Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, comma primo, cod. civ.) con l'art. 36, comma terzo, Cost. e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata ne' da clausole di contratto (collettivo o individuale) - che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto - ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato attività nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo - non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni - ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma ad indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psico - fisica. Tale danno - di natura contrattuale perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative - è oggetto (quanto all'"an") di presunzione assoluta, posto che dalla norma dell'art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori e che è irrinunciabile (sicché rispetto ad esso non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi attribuire alcun rilievo alla volontarietà del comportamento tenuto dal lavoratore). La determinazione dell'entità del danno non deve essere effettuata in astratto, ma deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) che direttamente regolamentino l'ipotesi illecita suindicata - si limitino a disciplinare il "risarcimento" riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi medesima, salvo restando che il giudice deve astenersi dalla liquidazione del pregiudizio in oggetto soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo e che la mera acquiescenza del lavoratore a turni predisposti dal datore di lavoro non è sufficiente ad escludere il suddetto diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato, per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità degli artt. 16 e 17 del CCNL degli autoferrotranvieri del 1976 ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita del riposo e dall'usura psico - fisica nell'ipotesi di lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo senza fruizione ne' recupero del riposo stesso, sul rilievo che i compensi attribuiti dal contratto collettivo ai turnisti fossero esclusivamente di natura retributiva).
Commentario • 1
- 1. Cassazione n. 9009-2001 sul danno esistenzialeRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 30 ottobre 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.T.A.F. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BUGLIELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO CORDELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN VI e IN CO;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 11016/95 proposto da:
AN VI E IN CO, domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato COSTANZO DE MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.T.A.F. - AZIENDA MINICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BUGLIELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO CORDELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 266/95 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 13/3/95 R.G.N. 3078/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/97 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 luglio 1989, VI GG e NI UC convenivano in giudizio dinanzi il Pretore di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l'Azienda Trasporti Automobilistici Foggia - A.T.A.F., chiedendone la condanna al pagamento delle somme loro spettanti e richieste per avere prestato attività lavorativa anche nelle giornate destinate al riposo, per cui avevano subito un danno da usura.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta contestava la fondatezza delle avverse domande, deducendo che il C.C.N.L. prevedeva già un congruo ristoro per il lavoro svolto durante il giorno destinato al riposo settimanale e che, in ogni caso, il trattamento riservato ai dipendenti per il mancato godimento di detto riposo era più favorevole anche rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
Il Pretore accoglieva la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, condannava l'ATAF a corrispondere, oltre ad interessi legali e rivalutazione, L. 583.775 in favore di VI GG e L.
7.740.509 in favore di NI UC.
Il Tribunale di Foggia, adito, in via di appello, dall'Azienda soccombente, con sentenza del 16 febbraio - 13 marzo 1995, condannava l'appellante a corrispondere ai due lavoratori, nei limiti della prescrizione decennale ed a titolo di risarcimento dei danni, il 30% delle somme determinate dal Pretore. Il Tribunale motivava la propria decisione nei termini seguenti. Il danno da mancato godimento del riposo settimanale consiste nella lesione del diritto alla salute, che non incide soltanto sul reddito, ma comprende anche il c.d. danno biologico. Nel caso di prestazione di attività lavorativa in giornate destinate al riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha diritto - oltre che alla retribuzione ed eventualmente alla maggiorazione retributiva per la perdita del riposo settimanale - al risarcimento del danno, appunto, per la mancata fruizione del riposo settimanale, previsto, a tutela del prestatore, dagli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.. Tale diritto al risarcimento non può, peraltro, essere escluso o ridotto per il fatto che il lavoratore abbia aderito spontaneamente alla prestazione nei giorni destinati al riposo, sicché la liquidazione del danno spetta al giudice di merito, che deve tener conto della gravità delle varie prestazioni lavorative e può utilizzare strumenti ed istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva, dovendo lo stesso giudice astenersi dalla liquidazione anzidetta soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposo e questa sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno subito dal lavoratore. Nel caso di specie, l'art. 17 C.C.N.L. del settore nulla dispone in ordine al risarcimento del danno derivato dal lavoro espletato nei giorni di riposo, non più goduto, avendo previsto soltanto una percentuale di maggiorazione sulla paga ordinaria per il lavoro festivo e notturno, mentre l'art. 16 del medesimo C.C.N.L., nel determinare la retribuzione prevista per il lavoro prestato nei giorni festivi, ove essi coincidano con il giorno di riposo (domenicale o periodico), contempla solo la possibilità di godimento di una giornata in più di ferie ovvero, se ciò non sia possibile, il diritto ad una giornata di retribuzione normale.
