1987, n. 16. 10.1. Tuttavia, nell'applicazione del principio suesposto alle singole fattispecie, si sono manifestati aspetti di incertezza con riguardo specifico all'ipotesi dei lavoratori "turnisti", cioè di quei lavoratori che prestano normalmente, per effetto di una deterrninata organizzazione aziendale, la loro opera nelle giornate di domenica, con spostamento programmato del giorno di riposo rispetto alla domenica, pur nell'ambito di sette giorni. Accade di norma, infatti, che le parti sociali contemplino, in sede di negoziazione collettiva, un trattamento differenziato per questi lavoratori rispetto a quello degli altri dipendenti che fruiscono regolarmente del riposo settimanale ed il problema interpretativo che si pone è se questo trattamento sia diretto proprio a compensare la maggiore penosità del lavoro domenicale, con i necessari requisiti di adeguatezza ai sensi dell'art. 36 Cost. 10.2. Le sezioni unite della Corte, investite della questione al fine di superare gli accennati aspetti di incertezza, hanno definitivamente stabilito che il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica, può essere soddisfatto non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura (indennità o giorni di riposo aggiuntivo) che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto ai dipendenti non turnisti e siano sinallagmaticamente collegabili alle peculiarità della prestazione, ma anche solo per effetto della mancanza in concreto di una diversa e specifica ragione delle attribuzioni patrimoniali differenziate, salva la formulazione del giudizio di congruità secondo il parametro dell'art. 36 Cost. con la particolare cautela richiesta quando si tratta di affermare il contrasto tra le previsioni di un contratto collettivo e il principio costituzionale (Cass., sez. un., 8 ottobre 1991, n. 10513; in senso conforme è la giurisprudenza successiva: cfr., Cass. 20 gennaio 1994, n. 482, n. 489, n. 5045). 23799.doc 14 11. La seconda fattispecie da considerare è costituita dal lavoro domenicale senza riposo compensativo. Intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite della Corte hanno stabilito che il lavoratore il quale presti la sua opera per sette giorni, senza la fruizione del giorno di riposo, ha diritto: a) alla retribuzione della giornata lavorata in più (posto che la retribuzione normale compensa soltanto sei giorni per settimana); b) alla maggiorazione per la "penosità" del lavoro domenicale (secondo i principi e i criteri esposti sub n. 10.2); c) al risarcimento del danno subito a causa dell'usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, per un titolo autonomo, quindi, rispetto a quello del compenso per la maggiore penosità del lavoro domenicale;
con riguardo alla riparazione di tale pregiudizio, si è chiarito (ed era questa la questione oggetto del contrasto di giurisprudenza), come non esista un criterio legale o un principio di razionalità che imponga di liquidare il danno in misura pari alla retribuzione giornaliera, dovendo il giudice di merito determinarlo in concreto, eventualmente valorizzando il complesso degli istituti del contratto collettivo che prendono in considerazione gli aspetti di gravosità delle prestazioni lavorative (Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1607). 11.1. Nella sentenza indicata, con riguardo alla fattispecie della mancata fruizione del riposo settimanale, è chiara la distinzione fra credito di natura retributiva (compenso della maggiore penosità della prestazione) e credito di natura risarcitoria, derivante dal pregiudizio di un diritto di natura personale (usura psico-fisica, quale lesione del diritto fondamentale alla salute o di altro diritto esistenziale tutelato dalla Costituzione). L'intervento delle sezioni unite non ha, tuttavia, chiarito se il lavoratore, per ottenere il risarcimento del pregiudizio arrecato ad un diritto non patrimoniale, debba dimostrare in concreto la lesione di tale diritto. Ed infatti, vi sono non poche pronunce che enunciano espressamente il principio secondo il quale dall'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi che gli derivano dall'art. 36 Cost. discende automaticamente, cioè senza bisogno della relativa prova, la ragione di danno relativa all'usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, 23799.doc 15 Cass., 