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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Silvia Cavallari
all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Clementina Baroni e Vincenza D'Anna del Foro di Reggio Emilia
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Danilo Salvaggio e Chiara
Bicocchi del foro di Reggio Emilia
Resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - disapplicare l'art. 4 ter del D.L.
44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e successive leggi di conversione, nonche disapplicare il D.L. 1/2022 ed il D.L. 24/2022 e le successive leggi di conversione dei predetti decreti, perche : • contrari alla normativa sovranazionale richiamata in premessa;
• contrari all'art. 3 e all'art. 32 della Costituzione, conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale del lavoro di Padova con ordinanza del 28/04/2022 e soprattutto visto e considerato che proprio sulla questione di legittimità dell'art. 32 della Costituzione ad oggi non e pronunciata neppure la Corte Costituzionale medesima;
• il vaccino risulta INIDONEO ed
INEFFICACE per la tutela della salute pubblica, come anche dichiarato dal
Tribunale di Padova con ordinanza del 28/04/2022; • con l'introduzione della disciplina dettata dal D.L 24/2022 e stato abrogato con effetto retroattivo dal
15/12/2021, rendendo illegittima la sospensione e i provvedimenti ad essa conseguenti, come da numerose sentenze ivi allegate e Sentenza del Giudice del
Lavoro di Treviso del 10/05/2022; • sospendere il processo, in attesa della decisione sulla questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia Europea sollevata con ordinanza dal Tribunale di Padova in data 7.12.2021 e dal ConIGlio di Giustizia
Amministrativa della Sicilia o rimettere autonoma questione di pregiudizialità alla
Corte di Giustizia Europea;
• disporre la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, come modificato dai D.L. 172/2021, il D.L. 1/2022 ed il D.L. 24/2022 e le successive leggi di conversione dei predetti decreti, per la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 36 e 77 della Costituzione, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poichè il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse ritenuta la non manifesta infondatezza;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali di cui in premessa, l'illegittimità, nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia di:
1) provvedimento contraddistinto con protocollo n. 125062 del 08/10/2021 di accertamento mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4 del D.l. 44/2021 convertito dalla Legge 76/2021 s.m.i., emanato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nei confronti della dipendente
Pag. 2 di 17 IG.ra , quando la stessa risultava assente giustificata dal lavoro Parte_1
perché in malattia continuata;
2) provvedimento di sospensione comminato alla ricorrente IG.ra Parte_1
in data 11/10/2021 dalla di Reggio Emilia e contraddistinto Controparte_1
dal prot. n. 2021/0125772, emanato e notificato quando la ricorrente risultava assente giustificata dal lavoro per malattia continuata come dalla documentazione prodotta in atti, poi revocato dall' di Reggio Emilia solo con provvedimento del Pt_2
15/04/2022 e con reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro a far data dal
16/04/2022 e ciò solo a seguito della accertata avvenuta guarigione della ricorrente dalla malattia per Sars Cov-2,
3) e per l'effetto riconoscere alla IG.ra , ingiustamente ed Parte_1
illegittimamente sospesa dal lavoro, dal 13/10/2021 fino al 15/04/2022, senza retribuzione o altro compenso o emolumento e senza neppure l'indennità di malattia spettanteLe come da contratto individuale di lavoro e dalle disposizioni contenute nel
CCNL del comparto Sanità Pubblica, l'indennità di malattia sospesa e non percepita e tutte le somme maturate e maturande oltre a tutti gli oneri accessori, oltre al riconoscimento di tutti gli istituti legali e contrattuali maturati, oltre al riconoscimento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali maturati e maturandi e non corrisposti dal 13/10/2021 fino al 15/04/2022, per un importo all'incirca non inferiore ad € 10.500,00 netti, considerato una base di stipendio mensile netto pari ad € 1,743.47 circa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della sospensione sino all'effettiva ripresa delle attività lavorative, oltre ai singoli diritti ed emolumenti di legge, ex art. 429 cpc (ferie, permessi non goduti, 13^ mensilità,
TFR, ecc…) fino all'integrale soddisfo, oltre al riconoscimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente (danno morale e/o esistenziale) nella misura accertata dal Giudice in via equitativa, e per l'effetto condannare parte resistente al
