Articolo 5 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 gennaio 1972
Art. 5. (Attribuzioni del presidente)

Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresi', su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972