Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Innocenza IN IC BE ANGIONI IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32511 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:
1) OT LA, C.F. [...], nata a [...] il 03/11/1956, residente in [...], 30174 - Venezia (VE),
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier CO Rosa Salva (C.F.
[...], pec: permarco.rosasalva@venezia.pecavvocati.it) e AO BR (C.F. [...], pec;
paolo.brambilla@venezia.pecavvocati.it), con studio legale in Venezia, S.
Croce n. 466/G;
2) IE NA, C.F. [...], nata a [...] il 19/05/1959, residente in [...] (Terraglio), 30174 -
Venezia (VE), rappresentata e difesa dagli avv.ti LB IM (C.F.
[...], pec: alberto.impellizzeri@venezia.pecavvocati.it) e UR SS (C.F. [...], pec:
laura.possiedi@venezia.pecavvocati.it), con studio legale in Venezia –
Mestre, via Bissolati 6.
Visti l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 23 giugno 2025, e la documentazione ad esso allegata;
Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 19 novembre 2025 dall’Avv. LB IM nell’interesse di IE NA;
Visti le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 20 novembre 2025 dall’Avv. Per CO Rosa Salva nell’interesse di OT LA e relativi allegati;
Esaminati gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 - celebratasi con l’assistenza del segretario Stefano Mizgur e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale AS NU e gli avv.ti Pier CO Rosa Salva e LB IM per le convenute.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 23 giugno 2025, la Procura erariale conveniva in giudizio OT LA e IE NA, rispettivamente funzionario di III Area e funzionario di II Area dell’Agenzia delle Dogane, oggi in quiescenza - per vederle condannare al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato all’amministrazione
di appartenenza, nella misura di euro 14.011,11, o comunque nella misura maggiore o minore ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria interessi legali e spese del giudizio, da imputarsi, nella percentuale del 70% alla IE NA (euro 9.807,78) e del 30% alla OT LA
(euro 4.203,33) a titolo di danno indiretto.
Il Requirente riferiva che il Direttore Territoriale per il Veneto e il FriuliVenezia Giulia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot.
3728/2024 del 19.07.2024, aveva segnalato alla Procura erariale il danno indiretto che le odierne convenute, dipendenti dell’Ufficio delle Dogane di Venezia - Sezione Aeroporto (entrambe destinate al servizio verifiche e controlli dell’Area Cargo, ma per l’occasione incaricate di svolgere il servizio presso l’Ufficio Viaggiatori), avevano determinato a seguito dell’omessa custodia, caratterizzata da colpa grave, di alcuni beni sequestrati alla SE AN AO presso l’aeroporto di Venezia CO LO, e di successiva condanna risarcitoria disposta in favore della stessa e a carico dell’Amministrazione dal Tribunale di Venezia in conseguenza della scomparsa di un orologio sequestrato.
2. Nel dettaglio - richiamava in fatto la Procura regionale - la SE AN AO aveva presentato in data 13 gennaio 2017 al servizio Tax Free della Sezione Aeroporto “CO LO”, Ufficio delle Dogane di Venezia, n. 24 richieste di esenzione/rimborso dell’IVA relative ad acquisti effettuati nell’arco dei tre mesi precedenti nell’Unione europea (ai sensi dell’art. 38 quater del D.P.R. n. 633/72), ma, alla domanda delle dott.sse TI e NU, di esibire la relativa merce, aveva mostrato degli oggetti non corrispondenti a quelli indicati nei formulari tax free e nella relativa documentazione di supporto. Pertanto, le due odierne convenute, sentito il PM di turno, avevano proceduto al sequestro della merce presentata, ipotizzando la sussistenza di un tentativo di truffa.
Tra gli oggetti sequestrati figurava anche un orologio ROLEX - corredato dalla fattura n. 367/29N del 24.11.2016 dell’importo di € 9.467,00, intestata alla sig.ra AN AO, emessa per la vendita del modello “Cosmografo Daytona 40 mm. Acciaio quadrante nero ghiera ceramica nera” dalla ditta ET di FI (con foto e certificato di garanzia acclusi nella scatola esibita dalla viaggiatrice) - che aveva caratteristiche e connotazioni concrete tali da indurre le funzionarie doganali (e gli altri colleghi presenti alle operazioni), a ritenerlo di valore inferiore rispetto a quello indicato nella fattura presentata. Inoltre, la matricola dell’orologio, parzialmente abrasa, non corrispondeva a quella indicata nel documento commerciale presentato
(ove il numero evidenziato era il n. 2JS59976), mentre il numero di matricola che appariva sul certificato accluso all’orologio corrispondeva al n.