Pag. 3 di 17 pagamento di tutte le somme predette, così come determinate ovvero accertate in corso di causa, ovvero nella misura stabilita dal Giudice, maggiorate dagli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella deteriore e non creduta ipotesi, in cui
Codesto Ill.mo Giudice del lavoro adito, ritenga di confermare la legittimità del provvedimento di sospensione assunto dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, il riconoscimento dello stato di malattia certificato ed in essere ancor prima della sospensione e la relativa indennità di malattia;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso il diritto della ricorrente a percepire gli assegni alimentari di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957 oltre agli assegni per carichi di famiglia, e per l'effetto ordinare a controparte la corresponsione degli assegni de quo ai sensi del DPR 3/57, nella misura della metà dello stipendio percepito dalla IGnora o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli Parte_1
assegni per carichi di famiglia, per tutta la durata della sospensione e fino all'effettiva reintegra della ricorrente nelle sue legittime mansioni;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto conforme a legge e giustizia;
In ogni caso: con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti avv.ti Baroni
Clementina e D'Anna Vincenza.”
Per la resistente: “In via principale: rigettare il ricorso e le domande tutte formulate da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata l'illegittimità della sospensione, Voglia l'Ill.mo Giudice limitare la restituzione delle somme riconosciute al periodo dal 13.10.2021 al 18.10.2022 di attestazione della
Pag. 4 di 17 malattia della IG.ra . Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre Parte_1
i.v.a. e c.p.a. se dovuti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_2
per fare accertare l'illegittimità della sospensione dal
[...]
lavoro e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti dal 13/10/2021 al 16/04/2022, per mancanza della vaccinazione anti Covid-19.
Conseguentemente ha chiesto la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento di legge maturato;
il pagamento dell'indennità di malattia della quale usufruiva;
il riconoscimento dei danni non patrimoniali e degli assegni per carichi familiari.
La ricorrente, infermiera professionale, ha esposto di soffrire di patologie croniche e che le comunicazioni di invito alla vaccinazione, accertamento e sospensione sono state comminate durante il congedo per malattia dall'attività lavorativa (doc. 13 ric.)
La ricorrente non si trovava sul posto di lavoro e non avrebbe potuto contagiare nessuno, per cui la sospensione è illegittima e ha fatto perdere alla lavoratrice anche i giorni in cui era coperta economicamente dallo stato di malattia;
alla ricorrente non è neppure stata data la possibilità di lavorare con altre mansioni, non a contatto con altri soggetti, prima di provvedere alla sospensione.
L'imposizione dell'obbligo vaccinale era priva di qualsiasi apprezzabile presupposto, in quanto i “vaccini” Covid-19, oltre ad essere un rischio sugli effetti a lungo termine, non prevenivano l'infezione e la loro efficacia nell'attenuare la severità della malattia
è smentita da dati ufficiali.
Per tali ragioni è stato chiesto di disapplicare l'art. 4 ter del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e successive leggi di conversione, nonché il D.L.
Pag. 5 di 17 1/2022 ed il D.L. 24/2022 e le successive leggi di conversione perché contrari alla normativa sovranazionale e agli art. 3 e 32 della Costituzione.
2. Si è costituita l che ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_2
esponendo di aver agito nel rispetto della normativa all'epoca vigente ritenuta pienamente legittima.
3. All'esito della discussione orale, il ricorso va respinto.
4. Con l'art. 4 D.L. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge 76/2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 °febbraio 2006, n.
43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, co.457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati ”.
Ai sensi dell'art. 4, co. D.L. n. 44/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.
76/2021, nella versione vigente dal 1/6/2021 al 26/11/2021:
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza dell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione
Pag. 6 di 17 gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun
Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala
Pag. 7 di 17 immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 .
