Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 269/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa TI Longu Presidente dr. Cosimo Gabbani Giudice relatore dr. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 269 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra:
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nuoro alla Via Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio dell'Avv.
MARIA GRAZIA CORRIAS, c.f. che la rappresenta e difende in forza C.F._2
di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- Ricorrente - contro c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siniscola alla Via XI Febbraio n. 1, presso lo studio dell'Avv.
ROSSANA MELE, c.f. , che lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._4
alle liti in calce alla memoria difensiva di costituzione
- Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
- parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
disporre l'affido esclusivo dei minori figli alla con collocamento presso la sua abitazione in Via Milano a Siniscola, anche ai Pt_1 fini anagrafici;
per l'effetto disporre che la possa autorizzare autonomamente le Pt_1
attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli e le cure urgenti, come pure richiedere il rilascio dei documenti di identità dei figli, anche ai fini dell'espatrio per motivi scolastici. -
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 269/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1
onerare il di contribuire al mantenimento dei minori figli nella misura di € 900 CP_1
(novecento) mensili, da rivalutare annualmente ex indici ISTAT e da corrispondere alla
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e Pt_1
scolastiche, da corrispondere alla previa esibizione delle pezze giustificative. Solo le Pt_1 spese straordinarie di importo superiore alle 300 € dovranno essere previamente concordate fra i genitori mediante scambio di mail o sms;
la mancata risposta del entro tre giorni CP_1
varrà come assenso. - disporre che l'INPS paghi l'intero assegno unico familiare per i minori alla o, in subordine, disporre l'obbligo di a corrispondere Pt_1 Controparte_1
mensilmente il suo rateo alla ed in favore dei minori figli. - disporre che, ove il Pt_1 CP_1 non ottemperasse con regolarità al pagamento, l'assegno di mantenimento di € 900 mensili sia corrisposto alla dal datore di lavoro del e, quanto all'assegno unico familiare, Pt_1 CP_1 direttamente dall'INPS. Condannare Il alle spese del presente giudizio, nonché alle spese CP_1
dei tre sub procedimenti promossi dalla per: modifica assegno di mantenimento, Pt_1 autorizzazione all'intervento di;
autorizzazione alla gita scolastico dello stesso. CP_2
- parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: in via Principale 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; 2) Per l'effetto, autorizzarli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo Parte_1
rispetto reciproco, liberi di fissare la propria residenza dove credono, anche all'estero, dandosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e disporre che il padre avrà con i sè i figli, orientativamente il martedì ed il mercoledì (quando il fine settimana è di spettanza del padre), dall'uscita da scuola sino a dopo cena (21,00); il lunedì e giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre), dall'orario di uscita da scuola, recandoli direttamente presso l'istituto scolastico il giorno successivo. I minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori e, precisamente, staranno con il papà a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola recandoli direttamente a scuola il lunedì mattina. - per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno (alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio); - per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedì
Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
- le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. I minori trascorreranno inoltre, le feste della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per
i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente
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trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. - durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i minori per 4 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se i bambini in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive. 4)
Confermare l'Ordinanza Presidenziale del 12.08.2022 emessa nel sub procedimento 269/2020
– 1 con la quale, è stato disposto che il verserà a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli minori la complessiva somma di €. 900,00 mensili, importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assegno unico al 50% tra i coniugi. 5) disporre che le spese straordinarie necessarie per i figli, preventivamente concordate tra i genitori, salvo, i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale, versino in capo ad entrambi i genitori al 50%. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori resta inteso che dovranno essere affrontate solo previo accordo di entrambi i coniugi quando il loro ammontare è superiore a complessive
€. 50,00 mensili, in mancanza di tale accordo il genitore anticipatario della spesa non potrà richiedere la restituzione del 50% dell'importo, risultando di fatto l'unico obbligato a tale pagamento ed in ogni caso, verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa. -
a questo proposito, per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso, in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono: - spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate, nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista o lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono invece essere previamente concordate tra i genitori. - scolastiche: iscrizione e retta della scuola dell'obbligo, tasse ed assicurazioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, tablet, pc per uso scolastico
(con costi da rapportare alle condizioni economico/patrimoniali dei genitori), comunque compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- extrascolastiche: spese sportive per un'attività e acquisto di tutta l'attrezzatura e/o l'abbigliamento ad essa connessi;
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo (espresso o tacito) tra i genitori (ciascuno dei genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 5 giorni, poiché, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), quelle relative a: - sanitarie: visite mediche,
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esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accreditate da prestazione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- scolastiche: lezioni private (c.d. Ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumenti musicali, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede, inerente alla frequenza universitaria e relative utenza domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; - extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (per esempio acquisto di strumenti musicali e corsi di informatica etc.), spese per comunione, cresima etc.
6) Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. 7) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
9) Vittoria di spese.
Conclusioni del PM:
Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi con le modalità già stabilite dal
Tribunale di Nuoro con provvedimento datato 22.9.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da A fondamento della domanda, la ricorrente ha Controparte_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 1.07.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siniscola;
che dall'unione sono nati sei figli: Per_1
il 21.09.2006, , il 28.02.2008, , il 24.05.2009, il 25.10.2010, R_ Per_3 CP_2 Per_4
il 22.09.2012 e TI, il 25.09.2014; che il rapporto si è deteriorato negli anni a causa dei
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comportamenti tenuti dal dovuti al vizio del bere e alla dedizione al gioco, che hanno CP_1 comportato anche la perdita del lavoro;
che quest'ultimo l'8.11.2018 ha abbandonato la casa coniugale senza addurre alcuna motivazione;
che il padre ha tenuto sporadicamente i minori con sé, contribuendo - in misura minima - al loro mantenimento sino al 13.6.2019.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al CP_1
l'affidamento provvisorio in via esclusiva dei minori in suo favore e la disposizione a carico del di un contributo per il mantenimento dei figli pari € 1200,00 mensili, oltre alla CP_1
suddivisione delle spese straordinarie al 50% fra i genitori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.09.2020, in udienza, si è costituito in giudizio il quale non opponendosi alla pronuncia della Controparte_1
separazione, ha contestato quanto allegato dalla ricorrente: ha affermato che la relazione coniugale si era deteriorata a causa dei comportamenti tenuti dalla la quale ha sempre Pt_1
maltrattato il resistente;
che il resistente non aveva abbandonato la casa coniugale volontariamente ma era stato cacciato dalla ricorrente;
che era attualmente disoccupato;
che la ricorrente ha sempre ostacolato i rapporti tra il e i minori, escludendolo da qualsiasi CP_1
decisione.
Ciò premesso, il resistente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla Pt_1
l'affidamento condiviso dei minori con collocamento paritario presso entrambi i genitori, la disposizione del mantenimento in via diretta a carico di ciascun genitore, con riparto al 50% delle spese straordinarie.
3. In data 22.9.2020 sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti con affidamento condiviso dei figli, disciplina della frequentazione figli-padre e assegno di mantenimento quantificato nella somma di € 600 mensili, oltre al riparto delle spese straordinarie al 50% fra i genitori.
Nel prosieguo di causa, le parti hanno depositato la memoria integrativa, hanno formulato difese, conclusioni e istanze istruttorie mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c.
