Sentenza 4 ottobre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/2010, n. 20598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20598 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CD TA DI TA DA, *01513960300* in persona del titolare Sig. \TA VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell?avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e Difende unitamente all?avvocato MONAI CARLO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AURORA IO S.P.A. o in forma abbreviata AURORA S.P.A. (nuova denominazione assunta dalla WINTERTHUR IO S.P.A. contestualmente alla propria incorporazione con fusione della MEIEAURORA S.P.A. *00997580154* in persona del Direttore Generale Dott. \GELMI Giampiero\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell?avvocato LAIS FABIO MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente ?
e contro
OL IO & C. DI OL VA & C S.A.S.;
- intimata ?
e sul ricorso n. 17047-2006 proposto da:
OL G. & C. IO S.A.S. *01923420309* in persona del suo legale rappresentante Sig. \OL OV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 126, presso lo studio dell?avvocato PUJATTI MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende unitamente all?avvocato RIGO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente ?
contro
MEIE IO S.P.A., CD FALEGNAMERIA DI TA DA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 13/2006 della CORTE D?APPELLO di TRIESTE, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 9/11/2005, depositata il 17/01/2006, R.G.N. 919/C/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l?Avvocato ERMANNO PRASTARO;
udito l?Avvocato FABIO MASSIMO LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9 novembre 2005 - 17 gennaio 2006 a Corte di appello di Trieste rigettava l?appello incidentale proposto dalla Assicurazioni BO & c. s.a.s. avverso la decisione 89 del 2003 del Tribunale di Cividale del Friuli, ed, in parziale accoglimento dell?appello principale della impresa individuale, CD Falegnameria di DE RU, accertava l?inadempimento della BO al contratto di fideiussione assicurativa con questa stipulato, condannando? la originaria convenuta al pagamento del risarcimento del danno, che liquidava in Euro 1.776,65 oltre interessi e rivalutazione. Respingeva la domanda di maggior danno proposta dalla attrice. Rilevava la Corte territoriale che la s.a.s. BO agente della Meie SI, aveva agito in piena autonomia nella stipulazione del contratto di fideiussione assicurativa e nella stesura della relativa polizza.
Pertanto, la eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata calla stessa, doveva ritenersi del tutto infondata. Considerato, poi, che la attrice RU non aveva, mai convenuto in giudizio la Meie Assicurazioni (della quale la BO era agente), i giudici di appello disponevano la estromissione dal giudizio della Meie.
Quanto alla responsabilita? della Agenzia BO, i giudici di appello rilevavano che la RU si era rivolto alla BO per poter partecipare ad una gara di fornitura indetta da un ente pubblico.
Per poter partecipare ad essa, occorreva prestare fideiussione assicurativa.
Il documento predisposto dalla Agenzia non era stato ritenuto utile dall?ente, perche? difforme dal bando di concorso.
La regolarizzazione successivamente inviata, era pervenuta fuori termine.
Per questa ragione la RU ora stata esclusa dalla partecipazione alla gara.
Non si trattava di disapplicare un atto amministrativo come aveva sostenuto la BO, ma solo di stabilire se il contratto fosse, o meno, conforme a quanto pattuito dalle parti, che lo avevano stipulato con totale estraneita? alla lite del terzo garantito dal contratto.
L?esistenza di un inadempimento imputabile alla BO, concludeva la Corte territoriale, doveva considerarsi manifesta, con la conseguenza che la agenzia doveva risarcire i danni nella misura dimostrata.
Avverso tale decisione la CD falegnameria - RU ha proposto ricorso per cassazione servette da tre motivi.
Resiste con distinti controricorsi la UR SI (a seguito di incorporazione per fusione della Meie) e la Assicurazioni BO G.& C. s.a.s., la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolalo in cinque distinti motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.
Appare opportuno, per evidenti ragioni di priorita? logica, per le questioni che lo stesso sottopone all?esame di questa Corte, esaminare por prime il ricorso incidentale proposto dalla s.a.s. Assicurazioni BO G.& C.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce la omessa e/o insufficiente o/o contraddittoria motivazione circa un punto preliminare e decisivo della controversia, riproponendo la questione della c.d. "pregiudiziale amministrativa".
Ad avviso della ricorrente incidentale, la RU avrebbe dovuto ricorrere al giudice amministrativo per fare accertare le motivazioni sottostanti, al provvedimento di sua esclusione dalla gara e, solo a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo che avesse accertato la legittimita? del provvedimento di esclusione dalla gara avrebbe potuto agire per i danni nei confronti di essa societa? di assicurazione.