12334/1997; 867/1998; 704/1999; 2455/2000). Ma altre si esprimono in senso contrario, nel presupposto che l'art. 36 Cost. tutela - con il porre una disciplina inderogabile anche ad opera della legge ordinaria - esclusivamente diritti di natura economica, cosicché, in applicazione dell'art. 2697 c.c., il cosiddetto danno biologico (o comunque la lesione di altro diritto fondamentale della persona) deve essere provato nella sua esistenza e nel nesso di causalità con l'inadempimento, esistenza che costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, giacché non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro. La decisione della controversia, peraltro, non richiede di approfondire ulteriormente questo aspetto del problema, come risulterà dall'ulteriore svolgimento del discorso. 12. La terza fattispecie riguarda specificamente l'oggetto della causa: il ritardo nella fruizione del riposo dopo sei giorni. Il caso di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo, infatti, non può evidentemente essere equiparata a quello del riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell'obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo. 12.1. La giurisprudenza della Corte non ha mai dubitato che debba essere specificamente compensato il lavoratore che presti la sua opera per sette o più giorni consecutivi di lavoro, pur godendo di riposi in ragione di uno per settimana, e, di frequente, ha determinato tale compenso con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (Cass. 11 gennaio 1986, n. 136; 25 luglio, 1986 n. 4785; 25 ottobre 1989, n. 4379;. 26 febbraio 1990. n. 1472). Ma, in realtà, il lavoro prestato nel settimo giorno, nel caso sia rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto, e non può, "ontologicamente", essere qualificato lavoro straordinario, potendo solo la volontà delle parti considerarlo come se fosse "straordinario". 23799.doc 16 Nel senso indicato è attualmente orientata la giurisprudenza della Corte (cfr., Cass. 6 ottobre 1998, n. 9895 cit.; 2 ottobre 1998, n. 9807; 16 novembre 1996. n. 10050; 8 luglio 1994, n. 6446 cit.). In questa prospettiva, sono prive di consistenza le censure mosse alla sentenza impugnata per non aver letto i contratti collettivi (tanto anteriori che posteriori al 1982) nel senso di garantire la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario per il solo fatto di rendere la prestazione lavorativa nel settimo giorno. Ad una simile conclusione, infatti, sarebbe possibile giungere solo in presenza di una pattuizione che, specificamente, avesse inteso compensare in tal modo il lavoro dei turnisti. 12.2. Ciò non toglie che l'anomalia del lavoro prestato per più di sei giorni consecutivi senza pausa, in contrasto con le norme di tutela che assicurano il riposo settimanale (art. 36, comma terzo, Cost.; art. 2109, comma primo, cod. civ.; art. 1, 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370) rappresenta una penosità ulteriore rispetto a quella costituita dal lavoro domenicale, che non può restare senza conseguenze sul piano dei diritti da riconoscere al dipendente, secondo gli stessi principi, opportunamente adattati, enunciati dalla giurisprudenza formatasi sul lavoro domenicale e richiamata sub n. 10.2 (cfr. in questi sensi, fra le altre, Cass. 6 ottobre 1998, n. 9895; 2 marzo 1998, n. 2303; 16 novembre 1996, n. 10050; 8 luglio 1994, n. 6446; 5 marzo 1993, n. 2702). 12.3. E' necessario, a questo punto, specificare ulteriormente che, per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, con riposo compensativo, le ipotesi astrattamente configurabili sono due: a) violazione della disciplina legale inderogabile posta a tutela del prestatore di lavoro, ovvero di quella contrattuale;