Con provvedimento del 21.05.2021, il precedente giudice istruttore ha ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti, ha richiesto al Servizio Sociale del Comune di Siniscola di prendere in carico il nucleo familiare e ha disposto le indagini da parte della Guardia di Finanza di Nuoro sulle condizioni reddituali e sull'effettivo tenore di vita delle parti.
All'udienza del 11.3.2022, è stata escussa le teste all'udienza del 23.9.2022, è Tes_1
stata sentita la teste e, all'udienza del 27.4.2023, sono stati sentiti i testi Testimone_2
e . Testimone_3 Testimone_4
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4. In data 19.5.2022, la ricorrente ha proposto istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, rappresentando la mutata condizione economica delle parti e la necessità di un incremento del mantenimento in favore dei figli, pertanto, è stata disposta l'apertura del subprocedimento 269-
1/2020, conclusosi con l'accoglimento della domanda e l'aumento dell'assegno di mantenimento alla somma di € 900 mensili.
5. Con ricorso del 18.9.2023, la ricorrente, visto il contrasto fra i genitori, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporre il minore ad intervento chirurgico all'orecchio presso la CP_2 casa di cura specializzata “Piacenza spa”, in Piacenza. È stato, quindi, aperto il subprocedimento n. 269-2/2020. La domanda è stata accolta, autorizzando la madre a prestare il consenso informato all'intervento programmato di “revisione di miringoplastica”.
6. All'udienza dell'15.06.2023, le parti hanno concordemente rinunciato alle domande di addebito.
Alle udienze del 9.11.2023 e del 14.11.2023, è stata avanzata proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. Nella successiva udienza del 16.11.2023, il resistente non ha accettato la proposta conciliativa giudiziale e le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione personale dei coniugi. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
7. Nelle more, stato aperto il subprocedimento n. 269-3/2020, avente ad oggetto l'autorizzazione per la gita scolastica del figlio , conclusosi con la dichiarazione di CP_2
cessata materia del contendere in quanto il termine per aderire al viaggio scolastico d'istruzione era spirato.
8. Con la sentenza n. 111/24, emessa in data 22.2.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per procedere all'ascolto dei minori e alla precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.3.2024 sono stati sentiti i figli ultradodicenni: , e CP_2 Per_3 R_
e, successivamente, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la Per_1
decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali, dove hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
****
9. Dal momento che è stata pronunciata sentenza di separazione fra i coniugi e che le parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande di addebito della separazione (verb. ud.
15.6.2023), occorre esaminare le ulteriori domande relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.
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10. La madre ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori con la richiesta specifica di poter autorizzare autonomamente le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli e le cure urgenti, come pure richiedere il rilascio dei documenti di identità dei figli, anche ai fini dell'espatrio per motivi scolastici.
Il padre si è opposto chiedendo mantenersi l'affidamento condiviso già previsto in sede presidenziale.
L'art. 337 quater, co. 1, c.c. prevede che: «il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore» e, prosegue, al secondo comma, specificando che occorre far salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dall'art. 337 ter c.c. e, infine, al terzo comma dispone che: «il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».
10.1. Vista la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla madre, occorre, dunque valutare la capacità genitoriale di entrambi i coniugi e verificare se sussistono fatti, da cui desumere che il padre abbia tenuto comportamenti contrari all'interesse dei figli minori, idonei a giustificare il richiesto affidamento esclusivo.
Con riferimento all'affidamento esclusivo del minore, la Corte di cassazione ha chiarito che:
«secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche
e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare
e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione,
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di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n.
6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016)».
La ricorrente ha allegato, con il ricorso e la memoria integrativa, che il padre è dedito al gioco
(una volta ebbe a spendere 800 euro prelevati dal conto cointestato alle macchinette), all'abuso di alcolici (dopo essere andato via di casa il g. 8.11.2018, il nella notte, venne soccorso CP_1
perché caduto sul marciapiede davanti alla casa della zia paterna a in quanto del tutto Per_5
ubriaco; inoltre, il 27.7.2017, il ebbe un incidente perché guidava in stato di ebbrezza), CP_1
che ha perso il lavoro in conseguenza di queste abitudini, che ha lasciato la casa familiare senza addurre motivazioni il g.
8.11.2018 e che, negli anni 2018/2019, ha contribuito in misura del tutto insufficiente al mantenimento dei figli, che i figli non vogliono andare dal padre, presso la nonna paterna, perché il padre si addormenta e non svolge attività con i figli.
Il resistente ha negato specificamente le allegazioni attoree e ha affermato, in sede di comparsa di costituzione e risposta e con la memoria integrativa, di essere stato maltrattato durante la convivenza dalla anche davanti ai figli;
di essere stato cacciato dalla casa familiare Pt_1
e che la ha scientemente allontanato i figli dal padre, escludendo quest'ultimo dalle Pt_1
decisioni da prendere per la vita dei figli e impedendogli, di fatto, l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, con pregiudizio del diritto alla bigenitorialità dei figli, e coinvolgendo, in maniera inadeguata, la figlia maggiore nel conflitto genitoriale. Per_1
10.2. Per prima cosa, occorre accertare se il padre abbia posto in essere gli allegati comportamenti contrari all'interesse dei figli minori.
10.2.1. Il fatto che il abbia speso 800 euro alle macchinette, prelevando tali somme dal CP_1
conto cointestato, è un fatto contestato che non è stata provato: si segnala che la ricorrente non ha prodotto, come invece prospettato, la documentazione relativa all'avvenuto prelievo di tali somme.
Il figlio ha dichiarato spontaneamente, al termine dell'ascolto, di aver visto il padre CP_2
giocare alle macchinette, senza, tuttavia, specificare dove e con che frequenza.
10.2.2. Passando alla circostanza del frequente abuso di sostanze alcoliche, è del tutto verosimile che l'episodio collocato nella notte fra i gg. 8 e 9 novembre 2018 fosse dovuto allo
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stato di ubriachezza del e ciò si ricava, oltre che dalla specificità dell'allegazione attorea, CP_1 anche dall'inconsistenza delle difese del in ordine all'episodio in esame (cfr. pp.
1-2 della CP_1 memoria integrativa). È, poi, pacifico che nell'occasione il fu soccorso dall'ambulanza CP_1
(cfr. anche scambio di messaggi fra la e la madre del prodotti da quest'ultimo). Pt_1 CP_1
I testi e madre e fratello della ricorrente, hanno, del Testimone_2 Testimone_3
resto, confermato il capito di prova n. 3 della ricorrente.
Dal verbale di violazione del codice della strada di cui al doc. 9 della ricorrente, non è possibile ricavare che il ebbe un incidente in stato di ebbrezza. Nonostante la copia del verbale sia CP_1
difficilmente leggibile, si può, comunque, comprendere che la contestazione fu elevata per violazione dell'art. 15, co. 1b) e 4 del codice della strada per danneggiamento della cartellonistica stradale nei pressi di una rotatoria.
Sempre con riguardo al tema dell'abuso delle sostanze alcoliche, ascoltato all'udienza CP_2
del 21.3.2024, ha riferito che vede il babbo in giro nei bar e che, quando era in casa di cura a
Piacenza, l'aveva sentito urlare al telefono con la madre, capendo che era ubriaco.