Q91407Z9, non coincidente con quello della fattura.
Gli oggetti sequestrati, a conclusione delle operazioni di sequestro, venivano riposti all’interno di n. 6 sacchetti sigillati, depositati nella serata del 13 gennaio 2017 in una stanza chiusa a chiave situata al secondo piano della sede aeroportuale, in uso all’Ufficio Antifrode della Dogana (ma anche ad uso del personale delle pulizie), ove la convenuta IE NA si accertava che giacessero anche nella mattina di sabato 14 gennaio 2017.
Tuttavia, il giorno lunedì 16 gennaio 2017 la stessa convenuta riscontrava la mancanza dell’orologio dalla scatola ove era stato riposto.
3. Archiviato il procedimento penale in data 5.9.2017, e disposto il dissequestro della merce, ad eccezione dell’orologio mancante - proseguiva il Requirente - l’azienda ET, venditrice dell’orologio, interpellata al riguardo, attestava che l’orologio di cui alla fattura n. 367/29, presentata dalla Sig.ra AN AO per ottenere il beneficio dell’esenzione dell’IVA non corrispondeva a quello di cui alla documentazione fotografica di corredo, il quale aveva garanzie e matricola diversa. La garanzia presentata era invece riferibile alla fattura n. 187/29N del 23.12.2015, relativa ad un orologio Rolex modello Daytona, matr. Q91407Z9, del valore di € 8.000,00 venduto ad una terza persona.
Successivamente, stante la mancata restituzione dell’orologio, la Sig.ra AN AO si rivolgeva al Tribunale civile di Venezia che con sentenza n.322/2024, disponeva la condanna dell’Agenzia delle dogane al risarcimento del valore dell’orologio scomparso, quantificato nella misura di euro 8.000,00 sulla base della ridetta fattura d’acquisto n.187/29 N del 23.12.2015, condannando altresì l’Agenzia delle Dogane alla rifusione delle spese processuali.
4. Tutto ciò premesso, la Procura regionale agiva in giudizio nei confronti di OT LA e IE NA per ottenere il risarcimento del danno erariale cagionato all’Agenzia delle Dogane a seguito della sentenza di condanna, quantificandolo nella misura complessiva di euro 14.011,11 tenuto presente l’ammontare del risarcimento del danno a seguito dello smarrimento della mancata restituzione dell’orologio (euro 8.000,00) e quello delle spese legali (euro 3.397,00 oltre accessori), posti a carico dell’Agenzia stessa, oltre rivalutazione e interessi, come da conteggio meglio specificato nell’atto di citazione.
Secondo l’assunto attoreo, infatti, il furto dell’orologio - e la conseguente condanna risarcitoria - era causalmente addebitabile al comportamento gravemente negligente delle due funzionarie, le quali dopo aver proceduto al sequestro, avevano violato la normativa in materia di custodia di beni sequestrati (identificate in citazione nel’art.59, comma 2, c.p.p.; nell’art.
1177 c.c.; e nell’ordine di servizio prot. n. 5818/R.I. del 17/06/2016, emanato dal Responsabile della Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto CO LO di Venezia). Risultava altresì violata, secondo quanto indicato nell’atto di citazione, anche la prassi operativa dell’aeroporto di Venezia, come risultante dalla relazione del Responsabile della S.O.T.
CO LO (allegato n. 31 alla notizia di reato), di depositare le merci sequestrate presso un magazzino (gabbia) situato nella zona air side, destinato alla custodia dei corpi di reato, la cui gestione era di competenza del servizio Antifrode, ovvero, provvisoriamente e in attesa di riporla in tale struttura dedicata, di depositare la merce sequestrata all’interno di una cassaforte ubicata nella sala arrivi, sotto la custodia del Capo servizio e del personale di turno, con registrazione in apposito brogliaccio, Gli stessi fatti avevano costituito oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il rimprovero verbale a carico di OT LA e con il rimprovero scritto a carico di IE NA.