La censura e? priva di fondamento.
Sulla c.d. "pregiudiziale in senso tecnico", infatti, l?adito giudice ordinario di merito ben poteva valutare, con accertamento incidentale, se il provvedimento di esclusione dalla gara fosse stato correttamente adottato dall?ente pubblico e la salutazione compiuta risulta, nel caso di specie, sorretta da adeguata motivazione, dato che la Corte territoriale ha stabilito che, secondo preciso suo obbligo contrattuale, la societa? di assicurazione - siccome meglio sara? anche in seguito precisato - avrebbe dovuto fare pervenire all?ente anche la polizza, in mancanza della quale era stata negata al concorrente la partecipazione alla gara di appalto (Cass. S. U. 30 marzo 2009 n. 7578, Cass. 13 settembre 2 306 n. 19659). Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine alla asserita mancanza di requisiti della polizza fideiussoria.
La CD Falegnameria RU, evidentemente, aveva ritenuto idonea la polizza fideiussoria predisposta dalla BO. Del resto, anche il giudice di primo grado aveva ritenuto che il requisito previsto dal bando di gara della comunita? montana (al punto 8) fosse contenuto nel documento predisposto dalla Agenzia di Udine della Meie.
In esso, vi era la dichiarazione che la Meie assicuratrice prestava fideiussione nell?interesse della CD Falegnameria RU, a favore della stazione appaltante Comunita? Montana del Gemonese con riferimento ai lavori di cui al bando di gara.
Non poteva ritenersi che tale impegno costituisse cosa diversa dalla garanzia fideiussoria richiesta dalla normativa richiamata e dalle specifico riferimento alla L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e per violazione o falsa applicazione degli, artt.1227 e 1391 c.c.. La redazione di una polizza fideiussoria - del tipo di quella di causa - non rappresenta certamente un atto giuridicamente complesso, ma un accordo assai semplice, di agevole comprensione: da parte di un uomo medio e, quindi, di un imprenditore quale era appunto la CD Falegnameria RU, che in altre occasioni si era avvalsa della stessa Agenzia per la predisposizione di analoghe polizze. Nessuna responsabilita?, pertanto, poteva essere ravvisata a carico della BO per la inesatta redazione della polizza fideiussoria. In ogni caso, il clarino avrebbe potuto agevolmente essere evitato dalla CD Falegnameria RU con la ordinaria diligenza, ai sensi dell?art. 1227 c.c.. Infatti, il titolare della falegnameria era pienamente in grado di comprendere il contenuto della polizza scossa ed aveva l?interesse di verificare la correttezza dello clausole in essa contenute. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. I giudici di appello non avevano tenuto conto delle risultanze probatorie documentali od in particolare della appendice prodotta agli atti del giudizio della difesa in primo grado (doc. 2 fascicolo di primo grado).
Il documento recava la data di decorrenza del 1 febbraio 1999. Cio? era sufficiente a dimostrare che il \RU\ era in possesso di detta integrazione fin da tale data e dunque - che lo stesso aveva tre giorni di tempo per depositarla presso la Comunita? Montana del Gemonese, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti.
Dunque, la esclusione dalla gara (conseguenza mancato deposito del documento) era da imputare esclusiva responsabilita? del \RU\.
Tra l?altro, quest?ultimo non aveva mal contestato detto documento. I motivi dal secondo al quarto nel ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro. Gli stessi sono inammissibili.
Innanzi tutto appare opportuno premettere che in questa sede di legittimita? non e? consentito un riesame delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello (secondo i quali la polizza inviata all?ente pubblico non conteneva tutti gli elementi richiesti nel bando di gara).
Quanto alla responsabilita? di tale difformita?, rispetto al modello prefigurato nel bando, i giudici di appello hanno osservato che, nel caso in esame, l?agente assicurativo si era assunto non solo l?obbligazione di garantire il versamento della intera cauzione (l?unica obbligazione, in effetti, valutata dal primo giudice), ma anche l?obbligazione accessoria di redigere il contratto in forma idonea per il raggiungimento dello scopo cui era destinato (partecipazione ad una gara di fornitura ad ente pubblico). La Corte territoriale ha sottolineato che era rimasto accertato, in punto di fatto, che la agenzia Meie di Udine (cioe? la s.a.s. BO) aveva provveduto alla redazione materiale della polizza e della sua appendice (che conteneva la dichiarazione mancante nella prima): l?appendice era giunta, tuttavia, all?ente pubblico oltre il termine ultimo per il deposito della polizza fissato nel bando di concorso.
