Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 3596
CASS
Sentenza 8 febbraio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante.

Commentario1

  • 1Preliminare di compravendita: ecco quando il deposito cauzionale va richiesto all'agenzia di mediazione e non al promittente venditore (Cass. 3596/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 10 marzo 2024

    Nella prassi delle compravendite immobiliari alla firma del preliminare viene versato un assegno dal promissario acquirente. In caso di recesso per giustificato motivo, affinchè esso venga considerato come caparra confirmatoria è infatti necessario averne esplicitato chiaramente la natura, viceversa verrà considerato soltanto come deposito cauzionale. Ma se detto assegno viene incassato dall'agenzia immobiliare a chi ci si deve rivolgere per riottenerlo? Al promittente venditore o all'agenzia? LA VICENDA Un promissario acquirente conveniva in giudizio un promittente venditore chiedendone la condanna alla restituzione del doppio della capara versata. Il promittende venditore si costituiva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 3596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3596
Data del deposito : 8 febbraio 2024

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