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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2024, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 826 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/02/2024, da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1973, con il proc. dom. avv. CAVAGNA GUIDO, giusta procura in atti, e (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CR) il 27/01/1974, con il proc. dom. avv. PAGLIARDI PAOLO, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cpc regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.07.2017 a Soncino, dalla cui unione non è nata prole. In data 28.03.2024, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 95/2024 pubblicata il 08.04.2024 e contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta
1 I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 26.03.2024 in forma scritta.
Con le note difensive d' udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe in ogni caso essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n.2, lett. b) della legge
1°dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva (v. attestazione del passaggio in giudicato in atti)
Tanto premesso, questo Collegio, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e SONCINO il Parte_1 Parte_2
22.07.2017 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2017, atto n. 5, parte II, serie A);
• dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge;
• nulla per le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SONCINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 13/02/2024, da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1973, con il proc. dom. avv. CAVAGNA GUIDO, giusta procura in atti, e (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CR) il 27/01/1974, con il proc. dom. avv. PAGLIARDI PAOLO, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cpc regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.07.2017 a Soncino, dalla cui unione non è nata prole. In data 28.03.2024, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 95/2024 pubblicata il 08.04.2024 e contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta
1 I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 26.03.2024 in forma scritta.
Con le note difensive d' udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe in ogni caso essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n.2, lett. b) della legge
1°dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva (v. attestazione del passaggio in giudicato in atti)
Tanto premesso, questo Collegio, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e SONCINO il Parte_1 Parte_2
22.07.2017 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2017, atto n. 5, parte II, serie A);
• dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge;
• nulla per le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SONCINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello
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