Per questo motivo, la RU aveva perduto la aggiudicazione;
della gara e l?affidamento dell?incarico.
L?inadempimento della BO ora evidente, proprio perche?
l?agente assicurativo si ora assunte specificamente la obbligazione accessoria di redigere il contratto, con le modalita? richieste dal bando di partecipazione.
L?errore, imputabile alla sola BO, risultava chiaramente dalla redazione della appendice e dalla dichiarazione del teste I\, il quale aveva riferito che l?appendice era pervenuto in ritardo all?ente appaltante.
Il prodotto fornito al cliente - ha concluso pertanto la Corte territoriale con motivazione del tutto logica - non era idoneo a raggiungere lo scopo che le parti avevano ad esso assegnato, che rappresentava la causa del contratto (e non gia? il presupposto comune ad entrambe le parti).
Dall?inadempimento riscontrato discendeva la condanna della BO alla restituzione del premio versato per un prodotto inidoneo ed al risarcimento del danno da lucro cessante.
Con il quinto, ed ultimo, motivo, la ricorrente incidentale BO deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la ammissibilita? della teste \Sartori\ e violazione e falsa applicazione dell?art. 246 c.p.c., con conseguente inutilizzabilita?
delle dichiarazioni rese dalla stessa.
I giudici di appello non si erano pronunciati sulla eccezione della BO, di cui all?appello incidentale, intesa ad ottenere che la Corte dichiarasse la incapacita? a testimoniare della teste \Sartori\, ex art. 246 c.p.c., con la conseguente affermazione della nullita? delle risultanze istruttorie, ai fini della decisione. La teste, moglie del \RU\, secondo quanto aveva posto in evidenza la BO, poteva avere un interesse - diretto in causa, tale da rendere incompatibile la posizione di teste, ex art. 246 c.p.c.. La stessa, infatti, aveva ammesso di collaboratore nella gestione amministrativa della impresa individuale del coniuge. Tale circostanza, di per se?, poteva dimostrare la esistenza di una impresa familiare, ed era stata tempestivamente dedotta dagli avvocati Tonchia e Rigo alla udienza del 22 maggio 2002, prima della audizione della teste.
Anche quest?ultima censura si rivela inammissibile. Sotto un primo profilo, la ricorrente incidentale non spiega il proprio interesse ad una dichiarazione di incapacita? della testimone (della quale non riporta neppure la deposizione resa alla udienza). Sotto un profilo piu? generale, le censure sono prive di fondamento, considerato che i coniugi non erano in regime di comunione legale dei beni e che non risulta, in alcun modo, la esistenza di una impresa familiare, ai sensi dell?art. 230 bis c.c.. Occorre ribadire, anche in questa sede, che la valutazione della sussistenza o meno degl?interesse che da? luogo ad incapacita? a testimoniare, ai sensi dell?art. 246 cod. proc. civ., e? rimessa - cosi? come quella inerente all?attendibilita? dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, ed e?
insindacabile in sede di legittimita? se congruamente motivata. Costituisce principio del tutto pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l?"interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio" - il quale, ai sensi dell?art. 246 c.p.c., rende alcuni soggetti incapaci a rendere la propria testimonianza -, non si identifica in un qualche interesse di dette persone in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche se con questo in qualche modo connessi". (Cass. n. 8605/1995), ma unicamente in un interesse tale da coinvolgerle nel rapporto controverso ed a legittimare una loro assunzione della qualita? di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio (cfr. Cass. 4358/1998). Non ravvisandosi, pertanto, nell?iter argomentativo presente nell?impugnata decisione le violazioni e i vizi lamentati dalla ricorrente incidentale, il motivo esaminato deve essere rigettato. E? ora possibile passare all?esame del ricorso principale, proposto da CD RU di DE RU.
Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e per violazione o falsa applicazione degli artt.1391, 1428, 1429 e 1431 c.c..