In altri termini, la normativa contrattuale collettiva, nel caso di mancata fruizione del giorno di riposo, prevede alternativamente il differimento o la retribuzione (a parte) di detta giornata lavorativa, senza alcuna indennità particolare risarcitoria per l'usura psicofisica, derivante dal mancato godimento del riposo. Pertanto, il mancato riposo settimanale da parte del GG e del UC, senza il relativo recupero, comporta, oltre ad un'adeguata compensazione per la sua particolare "penosità", anche un'usura psicofisica, considerata in "re ipsa", costituente titolo autonomo di specifico risarcimento.
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia, l'A.T.A.F. ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi di censura.
VI GG e NI UC si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste l'A.T.A.F. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, l'Azienda ricorrente - nel denunciare falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 cod. civ., nonché violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che i due dipendenti avevano fruito di 14 giorni di riposo convenzionali, che si aggiungevano ai cinquantadue garantiti dal precetto costituzionale, ed operare, conseguentemente, la detrazione, anno per anno, dei riposi convenzionali da quelli non goduti.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova della lesione e del danno (artt. 1218, 1223, 1227, 2697, 2727, 2729 cod. civ.), nonché dell'art. 36 Cost. ed il vizio di insufficiente motivazione (art.360, n. 5 c.p.c.) l'A.T.A.F. assume che il danno subito avrebbe dovuto essere concretamente provato dai lavoratori, non trattandosi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di danno presunto. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 1223 e 1227, 1 e 2 comma, cod. civ. e dell'art. 36 Cost., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la prestazione del lavoro nel settimo giorno era stata una libera scelta dei lavoratori, i quali, in tal modo, avrebbero partecipato alla produzione del preteso danno.
Con il quarto motivo l'A.T.A.F. denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 1223, 1227 e 2126 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre che il vizio di insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha applicato il principio della "compensatio lucri cum damno", il quale impone non solo di tener conto, comunque, di quanto corrisposto per il mancato riposo, ma anche di ritenere il danno interamente risarcito. Con il quinto motivo, l'Azienda chiede l'annullamento della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 1223 e seg. 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 1 R.D. 8 gennaio 1981 n. 148, nonché omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 16 e 17 del contratto collettivo contemplassero una maggiorazione della paga ordinaria non riferibile all'ipotesi di risarcimento del danno. Invece, la normativa contrattuale prevedeva un'aggiunta di retribuzione, oltre il complemento costituito dal 50% della paga conglobata per le ore non lavorate, proprio per compensare il mancato riposo.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, poiché prospettano - sia pure sotto diversi profili - la questione concernente il lavoro prestato nel settimo giorno - sono fondati entro i limiti e per le ragioni che seguono.
Richiamando la propria costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10050/96; n. 6327/96; n. 2231/97 ed altre), osserva, in primo luogo, la Corte che il riposo settimanale necessario, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psico- fisiche, costituisce oggetto di un diritto garantito, oltre che dall'art.2109, comma 1 , cod. civ., dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione, che ne ha sancito l'irrinunciabilità.
Pertanto, la mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita del medesimo (in quanto dal lavoratore non recuperato in un tempo utile al recupero delle energie psico- fisiche) è illegittima, siccome in contrasto con il precetto costituzionale. Ed, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata ne' da clausole di contratto (collettivo o individuale), che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt.1418 e 1346 cod. civ.), ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale (v. Cass. n. 11524/97). Va, altresì, ribadito (in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 1607 del 1989 delle Sezioni Unite di questa Corte, preceduta dalla sentenza n. 1304 del 1985 sempre delle Sezioni Unite), che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato attività nel settimo giorno lavorativo) per la definitiva perdita del riposo - non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni - ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma ad indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa), rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psico-fisica (Cass. n. 11524/97 e n. 10050/96, cit.). Tale danno - di natura contrattuale perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative - è oggetto, quanto all'an, di presunzione assoluta (Cass. n. 5015/92), posto che, dalla norma dell'art. 36 Cost., si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale, che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori.
Nè risulta ipotizzabile il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 cod. civ.), perché l'irrinunciabilità del diritto non consente di attribuire alcun rilievo alla volontarietà dei comportamenti tenuti dai lavoratori.
