Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 704
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, comma primo, cod. civ.) con l'art. 36, comma terzo, Cost. e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata ne' da clausole di contratto (collettivo o individuale) - che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto - ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato attività nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo - non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni - ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma ad indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psico - fisica. Tale danno - di natura contrattuale perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative - è oggetto (quanto all'"an") di presunzione assoluta, posto che dalla norma dell'art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori e che è irrinunciabile (sicché rispetto ad esso non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi attribuire alcun rilievo alla volontarietà del comportamento tenuto dal lavoratore). La determinazione dell'entità del danno non deve essere effettuata in astratto, ma deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) che direttamente regolamentino l'ipotesi illecita suindicata - si limitino a disciplinare il "risarcimento" riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi medesima, salvo restando che il giudice deve astenersi dalla liquidazione del pregiudizio in oggetto soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo e che la mera acquiescenza del lavoratore a turni predisposti dal datore di lavoro non è sufficiente ad escludere il suddetto diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato, per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità degli artt. 16 e 17 del CCNL degli autoferrotranvieri del 1976 ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita del riposo e dall'usura psico - fisica nell'ipotesi di lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo senza fruizione ne' recupero del riposo stesso, sul rilievo che i compensi attribuiti dal contratto collettivo ai turnisti fossero esclusivamente di natura retributiva).

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  • 1Cassazione n. 9009-2001 sul danno esistenziale
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 30 ottobre 2001

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 704
Data del deposito : 26 gennaio 1999

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