Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in LARGO GARIBALDI, 32 41124 MODENA, presso lo studio dell'avv. VIOLI ANDREA, rappresentata e difesa dall'avv. VIOLI
ANDREA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, N. 8 REGGIO
EMILIA, presso lo studio dell'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO,
rappresentato e difeso dall'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO
RESISTENTE
1
in punto a: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c, depositato in data 20.02.2024,
- premesso di avere convissuto more uxorio con Parte_1 CP_1
dal maggio 2021; che dall'unione è nato il figlio , in data
[...] Per_1
7.06.2021 - ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso di sé e con regolamentazione dei diritti di visita del padre e che sia posto a carico del resistente l'assegno mensile di
€.450,00, rivalutabili ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Si è costituito il sig. concordando sull'affidamento condiviso del CP_1
minore ad entrambi i genitori ma domandando la collocazione presso entrambi con modalità paritetiche e l'assegnazione della casa familiare a sé
con “utilizzo condiviso ad entrambi i genitori al fine di gestire il paritetico collocamento”.
Ha in particolare domandato che vengano stabiliti tempi paritetici di permanenza del minore, presso la casa familiare con ciascun genitore (a weekend e giorni infrasettimanali alternati) e che sia previsto il
2 mantenimento diretto del minore con partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con ordinanza in data 16.07.2024 è stato disposto in via temporanea ed urgente l'affido condiviso del figlio minore che, essendo ancora in Per_1
tenera età, è stato collocato presso l'abitazione materna, con ampia frequentazione da parte del padre.
La casa familiare, in locazione, è stata dunque assegnata alla madre.
Sotto il profilo economico, in ragione della collocazione prevalente presso la madre ed a seguito di raffronto tra le rispettive situazioni economiche, è
stato posto a carico del padre un contributo in favore del figlio minore di €.
400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti il figlio.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del 4.03.2025.
Ebbene, venendo alle statuizioni inerenti il figlio minore, deve darsi atto che le parti concordano ora sia sull'affido condiviso del figlio minore che Per_1
sulla sua collocazione in via prevalente presso la madre (cfr. conclusioni depositate all'udienza suddetta).
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, il Collegio stima confacenti all'interesse del minore i tempi di permanenza presso il padre già
stabiliti in via di urgenza, come peraltro condiviso anche dalla Corte
d'Appello di Bologna in sede di reclamo.
3 In particolare, quanto alla richiesta di pernottamenti infrasettimanali del padre (cfr. conclusioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del
4.03.2025), motivata anche in ragione della distanza chilometrica tra la sua attuale abitazione sita in Castelnuovo nei Monti e Sassuolo, luogo di residenza del minore, essa deve essere disattesa proprio in ragione di tale distanza che renderebbe difficoltoso il riaccompagnamento del minore alla scuola materna la mattina successiva.
Si richiama al riguardo altresì la motivazione di cui all'ordinanza in data
9.01.2024 della Corte d'Appello la quale ha ritenuto che nel caso di specie
“non vi siano errori evidenti ed immediatamente rilevabili nel provvedimento impugnato, sia in ordine ai tempi di visita del minore da parte del padre - considerata la tenera età dello stesso, la recente iscrizione alla scuola materna con i necessari tempi di adattamento ai nuovi ritmi, che ben consigliano di non tardare il rientro serale o di aumentare i pernotti già
disposti dal provvedimento impugnato che questa Corte ritiene consoni rispetto alla situazione attuale ...” (doc. n. 26 parte ricorrente).
Va dunque confermato il regime di visita stabilito con ordinanza in data
16.07.2025, non senza precisare che la scelta volontaria del padre di trasferirsi in una abitazione sita ad una distanza di circa 50 km da quella del minore non può comportare un obbligo della sig.ra di alternanza con Pt_1
l'ex convivente per il trasporto di . Per_1
4 Giova infine ribadire come una eventuale ctu sulla capacità genitoriale non sia allo stato necessaria, non essendo stati introdotti significativi elementi di valutazione tali da indurre a ritenere la sussistenza di situazioni patologiche o di disagio riguardanti il minore e derivanti dall'attuale assetto.
Venendo alle statuizioni di tipo economico si osserva quanto segue.
La madre ricorrente, architetto e scultrice, allo stato non lavora, avendo scelto di occuparsi a tempo pieno del figlio minore, ma ha dichiarato di avere intenzione di riprendere a breve un'attività lavorativa.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 4.03.2025, la difesa della sig.ra ha prodotto documentazione proveniente dall'agenzia “Clean Pt_1
Bnb” alla quale è affidata la gestione degli affitti dell'immobile contenente la distinta di tutti i pagamenti effettuati a nell'anno 2024 (doc. Parte_1
n. 33); i pagamenti indicati appaiono coincidenti con le entrate visibili negli estratti conto del medesimo periodo (docc. n. 3 e 34 parte ricorrente).