In ordine alla quantificazione, l'entità del danno, non determinabile in astratto, deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito secondo una motivata valutazione, che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva (Cass. n. 1607/89; n. 5019/92; n. 4087/93), nonché di clausole collettive che, a differenza di quelle (nulle e, perciò, inutilizzabili) che direttamente regolamentino l'ipotesi dell'illecita prestazione nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo, si limitano a disciplinare il "risarcimento" riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidetta. Con la precisazione che il giudice deve astenersi dalla liquidazione di tale pregiudizio soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo e per escludere tale diritto non è sufficiente la mera acquiescenza del lavoratore a turni di lavoro unilateralmente predisposti dall'azienda (Cass. n. 2231/97). Attenendosi solo in parte a questi principi, il Tribunale ha escluso di potere dar rilievo alla circostanza che i due attuali resistenti fruissero di quattordici giorni di riposo all'anno in più rispetto ai cinquantadue ordinari, in quanto non risultava che tali riposi fossero stati concessi entro tempi idonei ad eliminare - sia pure in parte - l'usura psico-fisica derivante dal lavoro prestato senza fruire del riposo settimanale. Ha, quindi, affermato che la legge, vietando il lavoro nel settimo giorno, presume usurante "iuris et de iure", il lavoro prestato in violazione del divieto, con la conseguenza che il lavoratore non deve fornire la prova di specifici e concreti pregiudizi alla salute;
ha esattamente - in linea di principio - considerato il danno interamente imputabile al datore di lavoro, perché derivante dalle scelte organizzative da lui operate unilateralmente senza attribuire giuridico rilievo all'acquiescenza dei lavoratori, versandosi nell'area dei diritti indisponibili. Ha, tuttavia, dato una lettura della disciplina contrattuale, che lo ha indotto ad escludere che gli artt. 16 e 17 del C.C.N.L. si riferissero all'ipotesi di lavoro prestato nel settimo giorno senza fruizione, ne' recupero del riposo settimanale - ancorché per limitarsi a disciplinare il riconoscimento al lavoratore di una particolare indennità risarcitoria - e a ritenere, viceversa, che i compensi attribuiti dal contratto collettivo ai turnisti fossero esclusivamente di natura retributiva e, dunque, non utilizzabili ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita del riposo e dall'usura psicofisica.
L'affermazione del giudice di appello non è, all'evidenza, appagante e rivela l'insufficienza del ragionamento, che non si è attenuto ai canoni ermeneutici indicati negli artt. 1362 e seg. cod. civ. Il problema che si pone, nel presente giudizio, è se la contrattazione collettiva prevedesse il trattamento per il mancato riposo settimanale e se - in ipotesi - l'eventuale trattamento fosse "sufficiente".
Come si è già detto, il Tribunale perviene alla soluzione negativa, sull'assunto che l'art. 17 C.C.N.L. "nulla dispone in ordine al risarcimento del danno derivato dal lavoro espletato nei giorni di riposo e non più goduto, prevedendo solo una percentuale di maggiorazione sulla paga ordinaria per il lavoro festivo e notturno, a prescindere dalla circostanza se questo venga prestato nel giorno di riposo settimanale o meno. D'altro canto, l'art. 16, nel determinare la retribuzione prevista per il lavoro prestato nei giorni festivi, allorché il giorno festivo di lavoro coincida con il giorno di riposo (domenicale o periodico), prevede solo la possibilità di godimento di una giornata in più di ferie ovvero, ove ciò sia possibile, il diritto ad una giornata di retribuzione normale". Tuttavia, sia le premesse che le conclusioni meritano, ad avviso della Corte, le censure che - sul punto - vengono mosse con il ricorso principale.
È ben vero che l'interpretazione dei contratti collettivi è riservata istituzionalmente al giudice del merito - secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (v. per tutte: Cass. n. 2168, 4196/91; n. 5019/92; n. 2494/97; n. 12676/97) - ma può essere censurata, in sede di legittimità, per violazione dei canoni legali di ermeneutica (artt. 1362 e seg. cod. civ.) o per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Senonché l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - che viene proposta dal Tribunale - pare inficiata, appunto, da vizi, che - per quanto si è detto - sono deducibili in questa sede di legittimità.
Intanto, risulta trascurato il tenore letterale - che costituisce criterio prioritario (v. Cass. n. 5019/92 cit.) - del c.c.n.l. applicabile al dedotto rapporto di lavoro, laddove (art. 17) prevede - per il mancato riposo (e non già per il riposo soltanto "spostato", perché surrogato da riposo compensativo) - il trattamento economico di cui si discute.