Pag. 8 di 17 7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Pag. 9 di 17 L'art. 1, co. 1, lett. b) D.L. n. 172/ 2021 ha modificato la richiamata disciplina con riferimento all'Ente deputato a verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale individuato nell'Ordine professionale territorialmente competente, alla espressa qualificazione di tale atto come avente “natura dichiarativa” e alla previsione secondo cui l'atto di accertamento determina l'immediata sospensione “ dall'esercizio delle professioni sanitarie” e non solo, come nel regime previgente, “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV”; l'adibizione
“a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” di cui al co. 7 , a seguito della modifica, è rimasta limitata nei soli confronti dei soggetti esentati dall'obbligo vaccinale.
4. Il 25/05/2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica dell di Reggio Emilia Pt_2
richiedeva a di produrre la documentazione relativa alla Parte_1
vaccinazione anti Covid-2019 o alla omissione o differimento della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4, co.5 D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021 ( docc
4-5 res. );
- dopo l'invito di adempiere l'obbligo vaccinale previsto per legge e in mancanza di produzione della documentazione giustificativa del mancato adempimento (doc.6 res.), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Reggio Emilia ), in data Parte_3
8/10/2021,comunicava a l'accertamento dell'inosservanza Parte_1
dell'obbligo vaccinale con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione dal contagio da SARS-Cov2 ( doc 6);
-la sospensione veniva comunicata al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza (doc.7);
Pag. 10 di 17 -faceva quindi seguito, in data 11/10/2021, la sospensione da parte dell di Pt_2
Reggio Emilia, in qualità di datore di lavoro con comunicava, ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.L. n. 44/2021 della sospensione dal servizio a far data dal 13/10/2021 fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale;
-il 21/12/2021 l di Reggio Emilia comunicava la conferma della Parte_3
precedente sospensione a seguito della previsione degli artt. 1 e 2 del D.L. 172/2021;
-il 15/4/2022 l'Ordine delle infermieristiche di Ferrara comunicava CP_3
all' di Reggio Emilia la revoca della sospensione dall'esercizio della Parte_3
professione sanitaria considerata l'istanza di revoca della sospensione in seguito all'avvenuta guarigione da Covid-19 (doc 10 res.) e, conseguentemente, il 15/4/2022
l' di Reggio Emilia comunicava, ai sensi dell'art. 4, co. 9 D.L. n. Parte_3
44/2021, la revoca della sospensione.
6. Parte ricorrente insiste sull'illegittimità dell'obbligo vaccinale.
È sufficiente osservare che la Corte Costituzionale, con le sentenze 14 e 15 del 2023, ha approfondito diversi aspetti della normativa che ha imposto l'obbligato della vaccinazione Covid con riguardo ai lavoratori del comparto Sanitario.
La Corte ha affrontato e approfondito la tematica dell'efficacia e della sicurezza della vaccinazione sulla base delle conoscenze scientifiche a disposizione del legislatore nel momento in cui ha dettato la disciplina;
nonché le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale come la sospensione del servizio e della retribuzione, nell'ottica del bilanciamento degli interessi facenti capo al singolo che contrappone la propria libertà di autodeterminarsi e alla collettività; è stata ritenuta la legittimità del mancato riconoscimento di un assegno alimentare al lavoratore sospeso .
La Corte non ha ritenuto irragionevole e sproporzionata la scelta legislativa dell'obbligo vaccinale senza la previsione di misure alternative nonché la misura
Pag. 11 di 17 della sospensione quale legittima conseguenza del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione, anche sottolineando la necessità di bilanciare l'interesse del lavoratore al mantenimento dell'attività lavorativa e quello del datore di lavoro a non dovere affrontare, in un momento tanto critico, una riorganizzazione dell'attività.
Nella sentenza n.14/2023, in relazione all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, si legge : “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (…) in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all'epoca misure altrettanto adeguate(…)”;
Con la sentenza n. 15/2023, la Corte ha statuito sulla ragionevolezza della previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici. Si legge nella sentenza: “all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la
Pag. 12 di 17 sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del Codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro… la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la
Pag. 13 di 17 conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto… poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2 ... Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa […]”.