In base ai calcoli effettuati dalla ricorrente, all'incasso totale di €. 10.390,84
complessivi devono essere detratte le spese (€ 1.200,00 circa di bollette, €.
900.00 circa di spese condominiali ed € 300.00 circa di T.A.R.I.) per cui restano € 7.990,84 e, pertanto, € 665,90 netti mensili.
Il canone della locazione dell'appartamento ex casa familiare di a Sassuolo
ammonta ad €. 550,00 (doc. n. 35 ed estratto conto di cui al doc. 34).
E' infine evidente come la sig.ra abbia attinto negli ultimi mesi ai Pt_1
propri risparmi per sostenere le proprie spese (cfr. raffronto tra estratto
5 conto del 28/10/2024 (€ 30.611,52) e del 27/02/2025 (€ 24.777,03), doc. n.
36 parte ricorrente).
Ha investimenti mobiliari per circa 60000 euro.
La documentazione fornita dalla ricorrente è ora sufficientemente esaustiva al fine di delineare le sue condizioni economiche, onde gli ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo, oltre ad essere stati richiesti in maniera del tutto generica, appaiono superflui.
Quanto al sig. egli lavora quale insegnante di sostegno e musica CP_1
(ancora non di ruolo) con entrate nette annue di circa 16000 euro per il
2022 e di 19000 euro netti per il 2023 (cfr. dichiarazioni dei redditi doc. 8).
Dalle allegazioni delle parti si evince che svolge turnè come musicista, ma non sono stati forniti dati per quantificare la durata e gli introiti precisi di tale attività.
Nondimeno dall'estratto del conto corrente, che a marzo 2024 presentava un saldo attivo di €.72.224,03, emergono bonifici bancari in favore del convenuto, anche di notevole entità (cfr. ad esempio bonifico di €. 7532,00
del 5.03.2024 (doc. 9 parte convenuta).
Alla luce delle rispettive situazioni reddituali questo Collegio stima equo determinare l'assegno da corrispondere al figlio minore nella misura mensile d 400,00 mensili per il figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50%
delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato
6 dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
La sig.ra percepirà l'assegno unico universale in via integrale. Pt_1
Stante l'accordo solo su parte delle questioni e la prevalente soccombenza del sig. sulle restanti questioni, le spese del giudizio devono essere CP_1
poste a carico di quest'ultimo nella misura del 50% e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale,
che il figlio minore sia congiuntamente affidato ad entrambi i Parte_2
genitori e collocato in via prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La madre potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione in via autonoma;
ASSEGNA a la casa familiare;
Parte_1
STABILISCE che possa tenere presso di sé il figlio Controparte_1
minore con le seguenti modalità: -settimana A il martedì dal termine della scuola materna sino alle ore 20.00 e il fine settimana, da sabato mattina, ore
7 9.00, sino alla domenica sera, ore 20.00; - settimana B, il martedì e il giovedì
dalla mattina ore 9.00 sino alla sera ad ore 20.00 nel periodo non scolastico e dal termine della scuola materna sino alle ore 20.00 in periodo scolastico;
- nei periodi di assenza prolungata del padre, resterà con la mamma Per_1
e sarà garantita al padre una videochiamata al giorno;
- in occasione delle ferie natalizie, ciascun genitore terrà con sé il figlio per un periodo di Per_1
7 giorni che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di
Capodanno; in occasione delle ferie pasquali, ciascun genitore terrà con sé il minore per un periodo di 3 giorni che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
- in occasione delle ferie estive,
ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo, anche frazionato, di ulteriori 15 giorni, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno e salva pattuizione diversa tra i genitori;
prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio, nonché il recapito telefonico;
- salvo diverso accordo tra le parti, il giorno del suo compleanno sarà a Per_1
pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni;
- i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi con adeguato anticipo la propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti;
STABILISCE che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
minore corrispondendo alla madre la somma mensile di €. 400,00 da
8 adeguarsi annualmente all'indice Istat, e che sostenga per la metà le spese straordinarie inerenti il figlio secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
DISPONE che l'assegno unico universale sia trattenuto dalla sig.ra in Pt_1
via integrale;
INVITA le parti a proseguire nel percorso di mediazione familiare intrapreso;
RIGETTA ogni altra domanda.
PONE le spese del giudizio nella misura del 50% a carico di CP_1
liquidandole in €. 3000 (già operata la decurtazione), e le
[...]
compensa per la restante parte;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Modena, 2 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Eleonora Ramacciotti Riccardo Di Pasquale
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