Il teste I\, subagente della Meie SI di Udine, aveva confermato che la CD RU, suo tramite, aveva richiesto a stipulazione di una polizza fideiussoria, necessaria per poter partecipare ad una gara di appalto, indetta da una Comunita? Montana, e che il \RU\ aveva fornite anche il bando di gara che il teste (I\) aveva provveduto ad inviare ad Udine. Il teste aveva confermato che, dopo la stipula del contratto, era stata inviata una integrazione della polizza, senza aumento del premio (poiche? la stessa faceva parte integrante del contratto gia?
concluso), ma che questa integrazione era giunta oltre il termine previsto per il deposito della domanda di partecipazione alla gara. Il UT, che di professione svolge attivita? di falegname, aveva sottoscritto la polizza nella convinzione che la stessa rispondesse pienamente alle finalita? da lui indicate, secondo le indicazione del bando di gara.
Il contratto predisposto, invece, costituiva una polizza fideiussione generica e non conteneva la dichiarazione necessaria per rispettare la cauzione richiesta.
Il contratto, ad avviso della ricorrente principale, doveva essere annullato, per errore essenziale e riconoscibile, avendo la Meie SI sbagliato nella formulazione delle condizioni della polizza omettendo una clausola essenziale e facendo cadere in errore lo stesso \RU\ che aveva creduto di sottoscrivere il contratto assicurativo richiesto. CD UR non avrebbe mai concluso il contratto di fideiussione qualora avesse saputo che nella polizza era stata omessa una clausola fondamentale. Infatti, l?attrice CD aveva chiesto espressamente che la fideiussione venisse predisposta secondo le indicazioni inserite nel bando. L?errore del contraente \RU\ era non solo riconoscibile da parte della Meie, ma era stato pensino riconosciuto dall?agente della compagnia, BO. La conoscenza delle concreto circostanze - di fatto, in capo all?agente fornito de potere di rappresentanza, comportava la loro conoscenza legale in capo al la societa?
preponente (Meie SI).
Da cio? - conclude la ricorrente principale - derivava una responsabilita? della Meie, in via solidale, per tutti i danni conseguenti alla esclusione della RU dalla gara, esclusione dipesa esclusivamente dalla negligente omissione dell?agente della Meie.
Osserva il Collegio:
Le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono prive di fondamento.
I giudici di appello hanno motivatamente escluso l?errore rilevante della RU ed hanno ricordato che l?unico soggetto chiamato in causa era la agenzia BO, che era stata convenuta in giudizio dinanzi al primo giudice.
In tal modo la Corto territoriale ha mostrato di conoscere e condividere il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di annullamento del contratto per errore e? necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realta?, determinante nell?indurlo a concludere il negozio, e, dall?altro, se con "l?uso della normale diligenza l?altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell?altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l?errore sia stato riconosciuto, bensi?
l?astratta possibilita? di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza.
Nel caso di specie, con accertamento non censurato specificamente in questa sede, la Corte di appello ha rilevato che la richiesta di annullamento del contratto per errore era priva di "qualsiasi riferimento giuridico all?istituto dell?annullamento". Con la conseguenza che non era stato possibile procedere all?accertamento di alcuno dei requisiti previsti dalla legge.
I giudici di appello hanno invece ritenuto raggiunta la prova dell?inadempimento da parte della s.a.s. BO, che hanno condannato, al risarcimento dei danni.
Quanto alla richiesta di condanna della Meie, in solido al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente principale, correttamente la Corte di appello ha estromesso dal giudizio la Meie, in quanto soggetto estraneo, mai citato con l?atto di citazione. Cio? non esclude, affatto, che gli effetti della pronuncia di condanna contro la BO si producano nei confronti della Meie secondo i principi generali in materia di rappresentanza processuale. Gli agenti generali stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia assicuratrice, come specificato dall?art.1903 c.c., comma 2, che prevede la loro legittimazione attiva e passiva espressamente "in nome" dell?assicuratore, per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale loro conferiti.
Ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non e?
necessario che l?agente dichiari di agire in nome e per conto della societa? assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualita?, ricollegandosi automaticamente alla stessa la rappresentanza.
Occorre ribadire quanto gia? affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in casi consimili e cioe? che: "Poiche? a norma dell?art. 1903 c.c., comma 2, l?agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell?assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza di poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti, il giudizio per il pagamento delle obbligazioni derivati dai contratti stessi deve essere proposto nei confronti del detto agente, non rilevando che la giudiziale sia destinata a produrre i suoi effetti nei confronti dell?assicuratore da lui rappresentato, a carico del quale sono sorte le obbligazioni derivanti da quei contratti. (in questo senso: Cass. 19 maggio 2006 n. 11781, 6 febbraio 2007 n. 2560). Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione della L. 76 ottobre 1969, n. 742, art. 1 o art.184 c.p.c.. I giudici di appello avevano erroneamente rilevato che la prova per testi relativa alle spese sostenute per viaggi era stata depositata oltre il termine fissato dal giudice di primo grado (15 settembre 2001) senza tener conto della sospensione dei termini nel periodo feriale e dei al circostanza che il 16 settembre era giorno festivo. Donde la tempestivita? delle istanze istruttorie preposte dalla CD RU.
