Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
La legge 21 febbraio 2006 n. 102, che ha modificato le pene per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidente stradale, introducendo anche modifiche processuali non applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace, non ha tuttavia determinato il venir meno della competenza di quest'ultimo per detti reati, poiché essa, siccome attribuita dall'art. 4 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 "ratione materiae", non è collegata al trattamento sanzionatorio. (Vedi sez. VI, 26 giugno 2002, n. 31893, non massimata)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2006, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 29/11/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3586
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028591/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE di BENEVENTO, s.d. di GUARDIA SANFRAMONDI;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE CERRETO SANNITA;
con ordinanza del 03/07/2006 Trib. di Benevento Sez. Dist. di GUARDIA SANFRAMONDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace. OSSERVA
Con provvedimento del 3/7/2006 il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Giudice di Pace di Cerreto Sannita, che si era dichiarato incompetente a decidere in relazione al reato di lesioni colpose da incidente stradale ascritto a carico di IE LO ON.
Il Giudice rimettente ha rilevato che la modifica apportata all'art.590 c.p., comma 3, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2, comma 2, in termini di entità della pena non aveva fatto venir meno la competenza del Giudice di Pace specificatamente attribuitagli dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
4. Ritiene il Collegio che la tesi sinteticamente esposta dal Giudice richiedente il conflitto meriti condivisione, sulla base di una sintetica ma completa valutazione dei dati normativi. Il D.Lgs. n.274 del 2000, in attuazione della delega posta dalla L. n. 468 del 1999, ha da un canto regolato la competenza (per materia e territorio: artt. 4 e 5) del Giudice di Pace e le ipotesi di sua modificazione per ragioni di connessione (artt. 6, 7 e 8) e, dall'altro canto, ha disciplinato per intero e nel dettaglio, ma previa l'enunciazione di clausola di applicazione generale dei principi posti dal c.p.p., e con tassative ipotesi di esonero (art. 2), il procedimento applicabile.
All'art. 4, comma 1, lett. a), (competenza per materia) si prevede, per quel che rileva in questa sede, che il Giudice di Pace sia competente a procedere per il delitto di cui all'art. 590 c.p. limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela di parte ma con l'eccezione delle fattispecie nominate espressamente (colpa professionale - violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla igiene professionale - determinazione di malattia professionale, di durata superiore a venti giorni). Anche nelle altre ipotesi del comma 1 ed in quelle - articolate sino alla lettera "s" poste allo stesso art. 4, comma 2 - il legislatore delegato del 2000 ha inteso attribuire al Giudice di Pace la competenza, esclusiva o concorrente, per determinate ipotesi di reato, adottando la tecnica del richiamo alla disposizione di legge disciplinante il reato stesso.
La L. 21 febbraio 2006, n. 102, annunziante in rubrica l'adozione di (sole) disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (ma in realtà contenente anche disposizioni di diversa qualificabilità), contiene, tra l'altro, e sulla materia richiamata, nuova disciplina sanzionatoria, nel segno dell'aggravamento delle sanzioni (artt. 1 e 2), e nuove norme procedurali (artt. 3 e 4) nonché, per quel che rileva in questa sede, un inasprimento della pena edittale per i fatti di cui all'art. 590 c.p., comma 2, limitatamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (L. n. 102 del 2006, art. 2, comma 2). Giustapponendo la norma sulla competenza del Giudice di Pace a giudicare delle ipotesi (perseguibili a querela di parte e non escluse espressamente) di cui all'art. 590 c.p. a quella testè richiamata, si desume da un canto che l'intervento del 2006 riguarda anche il Giudice di Pace (inasprendo la pena edittale per le ipotesi, di lesioni personali commesse con violazione delle norme del C.d.S., rientranti nella sua competenza ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) e, dall'altro canto, che nulla autorizza a ritenere che detto intervento abbia influito sulla competenza per materia disciplinata dalla appena rammentata disposizione. La evidente attinenza della novella al solo intento di disegnare una nuova disciplina della pena, è argomento rilevante ma non di per sè decisivo, posto che un inasprimento della sanzione ben potrebbe determinare uno spostamento di competenza le volte in cui l'attribuzione iniziale e modificata fosse correlata alla entità della sanzione stessa: ma nel caso che occupa si è visto che la competenza del Giudice di Pace era ed è radicata soltanto ratione materiae (con inclusioni ed esclusioni, ma non mai con il richiamo di ipotesi accomunate dal trattamento sanzionatorio). Quanto alla possibilità che la novella abbia determinato una esclusione surrettizia della competenza del Giudice di Pace in materia di ipotesi di cui all'art. 590 c.p., comma 2, posto che le norme procedurali di cui alla novella stessa (art. 4) richiamano istituiti del rito penale non applicabili al procedimento innanzi al Giudice di Pace stesso (cfr. il nuovo comma 2 bis apposto all'art. 416 ed i nuovi commi 1 bis ed 1 ter apposti all'art. 552 c.p.p.), essa appare del tutto inconsistente;
ed infatti, ed a tacere della formulabilità di riserve sulla non limpida tecnica di produzione normativa, resta il dato per il quale l'intervento sul procedimento per il delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 3, conserva piena efficacia applicativa ben oltre le specifiche (ed escludenti) regole del procedimento innanzi al Giudice di Pace sol che si rammenti che è riservata al Tribunale in composizione monocratica la cognizione di specifiche ipotesi correlate all'art. 590 c.p., comma 2, proprio quelle espressamente menzionate dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) del ed alle quali, evidentemente, è riservata la previsione sul rito della L. n. 102 del 2006. Sulla base delle formulate considerazioni, quindi, ed affermata la totale estraneità della più recente previsione di legge dall'ipotesi di una esclusione anche implicita della competenza del Giudice di Pace in materia di reati di cui all'art. 590 c.p., comma 2, devesi dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Cerreto
Sannita.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Cerreto Sannita, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007