Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 1576/2011 R.G. e al n. 4575/2011 R.G., Oggetto: Vendita di cose mobili proposte da
( ), difesa dall'avv. Giuseppe Saitta, Parte_1 C.F._1
– attrice contro
( ), difeso dall'avv. Aurelio Maiorana, CP_1 C.F._2
– convenuto e contro
( , difeso dall'avv. Ramona Arena, Controparte_2 C.F._3
– convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO aveva acquistato da con atto pubblico stipulato in Parte_1 CP_1
data 22.9.2010, l'azienda commerciale, con relativi beni strumentali, esercitata sotto l'insegna “Artemiche di LI Antonio” in locali di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina.
Nonostante nel contratto fosse stato indicato il prezzo di euro 50.000,00, le parti avevano pattuito un prezzo di euro 75.000,00.
e suo consulente, facevano credere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
che sarebbe stato agevole ottenere un mutuo da un istituto bancario, dando ampie
[...]
rassicurazioni sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sui dati esposti quanto a
1
La veniva a sapere che il aveva accumulato debiti da canoni di Pt_1 CP_1
locazione, pagati soltanto dopo la stipula dell'atto pubblico di cessione, che l'azienda era stata gestita, fino al 2009, da una società (denominata “Lingua Phari” e amministrata dal
, con perdite di esercizio riportate per gli anni 2007 e 2008, mentre non era stato CP_1
depositato il bilancio inerente all'anno 2009, che non risultavano atti di cessione dalla società al CP_1
Perciò, l'azienda non aveva mai avuto un «avviamento commerciale», il cui prezzo, determinato nell'atto di cessione, era l'esito di un raggiro.
Esposti tali fatti e sostenendo che il contratto era viziato da dolo (il volume degli incassi non corrispondeva alla realtà; l'avviamento non aveva il valore attribuito nel contratto) e che sussisteva una inadempienza (l'azienda non apparteneva al venditore), la ha chiesto che sia pronunciato l'annullamento del contratto o, in via subordinata, Pt_1
che ne sia pronunciata la risoluzione per inadempimento, che il sia condannato alla CP_1
restituzione della somma di euro 21.500,00, già versatagli, e che il e il siano CP_1 CP_2
condannati al risarcimento dei danni.
La causa è stata iscritta al n. 1576/2011 R.G.
costituitosi, ha dedotto e obiettato: che dalla contabilità di impresa CP_1
emergevano, per il periodo 1à.1.2010 – 9.9.2010, ricavi per complessivi euro 33.712,71
e costi per complessivi euro 16.560,33, con un utile di euro 17.062,38, dati conformi a quelli rappresentati nella fase precontrattuale delle trattative;
che non erano stati posti in essere artifici o raggiri;
che l'azienda oggetto dell'impresa individuale, esercitata con la denominazione “Artemiche di LI Antonio”, era di sua titolarità, mentre le attività esercitate da soggetti estranei all'atto stipulato con la non rilevavano ai fini della Pt_1
cessione; che all'avviamento era stato attribuito un valore esclusivamente a fini fiscali, dato perciò irrilevanti ai fini della validità del contratto;
che non c'erano canoni locativi insoluti.
Il ha chiesto, oltre al rigetto delle domande attoree, la condanna della CP_1 Pt_1
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da «perdita di chances» dovuta al «mancato pagamento del prezzo». ha resistito, chiedendo che sia pronunciata la sua estromissione Controparte_2
della causa, in quanto lo stesso non era (e non è) parte del contratto motivo della controversia e non aveva rapporti di rappresentanza con il CP_1
2 Con un altro atto di citazione ha proposto opposizione, ai sensi del Parte_1
primo comma dell'art. 615 c.p.c., al precetto notificato da in base al CP_1
contratto stipulato in forma pubblica in data 22.9.2010, precetto con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro 51.177,71.
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto che il titolo esecutivo azionato, il Pt_1
contratto in forma pubblica, era affetto da vizi che ne inficiavano la validità, chiedendo che sia accertata l'inesistenza del diritto del ad agire in via esecutiva, fino alla CP_1
definizione della prima causa (la n. 1576/2011 R.G.).
La causa è stata iscritta al n. 4575/2011 R.G. ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Le cause sono state riunite.
L'eccezione di estinzione non può essere accolta.