b) deroga consentita, dalla legge e dal contratto, al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro. Nel primo caso, il compenso sarà dovuto a norma dell'art. 2126, comma secondo, cod. civ., che espressamente gli attribuisce natura retributiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio 23799.doc 17 del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale, secondo le enunciazioni di cui al n. 11. Nel secondo caso, il diritto al compenso discende dal contratto, eventualrnente integrato dalla norma imperativa che ne prevede la corresponsione in misura adeguata (art. 36 Cost., secondo i principi precisati sub n. 10.2), restando escluso che il dipendente possa domandare la riparazione di ulteriori e specifici pregiudizi a titolo risarcitorio. 12.4. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che nella fattispecie ricorresse la seconda delle ipotesi prospettate. Va preliminarmente osservato che, se è vero che il riposo settimanale deve essere goduto dopo non più di sei giorni lavorativi, è altrettanto vero che il suddetto principio non ha fondamento costituzionale. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che la legge ordinaria può prevedere altre forme di periodicità se limitate alle fattispecie di evidente necessità (cfr. C. cost. 15 dicembre 1967, n. 150). Ed invero, il Costituente, con l'art. 36, comma terzo, ha inteso affermare con il termine "riposo settimanale", la periodicità del riposo nel rapporto di un giorno di riposo su sei di lavoro, ma non ha prescritto però per tutte le ipotesi una rigorosa periodicità, la cui attuazione ben può, dunque, assumere forme più elastiche e comunque differenziate secondo la natura propria di ciascuna attività lavorativa. Come ha precisato il giudice delle leggi, in relazione alla varietà di qualità e di tipi di lavoro, deve ammettersi che è legittima una periodicità differente da quella di un giorno di riposo dopo sei di lavoro a condizione che la disciplina di settore intervenga a tutela di apprezzabili interessi, non eluda il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro, e che non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso (cfr. C. Cost. 30 giugno 1971, n. 146). Ed è altresì comune in giurisprudenza l'affermazione che una disciplina del riposo periodico nei sensi innanzi delineati non versandosi in una ipotesi di riserva di legge - possa essere disposta - anche da regolamenti, ovvero da contratti collettivi (di diritto comune) o individuali, (cfr. 23799.doc 18 ancora C. Cost. 30 giugno 1971, n. 146 cit., e per i giudici di legittimità, ex plurimis, Cass. 6 ottobre 1998 n. 9895; 17 aprile 1996, n. 3634; 22 luglio 1995, n. 8014). 12.5. Alla luce dei principi ora esposti, può dunque affermarsi che l'art. 36, comma terzo, Cost., mentre fissa inderogabilmente la regola in forza della quale per ogni settimana di calendario (come periodo di sette giorni dal lunedì alla domenica) il lavoratore deve usufruire di un riposo, non detta alcuna inderogabile disposizione in materia di cadenza o periodicità di detto riposo, lasciando le determinazioni al riguardo all'autonomia delle parti, tenute però a bilanciare con criteri di ragionevolezza gli interessi delle imprese, correlate a particolari modalità dell'attività lavorativa, con quelli dei lavoratori, che non possono però vedere in alcun modo compromessa la loro salute da cadenze per essi eccessivamente gravose, perché ripartite nel tempo in maniera da non garantire il necessario recupero delle energie psico-fisiche. 12.6. Tutto quanto sinora detto non può non valere, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, anche nel settore poligrafico-giornalistico, dovendosi al riguardo ricordare come, a seguito della sentenza 15 giugno 1972, n. 105 della Corte costituzionale (dichiarativa della illegittimità degli art. 1, comma secondo, 13, 14, comma primo, 22-23- 24-25-26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370), con d.m. 8 agosto 1972, "l'edizione e stampa di giornali quotidiani" è stata aggiunta tra le attività per le quali il funzionamento domenicale risponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, con la conseguenza che, per effetto del suddetto decreto, anche le attività editoriali di giornali quotidiani vanno comprese tra quelle per le quali l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 consente di far cadere il giorno di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e che permette altresì di attuare detto riposo attraverso turni lavorativi del personale addetto alle summenzionate attività editoriali. 12.7. Donde la conferma dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali, è consentito lo spostamento del riposo settimanale in un giorno successivo al settimo, quale conseguenza necessaria del 23799.doc 19 funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubblica utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione per ogni gruppo di lavoratori, turni implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la normale dilazione oltre il settimo giorno, (cfr. in questi termini: Cass. 6 settembre 1991, n. 9409; 20 gennaio 1989, n. 342; 18 maggio 1987, n. 4352). 