Con riferimento al diritto dell'Unione Europea e con al diritto internazionale, la
Corte Costituzionale nella richiamata sentenza14/2023 ha osservato come in molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede.
La Corte EDU ( sent 8/4/ 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15
19306/15 43883/15) ha ritenuto la vaccinazione imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute, necessaria per un "urgente bisogno sociale" e proporzionata allo scopo perseguito
7. La ricorrente lamenta poi l'illegittimità dell'operato del datore di lavoro allegando che la sospensione è avvenuta quando la stessa si trovava in malattia a causa dell'infortunio al polso destro con conseguente assenza giustificata dal lavoro.
Come si è detto, già con la comunicazione ricevuta il 10/6/2021, la ricorrente è stata invitata ad adempiere all'obbligo vaccinale ( doc 12 res.):
Pag. 14 di 17 L'assenza per malattia è iniziata il 13//9/2021 dopo il ricevimento del nuovo “invito formale” alla vaccinazione peraltro a seguito del mancato adempimento del precedente invito risalente a giugno.
Pertanto la malattia è iniziata quando era in essere non solo l'obbligo legale di sottoporsi alla vaccinazione, ma anche gli inviti da parte degli Enti preposti .
La ricorrente, secondo il maccanismo previsto dalla normativa, avrebbe semmai dovuto chiedere il differimento della vaccinazione, ma questo non è stato fatto in quanto la ricorrente , per sua libera scelta confermata in questa sede, non intendeva sottoporsi alla vaccinazione.
La sospensione per l'inadempimento all'obbligo vaccinale non aveva una natura sanzionatoria, ma comportava l'impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione lavorativa.
L'art. 4, co. 1 del D.L. n. 44/ 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, non riguardante il caso di specie, di cui al co. 2 del medesimo articolo (ossia in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2).
8.Va respinta la domanda di pagamento dell'indennità di malattia dal 13/10/2021 fino al 15/04/2022 per un importo di circa € 10.500,00 netti.
Innanzi tutto il certificato di malattia del 7/12/2021 ( doc 10 ric) è retroattivo di quasi due mesi e come tale non idoneo a certificare la malattia.
Inoltre in presenza della sospensione del rapporto di lavoro per l'inidoneità lavorativa prevale la detta sospensione e nulla è dovuto a titolo di indennità di malattia.
Pag. 15 di 17 9.Quanto alla possibilità di assegnazione ad altre mansioni, come si è detto, il datore di lavoro aveva l'obbligo di verificare se il dipendente potesse essere adibito a mansioni anche inferiori, che comunque non implicassero rischi di diffusione del contagio ( cfr art 4, co 8, del D.L. n. 44/2021), obbligo meno stringente a seguito della disciplina dettata dal D.L. n. 172/ 2021 con cui il legislatore ha scelto di non eIGere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
Sono stati prodotti l' atto di ricognizione trasmesso dal Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale a tutti i Direttori dei Distretti, dei Dipartimenti e dei
Servizi all'interno dell e al delibera di mancata individuazione di Controparte_1
alternative posizioni di lavoro ( doc 16-17).
La verifica è stata quindi effettuata e non vi è ragione di ritenere- in mancanza di concreti elementi- che altre posizioni fossero disponibili, tanto più che l Pt_2
avrebbe avuto tutto l'interesse ad avvalersi di personale in un periodo di particolare difficoltà nelle strutture sanitarie.
- -10. Quanto alla reintegrazione a seguito della guarigione, la stessa è stata disposta dall di Reggio Emilia non appena ricevuta la comunicazione dell' ordine Pt_2
professionale (docc 16-17 ) secondo la procedura di legge per cui nessun ritardo è imputabile al datore di lavoro.
11. Le spese vanno compensate in considerazione della novità della materia e dell'esistenza di contrastanti, seppure minoritari, orientamenti giurisprudenziali.
Pag. 16 di 17
P.Q.M.
Nella causa n. 684 /2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta le domande proposta da
contro
Parte_1 [...]