Per due ragioni, ciascuna di per sé autonoma e decisiva, l'estinzione della causa
(delle cause) è da escludere.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati», così che l'estinzione
è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, sussista ancora la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale (Cass. n. 35951/21).
Il procedimento penale è stato definito, sicché non sussiste una litispendenza attuale e il rischio di un contrasto di giudicati non si potrebbe ravvisare neanche in astratto.
E ancora, si deve considerare che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che – sia esso qualificato come impeditivo alla continuazione del primo processo, ovvero estintivo di questo – opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni in conformità ai comuni canoni di identificazione (personae, petitum e causa petendi) delle medesime (Cass. n. 7633/12).
È da rilevare che, mentre l'azione civile esercitata nel processo penale non può che avere ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., in correlazione con l'art. 185 c.p.p., le cause in esame, riunite, hanno ad oggetto anche una domanda di annullamento dell'atto di cessione dell'azienda e una domanda, articolata con
3 l'opposizione al precetto, volta ad ottenere una declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva e di inesistenza del diritto di agire in via esecutiva fino alla definizione della causa di annullamento di quell'atto.
La domanda volta a sentire pronunciare l'annullamento del contratto di cessione dell'azienda in quanto viziato da dolo deve essere accolta.
Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 966/2018, depositata il 6 agosto 2018, ha ritenuto responsabili il e il del reato di truffa, previsto dall'art. 640 c.p. CP_1 CP_2
e aggravato dalla circostanza di cui al n. 7) dell'art. 61 c.p., per avere gli stessi, in concorso tra loro, l'uno nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Artemiche di
LI Antonio” e l'altro nella qualità di “consulente contabile”, indotto la in errore Pt_1
«circa la serietà e la fondatezza della proposta contrattuale», nello specifico quanto al
«valore effettivo dell'azienda», tramite artifici e raggiri consistiti nel fornire rassicurazioni sul volume di affari per l'anno 2009 per euro 80.000,00 circa.
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 2144/19, pronunciata l'11 ottobre
2019 e depositata il 10 gennaio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del e del per intervenuta prescrizione del reato, confermando però la CP_1 CP_2
statuizione di responsabilità di entrambi: ha ritenuto infondati gli appelli;
ha accertato che la condotta degli imputati integrava la c.d. «truffa contrattuale»; ha ritenuto provati fatti ed elementi costitutivi del reato di truffa per come descritto nell'imputazione.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11916/23, depositata il 21 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal avverso la CP_1
sentenza d'appello.
Le sentenze sono prodotte agli atti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'irrevocabilità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.p.: «Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso».
Non si potrebbe dubitare, perciò, della definitività della sentenza che, in sede penale, ha accertato i fatti da cui derivava la responsabilità del CP_1
Anche perché sull'intervenuto rigetto del ricorso per cassazione non si registrano contestazioni specifiche.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento
4 della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
Avrebbe però un rilievo più diretto l'art. 654 c.p.p., il quale stabilisce che «nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile…, quando in questo si controverte intorno a un diritto… il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».
Dall'art. 654 c.p.p. deriva un'estensione degli effetti del giudicato penale anche in giudizi che hanno un oggetto diverso dal risarcimento dei danni, quali, ad esempio, i giudizi sulla validità o sull'esecuzione di un contratto (cfr. Cass. n. 8303/15, relativamente al giudizio avente ad oggetto l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita: ha efficacia di giudicato la sentenza penale che abbia accertato la non autenticità delle sottoscrizioni dei promittenti alienanti in calce al preliminare, se nel predetto giudizio sia stata dedotta la non autenticità; Cass. n. 5039/02, la quale ha ritenuto sussistente la pregiudizialità tra processo penale per fraudolenta sovraesposizione del valore di partecipazioni azionarie di società
e processo civile avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale).
Più nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 c.c.», perché «il dolo costitutivo del delitto di truffa
(articolo 640 c.p.) non è diverso, né ontologicamente né sotto il profilo intensivo, da quello che vizia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziarne il consenso» (Cass. n. 13566/08; in senso conforme, Cass. n. 18930/16; Cass. n. 7468/11;
7322/86).