, ascoltato alla medesima udienza, ha riferito che non condivide il fatto che il babbo Per_3
beva, che lo vede in giro nei bar e ha riferito che una volta lo trovò ubriaco alle otto di sera che non riusciva ad aprire la porta di casa sua e, in quell'occasione, ha dichiarato che si sentì a disagio davanti ai suoi amici.
ha riferito che quando incontra il padre lo vede in giro nei bar, bevendo. R_
, la sorella più grande, oggi maggiorenne, ha voluto aggiungere, all'esito dell'ascolto, che, Per_1
quando i figli incontrano il padre per strada, molte volte è ubriaco.
Nell'occasione dei colloqui svolti dal Servizio Sociale di Siniscola con i figli minori (relazione del 30.10.2023), tutti i fratelli, anche le sorelline più piccole, e TI, hanno riferito Per_4
in ordine all'abuso di alcolici da parte del CP_1
Alla luce delle dichiarazioni dei figli, riscontrate dal fatto occorso nella notte fra l'8/9 novembre
2018, si ritiene provato l'abuso non occasionale di sostanze alcoliche da parte del CP_1
Sul punto preme osservare che la questione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del CP_1
era già stata prospettata nell'ambito degli atti introduttivi del giudizio, quando ancora, non v'era un totale rifiuto verso il padre da parte dei figli.
In definitiva, l'abuso non occasionale di sostanze alcoliche è un fatto che incide negativamente sulla valutazione della capacità genitoriale del CP_1
10.2.3. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, è incontestato che, dopo il biennio
2018/2019, il abbia regolarmente provveduto a contribuire al mantenimento ordinario dei CP_1 figli, pagando alla madre l'assegno di mantenimento, stabilito dal Tribunale.
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V'è, invece, molta conflittualità fra i genitori in ordine alle spese straordinarie per i figli.
Nell'ambito del subprocedimento avente RG 269-1/2020 la ha specificamente Pt_1
allegato il mancato pagamento di numerose spese straordinarie per i figli da parte del (cfr. CP_1
elenco delle spese relative agli anni 2018-2022 e relativi documenti giustificativi).
Il si è difeso affermando che non tutte le spese di cui all'elenco sono spese straordinarie CP_1
ma che molte rientrano nel mantenimento ordinario, che la non ha mai concordato Pt_1
tali spese con il che non gli ha mai neanche chiesto il rimborso fino all'aprile 2022, che, CP_1
per le spese per i viaggi scolastici, la ottiene un rimborso e che, comunque, il Pt_1 CP_1
ha contribuito al pagamento di talune spese straordinarie (violoncello e telefoni cellulari).
In linea di principio, le spese straordinarie per i figli si dividono in due sottogruppi: a) le spese straordinarie c.d. rutinarie, non ricomprese nella quota fissa dell'assegno mensile di mantenimento, ma prevedibili, ricorrenti e di importo non particolarmente elevato, che condividono la natura dell'assegno di mantenimento (per l'individuazione di queste spese si fa rinvio al protocollo del Tribunale di Milano sulle spese straordinarie consultabile presso il seguente indirizzo https://tribunale-milano.giustizia.it/it/linee_guida_spese_extra.page) e b) le spese straordinarie in senso proprio che sono quelle imprevedibili, non ricorrenti e di importo eccezionale e rilevante (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 2023 e Cass. civ., Sez. 1
- , Ordinanza n. 379 del 13/01/2021, massimata: «in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio,
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annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.)»).
Dalle stesse difese del e dalla documentazione relativa alle spese da egli sostenute (cfr. CP_1
documentazione depositata in telematico nel subprocedimento 269-1/2020) emerge il padre non abbia contribuito a pagare talune spese straordinarie c.d. rutinarie tra cui, a titolo d'esempio, le rette per la scuola dell'infanzia di e TI, gli importi per la mensa scolastica e lo Per_4 scuolabus e gli importi per l'attività sportiva dei figli.
Né può essere accolta sic et simpliciter la difesa secondo cui la contribuzione alla spesa straordinaria non è dovuta perché la madre, in violazione dell'ordinanza presidenziale, non ha coinvolto il padre nella decisione da prendere. Al di là del comportamento illecito della madre, se la spesa straordinaria, rutinaria o non rutinaria, è conforme all'interesse del figlio ed è coerente col tenore di vita familiare, il genitore il cui assenso è stato pretermesso deve, comunque, contribuire a sostenere la spesa proprio perché si tratta di una spesa che è nell'interesse oggettivo della prole (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023, massimata: «in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata)» e cfr. anche Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2467 del
08/02/2016).
Sul tema della propria contribuzione alle spese straordinarie, del resto, il ha chiaramente CP_1
espresso il proprio pensiero, dichiarando al Servizio Sociale di Siniscola di contribuire alle spese extra quando viene informato, se le ritiene opportune e se in grado di poterle sostenere
(cfr. relazione del Servizio Sociale di Siniscola del 31.10.2023).
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In definitiva, la compartecipazione di un genitore a sostenere le spese straordinarie non può ritenersi sottoposta a condizione potestativa e l'insufficiente partecipazione al pagamento di spese straordinarie che risultano sostenute o da sostenere nell'interesse dei figli costituisce un elemento di prognosi negativa in ordine alla capacità genitoriale. Sul punto, occorre precisare che nessuna delle spese contenute nell'elenco prodotto dalla e relativo agli anni 2018- Pt_1
2022 risulta voluttuaria o manifestamente estranea all'interesse dei figli (cfr. produzione nell'ambito del subprocedimento 269-1/2020).
10.2.4. Proseguendo nell'esame dei fatti rilevanti per la verifica della capacità genitoriale paterna, occorre prendere in considerazione i tre contrasti decisionali più rilevanti che hanno visto contrapposti i genitori nel corso di questo procedimento.
Nell'ambito del subprocedimento 269-2/2020, la madre, rilevato il contrasto decisionale col padre, ha chiesto di essere autorizzata a prestare il consenso informato all'operazione di ricostruzione della membrana timpanica in favore del figlio da svolgersi presso una CP_2
casa di cura privata specializzata in Piacenza. Il padre si è opposto, affermando la non urgenza dell'intervento, il fatto che la si fosse determinata ad eseguire l'operazione senza Pt_1
confrontarsi col padre, che fosse necessario far visitare anche da un altro specialista e CP_2
che, infine, l'operazione avrebbe potuto essere realizzata in Sardegna a costi inferiori.
Richiamata, nel merito, l'ordinanza del 21.10.2023, con la quale la madre è stata autorizzata a prestare il consenso informato all'intervento, si rileva che il padre si è opposto ad un intervento di ricostruzione del timpano manifestamente necessario nell'interesse del figlio e che l'intervento era a carico del sistema sanitario nazionale (cfr. missiva della casa di cura del
17.10.2023 depositata nel subprocedimento 269-1/2020).
Ancora, nell'ambito del subprocedimento 269-3/2020, è sorto un contrasto fra i genitori in ordine alla partecipazione di ad una gita scolastica a Torino. La madre aveva inviato, CP_2
infatti, al padre il modulo richiesto dalla Scuola per partecipare al viaggio d'istruzione e il padre ha riposto che non avrebbe firmato perché era necessario che recuperasse le materie in CP_2
cui non aveva voti sufficienti e che se fosse partito le spese sarebbero state tutte a suo CP_2
carico.