D'altro canto non risulta adeguatamente motivato come quel trattamento si concili con la fruizione del riposo compensativo, una volta che il trattamento stesso include (non solo la maggiorazione, ma anche) la retribuzione per le ore lavorate, sebbene queste - nel caso ipotizzato - risultino già compensate aliunde. Comunque, il Tribunale non pare consapevole - siccome viene denunciato dall'Azienda ricorrente - della composizione effettiva del trattamento in questione, quale risulta dal contratto collettivo di categoria.
Eppure non pare controverso (e, comunque, può essere ricavato dalla documentazione prodotta) che - in aggiunta alla "retribuzione normale" - il trattamento stesso comprenda la retribuzione per l'intera giornata (anche se si sia lavorato meno, nella giornata destinata al riposo).
D'altra parte, il Tribunale, di fronte alle precise deduzioni dell'A.T.A.F. che aveva sostenuto l'esistenza, nel contratto collettivo, di una maggiorazione di retribuzione per il lavoro prestato nella giornata di riposo, non s'è dato carico neppure di smentire tali deduzioni, sicché, alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata e va, quindi, demandato al giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Lucera, l'accertamento se il trattamento, di cui si discute, sia previsto (dalla contrattazione collettiva) per il caso di mancato riposo. All'eventuale esito positivo di tale accertamento, l'esatta determinazione del trattamento stesso risulterebbe preliminare, poi, alla successiva verifica se il trattamento sia sufficiente per tenere indenne il lavoratore, che abbia prestato la propria opera in giornate destinate al riposo senza, però, fruire di riposo compensativo.
Va, in proposito, puntualizzato che, componendo il contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito della Sezione Lavoro, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1607 del 1989, hanno, infatti, ritenuto che - per l'ipotesi di lavoro prestato in giornate destinate al riposo, senza fruizione di riposo compensativo - spetti al lavoratore la retribuzione giornaliera (ai sensi dell'art. 2126 c.c.), trattandosi di lavoro prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore (art. 36 Cost. e art. 6109 c.c.), nonché il risarcimento del danno conseguente al mancato riposo settimanale. Tale danno, tuttavia, non va necessariamente liquidato in una "somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, non essendo imposta, da norme o principi inderogabili, una liquidazione siffatta. Compete, invece, al giudice la liquidazione di detto danno, tanto più che esso "non può essere determinato astrattamente, ma quantificato in relazione alla gravosità delle varie prestazioni lavorative;
e in tale valutazione il giudice di merito può anche utilizzare gli strumenti e gli istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva se essi comunque consentono un congruo risarcimento del danno" (così: Cass. S.U. n. 1607/89, cit.; v. anche: Cass. n. 10050/96 ed altre). Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'indennità per il mancato riposo risulti prevista contrattualmente, il giudice del merito è chiamato soltanto a valutare se quella "indennità" risulti "sufficiente a risarcire il danno subito dal lavoratore per il mancato riposo". Come la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare, la presunzione di sufficienza sembra assistere, da un lato, la determinazione contrattuale dell'indennità per mancato riposo - in quanto proviene dalle organizzazioni sindacali contrapposte, di regola particolarmente idonee ad apprezzare il pregiudizio indennizzato (Cass. n. 11881; n. 4147 e n. 3617 del 1990) - e, dall'altro, deve essere particolarmente rigorosa, per vincere quella presunzione, la prova dell'eventuale maggior danno subito dal lavoratore per il mancato riposo (Cass. Sez. Un. n. 1607/89;
v. Cass. n. 9409/91 e n. 5019/92). Alla luce di quanto affermato a proposito delle ragioni che militano a favore dell'accoglimento del ricorso principale, la Corte ritiene che il ricorso incidentale, proposto dai lavoratori vada dichiarato assorbito.
Con il ricorso incidentale, infatti i resistenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2697, 2 comma, 2727, 2728, comma 1, e 2059 cod. civ., nonché degli artt.36 Cost. e 2109 cod. civ. in uno con insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).
Sostengono i ricorrenti incidentali che il Pretore, nell'accogliere la loro domanda, aveva ritenuto di adottare il parametro della liquidazione del danno da usura in via equitativa nella misura di una giornata di retribuzione ordinaria per ogni giorno di riposo non goduto (e non compensato) sul presupposto che la contrattazione collettiva avesse fissato un identico criterio, mentre il Tribunale era pervenuto ad una soluzione opposto.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso principale per le ragioni in precedenza esplicitate, il giudice del rinvio valuterà, anche le deduzioni degli attuali ricorrenti incidentali.
Infine, il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Lucera.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 1997.