Controparte_1
2) Compensa le spese di causa
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 4/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Silvia Cavallari
all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Clementina Baroni e Vincenza D'Anna del Foro di Reggio Emilia
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Danilo Salvaggio e Chiara
Bicocchi del foro di Reggio Emilia
Resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - disapplicare l'art. 4 ter del D.L.
44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e successive leggi di conversione, nonche disapplicare il D.L. 1/2022 ed il D.L. 24/2022 e le successive leggi di conversione dei predetti decreti, perche : • contrari alla normativa sovranazionale richiamata in premessa;
• contrari all'art. 3 e all'art. 32 della Costituzione, conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale del lavoro di Padova con ordinanza del 28/04/2022 e soprattutto visto e considerato che proprio sulla questione di legittimità dell'art. 32 della Costituzione ad oggi non e pronunciata neppure la Corte Costituzionale medesima;
• il vaccino risulta INIDONEO ed
INEFFICACE per la tutela della salute pubblica, come anche dichiarato dal
Tribunale di Padova con ordinanza del 28/04/2022; • con l'introduzione della disciplina dettata dal D.L 24/2022 e stato abrogato con effetto retroattivo dal
15/12/2021, rendendo illegittima la sospensione e i provvedimenti ad essa conseguenti, come da numerose sentenze ivi allegate e Sentenza del Giudice del
Lavoro di Treviso del 10/05/2022; • sospendere il processo, in attesa della decisione sulla questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia Europea sollevata con ordinanza dal Tribunale di Padova in data 7.12.2021 e dal ConIGlio di Giustizia
Amministrativa della Sicilia o rimettere autonoma questione di pregiudizialità alla
Corte di Giustizia Europea;
• disporre la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, come modificato dai D.L. 172/2021, il D.L. 1/2022 ed il D.L. 24/2022 e le successive leggi di conversione dei predetti decreti, per la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 36 e 77 della Costituzione, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poichè il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse ritenuta la non manifesta infondatezza;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali di cui in premessa, l'illegittimità, nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia di:
1) provvedimento contraddistinto con protocollo n. 125062 del 08/10/2021 di accertamento mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4 del D.l. 44/2021 convertito dalla Legge 76/2021 s.m.i., emanato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nei confronti della dipendente
Pag. 2 di 17 IG.ra , quando la stessa risultava assente giustificata dal lavoro Parte_1
perché in malattia continuata;
2) provvedimento di sospensione comminato alla ricorrente IG.ra Parte_1
in data 11/10/2021 dalla di Reggio Emilia e contraddistinto Controparte_1
dal prot. n. 2021/0125772, emanato e notificato quando la ricorrente risultava assente giustificata dal lavoro per malattia continuata come dalla documentazione prodotta in atti, poi revocato dall' di Reggio Emilia solo con provvedimento del Pt_2
15/04/2022 e con reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro a far data dal
16/04/2022 e ciò solo a seguito della accertata avvenuta guarigione della ricorrente dalla malattia per Sars Cov-2,
3) e per l'effetto riconoscere alla IG.ra , ingiustamente ed Parte_1
illegittimamente sospesa dal lavoro, dal 13/10/2021 fino al 15/04/2022, senza retribuzione o altro compenso o emolumento e senza neppure l'indennità di malattia spettanteLe come da contratto individuale di lavoro e dalle disposizioni contenute nel
CCNL del comparto Sanità Pubblica, l'indennità di malattia sospesa e non percepita e tutte le somme maturate e maturande oltre a tutti gli oneri accessori, oltre al riconoscimento di tutti gli istituti legali e contrattuali maturati, oltre al riconoscimento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali maturati e maturandi e non corrisposti dal 13/10/2021 fino al 15/04/2022, per un importo all'incirca non inferiore ad € 10.500,00 netti, considerato una base di stipendio mensile netto pari ad € 1,743.47 circa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della sospensione sino all'effettiva ripresa delle attività lavorative, oltre ai singoli diritti ed emolumenti di legge, ex art. 429 cpc (ferie, permessi non goduti, 13^ mensilità,
TFR, ecc…) fino all'integrale soddisfo, oltre al riconoscimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente (danno morale e/o esistenziale) nella misura accertata dal Giudice in via equitativa, e per l'effetto condannare parte resistente al
Pag. 3 di 17 pagamento di tutte le somme predette, così come determinate ovvero accertate in corso di causa, ovvero nella misura stabilita dal Giudice, maggiorate dagli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella deteriore e non creduta ipotesi, in cui
Codesto Ill.mo Giudice del lavoro adito, ritenga di confermare la legittimità del provvedimento di sospensione assunto dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, il riconoscimento dello stato di malattia certificato ed in essere ancor prima della sospensione e la relativa indennità di malattia;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso il diritto della ricorrente a percepire gli assegni alimentari di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957 oltre agli assegni per carichi di famiglia, e per l'effetto ordinare a controparte la corresponsione degli assegni de quo ai sensi del DPR 3/57, nella misura della metà dello stipendio percepito dalla IGnora o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli Parte_1
assegni per carichi di famiglia, per tutta la durata della sospensione e fino all'effettiva reintegra della ricorrente nelle sue legittime mansioni;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto conforme a legge e giustizia;
In ogni caso: con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti avv.ti Baroni
Clementina e D'Anna Vincenza.”