Non conferenti dovevano ritenersi le deduzioni difensive presentate dalle convenute nella fase istruttoria, sia in punto di prescrizione che nel merito della vicenda, che non erano valse ad impedire l’esercizio dell’azione erariale.
6. Con memoria del 19 novembre 2025, IE NA, a mezzo dell’Avv. LB IM, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare - previa richiesta in via istruttoria di acquisire dall’Agenzia del Demanio la relazione trasmessa alla Avvocatura di Stato in vista della costituzione nel giudizio civile promosso dalla signora AN AO - di dichiarare prescritta l’azione risarcitoria; in via principale di dichiararla infondata e di rigettarla; in subordine, di rideterminare l’ammontare del danno nella diversa misura ritenuta di giustizia, in conformità delle deduzioni difensive. In via di ulteriore subordine veniva richiesto di ridurre l’addebito in ragione del contesto amministrativo in cui la convenuta aveva prestato la propria attività.
Veniva eccepita, nel merito, l’assenza di colpa grave, poiché, negli assunti difensivi, la condotta della convenuta prudente e confacente alla necessità di conservare degli oggetti che, agli occhi propri e dei colleghi, non apparivano avere un valore tale da considerare necessaria una loro custodia in cassaforte, rimanendo così corretto, adeguato e sufficiente il loro deposito in un armadio chiuso a chiave in un’area videosorvegliata.
Inoltre, la responsabile del turno S.O.T. non aveva ritenuto di doverli inserire in cassaforte, mentre l’assenza dal servizio, in occasione del sequestro, del Responsabile Antifrode, non avrebbe neanche consentito l’inserimento della merce nella gabbia situata nella zona air side prima del lunedì 16 gennaio 2017.
Veniva infine eccepita anche l’assenza di nesso causale, ovvero, comunque, il concorso nella verificazione del danno da parte dell’Avvocatura dello Stato, la quale, costituitasi tardivamente nel giudizio civile, non aveva potuto validamente contestare il valore attribuito all’orologio, come risultante dalla stessa sentenza n.322/2024 del Tribunale Civile di Venezia.
7. Con memoria del 20 novembre 2025 si costituiva in giudizio, a mezzo dell’Avv. Pier CO Rosa Salva, la convenuta OT LA, la quale concludeva, - se del caso, previo espletamento di prove testimoniali -
in via principale, per il rigetto della domanda attrice e, in subordine, per la riduzione al minimo e in misura considerevole della somma imputabile, in applicazione del potere riduttivo.
Eccepiva la convenuta l’assenza del connotato della gravità della colpa della condotta tenuta - per quanto difforme dalle prassi operative in uso - giacché il deposito della merce era comunque stato effettuato in una stanza chiusa a chiave e accessibile solo ai funzionari dell’Ufficio Dogane, il cui ingresso era soggetto a controllo mediante videocamere. Doveva poi considerarsi anche la novità della fattispecie operativa verificatasi, la natura contraffatta dei beni - confermata dai funzionari in servizio, tra cui il Vice Capo Dogana
- e le specifiche mansioni assegnate in via ordinaria, essendo addetta solo saltuariamente all’Ufficio Viaggiatori e nel caso di specie per attività di mero ausilio al Capo Servizio IE NA, alle cui istruzioni si era di fatto adeguata.
In ogni caso, per via del quantitativo della merce sequestrata, non risultava comunque praticabile il deposito in cassaforte, mentre, anche in passato, il deposito presso la “gabbia” non era stato idoneo a impedire il furto dei beni ivi depositati.
Anche la OT LA eccepiva il difetto del nesso causale, poiché la condanna risarcitoria dell’Agenzia disposta dal IC civile era essenzialmente da ricondurre alla tardiva costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, ritenuto rilevante, in via subordinata, non solo ai fini della prescrizione dell’azione, ma anche dell’esercizio del potere riduttivo di cui si chiedeva applicazione alla luce delle concrete modalità di verificazione del fatto.
8. All’udienza odierna le parti insistevano come da verbale nelle rispettive domande ed eccezioni.
DIRITTO
9. L’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione di danno sollevata dalla convenuta IE NA è infondata alla stregua dell’univoca giurisprudenza contabile che, in ipotesi di danno indiretto, riconduce il decorso del termine prescrizionale al momento dell’avvenuto pagamento del risarcimento da parte della Pubblica Amministrazione. Tale consolidato orientamento interpretativo risulta, peraltro, ben conosciuto anche da parte della stessa convenuta che – ponendo tuttavia l’accento sull’asserito concorso causale dell’Avvocatura dello Stato a seguito della tardiva costituzione nel giudizio civile ai fini di un possibile diverso computo del termine di prescrizione - ne ha fatto richiamo sia nella memoria di costituzione che nel corso della discussione.
Tuttavia, i due profili presi in considerazione dalla difesa - quello del concorso causale di fattori esterni assunti come rilevanti sul piano causale ad integrare la fattispecie e quello, oggettivo, del decorso del termine temporale di prescrizione a seguito della verificazione del danno - operano su piani autonomi, diversi e non interferenti tra loro: conseguentemente, il decorso del termine prescrizionale, agganciato al mero trascorrere del tempo a partire dal verificarsi della fattispecie illecita, non è suscettibile di avere differente computo, nel caso di specie, a seguito di una possibile tardiva o errata costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, dovendosi confermare quanto, del tutto correttamente, ha affermato l’indirizzo giurisprudenziale sopra citato ai sensi del quale “nelle ipotesi di c.d. danno erariale indiretto, come quello di specie (vale a dire nelle ipotesi in cui l’agente pubblico sia chiamato a risarcire all’amministrazione quanto quest’ultima abbia dovuto, a propria volta, corrispondere ad un terzo danneggiato, a seguito di condanna nell’ambito di un contenzioso giudiziale ovvero in via transattiva),
la decorrenza della prescrizione va individuata al momento dell’effettivo pagamento da parte dell’amministrazione a favore del terzo danneggiato, poiché solo in questo momento il danno diviene certo, concreto e attuale per quest’ultima, e dunque perseguibile dinanzi a questa Corte” (in tali termini, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Piemonte, n.296/2025; sul punto si veda anche, in maniera più estesa, Corte dei conti, Sez. Veneto n.298/2025 e giurisprudenza ivi citata).
10. Ancora in via preliminare, risultano superflue e non meritevoli di accoglimento le deduzioni di prova delle convenute, risultando l’azione infondata nel merito per le diverse ragioni che qui di seguito troveranno esposizione.
11. Ritiene anzitutto il Collegio che il pagamento dell’importo di euro 3.397,00 (oltre accessori) a titolo di rimborso spese legali alla Sig.ra AN AO da parte dell’Agenzia delle Dogane non costituisca danno erariale imputabile alle Sig.re OT e IE in quanto non è conseguenza diretta e immediata del comportamento negligente loro riferito, trovando invece origine nella scelta dell’Amministrazione, peraltro condivisibile, di resistere alla pretesa azionata nel giudizio civile.
In punto di valutazione del nesso causale, la giurisprudenza contabile ha condivisibilmente affermato che in via generale un comportamento, commissivo od omissivo, può ritenersi causa dell’evento di danno solo quando quest’ultimo, al momento della condotta, potesse considerarsi prevedibile quale sua verosimile conseguenza secondo il quadro conoscitivo disponibile “ex ante”. Al contrario, la ricorrenza del nesso di causalità è da escludersi allorquando l’evento pregiudizievole non è da ritenersi “ex ante”
probabile o verosimile, cioè non presentava un significativo grado di possibilità di verificarsi: in tale valutazione occorre infatti coordinare il criterio causalistico della “conditio sine qua non” con quello della causalità adeguata, il quale postula l’applicazione del canone del “più probabile che non” - elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass. SS.UU., n. 576/2008) e recepito dalla giurisprudenza contabile - quale parametro idoneo all’accertamento eziologico nei giudizi di responsabilità amministrativa
(Corte dei conti, SS.RR., n. 28/2015/QM; Sez. I centr. d’App., n. 74/2018;
Sez. Toscana, n. 54/2023; in tali termini, recentemente, ex plurimis, Corte dei conti Sez. Veneto n.341/2025 e, per un compiuto e più articolato esame della questione, Corte dei conti, Sez. Sardegna n.83/2025).