Le censure proposte con tale mezzo sono inammissibili, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte, applicabile anche ai ricorsi proposi, avverso sentenze e provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006.
Allorche? nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mozzo istruttorie, e? necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma invece specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalita? della richiesta istruttoria. Piu? in particolare, ove trattisi di una prova per testi, e? onere del ricorrente, in virtu? del principio d?autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza.
Le censure, oltre che inammissibili, sono anche prive di fondamento. Con ordinanza 19 dicembre 2001 il Tribunale ha revocato la precedente ordinanza con la quale aveva dichiarato la decadenza dalle prove testimoniali formulate da CD RU con la memoria 17 settembre 2001, in quanto tardivamente depositata.
In effetti, le prove testimoniali, articolate da CD nella predetta memoria sono state ammesso, con la sola eccezione del capitolo 7, perche? contenente un giudizio, e dell?art. 8, perche? generico. Deve, percio?, concludersi che il richiamo della Corte di appello alla decadenza delle richieste istruttorie (pag. 22) costituisce mero errore che non ha inficiato in alcun modo la decisione impugnata. I giudici di appello hanno precisato che, da un lato, non era stata data la prova delle spese sostenute da CD per i viaggi, e, dall?altro, che non era stata fornita prova alcuna dell?asserito danno alla immagine.
Con motivazione del tutto logica, i giudici di appello hanno spiegato che non poteva ritenersi lesa la immagine di una impresa, solvibile e rispettata, per un banale errore burocratico, commesso da un terzo con il quale la impresa aveva rapporti professionali. Gli stessi giudici, hanno, cosi?, liquidato il danno da lucro cessante - rappresentato dal mancato guadagno che la CD avrebbe presumibilmente tratto dalla esecuzione dei lavori appaltati - in una somma corrispondente al dieci per cento dell?intero importo dei lavori oggetto di appalto - percentuale calcolata, in via del tutto prudenziale, ignorando i ricarichi medi del settore, corrispondente al guadagno netto che la appaltatrice avrebbe potuto ricavare dalla esecuzione delle opere previste.
Il terzo motivo del ricorso principale riguarda, infine, la falsa ed erronea applicazione dell?art. 91 Cost., e la violazione dell?art. 24 Cost., in particolare la violazione del diritto di difesa, nonche? la assoluta mancanza di motivazione in punto compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di appello.
Anche questo ultimo motivo si appalesa inanimissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 (art.) quello secondo il quale :"In tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione e? sindacabile in sede di legittimita? nei soli casi di violazione ai legge, quale si verificherebbe nell?ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall?art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell?opportunita? della compensazione totale o parziale, rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell?ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi, e il giudice puo? compensare le spese processuali per giusti motivi, senza obbligo di specificarli, atteso che l?esistenza di ragioni che giustifichino a compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l?inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando percio? applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall?art. 111 Cost., comma 6, (a seguito dell?entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 2 del 1999, art. 1), secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato".
Nella specie, i giudici di appello hanno tenuto conto della reciproca soccombenza, disponendo cosi? la parziale compensazione delle spese e provvedendo sulle spese dell?intero giudizio (vaie a dire del giudizio di primo e secondo grado).
Nel caso di specie, del resto, la CD RU non poteva certo ritenersi totalmente vittoriosa.
Infatti, la Corte territoriale aveva, dapprima, ritenuto infondata la censura relativa alla revoca della ordinanza di rinnovazione della citazione nei confronti della Meie, disposta da primo giudice (p. 17).
Aveva, quindi, escluso la fondatezza delle censure relative all?annullamento del contratto di fideiussione, a prova delle spese di viaggio sostenute e di un danno alla immagine, derivante dall?inadempimento in questione (p. 20, 22).
Anche la censura relativa alla quantificazione del maggior guadagno (indicato dalla ricorrente principale in un 30% dell?intero valore della commessa) e? stata disattesa dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto non provata una percentuale di guadagno netto di tale entita?, in mancanza di qualsiasi dato relativo ai ricarichi medi del settore (p. 23).
Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi, in redazione alle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosi? deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010