La madre ha chiesto, quindi, al Tribunale di essere autorizzata a dare il consenso per la partecipazione di alla gita scolastica, osservando che, dopo il periodo di convalescenza CP_2 dovuto all'operazione all'orecchio, il viaggio d'istruzione era un'occasione per per fare CP_2
qualcosa di bello con i compagni.
In conclusione, non è andato in gita d'istruzione perché, ormai, il tempo per aderire al CP_2
viaggio d'istruzione era scaduto.
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Ancora, si è prospettato un contrasto fra i genitori in ordine allo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro per le figlie più grandi, e , fuori dalla Sardegna. Interpellato in Per_1 R_
udienza, il ha dichiarato che avrebbe dato il consenso allo svolgimento dell'alternanza CP_1
scuola-lavoro nelle sedi indicate dalla Scuola, precisando, però, che non sarebbe stato in grado di contribuire alle spese del viaggio.
A ben vedere, in tutti e tre i casi sopra indicati, emerge che l'opposizione paterna non risulta tanto fondata su una seria valutazione della contrarietà all'interesse del figlio dell'attività prospettata dalla madre quanto, piuttosto, sulla volontà di non essere coinvolto in spese straordinarie per i figli ritenute superflue o comunque eccessive.
Con riguardo all'operazione di il padre si è reso disponibile a contribuire alle spese di CP_2
viaggio e di soggiorno del solo come se non fosse interesse del minore avere la presenza CP_2
della madre, in occasione dell'operazione.
Anche con riguardo alla gita a Torino, pur essendo vero che aveva alcune insufficienze CP_2
(cfr. documento dettaglio valutazioni di , v'è da chiedersi se fosse davvero necessario CP_2
adottare un atteggiamento punitivo nei confronti del minore. Le insufficienze, infatti, non si recuperano impedendo ai figli di andare quattro giorni in gita ma supportando questi ultimi nello studio.
Con riguardo all'alternanza scuola-lavoro, infine, non v'è una critica alle destinazioni prescelte dalla Scuola ma solo l'affermazione di non poter contribuire alle spese di viaggio e soggiorno delle figlie.
Infine, si osserva che nei tre casi succitati non risulta che le attività proposte dalla madre siano manifestamente incongruenti rispetto al tenore di vita familiare: l'operazione all'orecchio era a carico del Servizio Sanitario Nazionale mentre, negli altri due casi, si trattava di attività proposte dalla Scuola.
In definitiva, le posizioni tenute dal padre in occasione dei contrasti decisionali con la madre non risultano chiaramente funzionali alla migliore tutela dell'interesse dei figli di volta in volta coinvolti dalle scelte.
10.2.5. Passando, quindi, a verificare i fatti rilevanti per la valutazione della capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto con i figli, si rileva che sin dal ricorso introduttivo la ha allegato che i figli Pt_1 non volevano stare col padre perché quest'ultimo, quando li teneva con sé, li, portava dalla madre (nonna paterna), senza curarsi di loro (circostanza contestata dal padre).
Il Servizio Sociale di Siniscola, nella prima relazione del 6.10.2021, non ha dato riscontro a questa situazione, riferendo che, in occasione del sopralluogo presso l'abitazione del CP_1
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presenti anche la nonna paterna e la sorella del padre, i figli erano impegnati a fare i compiti e mostravano di avere una buona relazione col padre (p. 4 della relazione del 6.10.2021).
La situazione, successivamente, è radicalmente mutata.
Nella relazione del Servizio sociale di Siniscola del 30.10.2023 si legge che i figli dal luglio
2022 non hanno più frequentato il padre.
e hanno riferito che il padre ha pubblicato foto dei figli sui social, con didascalie, Per_1 R_
che hanno messo a disagio i figli. Hanno riferito, altresì, che, nelle occasioni di incontro con i figli, il padre avrebbe sempre cercato di screditare la madre ai loro occhi, inveendo anche contro i figli perché schierati dalla parte della madre. inoltre, ha accusato il padre di travisare la Per_1 realtà e negare persino l'evidenza.
ha riferito al Servizio Sociale che non aveva un buon rapporto col padre neanche Per_3
quando si frequentavano e che il padre è stato «menefreghista» nei suoi confronti perché non si
è mai presentato alle partite e non lo ha mai accompagnato nelle trasferte.
invece, ha riferito della noncuranza del padre per il suo stato di salute e ha precisato CP_2
che il padre lo avrebbe costretto a dichiarare fatti non veritieri a carico del compagno della madre.
Infine, le sorelline più piccole hanno dichiarato che quando frequentavano il padre questi stava al telefono o andava al bar.
In occasione dell'ascolto di figli minori ultradodicenni, all'udienza del 21.3.2024, ha CP_2
riferito che il padre non si interessa di lui, che, a luglio 2022, venne costretto da padre a denunciare il compagno della madre perché quest'ultimo gli lanciò una pigna in testa, che, dopo l'operazione all'orecchio, il padre non lo ha chiamato per sapere come fosse andata;
Per_3
ha riferito che il padre non si preoccupa dei figli e che non firmò per l'acquisto del suo apparecchio dentistico e che, dopo la separazione, non è mai andato ai suoi allenamenti sebbene lui gli avesse chiesto di andare. ha riferito che il padre non si interessa di lei, che non R_
va ai colloqui a scuola, che non le manda i messaggi di auguri e di non aver potuto partecipare all'alternanza scuola-lavoro, perché il padre non ha inteso contribuire alle spese. infine, Per_1
ha riferito che, dopo l'episodio del luglio 2022, non ha più frequentato il padre, che, quando frequentava il padre, lui istigava i figli contro la madre registrandoli per avere delle prove, che il padre non andava ai colloqui a scuola, che il padre, una volta che aveva la febbre, non CP_2
gli comprò le medicine e lo riportò a casa.
Per meglio comprendere le dichiarazioni dei figli in merito ai comportamenti tenuti dal padre, occorre fare un cenno all'episodio del luglio 2022.
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È pacifico che, a luglio 2022, il padre portò dai carabinieri per denunciare il compagno CP_2 della madre poiché quest'ultimo aveva tirato una pigna in testa ad Il padre ha riferito CP_2
che, successivamente, i figli stessi gli avrebbero intimato di ritirare la denuncia, altrimenti si sarebbero rifiutati di vederlo (cfr. dichiarazioni del al servizio Sociale di Siniscola che si CP_1
leggono nella relazione del 30.10.2023).
Al di là della verità del fatto e dell'esito che questa denuncia ha avuto (le parti non hanno approfondito la questione), l'episodio ha certamente segnato il punto di non ritorno nella già fragilissima relazione fra il padre e i figli che, da quel momento, non hanno, di fatto, più frequentato il padre e si sono rifiutati di avere rapporti con lui.
Ora, la vicenda, per le conseguenze che ha avuto, merita verosimilmente diverse letture, e, tuttavia, valutata la circostanza dal punto di vista dell'interesse di non si può far a meno CP_2
di notare che condurre il minore dai carabinieri per presentare una denuncia è un'azione affrettata e impulsiva che non tiene conto dell'esigenza di non coinvolgere il minore nelle vicende giudiziarie, se non nelle forme e con le tutele predisposte da soggetti tecnicamente attrezzati.