In applicazione di tali principi ritiene il Collegio che la condanna alla rifusione delle spese processuali posta a carico dell’Agenzia delle Dogane non possa ritenersi conseguenza prevedibile, in termini di regolarità causale, rispetto al comportamento contestato alle convenute, derivando invece dalla scelta dell’Amministrazione di costituirsi in giudizio e di resistere nell’azione risarcitoria, tra l’altro ampiamente giustificata da oggettive perplessità in ordine al valore dell’orologio, oltre che dal fatto che l’azione civile era stata intentata prospettando un danno di ammontare ben superiore, pari a euro 26.000,00.
11.1 Allo stesso modo ed ancora in via preliminare, ma dal punto di vista soggettivo, ritiene il Collegio che debba escludersi in radice qualsiasi responsabilità a carico della convenuta OT LA, la quale non risulta destinataria di alcuna prescrizione regolamentare in ordine alle modalità di conservazione di beni sequestrati, secondo quanto previsto dall’ordine di servizio n.5878 del 16 giugno 2016 il quale riferisce tali competenze esclusivamente al Capo Servizio Passeggeri (il quale, nel dettaglio “cura l’istruttoria delle perizie sulle merci al seguito dei passeggeri; conservazione dei reperti e delle merci oggetto di sequestro ai passeggeri”). Nessuna specifica e autonoma competenza operativa o gestionale risulta invece attribuita al personale di supporto, come la stessa convenuta OT LA ha correttamente eccepito nelle proprie difese, evidenziando il suo coinvolgimento nella vicenda solo in via di fatto, con funzioni di mero ausilio, e senza alcuna possibilità di intervenire per determinare le modalità di conservazione dei beni sequestrati.
12. Perimetrato come sopra il residuo thema decidendum del presente giudizio nella responsabilità dedotta a carico di IE NA in conseguenza della condanna dell’Agenzia delle Dogane alla rifusione alla SE del valore di euro 8.000,00 attribuito all’orologio sequestrato e risultato poi smarrito, la domanda proposta dalla Procura erariale è infondata.
12.1 Preliminarmente, il Collegio evidenzia di non condividere l’assunto della difesa secondo il quale l’ammontare della condanna sarebbe esclusivamente da addebitarsi, dal punto di vista causale, alla tardiva e inefficace difesa dell’Avvocatura dello Stato: in effetti, invece, la sentenza n.322/2024 del Tribunale giunge alla quantificazione risarcitoria nella misura di euro 8.000,00 non (solo) a seguito della tardiva costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato - che ha determinato nel giudizio solo la intempestiva contestazione dell’autenticità dell’orologio - bensì sulla base di ulteriori riscontri documentali che sono in sentenza ampiamente esplicitati e richiamati, e cioè sulla base della fattura allegata in giudizio da parte dell’attrice e dei riscontri provenienti dalla ditta ET di FI, che aveva a suo tempo venduto ad una terza persona l’orologio poi presentato in dogana per il rimborso IVA.
E, del resto, è agevole considerare che, se la prova della quantificazione fosse stata desunta nel giudizio civile esclusivamente a seguito della mancata contestazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, il giudice avrebbe a quel punto ragionevolmente accolto le allegazioni attoree che avevano indicato un danno pari a euro 26.000,00.
12.2. Cionondimeno, la quantificazione operata da parte del Tribunale di Venezia non persuade alla luce della documentazione presente in atti e delle difese della convenuta.
Anzitutto le modalità di verificazione del fatto lasciano senza dubbio intendere un tentativo della SE di avvantaggiarsi indebitamente di detrazioni IVA per un orologio, con matricola abrasa, risultato diverso da quello dichiarato, ma soprattutto, per un oggetto certamente non nuovo (ed anzi deteriorato, come acclarato dal personale in servizio) e che risultò per di più venduto a un soggetto diverso dalla SE AN AO, che lo aveva presentato alla dogana con la richiesta di rimborso dell’IVA.
Tutte tali circostanze già di per sé rendono incerto che il valore dell’orologio corrispondesse a quello di euro 8.000,00 indicato nella fattura di acquisto, se non altro perché l’abrasione della matricola, non permettendo una sicura identificazione dell’orologio, non avrebbe consentito nemmeno, secondo ragionevolezza, di potersi avvalere della relativa garanzia.
