CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 707/2018
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IO IA sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 707/2018 vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Francesco Polimeni (C.F. e dall'avv. Giuseppina C.F._2
Barillà (C.F. ), pec: CodiceFiscale_3 Email_1
Appellante
CONTRO
in persona del liquidatore volontario pro tempore, Controparte_1
sig. -PEC: Controparte_2 Email_2
(in precedenza, la parte era costituita in persona di (C.F. Controparte_3
), nella qualità di Liquidatore Giudiziario del Concordato Preventivo C.F._4 [...]
” (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 P.IVA_1
Santostefano (C.F.: ), pec: p.e.c.: C.F._5 Email_3
Appellata Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c. - appello avverso la sentenza del
Tribunale di IO IA n. 385/2018 resa nel procedimento RG n. 20/2017 il 9.03.2018, comunicata in data 12.03.2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2016, n.q. di Liquidatore Controparte_3
Giudiziario del Concordato preventivo , proponeva davanti al Tribunale di IO CP_1
IA opposizione all'atto di precetto notificato dall'avv. Parte_1
Il Professionista agiva per il pagamento della somma di € 24.854,23, imputabili a spese generali pari al 15% del compenso liquidato in suo favore, oltre agli accessori di legge, dal decreto emesso il 6.07.2016 e depositato in data 12.07.2016 dallo stesso Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo ex art. 36 comma 2 L.F. del quale corrispettivo per l'attività di Pt_1
predisposizione della domanda di concordato prestata nell'interesse della società
[...]
. Controparte_1
Con atto di citazione in appello, notificato in data 11.09.2018 e iscritto a ruolo il
19.09.2018, conveniva in giudizio per ottenere la riforma Parte_1 Controparte_4
della sentenza n. 385/2018, emessa dal Tribunale di IO IA nella parte in cui accoglieva l'opposizione dichiarando che non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata Parte_1
per ottenere il pagamento delle spese generali sulle somme di cui al decreto del 06/12.07.2016. Il gravame si fondava principalmente su due contestazioni: quella del principio espresso dal giudice di prime cure secondo cui <l'importo forfettario per le spese generali spetta all'avvocato solo se espressamente richiesto>> e quella del rilievo secondo cui <il decreto notificato unitamente al precetto non era munito di formula esecutiva, e non lo poteva essere>> in virtù del divieto posto, in tema di concordato preventivo, ai creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ex art. 168 l.f.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 15.12.2018 si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite anche per il secondo grado.
Dopo aver assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc, con ordinanza del 07.05.2024 questa Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo rilevato che l'appellante aveva notificato in data 09.06.2023 e depositato il successivo Parte_1
20.06.2023 atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc per essere venuto meno l'interesse ad agire giudizialmente nei confronti di poiché in data 06.12.2022 era stata Controparte_3 pubblicata ordinanza con cui la Suprema Corte di Cassazione, definitivamente decidendo il ricorso proposto dalla società e in concordato preventivo, in persona Controparte_1 del liquidatore volontario, lo rigettava e, per l'effetto, confermava la sentenza della Corte d'Appello di IO IA (a sua volta confermativa della sentenza di primo grado) di risoluzione del concordato preventivo liquidatorio della predetta società, omologato in data 08/06/2011.
Anche parte appellata, nella propria comparsa conclusionale, rappresentava l'evento interruttivo della risoluzione del concordato.
Con decreto del 2.07.2024 veniva fissata l'udienza del 12.12.2024 per la prosecuzione del processo su ricorso dell'appellante . Parte_1
Il giudizio è stato riassunto nei confronti della società , in Controparte_1
persona del liquidatore volontario pro tempore, sig. -PEC: Controparte_2
depositato il 28.06.2024, con termine nella stessa data per Email_2
depositare brevi note di trattazione scritta, altresì assegnando a parte istante termine fino al
25.07.2024 per notificare l'istanza e lo stesso decreto alla controparte;
termine che veniva rispettato, venendo espletate le notifiche il 23.07.2024.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/12/2024, il
Collegio, con Ordinanza del 2.01.2025, fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 6.02.2025, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Considerato che anche l'udienza del 6.02.2025 è andata deserta, non avendo nessuna delle parti depositato note di trattazione , questo Collegio ai sensi degli artt. 309 e 127 ter, comma 4,
c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di IO IA, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (CF: , contro Parte_1 C.F._1 [...]
, in persona del liquidatore volontario pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2
-PEC: , quale successore del Liquidatore
[...] Email_2
Giudiziario del Concordato Preventivo ” (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 avverso la sentenza del Tribunale di IO IA n. 385/2018 resa nel procedimento RG n.
20/2017 il 9.03.2018, comunicata in data 12.03.2018, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo.