Se, allora, i fatti sono nella loro materialità gli stessi o sono sovrapponibili – e se
5 non sussistono limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa – e se dall'accertamento di quei fatti dipenda anche il riconoscimento (o meno) del diritto fatto valere, il giudicato penale estende i propri effetti nel processo civile, precludendo al giudice di questo di compiere un proprio, autonomo accertamento, eventualmente di segno contrastante con quello in cui è sfociato il primo.
Non c'è dubbio che – in linea astratta – l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato produca effetti anche nel processo civile avente ad oggetto una domanda volta a sentire dichiarare o pronunciare l'invalidità di un contratto, quando i fatti oggetto degli accertamenti siano gli stessi, materialmente coincidenti o sovrapponibili.
Ad esempio, l'accertamento sulla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva contenuto in una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato nel processo civile volto alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto un terreno incluso nell'area abusivamente lottizzata
(Cass. n. 879/18).
La ha dedotto, a sostegno della domanda di annullamento del contratto di Pt_1
cessione dell'azienda i seguenti fatti ed elementi: l'azienda non aveva mai avuto e non aveva all'atto della vendita un «avviamento commerciale»; la quota (parte) del prezzo attribuita, nel contratto, all'avviamento era l'esito di un «dolo» commesso dal (e CP_1
dal , consistito nell'avere lo stesso rappresentato, nell'ambito delle trattative, che CP_2
l'impresa aveva registrato incassi superiori a quelli effettivi;
in particolare, in un appunto manoscritto, consegnato dal alla il volume di affari si sarebbe attestato, al CP_1 Pt_1
31.12.2009, in oltre euro 80.000,00, con un utile di euro 20.000,00 (detratti i costi) nei primo otto mesi dell'anno, mentre, al contrario, dalle scritture contabili emergevano perdite di esercizio;
era stato pagato, del prezzo pattuito, l'importo di euro 21.500,00.
Nel processo penale al LI (in concorso con il era stato contestato il reato CP_2
di truffa aggravata dalla gravità del danno, consistita nell'avere lo stesso con artifici e raggiri, previa assicurazione che l'impresa aveva riportato nel 2009 un volume di affari di euro 80.000,00 circa, con un utile mensile di euro 3.000,00, indotto in errore la Pt_1
quanto a «serietà e fondatezza della proposta contrattuale», in particolare quanto al
«valore effettivo dell'azienda», procurandosi come ingiusto profitto la somma di euro
21.500,00, corrispondente al danno per la Pt_1
È evidente che, prescindendo – è ovvio – da divergenze nelle formulazioni letterali,
6 i fatti materiali, nei loro aspetti rilevanti, oggetto del processo penale e del giudizio civile sono identici e comunque pienamente sovrapponibili.
Per fatti rilevanti si intendono quelli che integrano o qualificano il nucleo oggettivo del reato, costituito dalla condotta e, se contemplati nella struttura del reato, dall'evento e dal nesso di causalità materiale (Cass. n. 4514/89).
L'art. 654 c.p.p. attribuisce efficacia extrapenale alla sentenza irrevocabile di condanna, non anche a quella di proscioglimento con la formula non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non importa se preceduta da un accertamento dei fatti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, le disposizioni degli artt. 651, 652, 653 e
654 c.p.p. costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti, così che le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli quanto agli effetti giuridici (Cass. n. 16422/24).
Tuttavia, non si può trascurare che il processo penale è stato definito, in primo grado, con una sentenza che ha accertato i fatti costitutivi della responsabilità, accertamento confermato dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione, nonostante l'epilogo, in appello, sia stato di non doversi procedere per prescrizione del reato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga “ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto”, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto» (Cass.
n. 11467/20, la quale ha tenuto conto, consapevolmente, di pronunce giurisprudenziali di legittimità sia sulla questione in generale sia più specifiche).
Si deve osservare, quindi – con un argomento di per sé solo decisivo –, che «la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì
7 pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile» (Cass.
n. 2083/13: il principio si estende, non essendovi motivi in contrario, all'ipotesi della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).
Perciò, rispetto all'ipotesi della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, che non implica una decisione di merito, presupponendo soltanto che dagli atti non risulti già evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, ai sensi degli artt. 531 e 129 c.p.p., diversa è l'ipotesi in cui «in primo o in secondo grado “è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile”, poiché allora “il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili” (art. 578 c.p.p.)» (Cass. n. 14921/10).
La decisione penale, se la condanna alle restituzioni o al risarcimento ne resta confermata, «comporta necessariamente, come suo indispensabile presupposto,
l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato», e dà luogo a un «giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, nel quale si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più venire in questione» (Cass. n. 14921/10; v. anche Cass. n. 5660/18, per un'ampia motivazione;
Cass. n. 23633/14; in senso conforme la giurisprudenza di merito: App. Ancona n. 1082 del 2022; Trib. Enna n. 5 del 2018).
Per questo principio, alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni («da liquidarsi nella competente sede»), emessa dal Tribunale in primo grado sul presupposto della responsabilità accertata e confermata dalla Corte d'appello (con una specifica pronuncia: «Conferma nel resto»), essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per
8 cassazione – declaratoria che ha determinato la definitività della condanna al risarcimento dei danni, fosse o no anche la pronuncia sugli effetti civili oggetto specifico del ricorso –
, non può non essere riconosciuta efficacia vincolante nella causa civile.
Né si potrebbero diversificare gli effetti della sentenza penale in relazione alle ipotesi di cui all'art. 651 c.p.p. (riferito alle cause per danni) e all'art. 654 c.p.p. (riferito alle cause su diritti diversi da quelli di risarcimento), riconoscendoli vincolanti in un caso e non vincolanti nell'altro caso.
Oltre ad essere evidente la sua contraddittorietà, una simile impostazione non è supportata da argomenti testuali o logici e non è seguita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è pronunciata, anzi, in senso opposto (Cass. n. 11467/20).
E se è così, in base ai principi giurisprudenziali citati (Cass. n. 13566/08; in senso conforme, Cass. n. 18930/16; Cass. n. 7468/11; 7322/86), la questione dell'annullabilità del contratto non può formare più oggetto di altre, diverse soluzioni.
A questo punto emerge l'irrilevanza della stima dell'azienda fatta dal consulente tecnico d'ufficio: la questione se il prezzo di cessione fosse congruo o meno rispetto al valore effettivo dell'azienda – elemento che esula normalmente dalle verifiche sulla validità del contratto – è del tutto superata dall'accertamento dei fatti costitutivi della responsabilità, fatti che – per le pronunce giurisprudenziali di legittimità citate – integrano gli elementi del dolo contrattuale, e ciò senza considerare che la sola questione che viene in rilievo, comunque, è se di detto valore (effettivo) la parte acquirente avesse una rappresentazione alterata, per errore indotto.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati, alla luce di questi principi, dovendosi tenere conto delle risultanze e degli esiti del procedimento penale, dall'effetto vincolante nel senso puntualizzato, la domanda di annullamento non può che essere accolta.
L'annullamento del contratto comporta l'obbligo di restituire gli importi dati e ricevuti a titolo di acconti sul prezzo della cessione.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo» (Cass. n. 715/18; Cass. n. 9052/10).
9 In base all'art. 2033 c.c. «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato», con gli «interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'annullamento del contratto comporta l'obbligo di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo pagato, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti (Cass. n. 12759/93, relativamente alla risoluzione: ma il principio è applicabile anche all'annullamento).
La circostanza che il aveva ricevuto dalla a titolo di acconti sul prezzo CP_1 Pt_1
della cessione complessivi euro 21.500,00 è dimostrata dalla “dichiarazione”, sottoscritta da entrambe le parti, in cui sono indicati gli importi via via pagati in diverse date, con sottoscrizioni apposte ai margini (v. anche il verbale delle sommarie informazioni rese in data 6.5.2011).
È provato inoltre che il aveva incamerato, per effetto di assegnazione, CP_1
nell'ambito di un'altra procedura esecutiva, la somma di euro 9.503,46: la circostanza risulta dalla nota di precisazione del credito, datata 13.12.2012, in cui si riconosce il detto pagamento (somma di euro 11.593,87, da cui sottrarre l'importo di euro 2.090,41 per spese), e anche dall'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione il 1° febbraio 2013 (in cui la somma è indicata in euro 9.504,46).
Non sono provati, tramite adeguata documentazione, pagamenti di altri importi: se risulta che, nell'ambito della procedura esecutiva instaurata dal LI (la n. 238/2011
R.G.E.), la ebbe a chiedere la sostituzione dell'oggetto del pignoramento con una Pt_1
somma, istanza accolta con l'ordinanza del 1° febbraio 2013, non sono comunque dimostrati pagamenti di importi, né incameramenti a seguito di assegnazioni, a favore del
LI, né è documentato l'epilogo di detta procedura.
È prodotto il libretto intestato alla procedura, in cui sono annotati i versamenti di svariati importi (euro 8.500,00 e ratei di euro 2.706,00).
Però, il versamento di somme su un libretto intestato alla procedura esecutiva non
è, ancora e di per sé, prova del loro incameramento effettivo da parte del creditore, incameramento che passa da un provvedimento che dispone il pagamento o l'assegnazione.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione
10 letterale dell'art. 2033 c.c.» (Cass. n. 25170/16).
Non essendo documentati l'esito della procedura esecutiva e, in particolare,
l'effettivo pagamento di somme al somme la cui causale (per capitale e interessi, CP_1
distinti dalle spese, non ripetibili in una causa di cognizione e, comunque, nella causa in esame) deve essere esattamente individuata e provata, e spettando la legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione di indebito solamente all'accipiens, al soggetto che materialmente abbia ricevuto le somme, tenuto alle restituzioni, non può essere emessa una condanna restitutoria per somme diverse da quelle il cui pagamento è provato.
Pertanto, tenuto conto degli elementi documentati, il va condannato a CP_1
restituire la somma complessiva di euro 31.003,46, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (coincidente con quella di notificazione della citazione: 2.3.2011), sull'importo di euro 21.500,00, e dalla data del 13.12.2012 (coincidente con quella della nota di precisazione del credito, data posteriore a quella della domanda e certamente anteriore, ma non documentata, al pagamento), sull'importo di euro 9.503,46.
La decorrenza degli interessi non potrebbe essere ancorata ai pagamenti (non considerando che la data dell'effettivo pagamento dell'importo di euro 9.503,46 non emerge).
In base all'art. 2033 c.c. gli interessi devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento o dal giorno della domanda, se chi ha ricevuto il pagamento era, rispettivamente, in mala fede oppure in buona fede.
In materia di indebito oggettivo, «la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave» e spetta al solvens l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens (Cass. n. 23448/20).
La buona o la mala fede va riferita al titolo e attiene alla consapevolezza, all'atto del pagamento, dell'esistenza o meno del titolo.
Nella vicenda dedotta nella causa l'atto di cessione, all'atto dei pagamenti, esisteva ed era efficace, in quanto solamente annullabile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mala fede dell'accipiens non è insita, per automatismi, neanche nella violazione di norme imperative (Cass. n. 16067/23) o nelle ipotesi di nullità contrattuale (Cass. n. 8564/09): a maggior ragione non potrebbe esserlo nei casi di contratto meramente annullabile, esistente ed efficace fino a quando
11 non sia annullato.
La domanda volta a sentire condannare entrambi i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni, in cui sarebbero da includere i canoni locativi «corrisposti e/o da corrispondere» all'Istituto Autonomo Case Popolari, proprietario del locale in cui insisteva l'azienda, non può essere accolta.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
– desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an – in concreto – ed al quantum del danno da risarcire» (Cass. n. 4318/19).
Una prova dell'avvenuto (eventuale) pagamento di somme a titolo di canoni di locazione, il cui ammontare, peraltro, non è nemmeno indicato, non è stata data, sicché un risarcimento – ipotizzando la risarcibilità di un simile danno – non è riconoscibile.
Né è stato dimostrato un (eventuale) subingresso nella locazione.
Non è da trascurare, in proposito, il principio per cui in materia di contratti stipulati dagli enti pubblici «vige il principio “formalistico”», anche relativamente alle vicende di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, come quelle di cessione del contratto, la cui accettazione, quando deve provenire da un ente pubblico, non può desumersi da fatti concludenti (Cass. n. 8621/06).
Ma anche a prescindere da questo rilievo, nel contratto di locazione stipulato dallo
IACP con il era stato stabilito, espressamente, il divieto di «cedere ad altri il CP_1
contratto», con la previsione che qualunque deroga al divieto avrebbe dovuto essere «in forma scritta» e che la violazione avrebbe determinato la «risoluzione di diritto» del rapporto.