13. Nell'operata ricostruzione del quadro normativo occorreva, dunque, indagare, in primo luogo, se l'autonomia negoziale fosse stata (validamente) esercitata nel senso di consentire lo spostamento del riposo settimanale in un giorno successivo al settimo. E sul punto il Tribunale, con argomentazioni logiche e corrette sul piano giuridico (e pertanto non suscettibili di censura in questa sede), ha ritenuto la sussistenza dei requisiti legittimanti alla luce di quanto statuito al riguardo dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza della Corte - la deroga alla normale cadenza del riposo settimanale, sicché appare inconferente il richiamo ad una non raggiunta prova sulla presenza nel caso di specie dei suddetti requisiti (come il richiamo ad una presunta erronea applicazione dei criteri sulla ripartizione dell'onere della prova), e non affatto condivisibile la denunzia di errata applicazione da parte del giudice d'appello dei principi giuridici vigenti in materia. 13.1. In relazione alla normativa collettiva, infatti, il Tribunale ha evidenziato che l'art. 4 del contratto collettivo, "parte operai", in tema di "disciplina domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani" (che stabiliva che "gli operai chiamati a prestare la propria opera di domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giorni lavorativi comprese le domeniche", aggiungendo altresì che ad essi "sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo settimanale non retribuito") consentiva ed autorizzava, in considerazione, appunto, delle peculiari caratteristiche del ciclo produttivo proprio delle aziende tipografiche, una distribuzione del lavoro tra gli operai che richiedeva ad essi di lavorare per più di sei giorni consecutivi, pur non potendosi in ogni caso superare nella media un orario di lavoro settimanale di trentasei ore riferito a sei giornate lavorative. Osserva al riguardo la sentenza impugnata che il ritenere che la norma contrattuale avesse 2 23799.doc 020 inteso consentire unicamente la non coincidenza del riposo con la domenica avrebbe finito per privare di utilità la previsione dell'attribuzione, ai lavoratori chiamati a prestare la propria opera di domenica, di un giorno di riposo compensativo settimanale, perché il giorno di riposo accordato a tali lavoratori "avrebbe presentato tutte le caratteristiche, non già di un recupero, ma del vero e proprio riposo settimanale in quanto concesso dopo sei giorni di lavoro consecutivi". 13.2. Sempre secondo la sentenza impugnata, la situazione non era poi mutata con l'art. 4 del contratto collettivo del 1982 (disposizione che introduceva, a far tempo dal 1° settembre 1982, il regime lavorativo articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo), che definiva il precedente regime lavorativo come "basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo". Con tale espressione le parti collettive avevano inteso riferirsi ai lavoratori che riposavano normalmente di domenica e, pertanto, lavoravano consecutivamente dal lunedì al sabato visto che per gli "operai chiamati a prestare la propria opera la domenica per l'edizione del lunedì era stabilita una specifica disciplina in altro paragrafo del medesimo articolo definita appunto come "disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani", la quale sostanzialmente riproponeva la regolamentazione dei precedenti contratti. In ogni caso, -appunto per la sua collocazione nella parte andava escluso che con il riferito inciso preliminare dell'articolo riguardante in generale l'orario di lavoro e la sommarietà dell'espressione - le parti collettive volessero dare ed enunciare, sullo specifico oggetto riguardante il lavoro prestato di domenica per l'edizione del lunedì, un'interpretazione autentica della precedente normativa, all'epoca ormai superata, apparendo invece del tutto attendibile che con l'inciso indicato si volesse soltanto ribadire un criterio del tutto normale per la generalità dei dipendenti cui quella parte della norma si riferiva. 