Ciò premesso, concentrando l'attenzione sui comportamenti del anteriori al luglio del CP_1
2022, le dichiarazioni più specifiche dei figli, secondo cui il padre non andava mai ai colloqui con i professori, non aveva mai accompagnato alle partite in trasferta o partecipato Per_3
agli allenamenti, sono indicative della difficoltà del di organizzare i propri compiti di cura CP_1
(cfr. anche doc. 11 della ricorrente non contestato e prodotto in data anteriore al luglio 2022 e contenente la copia di alcuni messaggi scambiati tramite l'applicativo whatsapp fra il padre e le figlie).
Queste difficoltà, del resto, sono plasticamente riscontrate dalle prese di posizione del padre nei casi sopra esaminati di contrasto decisionale fra i genitori.
10.2.6. L'istruttoria, d'altra parte, non ha prodotto risultati probatori in grado di contrastare con queste conclusioni.
I pochi messaggi della buona notte scambiati con alcuni dei figli più grandi (cfr. produzioni documentali del resistente in allegato alla seconda memoria) non sono elementi sufficienti per falsificare le valutazioni che precedono. Così, anche i disegni che le bambine più piccole hanno fatto per il babbo non sono sufficienti a mettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni che precedono (cfr. produzioni documentali del resistente in allegato alla seconda memoria).
Anzi, la letterina di di cui al doc. 17, allegato alla seconda memoria del resistente, non Per_4
risulta essere un elemento di prova favorevole al resistente. La letterina, infatti, non pare genuina sia per la concezione della struttura del testo che presuppone la conoscenza del genere
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“lettera” (la lettera inizia con “caro babbo” e si avvia alla conclusione con “con affetto”) sia perché la lettera veicola un messaggio molto preciso, anche con riferimento ai giorni di frequentazione padre-figlia, che pare di difficile ideazione da parte di una bambina che ha appena otto anni e che ha iniziato la terza elementare. Anche la trascrizione dell'audio (doc. 18 del resistente) che ha ad oggetto una conversazione fra la zia paterna e mostra Per_4 un'eccessiva insistenza nella zia nel voler acquisire informazioni sulla madre.
Si tratta di elementi probatori che, in realtà, riscontrano quanto riferito in sede d'ascolto da e cioè che, nel contesto familiare paterno, vi siano stati episodi di improprio Per_1
coinvolgimento dei figli nella conflittualità familiare (cfr. doc. 11 prodotto dalla ricorrente in data anteriore al luglio 2022 e contenente la copia di alcuni messaggi scambiati tramite l'applicativo whatsapp fra il padre e le figlie).
Infine, si segnala che la relazione del Servizio Sociale del 6.10.2021, che verosimilmente si colloca in una temporanea fase di distensione nei rapporti fra i genitori, non pare del tutto attendibile, anche considerate le allegazioni delle parti negli atti introduttivi, per due ordini di ragioni: a) basa la valutazione del rapporto padre-figli su un unico sopralluogo domiciliare senza descrivere con specificità i comportamenti osservati e b) non vi sono stati colloqui o comunque interazioni dirette fra gli operatori e i figli minori.
10.3. A questo punto, occorre valutare anche la capacità genitoriale della madre.
Premesso che, nel caso di specie, non sono in discussione le competenze di cura e di assistenza assicurate quotidianamente ai sei figli dalla madre (cfr. relazione dei servizi sociali del
30.10.2023 e anche le dichiarazioni dei figli che nel descrivere le giornate tipo dimostrano di avere una routine di vita ben organizzata), occorre verificare la sussistenza dei comportamenti di allontanamento dei figli allegati da padre.
Già con la comparsa di costituzione e risposta, prima del luglio 2022, il padre ha affermato che la madre ha coinvolto direttamente la figlia nel conflitto genitoriale quando aveva 12 Per_1
anni, che ha impedito i rapporti padre-figli e nonna-nipoti, che ha screditato il padre agli occhi dei figli e che ha bloccato il contatto whatsapp del padre nei telefoni dei figli.
Il resistente ha, quindi, chiesto l'ammissione di numerosi capitoli di prova per dimostrare che la madre ha tenuto comportamenti volti all'allontanamento dei figli da padre (capp.
7-17 di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) e ha chiesto disporsi ctu anche per accertare la
«capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la famiglia d'origine del capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne CP_1
l'immagine agli occhi dei figli».
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Condivise le decisioni del precedente giudice istruttore in ordine all'ammissibilità e alla rilevanza dei capitoli di prova dedotti, si rileva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal resistente risulta superflua nel caso di specie in ragione degli altri elementi di prova acquisiti.
Sono stati, dunque, sentiti due testi del resistente: la madre del e la zia del CP_1 Tes_1
sui seguenti capitoli di prova rilevanti per valutare i comportamenti di CP_1 Testimone_4
allontanamento dei figli da parte della «
7. la sig.ra da dicembre Pt_1 Parte_1
2018 e fino al provvedimento Presidenziale ha impedito ai figli di trascorrere del tempo con il padre, la nonna e la zia paterna;
8. la sig.ra da dicembre 2018 e fino al Parte_1
provvedimento Presidenziale ha impedito che la zia, la nonna e lo stesso padre potessero prelevare i minori figli da scuola e lo stesso padre potessero prelevare i minori figli da scuola;
10. la sig.ra solo dietro le telefonate degli avvocati, il giorno primo gennaio Parte_1
2020, consegnava al i bambini, attorno all'ora di pranzo» e che, all'udienza del CP_1
15.6.2023.
Dunque, per quel che qui rileva, la teste sentita all'udienza del g. 11.3.2022, ha Tes_1
risposto:
La teste sentita all'udienza del g. 27.4.2023, ha riferito: Testimone_4
Dalle testimonianze si evince il fatto che dopo la separazione di fatto i figli, all'epoca tutti piccoli, la maggiore aveva 12 anni, non hanno più frequentato il padre. La madre non ha fornito specifiche giustificazioni in merito all'interruzione dei rapporti figli-padre subito dopo la separazione di fatto.
La teste ha anche dichiarato che la madre non ha acconsentito a delegare il padre, Tes_1
la nonna paterna e la zia paterna a prendere i figli da scuola e che, solo con l'intervento degli avvocati la consegnò i figli al padre per la festa del primo gennaio 2020. Pt_1
I fatti capitolati sono specifici e le parti non hanno avanzato domande a chiarimenti sicché quanto riferito dai testi deve ritendersi provato.
Risulta comprovato, altresì, il fatto che la madre abbia coinvolto in maniera diretta nel Per_1
conflitto genitoriale, consentendole di svolgere dei compiti da “intermediario”, con riferimento
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alla consegna di alcuni effetti personali al padre, come si legge a p. 4 della memoria integrativa della stessa ricorrente.
Dalle dichiarazioni di TI è emerso, ancora, che la bambina è a conoscenza, in maniera non coerente con la sua età, di questioni relative alla contribuzione alle spese da parte del padre (cfr. relazione del Servizio Sociale di Siniscola del 6.10.2023).
È certo, inoltre, che, dopo il luglio 2022, tutti i figli, anche le bambine più piccole, e non solo che è risultato direttamente coinvolto nella vicenda, si siano rifiutati di frequentare il CP_2
padre.
Non v'è prova, invece, del fatto che la madre abbia bloccato il contatto del padre sui telefoni cellulare in uso ai figli.
Non può ritenersi provato, infine, sulla base di una mera denuncia, che la madre abbia falsificato le firme del padre in occasione del rilascio dei documenti d'identità per i figli (cfr. denuncia penale del depositata in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni). CP_1
In definitiva, gli elementi di fatto sopra indicati sono sufficienti, se valutati complessivamente, per far presumere che la madre abbia coinvolto i figli in modo inadeguato nel profondo conflitto che la contrappone al e ciò costituisce une elemento di prognosi negativa in ordine alla CP_1
valutazione della capacità genitoriale della madre.
Tuttavia, il rifiuto dei quattro figli più grandi , , e verso il Per_1 R_ Per_3 CP_2
padre è giustificato da specifici comportamenti (cfr. supra) che il padre ha tenuto nei confronti di ciascuno di loro. Dunque, non può ritenersi che il rifiuto dei figli verso il padre sia immotivato e che sia il frutto di una mera manipolazione da parte della madre.
10.4. Alla luce degli accertamenti che precedono il Tribunale ritiene necessario affidare i cinque figli minorenni alla madre con facoltà per quest'ultima di prendere da sola anche le decisioni di maggiore importanza relative alla scuola, alla salute, allo sport e alla religione.
Il diritto alla bigenitorialità del minore presuppone, infatti, che ciascuno dei genitori sia idoneo
«a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» e, appunto, il giudice può essere chiamato, a norma dell'art. 337 quater c.c., a valutare la contrarietà dell'affidamento condiviso all'interesse del minore (cfr. Cass. civ.: «il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette
a realizzare, in primis, il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare
e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò
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non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. in motivazione, Cass. n. 9691 del 2022). 5.2.3.
Tale principio, del resto, è stato già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e che tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. n. 19323/2020; Cass. n. 4790/2022)»).
Per quanto riguarda le conseguenze sulla vita dei figli, occorre osservare che il riconoscimento dell'affidamento c.d. super esclusivo in favore della madre non determina delle conseguenze destabilizzanti per i figli poiché la relazione di questi ultimi col padre è pressoché assente e perché è stato il padre, quando intervenuto per prendere delle decisioni per i figli, a provocare situazioni d'incertezza e di stallo decisionale per la vita dei figli.
D'altra parte, nel caso di specie, pur avendo riscontrato un profilo di non idoneità genitoriale della madre, un provvedimento giudiziale che limitasse la responsabilità genitoriale materna sarebbe destabilizzante per l'equilibrio di vita dei figli, tenuto conto delle consuetudini di vita di questi ultimi (cfr. relazione del Servizio Sociale di Siniscola del 31.10.2023 e descrizioni delle giornate tipo dei minori) e del fatto che è stato riscontrato un solo profilo di non idoneità genitoriale della madre relativo alla capacità di quest'ultima di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e con la famiglia paterna. Pertanto, risulta maggiormente proporzionato intervenire, nel caso di specie, con un percorso di sostegno alla genitorialità in ausilio alla madre.
In definitiva, si ritiene necessario prevedere l'affidamento c.d. super esclusivo alla madre che risulta essere funzionale a garantire ai figli minori una crescita più serena ed equilibrata senza dover essere sottoposti a pregiudizievoli impasse decisionali.
Quando vi sia da prendere una decisione di particolare importanza, tuttavia, la madre dovrà contattare il Servizio Sociale di Siniscola, informando il Servizio della decisione da prendere e inviando la documentazione relativa. Il Servizio Sociale, quindi, aggiornerà il padre al fine di garantire la vigilanza genitoriale prevista dall'art. 337 quater, co. 3, ultimo periodo, c.c.
10.5. In favore del padre, si prescrive che il Consultorio familiare di Siniscola, d'intesa col
Servizio Sociale di Siniscola, avvii un percorso di sostegno alla genitorialità di durata almeno semestrale finalizzato al rafforzamento delle competenze genitoriali e ad elaborare il rifiuto opposto dai figli.
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Sulla base dell'accertamento in merito all'abuso non occasionale di sostanze alcoliche, si invita il ad avviare un percorso presso il SerD di Siniscola. CP_1
10.6. In favore della madre, si prescrive che il Consultorio familiare di Siniscola, d'intesa col
Servizio Sociale di Siniscola, avvii un percorso di sostegno genitoriale di durata semestrale, separato rispetto a quello del funzionale ad acquisire competenze per non coinvolgere i CP_1
figli nel proprio rapporto conflittuale col padre e per definire i comportamenti da tenere nei confronti dei figli quando v'è una questione che coinvolge il padre o i parenti del padre.
11. I figli minori debbono essere collocati prevalentemente, anche a fini anagrafici, presso la residenza della madre sia perché sono abituati a vivere prevalentemente presso la casa della madre, che risulta adatta alle loro esigenze (cfr. relazione del Servizio Sociale di Siniscola del
31.10.2023), sia perché la madre risulta maggiormente idonea rispetto al padre a far fronte alle esigenze di cura e di assistenza quotidiane dei sei figli.
12. Il Servizio Sociale di Siniscola, d'intesa col Consultorio familiare di Siniscola, attiverà un percorso di sostegno psicologico in favore di TI e di di durata trimestrale, al fine Per_4
di elaborare e superare il rifiuto verso il padre. Al termine di questo periodo, se le bambine avranno maturato una revisione del proprio rifiuto, il Servizio Sociale di Siniscola d'intesa col
Consultorio familiare di Siniscola, verificato l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità in favore del organizzerà incontri facilitanti col padre per un periodo di CP_1
quattro mesi, prevedendo progressivi spazi di autonomia. Al termine di questo periodo, in caso di esito positivo, potrà essere riattivata la frequentazione del padre con le figlie TI e come segue: a) durante la settimana, il mercoledì, nel pomeriggio, dalle ore 16,30 (o Per_4 dall'uscita di scuola) alle ore 20:00; b) nei fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola il sabato mattina alle ore 21 ovvero la domenica dalle ore 10 alle ore 21; c) negli altri giorni festivi, alternativamente con la madre.
Il Servizio Sociale di Siniscola, d'intesa col Consultorio familiare di Siniscola, attiverà un percorso di sostegno psicologico nei confronti di e di durata almeno Per_3 CP_2
quadrimestrale, con particolare attenzione alla situazione di che è parso il figlio più CP_2
provato e sofferente in considerazione dei comportamenti del padre. Il percorso dovrà essere orientato alla riflessione sui fatti che hanno indotto i figli ad opporre un così netto rifiuto alla frequentazione col padre. All'esito del percorso di riflessione, potranno essere previsti, se la situazione sarà sufficientemente matura, anche degli incontri di confronto col padre. Al termine del percorso, ciascun figlio, supportato dal Servizio Sociale al fine di prendere una decisione consapevole, deciderà se riprendere la frequentazione col padre, individuando modalità di frequentazione concordate fra i figli, il padre e il Servizio Sociale.
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ha ormai 17 anni e ha espresso un netto rifiuto ad incontrare il padre: non si ritiene R_
necessario prescrivere interventi funzionali a ristabilire un rapporto col padre.
13. Venendo alla questione del mantenimento dei figli, l'art. 337 ter, co. 4 e 5, c.c. dispone che:
«ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
I figli sono tutti in età scolare e non risulta che abbiano particolari problemi di salute. CP_2 ha avuto il problema della perforazione del timpano che, tuttavia, dopo l'intervento, non dovrebbe dar luogo a spese ricorrenti particolarmente gravose. Per quanto riguarda le attività extrascolastiche, e frequentano una palestra, ha interrotto il calcio Per_1 R_ Per_3
mentre gioca ancora a calcio. suona la chitarra e TI frequenta un corso di CP_2 Per_4
danza (cfr. relazione del Servizio Sociale di Siniscola del 30.11.2023).
La coppia genitoriale ha convissuto per circa dodici anni, dal 2006 al 2018, in un appartamento di proprietà dei genitori della dove hanno vissuto anche i sei figli. Pt_1
Si deve ritenere che il tenore di vita familiare durante la convivenza fosse piuttosto semplice sia per il numero dei componenti della famiglia sia perché inizialmente solo il lavorava CP_1
come muratore mentre la ha avviato la professione di insegnante solo in un secondo Pt_1
momento.
Va osservato che attualmente i figli non frequentano il padre e che i compiti domestici e di cura sono svolti in via pressoché esclusiva dalla madre o, comunque, organizzati nell'ambito del contesto familiare materno.
Attualmente la e i figli vivono, senza spese di locazione, in un'abitazione di proprietà Pt_1
della ricorrente e del compagno di lei, (relazione del Servizio Sociale di Siniscola Persona_6
del 30.10.2023).
È pacifico che il abbia la professionalità di muratore, che ormai svolge da molti anni, e CP_1
che la sia insegnante precaria di religione. Pt_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 269/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 21 R.G. N. 269/20
Per quanto riguarda situazione economica del , dalla dichiarazione dei redditi per l'anno CP_1
2018, quando il venne licenziato, si desume un reddito netto medio mensile da lavoro pari CP_1
a poco meno di 1000 euro cui deve aggiungersi l'erogazione del TFR maturato. Per l'anno
2017, invece, il ha avuto un reddito netto medio mensile pari a poco meno di 1400 euro, CP_1
tenuto conto dei crediti d'imposta e dell'effetto della tredicesima.
Nell'ambito del procedimento 269-1/2020, all'udienza del 28.6.2022, il ha dichiarato di CP_1
essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare circa 2.000 euro al mese, di sostenere le spese di viaggio per recarsi ogni giorno a lavoro a Siniscola, di avere un canone di locazione pari ad € 300 mensili, di ricevere la somma di € 745 al mese a titolo di assegno unico per i figli e ha documentato di avere una spesa ricorrente pari ad € 50 mensili per un piano di rientro.
Dalla dichiarazione dei redditi non risulta che il sia titolare di beni immobili. CP_1
Per quanto riguarda la situazione economica della nell'ambito del procedimento 269- Pt_1
1/2020, ella ha prodotto le buste paga di marzo, aprile e maggio 2022, in base alle quali risulta aver percepito uno stipendio medio netto mensile di poco più di 1200 euro. Tenendo conto dell'effetto della tredicesima, si può presumere che la abbia avuto un'entrata netta Pt_1
mensile di poco meno di 1300 euro. Da quanto si apprende dalla relazione del Servizio Sociale di Siniscola, la è attualmente titolare di una quota dell'abitazione dove vive insieme Pt_1
ai figli e al compagno.
Dalla dichiarazione dei redditi, per gli anni 2019 e 2018, della si ricava che Pt_1 quest'ultima, tenendo conto degli effetti dei crediti fiscali e della tredicesima, ha avuto per il
2019 un reddito mensile medio netto da lavoro di circa 1400 euro e per il 2018 di poco più di
1200 euro.
È pacifico che i genitori percepiscano al 50% l'assegno unico per i figli.
Vista la forte conflittualità delle parti proprio in tema di accordo sulle spese straordinarie e di pagamento delle medesime, si ritiene necessario determinare il contributo periodico su base mensile per il mantenimento dei figli in modo tale che ricomprenda anche le spese straordinarie c.d. rutinarie (a titolo d'esempio si richiamano le spese straordinarie che nel protocollo del
Tribunale di Milano sulle spese straordinarie sono indicate come spese che non richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori).
Fatta questa premessa e tenuto conto che il padre ha un'effettiva capacità lavorativa come muratore e che percepisce l'assegno unico per i figli, si ritiene congruo determinare in €
1.500,00 mensili il contributo ordinario al mantenimento dei sei figli (250 euro per ciascun
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Proc. n. 269/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 22 R.G. N. 269/20
figlio) a carico del padre, con la precisazione che tale assegno ricomprende anche le spese straordinarie rutinarie.
Tale assegno dev'essere pagato alla madre entro il 5 di ogni mese e deve essere rivalutato annualmente all'indice Istat FOI.
Le spese straordinarie in senso stretto e cioè quelle non voluttuarie, non prevedibili, non ricorrenti e di ammontare rilevante, dovranno essere ripartite fra i genitori al 50% (si pensi, a titolo d'esempio, alle spese connesse ad un'operazione medica, all'acquisto di un apparecchio ortodontico, all'acquisto del motorino o ad un soggiorno all'estero di lunga durata per apprendere una lingua straniera).
Per quanto riguarda la decisione in merito alla spesa straordinaria in senso stretto, la madre è affidataria esclusiva dei minori e, quindi, previa informazione del Servizio Sociale di Siniscola
(vedi supra), prenderà la decisione in funzione dell'esclusivo interesse del figlio minore, tenendo presente la coerenza della spesa con il tenore di vita familiare.
14. pure sentita all'udienza del 21.3.2024, in quanto ancora minorenne, è divenuta Per_1 maggiorenne in corso di causa sicché non occorre pronunciarsi sull'affidamento della ragazza, sulla sua collocazione prevalente e sulla frequentazione fra e i genitori. Per_1
ha appena raggiunto la maggiore età, verosimilmente frequenta l'ultimo anno della scuola Per_1
superiore e ancora convive con la madre: non può, quindi, ritenersi autonoma sul piano economico.
Alla luce degli argomenti che precedono (cfr. par. 13), l'assegno periodico per il mantenimento di dev'essere pagato alla madre entro il 5 di ogni mese e commisurato nella somma di € Per_1
250 mensili, con rivalutazione annuale all'indice Istat FOI.
Le spese straordinarie in senso stretto debbono essere ripartite al 50% fra i genitori.
15. Non può essere accolta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento anche contro il terzo datore di lavoro del perché CP_1
la condanna del terzo al pagamento dell'assegno di mantenimento presuppone l'accertamento dell'inadempimento del genitore obbligato e non la mera eventualità che questi in futuro non paghi l'assegno di mantenimento.
16. Le spese di lite debbono essere allocate secondo la regola della soccombenza.
Le parti hanno entrambe svolto domanda di separazione giudiziale ed entrambe hanno rinunciato alle reciproche domande d'addebito.
Il nel giudizio principale, è risultato soccombente in ordine all'affidamento dei figli CP_1
minori e in ordine al mantenimento dei figli.
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Proc. n. 269/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 23 R.G. N. 269/20
Nell'ambito del procedimento principale, dunque, si ritiene di compensare per 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico del CP_1
Ritenuto il valore indeterminabile della causa, applicato lo scaglione fra 26.000 e 52.000 euro, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del processo e ritenuto di applicare i valori tariffari medi, alla luce dei criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, si liquidano in favore della a Pt_1
titolo di spese di lite per il giudizio principale, al netto della compensazione, € 5.077,33 per onorari d'avvocato, oltre ad € 65,3 per esborsi.
Il è stato, altresì, soccombente: nel subprocedimento n. 269-1/2020 per la modifica CP_1 dell'ordinanza presidenziale, nel subprocedimento n. 269-2/2020, ex art. 739 ter c.p.c., per la risoluzione del contrasto insorto fra i genitori in merito all'operazione di ed è stato, CP_2
infine, virtualmente soccombente nel subprocedimento n. 269-3/2020, ex art. 739 ter c.p.c., per la risoluzione del contrasto relativo all'autorizzazione alla gita a Torino.
In merito alla determinazione del valore di questi subprocedimenti para-cautelari in corso di causa, si richiama Cass. civ., 11684/2023 ove si legge, con riferimento all'interpretazione dell'art. 5, co. 6, del DM 55/2014, che la «la previsione va intesa, conformemente alla sua lettera, nel senso che, ove la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad Euro
26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass. 26/09/2019, n. 24076; Cass. n.
19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00).
Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia". Pertanto, lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 13/01/2022, n. 968)».
Dunque, valutati l'oggetto e la bassa complessità dei singoli subprocedimenti, applicata la tariffa relativa ai procedimenti cautelari, applicato lo scaglione fra 1.100 e 5.200 euro
(sull'applicabilità anche dello scaglione inferiore a 5.200 euro cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
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Proc. n. 269/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 24 R.G. N. 269/20
n. 10452 del 2023), ritenuta la bassa complessità dei predetti subprocedimenti alla luce dei criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, applicati, quindi, i medi tabellari ridotti del 50%, si liquidano € 1.081,00 per il procedimento 269-1/2020 in ragione del fatto che si sono svolte tutte le fasi del subprocedimento, si liquidano € 1.081,00 per il procedimento 269-2/2020 in ragione del fatto che si sono svolte tutte le fasi del subprocedimento e si liquidano, infine, € 460,00 per il procedimento 269-3/2020, tenuto conto dell'assenza di attività defensionali autonome per l'istruzione e la decisione del subprocedimento.
In definitiva, il resistente deve pagare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano, globalmente, in € 7.699,33, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato, oltre a 65,30 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. affida in via esclusiva i figli minori , , e R_ Per_3 CP_2 Per_4 CP_3
alla madre, la quale potrà prendere da sola anche le decisioni di maggiore importanza relative alla scuola, allo sport, alla salute e alla religione. La madre, prima di adottare le decisioni di maggiore importanza, dovrà comunicare al Servizio Sociale di Siniscola la decisione da prendere e fornire la documentazione utile in merito alla medesima. Il
Servizio Sociale di Siniscola provvederà ad informare il padre;
2. dispone che il Consultorio familiare di Siniscola, d'intesa col Servizio Sociale di
Siniscola, attivi un percorso di sostegno alla genitorialità, di durata semestrale, in favore di finalizzato al rafforzamento delle competenze genitoriali e Controparte_1
ad elaborare il rifiuto opposto dai figli.
3. invita ad avviare un percorso presso il SerD di Siniscola;
Controparte_1
4. dispone che il Consultorio familiare di Siniscola, d'intesa col Servizio Sociale di
Siniscola, attivi un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti di Pt_1
di durata semestrale, separato rispetto a quello del funzionale ad
[...] CP_1
acquisire competenze per non coinvolgere i figli nel proprio rapporto conflittuale col padre e per definire i comportamenti da tenere nei confronti dei figli quando v'è una questione che coinvolge il padre o i parenti del padre, in particolare la nonna e la zia paterne.
5. colloca i figli minori in via prevalente presso la residenza della madre ove i figli avranno anche la residenza anagrafica;
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6. dispone che potrà frequentare il padre liberamente previ accordi con R_
quest'ultimo;
7. dispone che il Servizio Sociale di Siniscola, d'intesa col Consultorio familiare di
Siniscola, attivi un percorso di sostegno psicologico nei confronti di e Per_3
di durata almeno quadrimestrale, con particolare attenzione alla situazione di CP_2
che è parso il figlio più provato e sofferente in considerazione dei CP_2
comportamenti del padre. Il percorso dovrà essere orientato alla riflessione sui fatti che hanno indotto i figli ad opporre un così netto rifiuto alla frequentazione col padre.
All'esito del percorso di riflessione, potranno essere previsti, se la situazione sarà sufficientemente matura, anche degli incontri di confronto col padre. Al termine del percorso, ciascun figlio, supportato dal Servizio Sociale al fine di prendere una decisione consapevole, deciderà se riprendere la frequentazione col padre, individuando modalità di frequentazione concordate fra i figli, il padre e il Servizio Sociale.
8. dispone che il Servizio Sociale di Siniscola, d'intesa col Consultorio familiare di
Siniscola, attivi un percorso di sostegno psicologico in favore di TI e di Per_4
di durata trimestrale, al fine di elaborare il rifiuto verso la figura paterna e di riflettere in maniera costruttiva sui motivi che l'hanno determinato. Al termine di questo periodo, se le bambine avranno maturato una revisione del proprio rifiuto, il Servizio Sociale di
Siniscola, valutando anche i progressi connessi al percorso di sostegno alla genitorialità in favore del organizzerà incontri facilitanti col padre per un periodo di quattro CP_1
mesi, prevedendo progressivi spazi di autonomia. Al termine di questo periodo, in caso di esito positivo, potrà essere riattivata la frequentazione autonoma del padre con le figlie TI e come segue: a) durante la settimana, il mercoledì, nel Per_4 pomeriggio, dalle ore 16,30 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20:00; b) nei fine settimana,
a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola il sabato mattina alle ore 21 ovvero la domenica dalle ore 10 alle ore 21; c) negli altri giorni festivi, alternativamente con la madre.
9. dispone che paghi a entro il 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_2
la somma di € 1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei sei figli. Tale somma dev'essere rivalutata annualmente all'indice Istat FOI. Le spese straordinarie in senso stretto dovranno essere ripartite al 50% fra i genitori.
10. Condanna a pagare a le spese di lite che Controparte_1 Parte_2
liquida nella somma complessiva di € 7.699,33, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato, oltre a 65,30 per esborsi.
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Proc. n. 269/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 26 R.G. N. 269/20
Si comunichi anche al Servizio Sociale di Siniscola, al Consultorio familiare di Siniscola e al
SerD di Siniscola.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 12.3.2025.
Il giudice relatore
dr. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dr.ssa TI Longu
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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