Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. LÒ AS Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1591/2021 R.G. promossa da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avvocato Giuseppe Sollitto, elettivamente domiciliato in Gravina di Catania, via
Dante Maiorana n. 7, presso lo studio dell'avvocato Saverio Carmelo Spina
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
ed nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), quali chiamati all'eredità di nata a C.F._2 Persona_1
Carlentini (SR) il 03/01/1941 e deceduta il 08/09/2021, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Catana, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carlentini, via Raffaello n.147
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 634/2021, pubblicata il 7.4.2021,
definitivamente pronunciando, dichiarava la nullità del D.I. nr. 2283/2018 del
Tribunale medesimo del 3.12.2018 e condannava altresì la parte opposta
[...]
al pagamento delle spese di lite, disponendone il Parte_1
pagamento in favore dell'Erario attesa l'ammissione al gratuito patrocinio di parte opponente.
Ha proposto appello il (di seguito con atto Parte_1 CP_3
di citazione notificato il 3.11.2021.
Si sono costituiti ed e chiesto dichiararsi Controparte_1 Controparte_2
l'appello inammissibile ex artt. 345 e/o 348-bis c.p.c. e comunque il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 3.10.2022, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 2.2.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta CTU
in ordine alla manomissione o meno del contatore elettrico ed agli accertamenti conseguenziali relativi ai consumi.
Quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 7 ottobre 2024 e, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha omesso la motivazione nonché la valutazione della documentazione prodotta dall'opposta in primo grado.
Sostiene il che la sentenza è priva di motivazione essendosi limitata ad CP_3
affermare che incombe sull'opposto provare la fornitura contestata, cosa che non sarebbe avvenuta e ciò è causa di nullità.
In particolare, la sentenza gravata non presenta alcun tipo di riferimento in ordine alla documentazione depositata in primo grado dall'odierna appellante né palesa le ragioni in virtù delle quali tali documenti siano stati considerati inidonei a provare il credito ingiunto.
Invero, ha depositato l'estratto conto delle fatture emesse autenticato dal CP_3
Notaio con attestazione di conformità, che hanno l'efficacia probatoria enunciata dall' articolo 2215 bis c.c., che rinvia agli articoli 2709 e 2710 c.c., non essendo sufficiente il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere da parte del debitore.
Le fatture azionate non possono essere definite delle mere richieste di pagamento,
perché contengono una serie di dati che indicano la derivazione delle somme richieste e non solo l'importo dovuto in ragione dell'erogazione, ma anche la causale ben specificata, con pieno valore probatorio, come da giurisprudenza che si richiama.
Tale pronuncia si attaglia perfettamente al caso di specie posto che è stata fornita compiuta prova in ordine al rapporto di somministrazione accertato.
3 Inoltre, la tabella di ricostruzione dei consumi, la denuncia di reato ed il verbale di verifica oltre ai criteri di ricostruzione del prelievo abusivo, attestano incontrovertibilmente l'avvenuta manomissione del contatore e l'illegittima fruizione di energia da parte della sig.ra Per_1
I parametri adottati nella fattura n. 89027067112102A sono stati riproposti nella bolletta n. 890290360105325 dell'8.2.2017 mediante il calcolo dei consumi a seguito della verifica effettuata in data 2.12.2015 sul contatore che risultava manomesso a seguito di verifica degli operatori incaricati.
Tale documento, prosegue l'appellante, regolarmente depositato in giudizio non è
stato preso in considerazione dal Tribunale, che ha omesso qualsivoglia cenno al predetto verbale di accertamento, che secondo la giurisprudenza è un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali, anche dopo la privatizzazione dell' Pt_2
A seguito del suddetto accertamento, la S.E.N., seguendo le indicazioni dell'Allegato
A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09
provvedeva alla ricostruzione dei consumi per il periodo dal 12/2010 al 11/2015.
La suddetta documentazione non è mai stata oggetto di puntuale ed idonea contestazione da parte della né il Giudice in sentenza ne ha mai rilevato Per_1
l'eventuale inidoneità a provare il credito.
Se da un lato, quindi, la S.E.N., parte opposta, ha provato i fatti costituivi della pretesa fatta valere, dall'altro la ditta somministrata non ha assolto “l'onere di
4 provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi”, come illustrato dalla giurisprudenza in materia.