Inoltre, alla stregua degli elementi allegati nel presente giudizio (e presumibilmente a disposizione dello stesso Tribunale Civile), è anche discutibile che l’orologio presentato alla dogana per il rimborso IVA corrispondesse effettivamente a quello di cui alla fattura n.187/29N del 23.12.2005, dal momento che la stessa ditta ET - che ebbe a riconoscere l’orologio e a ricondurlo a precedente vendita in favore di diverso soggetto -
non ha in realtà eseguito un compiuto riscontro materiale sull’orologio – si ripete, riportante un numero di matricola abraso - ma ha solamente effettuato un raffronto documentale del numero di garanzia prendendo a riferimento da un lato l’orologio indicato nella fattura n.187/29N e, dall’altro, il numero seriale della garanzia corrispondente a quell’orologio, le cui fotografie erano state trasmesse alla ditta venditrice da parte dell’Agenzia delle Dogane (vedi mail del 20.07.2020): scriveva infatti al riguardo la ditta ET che “Si presume che l’orologio di cui ci inviate foto sia riferibile alla vendita effettuata con ns ft. 187/29N del 23.12.2025, che coinciderebbe con la data riportata sulla garanzia come da foto.”, ma rimetteva poi all’Agenzia scrivente di verificare la corrispondenza in termini materiali, specificando espressamente che “Non possiamo verificare la matricola dalla foto allegata ma potrete farlo voi confrontandola con la fattura stessa matr. Q9140729”.
13. In disparte, comunque, la difficoltà di condividere la quantificazione del danno operata dal IC civile e dunque, in termini di causalità della fattispecie, di ricondurre l’intero danno alla condotta della convenuta IE NA, non sono ravvisabili nel caso in esame i necessari presupposti soggettivi della responsabilità erariale, dal momento che il comportamento imprudente, imperito e negligente della convenuta, evidenziato nell’atto di citazione, non assurge al livello della colpa grave alla luce delle circostanze concrete in cui ebbe a manifestarsi lo “smarrimento”
dell’orologio.
La colpa grave, da intendersi secondo la giurisprudenza prevalente come marchiana e sprezzante trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto, importa una valutazione normativa e non psicologica della colpa da parte dell’interprete, presupponendo un giudizio da effettuarsi in relazione alle circostanze di fatto ed alle condizioni e capacità proprie dell’agente e nell’ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto rispetto al comportamento dovuto (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, Sez.
Puglia n.260/2025; Sez. Sardegna n.105/2025).
In tali termini, nella vicenda in esame, deve anzitutto porsi l’accento sull’assenza di disposizioni regolamentari in ordine all’espletamento del servizio e in particolare, rispetto alle modalità con le quali nell’ambito della S.O.T. dell’Aeroporto di Venezia, si doveva provvedere alla custodia dei beni sequestrati, non a caso derivanti, come chiarito sia dalla Procura che dalle parti convenute e come anche risultante dalla documentazione allegata, da mere prassi operative non codificate.
In secondo luogo, è rimasto accertato, e non è contestato, che la convenuta IE NA non fosse assegnata al Servizio Passeggeri, ma svolgesse invece ordinariamente la propria attività quale addetta al Servizio Verifiche e Ispezioni dell’Area Cargo. Solo occasionalmente, cioè, si trovò ad essere adibita alle incombenze del Servizio Passeggeri in occasione del sequestro del 13 gennaio 2017, peraltro intervenendo fattivamente ad evitare un tentativo di indebita percezione di rimborsi IRPEF da parte della
SE AN AO.
Venendo poi alla custodia dei beni sequestrati, non è oggetto di contestazione neanche la circostanza che non fosse praticabile la soluzione di disporre la custodia della merce nella cassaforte della sala arrivi, secondo la prassi in essere, in considerazione della quantità della merce sequestrata, mentre poteva essere disposta, quale soluzione alternativa la custodia nella
“gabbia” ubicata nel lato air side della sala arrivi.
Ostano tuttavia alla configurabilità di un comportamento gravemente e apprezzabilmente negligente da parte della convenuta, diverse circostanze di fatto risultanti dalle relazioni di servizio e dalle informative allegate in atti e, in particolare: a) anzitutto la circostanza che la chiave non fosse in alcun modo nella disponibilità della convenuta IE NA, bensì in possesso del Dr. de Vita, responsabile del Servizio Antifrode, che fu peraltro avvisato dell’iniziativa in corso senza preoccuparsi di rendere disponibile l’accesso alla “gabbia”; b) la circostanza che il Responsabile del Servizio Viaggiatori, Dr. Donato, informato dell’attività in corso da parte della convenuta (e che sarebbe terminata nella serata), ebbe ad evidenziare che il suo turno finiva alle ore 14,00, senza indicare alcuna soluzione in ordine alle ulteriori attività da compiere per la custodia dei beni oggetto di sequestro (e nonostante fosse circostanza conosciuta che la convenuta non avesse accesso alla ”gabbia” o alla cassaforte, per essere la stessa a disposizione del Responsabile Antifrode); c) la circostanza che anche il vertice della S.O.T.,
dott. Eremita, fosse stato avvisato delle attività in corso, senza che il medesimo impartisse disposizioni di servizio in ordine alla procedura da seguire in ordine alla custodia dei beni e per consentire alla convenuta l’accesso alla chiave della “gabbia”; d) la circostanza che, per stessa ammissione del Dr. Altamura (si veda relazione a sua firma), direttore dell’Ufficio dell’Agenzia e delle Dogane e dei Monopoli di Venezia
“l’orario di chiusura delle operazioni di sequestro dei beni (ore 19.30 di venerdì 13 gennaio 2017) rendeva oggettivamente difficile reperire il funzionario del Servizio Antifrode della S.O.T., unico in grado di consentire l’accesso all’apposito magazzino (cosiddetta “gabbia”) dove vengono custoditi in maggior sicurezza i corpi di reato”.
Orbene, se è vero che la responsabilità del servizio, incombente sulla convenuta, imponeva di attivarsi proficuamente per la custodia in luogo sicuro dei beni sequestrati, è tuttavia anche evidente che - probabilmente in considerazione del giorno e dell’ora del sequestro e della fine del turno -
nessuno dei soggetti deputati a consentire il deposito degli oggetti sequestrati presso la “gabbia” rese possibile, operativamente, alla convenuta di provvedere a tale deposito consegnandole la chiave della gabbia o imponendo disposizioni di servizio per il suo reperimento.
In tali circostanze, la convenuta provvedette dunque al deposito provvisorio delle merci in un armadio di una sala chiusa a chiave degli arrivi in utilizzo al personale dell’Agenzia, ritenendo che fosse la soluzione più confacente alla situazione in essere e nell’attesa di trasferire i beni presso la gabbia nella giornata del lunedì successivo, allorquando la presenza in servizio del Responsabile Antifrode lo avrebbe consentito, assumendo che tale soluzione assicurasse ragionevole sicurezza alla custodia almeno provvisoriamente per i giorni del fine settimana.
Ciò che viceversa rimane equivoco e di scarsa comprensione, nell’intera vicenda, attesa anche la rilevanza penale dello “smarrimento” dell’orologio, è l’esito degli accertamenti svolti in ordine al personale che ebbe accesso alla stanza, rilevati da una videocamera, dal momento che le relazioni al riguardo si limitano a indicare che non ebbero accesso alla stanza persone autorizzate.
Tuttavia, non si evidenzia, da parte dell’Agenzia delle Dogane, se e quali accertamenti siano stati effettuati per identificare quale personale - ivi compreso quello addetto alle pulizie - vi abbia effettivamente avuto accesso e per quanto tempo, considerato, tra l’altro, che nel fine settimana difficilmente poteva esservi stato l’afflusso di un numero elevato di dipendenti.
14. Tanto considerato, l’azione proposta è respinta e le spese del giudizio vengono liquidate in favore delle parti convenute come in dispositivo, tenuto conto del limitato valore della domanda.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:
- Assolve IE NA e OT LA dagli addebiti formulati.
- Liquida le spese legali in favore delle convenute nella misura di euro 750,00 ciascuna, oltre accessori di legge, ponendole a carico dell’Agenzia delle Dogane.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il IC relatore Il Presidente
BE AN MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto