Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2555
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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Il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso oltre quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito la quale aveva escluso che il lavoro prestato oltre i sei giorni consecutivi potesse essere indirettamente remunerato con il cosiddetto soprassoldo domenicale, avendo riscontrato il difetto di elementi probatori a tal fine idonei).

Commentario1

  • 1Protrazione oltre il sesto giorno dell'attività lavorativa e compenso (Cass. n. 18284/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il lavoratore, quale dipendente della Banca Nazionale del Lavoro con mansioni di custode-guardiano, ha svolto prestazioni di vigilanza diurna e notturna mediante turni di lavoro che si protraevano anche oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo. Stante l'assenza di specifiche previsioni nella normativa collettiva applicabile ratione temporis (anni 1983/1986), adiva il Pretore di Roma per ottenere il pagamento di un compenso per le prestazioni tese di domenica e nel cd. settimo giorno. In primo grado la domanda veniva respinta; in secondo grado, il giudice di appello riteneva che il ricorso fosse alletto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2555
Data del deposito : 19 marzo 1999

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