- Pone le spese del presente grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a IO IA nella camera di consiglio del 7.2.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IO IA sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 707/2018 vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Francesco Polimeni (C.F. e dall'avv. Giuseppina C.F._2
Barillà (C.F. ), pec: CodiceFiscale_3 Email_1
Appellante
CONTRO
in persona del liquidatore volontario pro tempore, Controparte_1
sig. -PEC: Controparte_2 Email_2
(in precedenza, la parte era costituita in persona di (C.F. Controparte_3
), nella qualità di Liquidatore Giudiziario del Concordato Preventivo C.F._4 [...]
” (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 P.IVA_1
Santostefano (C.F.: ), pec: p.e.c.: C.F._5 Email_3
Appellata Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c. - appello avverso la sentenza del
Tribunale di IO IA n. 385/2018 resa nel procedimento RG n. 20/2017 il 9.03.2018, comunicata in data 12.03.2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2016, n.q. di Liquidatore Controparte_3
Giudiziario del Concordato preventivo , proponeva davanti al Tribunale di IO CP_1
IA opposizione all'atto di precetto notificato dall'avv. Parte_1
Il Professionista agiva per il pagamento della somma di € 24.854,23, imputabili a spese generali pari al 15% del compenso liquidato in suo favore, oltre agli accessori di legge, dal decreto emesso il 6.07.2016 e depositato in data 12.07.2016 dallo stesso Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo ex art. 36 comma 2 L.F. del quale corrispettivo per l'attività di Pt_1
predisposizione della domanda di concordato prestata nell'interesse della società
[...]
. Controparte_1
Con atto di citazione in appello, notificato in data 11.09.2018 e iscritto a ruolo il
19.09.2018, conveniva in giudizio per ottenere la riforma Parte_1 Controparte_4
della sentenza n. 385/2018, emessa dal Tribunale di IO IA nella parte in cui accoglieva l'opposizione dichiarando che non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata Parte_1
per ottenere il pagamento delle spese generali sulle somme di cui al decreto del 06/12.07.2016. Il gravame si fondava principalmente su due contestazioni: quella del principio espresso dal giudice di prime cure secondo cui <l'importo forfettario per le spese generali spetta all'avvocato solo se espressamente richiesto>> e quella del rilievo secondo cui <il decreto notificato unitamente al precetto non era munito di formula esecutiva, e non lo poteva essere>> in virtù del divieto posto, in tema di concordato preventivo, ai creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ex art. 168 l.f.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 15.12.2018 si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite anche per il secondo grado.
Dopo aver assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc, con ordinanza del 07.05.2024 questa Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo rilevato che l'appellante aveva notificato in data 09.06.2023 e depositato il successivo Parte_1
20.06.2023 atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc per essere venuto meno l'interesse ad agire giudizialmente nei confronti di poiché in data 06.12.2022 era stata Controparte_3 pubblicata ordinanza con cui la Suprema Corte di Cassazione, definitivamente decidendo il ricorso proposto dalla società e in concordato preventivo, in persona Controparte_1 del liquidatore volontario, lo rigettava e, per l'effetto, confermava la sentenza della Corte d'Appello di IO IA (a sua volta confermativa della sentenza di primo grado) di risoluzione del concordato preventivo liquidatorio della predetta società, omologato in data 08/06/2011.
Anche parte appellata, nella propria comparsa conclusionale, rappresentava l'evento interruttivo della risoluzione del concordato.
Con decreto del 2.07.2024 veniva fissata l'udienza del 12.12.2024 per la prosecuzione del processo su ricorso dell'appellante . Parte_1
Il giudizio è stato riassunto nei confronti della società , in Controparte_1
persona del liquidatore volontario pro tempore, sig. -PEC: Controparte_2
depositato il 28.06.2024, con termine nella stessa data per Email_2
depositare brevi note di trattazione scritta, altresì assegnando a parte istante termine fino al
25.07.2024 per notificare l'istanza e lo stesso decreto alla controparte;
termine che veniva rispettato, venendo espletate le notifiche il 23.07.2024.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/12/2024, il
Collegio, con Ordinanza del 2.01.2025, fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 6.02.2025, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Considerato che anche l'udienza del 6.02.2025 è andata deserta, non avendo nessuna delle parti depositato note di trattazione , questo Collegio ai sensi degli artt. 309 e 127 ter, comma 4,
c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c. non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di IO IA, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (CF: , contro Parte_1 C.F._1 [...]
, in persona del liquidatore volontario pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2
-PEC: , quale successore del Liquidatore
[...] Email_2
Giudiziario del Concordato Preventivo ” (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 avverso la sentenza del Tribunale di IO IA n. 385/2018 resa nel procedimento RG n.
20/2017 il 9.03.2018, comunicata in data 12.03.2018, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del processo.
- Pone le spese del presente grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a IO IA nella camera di consiglio del 7.2.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito