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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Residori e Filippo Milan in virtù di mandato in allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: mutuo esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale della parte costituita,
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha ad oggetto le domande proposte da nei confronti di al fine di ottenere il pagamento della Parte_1 CP_1
somma di € 50.000,00, a titolo di restituzione di un mutuo oppure, in subordine, a titolo di arricchimento senza giusta causa.
1 A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che, in virtù del risalente rapporto di amicizia, con bonifico bancario disposto in data 25.03.2021, aveva trasferito alla resistente la somma di € 50.000,00 a titolo di “prestito infruttifero”, come specificato nella causale, onde fornirle la provvista da destinare all'estinzione di un suo precedente debito, e che più volte aveva poi richiesto la restituzione della somma mutuata, senza però ottenerla.
, cui il ricorso risulta ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è CP_1
costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La domanda principale è fondata.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte " L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di (…) somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (…)” (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del
16/10/2017; Sez. 2, n. 3642 del 24/02/2004).
In specie il ricorrente ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, considerato che l'estratto conto prodotto in atti documenta il bonifico in favore della resistente della somma di € 50.000,00, effettuato il 25.03.2021 con l'esplicitazione della causale di “prestito infruttifero” e che, il giorno stesso dell'erogazione della somma, riconosceva il CP_1
proprio debito nei confronti di , impegnandosi a restituire il medesimo importo Parte_1
“a seguito dell'erogazione di mutuo o a seguito della vendita dell'immobile sito in via
Pagnaghe snc – Tregnago” (doc. 1 e 2 ricorrente).
2 Per le ragioni esposte, essendovi la prova della consegna del danaro e del titolo negoziale da cui deriva l'obbligo restitutorio, dato dal contratto di mutuo, la domanda del ricorrente dev'essere accolta e la resistente va quindi condannata alla restituzione dell'importo di €
50.000,00.
Non risulta che le parti abbiano fissato un termine certo per la restituzione del mutuo, avendo utilizzato nella scrittura locuzioni equiparabili alla clausola “quando potrà” di cui all'art. 1817, secondo comma, c.c. (“a seguito di erogazione di mutuo o a seguito della vendita dell'immobile …”), tanto che lo stesso ricorrente ha chiesto la preventiva fissazione di un termine giudiziale per l'adempimento, ai sensi di detta norma, termine che si ritiene congruo di indicare in 60 giorni dalla notificazione, a cura dello stesso ricorrente, della presente sentenza, alla cui scadenza cominceranno a decorrere gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., invocato nelle conclusioni del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per il quantum in contesa, tenuto conto della natura semplificata del procedimento e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la resistente a restituire in favore del ricorrente la somma di € 50.000,00 entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dal suddetto sessantesimo giorno;
2. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
3 Verona, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Residori e Filippo Milan in virtù di mandato in allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: mutuo esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale della parte costituita,
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha ad oggetto le domande proposte da nei confronti di al fine di ottenere il pagamento della Parte_1 CP_1
somma di € 50.000,00, a titolo di restituzione di un mutuo oppure, in subordine, a titolo di arricchimento senza giusta causa.
1 A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che, in virtù del risalente rapporto di amicizia, con bonifico bancario disposto in data 25.03.2021, aveva trasferito alla resistente la somma di € 50.000,00 a titolo di “prestito infruttifero”, come specificato nella causale, onde fornirle la provvista da destinare all'estinzione di un suo precedente debito, e che più volte aveva poi richiesto la restituzione della somma mutuata, senza però ottenerla.
, cui il ricorso risulta ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è CP_1
costituita ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La domanda principale è fondata.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte " L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di (…) somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (…)” (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del
16/10/2017; Sez. 2, n. 3642 del 24/02/2004).
In specie il ricorrente ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, considerato che l'estratto conto prodotto in atti documenta il bonifico in favore della resistente della somma di € 50.000,00, effettuato il 25.03.2021 con l'esplicitazione della causale di “prestito infruttifero” e che, il giorno stesso dell'erogazione della somma, riconosceva il CP_1
proprio debito nei confronti di , impegnandosi a restituire il medesimo importo Parte_1
“a seguito dell'erogazione di mutuo o a seguito della vendita dell'immobile sito in via
Pagnaghe snc – Tregnago” (doc. 1 e 2 ricorrente).
2 Per le ragioni esposte, essendovi la prova della consegna del danaro e del titolo negoziale da cui deriva l'obbligo restitutorio, dato dal contratto di mutuo, la domanda del ricorrente dev'essere accolta e la resistente va quindi condannata alla restituzione dell'importo di €
50.000,00.
Non risulta che le parti abbiano fissato un termine certo per la restituzione del mutuo, avendo utilizzato nella scrittura locuzioni equiparabili alla clausola “quando potrà” di cui all'art. 1817, secondo comma, c.c. (“a seguito di erogazione di mutuo o a seguito della vendita dell'immobile …”), tanto che lo stesso ricorrente ha chiesto la preventiva fissazione di un termine giudiziale per l'adempimento, ai sensi di detta norma, termine che si ritiene congruo di indicare in 60 giorni dalla notificazione, a cura dello stesso ricorrente, della presente sentenza, alla cui scadenza cominceranno a decorrere gli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., invocato nelle conclusioni del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per il quantum in contesa, tenuto conto della natura semplificata del procedimento e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la resistente a restituire in favore del ricorrente la somma di € 50.000,00 entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dal suddetto sessantesimo giorno;
2. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
3 Verona, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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