Per la resistente: “In via principale: rigettare il ricorso e le domande tutte formulate da controparte per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata l'illegittimità della sospensione, Voglia l'Ill.mo Giudice limitare la restituzione delle somme riconosciute al periodo dal 13.10.2021 al 18.10.2022 di attestazione della
Pag. 4 di 17 malattia della IG.ra . Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre Parte_1
i.v.a. e c.p.a. se dovuti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_2
per fare accertare l'illegittimità della sospensione dal
[...]
lavoro e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti dal 13/10/2021 al 16/04/2022, per mancanza della vaccinazione anti Covid-19.
Conseguentemente ha chiesto la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento della retribuzione e di ogni altro emolumento di legge maturato;
il pagamento dell'indennità di malattia della quale usufruiva;
il riconoscimento dei danni non patrimoniali e degli assegni per carichi familiari.
La ricorrente, infermiera professionale, ha esposto di soffrire di patologie croniche e che le comunicazioni di invito alla vaccinazione, accertamento e sospensione sono state comminate durante il congedo per malattia dall'attività lavorativa (doc. 13 ric.)
La ricorrente non si trovava sul posto di lavoro e non avrebbe potuto contagiare nessuno, per cui la sospensione è illegittima e ha fatto perdere alla lavoratrice anche i giorni in cui era coperta economicamente dallo stato di malattia;
alla ricorrente non è neppure stata data la possibilità di lavorare con altre mansioni, non a contatto con altri soggetti, prima di provvedere alla sospensione.
L'imposizione dell'obbligo vaccinale era priva di qualsiasi apprezzabile presupposto, in quanto i “vaccini” Covid-19, oltre ad essere un rischio sugli effetti a lungo termine, non prevenivano l'infezione e la loro efficacia nell'attenuare la severità della malattia
è smentita da dati ufficiali.
Per tali ragioni è stato chiesto di disapplicare l'art. 4 ter del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e successive leggi di conversione, nonché il D.L.
Pag. 5 di 17 1/2022 ed il D.L. 24/2022 e le successive leggi di conversione perché contrari alla normativa sovranazionale e agli art. 3 e 32 della Costituzione.
2. Si è costituita l che ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_2
esponendo di aver agito nel rispetto della normativa all'epoca vigente ritenuta pienamente legittima.
3. All'esito della discussione orale, il ricorso va respinto.
4. Con l'art. 4 D.L. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge 76/2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 °febbraio 2006, n.
43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, co.457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati ”.
Ai sensi dell'art. 4, co. D.L. n. 44/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.
76/2021, nella versione vigente dal 1/6/2021 al 26/11/2021:
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza dell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione
Pag. 6 di 17 gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun
Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala
Pag. 7 di 17 immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 .
Pag. 8 di 17 7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Pag. 9 di 17 L'art. 1, co. 1, lett. b) D.L. n. 172/ 2021 ha modificato la richiamata disciplina con riferimento all'Ente deputato a verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale individuato nell'Ordine professionale territorialmente competente, alla espressa qualificazione di tale atto come avente “natura dichiarativa” e alla previsione secondo cui l'atto di accertamento determina l'immediata sospensione “ dall'esercizio delle professioni sanitarie” e non solo, come nel regime previgente, “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV”; l'adibizione
“a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” di cui al co. 7 , a seguito della modifica, è rimasta limitata nei soli confronti dei soggetti esentati dall'obbligo vaccinale.
4. Il 25/05/2021 il Dipartimento di Sanità Pubblica dell di Reggio Emilia Pt_2
richiedeva a di produrre la documentazione relativa alla Parte_1
vaccinazione anti Covid-2019 o alla omissione o differimento della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4, co.5 D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021 ( docc
4-5 res. );
- dopo l'invito di adempiere l'obbligo vaccinale previsto per legge e in mancanza di produzione della documentazione giustificativa del mancato adempimento (doc.6 res.), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Reggio Emilia ), in data Parte_3
8/10/2021,comunicava a l'accertamento dell'inosservanza Parte_1
dell'obbligo vaccinale con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione dal contagio da SARS-Cov2 ( doc 6);
-la sospensione veniva comunicata al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza (doc.7);
Pag. 10 di 17 -faceva quindi seguito, in data 11/10/2021, la sospensione da parte dell di Pt_2
Reggio Emilia, in qualità di datore di lavoro con comunicava, ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.L. n. 44/2021 della sospensione dal servizio a far data dal 13/10/2021 fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale;
-il 21/12/2021 l di Reggio Emilia comunicava la conferma della Parte_3
precedente sospensione a seguito della previsione degli artt. 1 e 2 del D.L. 172/2021;
-il 15/4/2022 l'Ordine delle infermieristiche di Ferrara comunicava CP_3
all' di Reggio Emilia la revoca della sospensione dall'esercizio della Parte_3
professione sanitaria considerata l'istanza di revoca della sospensione in seguito all'avvenuta guarigione da Covid-19 (doc 10 res.) e, conseguentemente, il 15/4/2022
l' di Reggio Emilia comunicava, ai sensi dell'art. 4, co. 9 D.L. n. Parte_3
44/2021, la revoca della sospensione.
6. Parte ricorrente insiste sull'illegittimità dell'obbligo vaccinale.
È sufficiente osservare che la Corte Costituzionale, con le sentenze 14 e 15 del 2023, ha approfondito diversi aspetti della normativa che ha imposto l'obbligato della vaccinazione Covid con riguardo ai lavoratori del comparto Sanitario.
La Corte ha affrontato e approfondito la tematica dell'efficacia e della sicurezza della vaccinazione sulla base delle conoscenze scientifiche a disposizione del legislatore nel momento in cui ha dettato la disciplina;
nonché le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale come la sospensione del servizio e della retribuzione, nell'ottica del bilanciamento degli interessi facenti capo al singolo che contrappone la propria libertà di autodeterminarsi e alla collettività; è stata ritenuta la legittimità del mancato riconoscimento di un assegno alimentare al lavoratore sospeso .
La Corte non ha ritenuto irragionevole e sproporzionata la scelta legislativa dell'obbligo vaccinale senza la previsione di misure alternative nonché la misura
Pag. 11 di 17 della sospensione quale legittima conseguenza del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione, anche sottolineando la necessità di bilanciare l'interesse del lavoratore al mantenimento dell'attività lavorativa e quello del datore di lavoro a non dovere affrontare, in un momento tanto critico, una riorganizzazione dell'attività.
Nella sentenza n.14/2023, in relazione all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, si legge : “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (…) in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all'epoca misure altrettanto adeguate(…)”;
Con la sentenza n. 15/2023, la Corte ha statuito sulla ragionevolezza della previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici. Si legge nella sentenza: “all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la
Pag. 12 di 17 sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del Codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro… la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la
Pag. 13 di 17 conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto… poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2 ... Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa […]”.
Con riferimento al diritto dell'Unione Europea e con al diritto internazionale, la
Corte Costituzionale nella richiamata sentenza14/2023 ha osservato come in molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede.
La Corte EDU ( sent 8/4/ 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15
19306/15 43883/15) ha ritenuto la vaccinazione imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute, necessaria per un "urgente bisogno sociale" e proporzionata allo scopo perseguito
7. La ricorrente lamenta poi l'illegittimità dell'operato del datore di lavoro allegando che la sospensione è avvenuta quando la stessa si trovava in malattia a causa dell'infortunio al polso destro con conseguente assenza giustificata dal lavoro.
Come si è detto, già con la comunicazione ricevuta il 10/6/2021, la ricorrente è stata invitata ad adempiere all'obbligo vaccinale ( doc 12 res.):
Pag. 14 di 17 L'assenza per malattia è iniziata il 13//9/2021 dopo il ricevimento del nuovo “invito formale” alla vaccinazione peraltro a seguito del mancato adempimento del precedente invito risalente a giugno.
Pertanto la malattia è iniziata quando era in essere non solo l'obbligo legale di sottoporsi alla vaccinazione, ma anche gli inviti da parte degli Enti preposti .
La ricorrente, secondo il maccanismo previsto dalla normativa, avrebbe semmai dovuto chiedere il differimento della vaccinazione, ma questo non è stato fatto in quanto la ricorrente , per sua libera scelta confermata in questa sede, non intendeva sottoporsi alla vaccinazione.
La sospensione per l'inadempimento all'obbligo vaccinale non aveva una natura sanzionatoria, ma comportava l'impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione lavorativa.
L'art. 4, co. 1 del D.L. n. 44/ 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, non riguardante il caso di specie, di cui al co. 2 del medesimo articolo (ossia in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2).
8.Va respinta la domanda di pagamento dell'indennità di malattia dal 13/10/2021 fino al 15/04/2022 per un importo di circa € 10.500,00 netti.
Innanzi tutto il certificato di malattia del 7/12/2021 ( doc 10 ric) è retroattivo di quasi due mesi e come tale non idoneo a certificare la malattia.
Inoltre in presenza della sospensione del rapporto di lavoro per l'inidoneità lavorativa prevale la detta sospensione e nulla è dovuto a titolo di indennità di malattia.
Pag. 15 di 17 9.Quanto alla possibilità di assegnazione ad altre mansioni, come si è detto, il datore di lavoro aveva l'obbligo di verificare se il dipendente potesse essere adibito a mansioni anche inferiori, che comunque non implicassero rischi di diffusione del contagio ( cfr art 4, co 8, del D.L. n. 44/2021), obbligo meno stringente a seguito della disciplina dettata dal D.L. n. 172/ 2021 con cui il legislatore ha scelto di non eIGere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
Sono stati prodotti l' atto di ricognizione trasmesso dal Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale a tutti i Direttori dei Distretti, dei Dipartimenti e dei
Servizi all'interno dell e al delibera di mancata individuazione di Controparte_1
alternative posizioni di lavoro ( doc 16-17).
La verifica è stata quindi effettuata e non vi è ragione di ritenere- in mancanza di concreti elementi- che altre posizioni fossero disponibili, tanto più che l Pt_2
avrebbe avuto tutto l'interesse ad avvalersi di personale in un periodo di particolare difficoltà nelle strutture sanitarie.
- -10. Quanto alla reintegrazione a seguito della guarigione, la stessa è stata disposta dall di Reggio Emilia non appena ricevuta la comunicazione dell' ordine Pt_2
professionale (docc 16-17 ) secondo la procedura di legge per cui nessun ritardo è imputabile al datore di lavoro.
11. Le spese vanno compensate in considerazione della novità della materia e dell'esistenza di contrastanti, seppure minoritari, orientamenti giurisprudenziali.
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P.Q.M.
Nella causa n. 684 /2023 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta le domande proposta da
contro
Parte_1 [...]
Controparte_1
2) Compensa le spese di causa
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 4/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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