Una condanna a carico del al pagamento di importi che la dovesse – in CP_1 Pt_1
ipotesi – a titolo di canoni non è ammissibile, perché trasformerebbe un risarcimento (per danni non provati, peraltro) in una garanzia rispetto ad obblighi la cui attualità non è dimostrata e il cui adempimento non è possibile sapere se avverrà (e per quale ammontare).
12 La fattura, inerente al corrispettivo della prestazione di assistenza per le pratiche di iscrizione dell'impresa individuale che la avrebbe esercitato, oltre a non dimostrare Pt_1
di per sé sola il pagamento, non essendo munita di quietanza (tale non è la dicitura “per ricevuta”, non sottoscritta), non può essere ritenuta come indicativa di un danno risarcibile: appare riconducibile a scelte non necessitate.
Non è riconoscibile un danno «non patrimoniale», il cui risarcimento è stato pure richiesto.
Per un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, «anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici» (Cass. n. 8421/11), e ciò anche nei casi di
«lesione di un diritto inviolabile…, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici» (Cass. n. 11269/18).
Nel caso in esame eventuali danni, prima ancora che non essere provati adeguatamente, non sono specificamente allegati, nemmeno negli elementi da cui possa desumersene, per inferenza presuntiva al limite, l'effettività e la qualità.
Né un vincolo all'accertamento potrebbe farsi derivare dalla sentenza di condanna al risarcimento dei danni (la cui liquidazione è stata rimessa alla sede civile).
La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante relativamente alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità dei danni che siano derivati dal fatto e del nesso di causale tra questo e i pregiudizi dedotti (Cass. n. 5660/18).
Annullato il contratto, va dichiarata l'insussistenza del diritto di agire in via esecutiva in base al contratto stesso.
Questo, perché «la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva nel senso che essa comporta il ripristino, fra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato» (Cass. n. 236/67).
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come
13 accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti» e l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto necessario «per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione» (Cass. n. 16610/11).
Pronunciato l'annullamento del contratto, resta escluso che il corrispettivo fosse (e sia) dovuto, sicché non sussiste, nemmeno astrattamente, un danno per una (asserita) perdita di chances da «mancato pagamento del prezzo», danno il cui risarcimento il CP_1
ha chiesto in via riconvenzionale.
Tale domanda, pertanto, si deve intendere rigettata.
Gli esiti della controversia, di accoglimento e di rigetto delle domande, tanto di quelle dell'attrice quanto di quella di uno dei convenuti, comportano di per sé
l'infondatezza delle (reciproche) istanze di condanna al risarcimento di danni ex art. 96
c.p.c.
Considerato che la domanda restitutoria è stata accolta per una somma (euro
31.003,46) largamente inferiore a quella richiesta (indicativamente, euro 90.200,00), per difetto di prova, che le domande di risarcimento (per un ammontare «non inferiore» ad euro 120.000,00) sono state rigettate e che l'azione esecutiva era esistente e legittima alla data del precetto, mentre è rimasta caducata per effetto di una pronuncia – questa – sopravvenuta, e che sono state dichiarate inammissibili o rigettate le diverse domande cautelari avanzate (anche in sede di reclamo) dall'attrice, e tenuto conto che la responsabilità anche del convenuto non parte dell'atto di cessione è stata riconosciuta, non essendone seguite condanne risarcitorie per mancanza di prova dei danni, sussistono e sono integrati senz'altro i motivi – li si riconduca ad una soccombenza reciproca determinata dal rigetto di domande attoree, articolate in diversi e distinti capi (Cass. n.
13827/24), o all'accoglimento soltanto parziale di una delle domande, con il rigetto della stessa, di importo cospicuo (Cass. n. 13212/23) – per compensare le spese nei rapporti tra tutte le parti, in conformità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Per identiche ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della e del per metà ciascuno. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'eccezione di estinzione;
14 2) annulla il contratto di cessione di azienda stipulato per atto pubblico, n. 47628 rep. e n. 7531 racc., in data 22.9.2010 da e da;
Parte_1 CP_1
3) dichiara l'inesistenza del diritto di ad agire in via esecutiva in CP_1
base al contratto di cui al punto 2);
4) condanna a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
euro 31.003,46, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 2.3.2011, sull'importo di euro 21.500,00, e dal 13.12.2012, sull'importo di euro 9.503,46;
5) rigetta le domande di risarcimento di danni;
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di e Parte_1
di per metà ciascuno. CP_1
Così deciso in Messina l'11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
15