Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 11910
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Sentenza 13 maggio 2008

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Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 11910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11910
    Data del deposito : 13 maggio 2008

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