Ordinanza cautelare 19 luglio 2022
Sentenza 22 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 24 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Nuova sanatoria entro il 16 febbraio per il cumulo di Tremonti ambientale e conti energiaAccesso limitatoAlfio Cissello · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09198/2025REG.PROV.COLL.
N. 04367/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4367 del 2024, proposto da D.N. Soluzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Curzio Cicala, Giorgio Conti e Giuseppe Giacon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Curzio Cicala in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 8048/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy e del G.S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere AR AD e uditi per le parti l’avvocato Curzio Cicala e l’avvocato Amina L'Abbate su delega dell’avvocato Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado D.N. Soluzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento del GS del 15 aprile 2022, recante l’annullamento in autotutela dell’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011 (c.d. quarto Conto Energia) e la risoluzione della relativa convenzione tariffaria, unitamente alla nota dell’11 maggio 2022 di richiesta di restituzione degli incentivi percepiti.
2. I provvedimenti sopra indicati sono stati adottati dal gestore a seguito del mancato esercizio, da parte della società, della facoltà prevista dall’art. 36 del d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 che, in caso di cumulo degli incentivi di cui al terzo, quarto e quinto conto energia con la detassazione prevista dall’art. 6, comma 13 e seguenti, della l. n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. “Tremonti ambiente”), consente ai produttori di conservare le tariffe incentivanti subordinatamente alla rinuncia al beneficio fiscale entro il termine del 31 dicembre 2020 (termine previsto dall’art. 56, comma 8 ter , d.l. 76/2020 conv. dalla l. 120/2020 che ha prorogato il termine originario del 30 giugno 2020 stabilito dall’art. 36, comma 5, d.l. 124/2019).
3. A sostegno del gravame la società ha dedotto la violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 23 Cost. richiamando, a sostegno di quest’ultimo motivo, le censure formulate nel giudizio n.r.g. 3331/2020, proposto dalla stessa ricorrente avverso il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione con cui il produttore dichiara di avvalersi della facoltà con restituzione del beneficio fiscale.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 8048 del 22 aprile 2024, premessa la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, respingeva il ricorso rilevando che:
a) sono infondate le deduzioni inerenti la legittimità del cumulo della tariffa incentivante con l’agevolazione fiscale “Tremonti ambiente”, data la ormai acclarata illegittimità del cumulo, in esito anche alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7830/2023 che ha riformato la pronuncia del T.a.r. n. 6784/2019;
b) è infondato il primo motivo relativo alla carenza dei requisiti dell’autotutela, sussistendo il termine ragionevole- che decorre dal 31 dicembre 2020, termine ultimo per la rinuncia alla Tremonti ambiente, come prorogato dalla legge n. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020- e l’interesse pubblico all’annullamento che prevale sull’affidamento del destinatario, tenuto conto della chiarezza del dato normativo, emanato proprio con l’obiettivo di definire la questione del cumulo;
c) è infondato il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, stante la natura vincolata del provvedimento, una volta accertata la mancata rinuncia al beneficio fiscale;
d) è inammissibile, oltre che infondato, il terzo motivo, poiché, per un verso, richiama per relationem i motivi del giudizio n.r.g. 3331/2020 e, per altro verso, non risulta che la somma, il cui pagamento è stato richiesto per rinunciare all’agevolazione fiscale, differisca dall’impostazione derivante dal dato legislativo.
5. La ricorrente ha interposto appello, articolando tre motivi di gravame (paragrafo A dell’appello) e riproponendo i motivi posti a fondamento del ricorso di primo grado.
6. Si sono costituiti in resistenza il GS, l’Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della transizione ecologica.
7. In data 3 ottobre 2024 il GS ha depositato memoria eccependo l’inammissibilità dell’appello, nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.
8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
9. In data 28 ottobre 2025 l’appellante ha depositato istanza di rinvio dell’udienza in quanto è attualmente al vaglio del Parlamento il disegno di legge n.1184 che prevede la riapertura dei termini per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 36, comma 2, d.l. n.124/2019.
10. All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza di rinvio sine die , in attesa della definizione dell’ iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di riapertura dei termini per avvalersi della facoltà di cui all’art. 36 d.l. 124/2019.
11.1. Siffatta circostanza non integra, infatti, alcuna delle ragioni eccezionali -inerenti alla salvaguardia del diritto di difesa e alla garanzia del contraddittorio- che consentono al giudice di disporre il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis , c.p.a (Cons. Stato, sez. VII, 22/07/2025, n. 6478; sez. VI, 23/08/2024, n. 7218)
12. Sempre in via preliminare, osserva il collegio che l’appellante non ha impugnato il capo n. 10 della sentenza con cui il T.a.r. ha respinto le censure relative all’asserita legittimità del cumulo della tariffa incentivante con l’agevolazione fiscale, data la ormai acclarata illegittimità del cumulo in questione, sancita dalla sentenza di questa sezione n. 7830/2023.
12.1. Diversamente da quanto sostiene l’appellante (memoria di replica del 13 ottobre 2025), non è sufficiente la mera trascrizione del capo della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del cumulo dei benefici, né la pedissequa riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado, poiché né l’una né l’altra articolano critiche specifiche alla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
12.2. Sul capo che ha statuito l’illegittimità del cumulo si è, quindi, formato il giudicato.
13. Premesso quanto sopra, l’appello è in parte inammissibile e in parte infondato, ai sensi e nei termini di seguito esposti.
