Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso oltre quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito la quale aveva escluso che il lavoro prestato oltre i sei giorni consecutivi potesse essere indirettamente remunerato con il cosiddetto soprassoldo domenicale, avendo riscontrato il difetto di elementi probatori a tal fine idonei).
Commentario • 1
- 1. Protrazione oltre il sesto giorno dell'attività lavorativa e compenso (Cass. n. 18284/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2012
LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il lavoratore, quale dipendente della Banca Nazionale del Lavoro con mansioni di custode-guardiano, ha svolto prestazioni di vigilanza diurna e notturna mediante turni di lavoro che si protraevano anche oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo. Stante l'assenza di specifiche previsioni nella normativa collettiva applicabile ratione temporis (anni 1983/1986), adiva il Pretore di Roma per ottenere il pagamento di un compenso per le prestazioni tese di domenica e nel cd. settimo giorno. In primo grado la domanda veniva respinta; in secondo grado, il giudice di appello riteneva che il ricorso fosse alletto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 133/94 del Tribunale di PESARO, depositata il 8/3/94, R.G. n. 764/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/5/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Pesaro (sezione distaccata di Fano) il signor AR UR, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva in giudizio tale ente, e, premesso di avere lavorato in giornate di domenica coincidenti con il settimo giorno lavorativo, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di somme, costituenti compenso avente natura indennitaria, a titolo di ristoro per la maggiore gravosità dell'opera prestata nella domenica successiva ai sei giorni lavorati, stante la norma del terzo comma dell'art. 36 della Costituzione che sancisce il diritto al riposo settimanale.
Il Pretore, con sentenza in data 7 ottobre - 4 novembre 1992, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, un ulteriore compenso oltre a quello percepito per il lavoro festivo, e - quantificato detto ulteriore compenso nel medesimo importo previsto per il compenso del lavoro domenicale - ha condannato l'ente Ferrovie dello Stato a pagare al ricorrente, per il dedotto titolo, la somma di lire 535.500, oltre al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza dell'8 marzo 1994, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, riformando parzialmente la decisione pretorile e cioè limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado, ha compensato tali spese tra le parti, ed ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.
Afferma il Tribunale, richiamando sentenza di questa Corte Suprema (Cass. S.U. n. 10513/1991), che, quando si tratti di lavorazioni programmate secondo turni che comportino per determinati lavoratori, lo spostamento del giorno di riposo settimanale rispetto alla domenica, pur nell'ambito di sette giorni, deve essere accertato se, nell'ammontare complessivo della retribuzione o per differenziate connotazioni di trattamento, al conseguente sacrificio corrisponda una propria conglobata e specifica forma di remunerazione, e che analogo accertamento deve essere effettuato quando il turno abbia durata superiore ai sei giorni. Osserva quindi, con riferimento alla fattispecie, che l'azienda avrebbe dovuto eccepire sin dal primo grado l'esistenza di un compenso conglobato e diretto del doppio pregiudizio subito dal lavoratore (anche in contrapposizione a quello dei lavoratori non turnisti);
ma che le Ferrovie dello Stato si erano limitate a rilevare chela maggiorazione retributive (cioè il "soprassoldo domenicale") avrebbe ricompreso la maggiorazione indennitaria, quando una previsione contrattuale era, al riguardo, mancante, e quando il detto "soprassoldo domenicale" competeva sia nel caso che il settimo giorno lavorato coincidesse con la domenica, sia che non vi coincidesse.
Lo stesso Tribunale conclude quindi riscontrando il difetto, nel caso di specie, di elementi probatori idonei a far ritenere indirettamente risarcito il pregiudizio del lavoratore derivante dalla prestazione resa nel settimo giorno consecutivo di lavoro. La società Ferrovie dello Stato chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi, illustrato da memoria.
L'intimato non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ricorrente, denunziando con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2109 c.c.c nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punto fondamentale della controversia, censura la sentenza impugnata sul rilievo che, se deve in effetti essere differenziata la penosità del lavoro domenicale rispetto a quella del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, il quale limita la capacità di recupero delle energie lavorative, va peraltro riconosciuto - e richiama al riguardo giurisprudenza di questa Corte - che, soltanto in assenza di un compenso contrattuale destinato a remunerare la mancata fruizione del riposto nel settimo giorno le prestazioni lavorative in tal giorno devono essere retribuite con ulteriori maggiorazioni. Con il secondo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 44 del c.c.n.l. 1987/89 dei Ferrovieri per violazione dei canoni di ermeneutica fissati dagli artt. 1362 e segg. c.c., la ricorrente deduce che la concomitanza dell'indennità
prevista dal detto art. 31 del contratto collettivo ("l'indennità di utilizzazione e turno"), di quella prevista dall'art. 44 dello stesso contratto (consistente in maggiorazione per il lavoro prestato in giornate festive coincidenti con il giorno di riposo di turno), del c.d. "soprassoldo domenicale", oltre che del riposto compensativo, dovevano indurre il Tribunale a ritenere che, nell'ambito della autonomia negoziale collettiva, si fosse voluto compensare il sacrificio connesso alla penosità della prestazione lavorativa resa nel settimo giorno consecutivo - essendovi sostanziale irrilevanza, nell'articolazione dei turni, della domenica in quanto tale -, e che fosse pertanto superflua l'attribuzione dell'ulteriore indennizzo apoditticamente riconosciuto nella sentenza impugnata.
2. - I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, devono essere disattesi.
Per quanto concerne la questione posta con il primo motivo, deve confermarsi il costante orientamento espresso da questa Corte ed anche recentemente in controversie riguardanti le Ferrovie dello Stato - orientamento al quale il Tribunale si è uniformato -, affermando che "i lavoratori che fruiscano del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo, in deroga alla regola della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro (pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana) hanno diritto alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno (Cass. 6 giugno 1996 n. 5273). Più specificamente va rilevato che "il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica, usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto sia alla maggiorazione per la penosità del lavoro prestato di domenica, sia alla maggiorazione per la mancata funzione del riposo nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno;
la maggiorazione per il lavoro prestato oltre il sesto giorno è dovuta anche nell'ipotesi in cui la successiva concessione di riposi compensativi consenta di ripristinare, in un più lungo arco di tempo, l'alternanza numerica tra giorni riposati e giorni lavorati, atteso che l'ininterrotto protrarsi dell'attività lavorativa determina, col passare del tempo, una maggiore gravostià di detta attività, che va pertanto compensata in ogni caso, perciò indipendentemente sia dalla concessione di riposti compensativi, che dalla concessione delle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale" (Cass. 23 agosto 1997 n. 7904). Sul punto ora considerato l'impugnata sentenza è dunque esente dai denunziati vizi.
Per quanto concerne, poi l'interpretazione degli artt. 31 e 44 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ferrovieri, va rilevato che la questione attinente alle indennità previste dalla contrattazione collettiva venne prospettata - per la prima volta - nell'atto di appello dalla società qui ricorrente in termini del tutto generici e tali da non integrare specifico motivo di gravame nel senso poi introdotto per la prima volta, e quindi inammissibilmente, nella presente sede di legittimità. Infatti il Tribunale ha precisato che la difesa della soc. FF.SS. si era limitata ad eccepire, nel giudizio di I grado, che la maggiorazione indennitaria era ricompresa in quella retributiva (c.d. soprassoldo domenicale) nulla prevedendo al riguardo il C.C.N.L.
Del resto, nel riportato secondo motivo del ricorso per cassazione, dove le previsione delle sopra citate norme collettive appaiono trattate in termini ampi e generali, neppure risulta svolta una specifica e precisa censura avverso la statuizione del Tribunale che, nell'escludere che il lavoro prestato nel settimo giorno fosse remunerato dal c.d. "soprassoldo domenicale" - al quale unicamente le Ferrovie dello Stato avevano fatto riferimento ai fini in questione nel giudizio di 1 grado -, ha riscontrato il difetto, nel caso di specie, di elementi probatori idonei a far ritenere indirettamente risarcito il pregiudizio del lavoratore a causa della prestazione lavorativa di cui si discute.
3. - In conclusione il ricorso, per quanto sin qui detto, dev'essere rigettato.
Poiché parte intimata non è costituita, non v'ha luogo per una pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.