14. A questo punto deve essere esaminata l'argomentazione subordinata del ricorrente, con la quale si deduce che, data per ammessa la legittimità, ai sensi della disciplina contrattuale e di quella legale, dello spostamento del riposo settimanale, non 23799.doc 21 poteva il Tribunale negare il diritto ad un indennizzo per il legittimo sacrificio di un diritto garantito alla generalità dei lavoratori. 14.1. La tesi trova, in verità, fondamento nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale lo spostamento legittimo del riposo settimanale comporta la corresponsione di un compenso, non a titolo risarcitorio (concepibile in presenza della lesione di un diritto), ma di indennizzo per il sacrificio imposto a determinati lavoratori per ragioni di utilità generale, un compenso, dunque, non per la maggiore penosità del lavoro, ma per l'usura psico-fisica (Cass. n. 342 del 1989). 14.2. Ritiene tuttavia la Corte che tale orientamento non possa continuare ad essere condiviso. Infatti, richiamando le considerazioni svolte sub n. 11, il presupposto di una simile impostazione è, necessariamente, che risulti sacrificato (secundum ius) un diritto fondamentale della persona, sacrificio, appunto, compensato da un indennizzo, in luogo del risarcimento, e, quindi, di natura non retributiva. Orbene, anche prescindendo dal problema, già accennato nella stessa sede richiamata, concernente l'onere di provare in concreto di aver subito un pregiudizio di questo genere, vi è, innanzi tutto, la considerazione assorbente che la previsione di un indennizzo per il legittimo sacrificio di un diritto personale deve essere contenuta in una disposizione normativa (cfr. C. cost. n. 307/1990, 118/1996 e 27/1998, in terna di legittimo pregiudizio del diritto alla salute per motivi di utilità generale). -Ma, in ogni caso, le cautele imposte dagli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale sopra più volte richiamati - condizionanti la legittimità dello spostamento del giorno di riposo settimanale, cautele che, nella fattispecie, secondo l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, sono state pienamente osservate, escludono che possa configurarsi pregiudizio (consentito) di un diritto personale tutelato dalla Costituzione. 15. In conclusione, l'unico compenso spettante al dipendente che legittimamente presta lavoro nel settimo giorno godendo del riposo settimanale in giorno successivo, quale compenso ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello destinato a retribuire la "qualità" del 23799.doc 22 lavoro prestato nella giornata di domenica, è un compenso che partecipa della medesima natura di quest'ultimo e per il quale valgono gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza al riguardo (n. 10.2). Si tratta, infatti, dell'attribuzione patrimoniale diretta a compensare la specifica penosità della prestazione, determinata dal ritardo nel godimento del riposo settimanale (cfr. Cass. 9 ottobre 1991, n. 10573). 15.1. Il Tribunale è pervenuto all'esito di rigetto della domanda sulla base dell'accertamento che un compenso adeguato per tale causale era stato corrisposto dall'azienda, secondo le previsioni contrattuali (contratti collettivi nazionali e aziendali). L'indagine è stata compiuta senza errori giuridici e la conclusione giustificata da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Va premesso che le due maggiorazioni retributive spettanti al turnista che lavora di domenica e che ritarda il godimento del riposo settimanale ben possono cumularsi alla stregua di previsioni pattizie che fissino globalmente il trattamento economico-normativo differenziato proprio in considerazione delle caratteristiche della prestazione (Cass. 20 gennaio 1989, n. 342, cit. e, implicitamente, la giurisprudenza richiamata in tema di lavoro domenicale). Dall'adozione di turni programmati, il Tribunale ha desunto, con ragionamento conforme al parametro della plausibilità logica, che necessariamente i lavoratori chiamati a lavorare di domenica per l'edizione del lunedì del giornale dovevano "ritardare" il riposo e che, pertanto, le erogazioni previste tenevano conto dei complessivi tratti caratteristici della prestazione. In particolare, all'80% di maggiorazione per il lavoro domenicale, si aggiungeva un'indennità pari a tre ore di retribuzione, un'ulteriore indennità ad personam per coloro che già godevano di un migliore trattamento economico alla data del 25 giugno 1972 per il lavoro domenicale, una gratifica annuale pari alla retribuzione di complessivi sessanta giorni prevista dal contratto aziendale del 13 ottobre 1971 in sostituzione di precedenti trattamenti riconosciuti per il lavoro domenicale. 23799.doc 23 15.2. Vanno richiamate in proposito le considerazioni svolte dalla Corte nella già menzionata decisione n. 4087 del 1993: il compenso spettante per il ritardo nella fruizione del riposo settimanale deve essere equitativamente determinato dal giudice in relazione alla concreta gravosità della prestazione;
una prestazione domenicale secondo turni comporta lo spostamento del riposo settimanale al di là dell'arco di sette giorni, per cui, se la norma pattizia prevede compensi più elevati rispetto ad un adeguato compenso per il lavoro domenicale, è necessario che il giudice di merito accerti quanta parte di tali erogazioni sia da imputare alla maggiore penosità del lavoro domenicale in sé e quanta parte sia eventualmente destinata a compensare in tutto o in parte la gravosità derivante dal mancato riposo dopo sei giorni, "data la costante sovrapposizione dei due titoli". 15.3. Pertinente è altresì la menzione del principio secondo il quale la mancanza in concreto di diverse e specifiche ragioni di particolari attribuzioni patrimoniali deve indurre il giudice a ritenere che siano dirette a compensare la prestazione come imposta dai turni (Cass., sez. un., n. 10513 del 1991, cit.). 16. In definitiva, il lavoratore turnista che presta la sua attività lavorativa per l'edizione a stampa di giornali quotidiani, il quale, impegnato, secondo le previsioni contrattuali, nei giorni di domenica, fruisce del giorno di riposo dopo sette, o più (ma entro limiti di ragionevolezza) giorni consecutivi di lavoro, non può pretendere il risarcimento del danno perché non è configurabile antigiuridicità, né un indennizzo perché non gli è imposto alcun sacrificio (legittimo) di diritti della persona;
egli ha diritto, invece, ad essere particolarmente retribuito in relazione alla qualità della prestazione (in considerazione del maggior costo personale richiesto dalla protrazione per oltre sei giorni), ma non con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto non fornisce una quantità di lavoro superiore al dovuto (fermo restando che la fonte negoziale può diversamente disporre). Ove il contratto nulla preveda, il compenso è liquidato dal giudice secondo criteri equitativi ed ai sensi dell'art. 36 Cost., ma il giudice può comunque accertare che il trattamento complessivo assicurato dal contratto al turnista è tale da comprendere 23799.doc 24 anche, in maniera adeguata, il compenso per la penosità del lavoro nel settimo giorno ed è quanto è avvenuto nella fattispecie secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito. 17. Dell'ottavo motivo del ricorso, invece, la Corte non può esaminare la fondatezza, in applicazione del principio di diritto, pacifico nella sua giurisprudenza (cfr, fra le più recenti, Cass. 28 agosto 1999, n. 9057), secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso l'altra (o le altre), in quanto l'eventuale accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, restando, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. 17.1. Nella specie, il Tribunale non si è limitato a rigettare le richieste istruttorie rivolte a dimostrare che anche i dipendenti non turnisti avevano ricevuti gli stessi benefici dei turnisti, ma ha anche affermato che, se anche la circostanza fosse stata accertata, non avrebbe potuto incidere sul fatto che i turnisti avevano ricevuto tutto quanto previsto dal contratto collettivo come compenso anche della particolare penosità della loro prestazione. Tale diversa ragione della decisione di rigetto delle richieste istruttorie non ha formato oggetto di censura specifica. 18. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato. La natura della controversia e delle questioni induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità 23799.doc 25 Roma, addì 23 aprile 2001. IL PRESIDENTE Л огіно второгий IL CONSIGLIERE ESTENSORE. enea IL CA E Depositato in Cancelleria 18 LUG. 2001 oggi, IL CA T R N O T O C I D , J _ D 1 - E T N G E G S * E * 23799.doc 269 6