14. Con il primo motivo di appello (punto 1, paragrafo A dell’appello) l’appellante deduce che il T.a.r. sarebbe incorso in un vizio di omessa motivazione, poiché non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa all’inapplicabilità dell’annullamento d’ufficio, stante l’originaria legittimità del provvedimento di ammissione alle tariffe che non avrebbe potuto essere ritirato in autotutela, se non ex nunc a mezzo di revoca.
15. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato per la prima volta in appello in violazione del divieto dei c.d. nova di cui all’art. 104 c.p.a, come fondatamente eccepito dal GS (memoria del 3 ottobre 2025).
16. Con ricorso di primo grado, infatti, D.N. Soluzioni si è limitata a dedurre la violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 per la mancata osservanza del termine ragionevole e per l’affidamento da essa riposto nella stabilità della detassazione (primo motivo del ricorso di primo grado, pag. 8 da 12), senza lamentare la mancata adozione della revoca in luogo dell’annullamento d’ufficio.
17. Con il secondo motivo di appello (punto 2 del paragrafo A) l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato per non aver preso in esame le osservazioni presentate dalla ricorrente.
18. Il motivo è infondato.
19. Il provvedimento impugnato riporta testualmente le memorie trasmesse dalla società in data 21 marzo 2022 con cui l’interessata si è limitata a censurare la procedura delineata dall’art. 36 d.l. 124/2019 in quanto “ indubbiamente penalizzate ed incompatibile con la ratio ” che avrebbe ispirato la c.d. Tremonti ambiente.
20. Dalle osservazioni presentate dalla società emerge un dato certo: la mancata rinuncia al beneficio fiscale entro il termine di legge.
21. Di qui la natura vincolata della decadenza disposta dal gestore per difetto dei requisiti per il mantenimento della tariffa incentivante, secondo quanto previsto dall’art. 36 d.l. 124/2019.
22. Il motivo deve essere respinto.
23. Con il terzo motivo di appello (punto 3 paragrafo A) l’appellante censura il capo della sentenza che, per un verso, ha respinto il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 23 Cost., per mancata specificazione dei motivi di contrasto con il parametro costituzionale, e, per altro verso, ha dichiarato inammissibile l’indicazione per relationem dei motivi di appello.
24. Il motivo è infondato.
25. L’esposizione per relationem dei motivi di ricorso, mediante il rinvio ad un altro atto, è in contrasto con l’onere di specificità sancito dall’art. 40, comma 1 lettera d) e comma 2, c.p.a. il quale dispone, a pena di inammissibilità, che il ricorso deve contenere distintamente l’indicazione dei motivi specifici su cui esso si fonda.
26. Contrariamente a quanto afferma l’appellante, non è sufficiente che il ricorso richiamato per relationem sia stato allegato come documento né è sufficiente la specificazione, nel ricorso introduttivo (pag. 14), che le censure in esso contenute si debbano intendere “ per brevità, integralmente riproposte e ritrascritte ”.
27. Il principio di sinteticità degli atti processuali, invocato da D.N. Soluzioni, non può certo consentire l’omessa redazione dei motivi di ricorso, semplicemente richiamati per relationem (e non puntualmente ritrascritti, come affermato in memoria di replica).
28. La giurisprudenza è univoca nell’affermare che l’onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso in appello, imposto a pena di inammissibilità, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti depositati in giudizio, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice la possibilità di provvedere al diretto controllo della legittimità degli atti impugnati (Cons Stato, sez. II 16 luglio 2024 n. 6398; sez. IV 15 luglio 2025 n. 6219; id 31 maggio 2007 n. 2847, ove di osserva che “ La deduzione dei motivi di ricorso "per relationem" ai motivi di ricorso contenuti in analogo ricorso vertente sulla stessa materia del contendere è inammissibile anche quando il gravame risulti presentato dal medesimo soggetto ”).
29. Per altro verso, con ricorso di primo grado la società si è limitata a contestare, genericamente, la violazione dell’art. 23 Cost. per difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’importo chiesto in restituzione (pag. 14 e 15 del ricorso di primo grado).
30. In disparte l’ovvio rilievo che il gestore non ha chiesto la restituzione del beneficio fiscale ma delle somme corrisposte a titolo di incentivo, che non hanno natura tributaria ma di indebito oggettivo (con conseguente difetto di rilevanza della prospettata questione di costituzionalità), la censura è, in ogni caso, estremamente generica, come correttamente statuito dal T.a.r.
31. L’appellante non ha articolato critiche specifiche a tale statuizione del giudice di primo grado, nemmeno con riguardo ai capi 13.1 e 13.2, che evidenziano le ragioni della conformità all’invocato parametro di costituzionalità della previsione di legge che esige la rinuncia all’agevolazione fiscale per il mantenimento dell’incentivo.
32. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
33. Va, infine, rilevata l’inammissibilità della riproposizione dei motivi di primo grado, integralmente ritrascritti nell’atto di appello (punto 4 del paragrafo A), per violazione dell’art. 101 c.p.a.
34. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del GS mentre sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione nei confronti delle altre amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.
Condanna D.N. Soluzioni s.r.l. alla rifusione a favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Spese compensate con le altre amministrazioni appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA AR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
AR AD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AD | GI IA AR |
IL SEGRETARIO