Alla luce di quanto detto, quindi, di lapalissiana evidenza la fondatezza della pretesa creditoria vantata da CP_4
deduce l'appellante che tutta la misura ufficiale dei consumi incombe sulla
[...]
Società di Distribuzione, soggetto terzo, conformemente a quanto stabilito dalla delibera n. 138/2004 per l'Energia elettrica e del gas. Quest'ultima attraverso la propria attività di verifica dei contatori, ha provveduto al rilevamento dei consumi,
certificando la regolarità del dato indicato nella fattura inviata al cliente.
Il Tribunale avrebbe dovuto riferire sull'idoneità ovvero non idoneità del compendio probatorio depositato a supporto della pretesa creditoria anziché rilevare una generica mancata prova sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Osserva la Corte che è stata disposta la CTU, sopra richiamata, in ordine alla manomissione del contatore elettrico ed all'alterazione della misura nonché al calcolo dell'energia utilizzata.
L'ausiliario ing. ha confermato la manomissione dell'apparecchio di misura Per_2
sia nella parte esterna (rottura dei tenoni) che all'interno, in particolare attraverso la
5 dissaldatura e successiva risaldatura di un cavetto di misura (amperometrica), con
Contr segni evidenti di manomissione all'atto della verifica degli operatori del .
Il CTU ha confermato altresì che le manomissioni rilevate, in particolare del cavetto interno, consentivano di alterare la misura dell'energia consumata.
L'ing. ha anche effettuato il calcolo dell'energia assorbita facendo uso sia del Per_2
criterio standard della potenza utilizzabile previsto da che del numero dei CP_5
componenti (5) della famiglia della calcolata in kw 43.338 a fronte di 7.626 Per_1
kw misurati (vedi tabella SEN), con un differenziale di kw 35.712. Ciò a fronte di
Contr una differenza, calcolata da e posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (vedi tabella allegata) pari a kw 26.977.
Lo stesso CTU ha confermato espressamente, nelle conclusioni, l'affidabilità del
Contr calcolo effettuato da e posto a fondamento del D.I. opposto.
A parte la considerazione che l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad Pt_2
un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (Cass.,
12/03/2020, n.7075), non vi è dubbio che le dette verifiche hanno trovato conferma nell'accertamento del CTU e quindi che la manomissione e le alterazioni nella misurazione dei consumi sono da considerare largamente provate.
6 Neppure l'utente ha dimostrato che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi né
che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (ex multis, Cass.,
III, 14/03/2024, n.6959 e VI, 09/01/2020, n.297)
Dunque, osserva infine la Corte, l'appello deve essere accolto e conseguenzialmente deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2283/2018 del Tribunale
di Siracusa reso il 3.12.2018. proposta da , oggi eredi. Persona_1
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Rimangono, infine, da regolare le spese dei due gradi di giudizio, che, tenuto conto dei principi di soccombenza, devono essere poste, in solido, a carico di
[...]
ed ed a favore del CP_1 Controparte_2 Parte_1
[...]
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore tra euro 5.200,00 ed
26.000,00, importi minimi, tenuto conto che il valore di causa (euro 8.404,45) si attesta a ridosso di quello minimo nonché dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado si liquidano in complessivi euro 1.694,50, di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per quella introduttiva, euro 420,00 per quella di trattazione/istruttoria (solo trattazione) ed euro 425,50 per quella decisionale (sole note conclusionali in ragione del rito), e, per il secondo grado, in complessivi euro 3.291,00 , di cui euro 385,00 per esborsi, euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase di
7 trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU a carico, in solido, di ed . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1591/2021, accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_3
del Tribunale di Siracusa, n. 634/2021, pubblicata il 7.4.2021 e per l'effetto rigetta l'opposizione di proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 2283 del Persona_1
3.12.2018 reso dal Tribunale di Siracusa.
Condanna in solido ed al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite dei due gradi del giudizio in favore di Parte_1
come sopra quantificate per il primo grado in complessivi euro 1.694,50 e, per
[...]
il secondo in complessivi euro 3.291,00, oltre il rimborso per spese generali (15%
dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi
Spese di CTU a carico, in solido, di ed . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. LÒ AS
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