Articolo 91 della Costituzione
Articolo 90Articolo 92
Versione
1 gennaio 1948
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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