Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2008, n. 11910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11910 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DI MEO STEFANO, difesa dall'avvocato BOPPELLI DANILO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 558/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, prima sezione civile, emessa il 10/03/04, deposi7tata il 29/06/04, R.G.769/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/08 dal Consigliere Dott.ssa VIVALDI Roberta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bergamo emetteva, su ricorso di ZO NA AR, decreto ingiuntivo a carico del Ministero delle Finanze per il pagamento della somma di L. 40.000,000, quale vincita reclamata dalla ricorrente in seguito all'acquisto di due biglietti della lotteria istantanea "Sette e Vinci" recanti i segni che, ai sensi del D.M. 19 gennaio 1996, davano diritto a premi per l'importo complessivamente ingiunto.
Proponeva opposizione il Ministero osservando che i biglietti, benché presentassero nell'area di gioco la sequenza alla quale, secondo il citato decreto ministeriale, conseguiva la vincita, tuttavia non erano da considerarsi vincenti perché i numeri che vi erano apposti non erano inclusi nella lista dei biglietti vincenti depositata presso l'Istituto Poligrafico dello Stato. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva la ZO eccependo la nullità dell'atto di opposizione per indeterminatezza delle ragioni poste: a sostegno dell'opposizione; e, nel merito, ne contestava la fondatezza. Il Tribunale di Bergamo, cui la causa era transitata per la soppressione degli uffici di pretura, con sentenza del 26.2.2003 rigettava l'opposizione proposta.
A diversa conclusione perveniva la Corte d'Appello di Brescia, davanti alla quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato aveva impugnato la sentenza di primo grado che, con sentenza del 29.6.2004, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo n. 622/99 emesso dal pretore di Bergamo a carico del Ministero delle Finanze. La Corte di merito osservava, in particolare: il Ministero opponente aveva puntualmente e specificamente preso posizione sui fatti allegati dal creditore a fondamento del credito preteso;
la fattispecie risultava inquadratale nel contratto di lotteria;
la regolamentazione posta dal decreto ministeriale rappresentava il regolamento contrattuale, di formazione unilaterale, ma reso noto ai potenziali giocatori mediante affissione nei luoghi di vendita dei tagliandi;
acquistando il biglietto il concorrente concludeva un contratto bilaterale;
in base al regolamento, la mera scoperta sul biglietto di una combinazione vincente non era sufficiente per conseguire il premio, occorrendo anche che il biglietto rientrasse tra quelli identificati, a mezzo dei numeri di validazione, nella lista dei biglietti vincenti predisposta dai Monopoli, nel rispetto della previsione dell'importo totale dei premi messi a disposizione a fronte del prevedibile gettito della lotteria;
il numero di validazione, riportato in forma occultata sul biglietto, doveva rimanere sconosciuto all'acquirente ed anche al venditore, e ne costituiva condizione di validità; la vincita era, dunque, condizionata alla corrispondenza, nella specie non sussistente, tra il numero di validazione impresso sul biglietto e quello predeterminato come vincente per regolamento in fase di stampa attraverso meccanismi casuali;
non sussistevano ragioni per tutelare la buona fede del concorrente, non pregiudicato dall'errore di stampa della combinazione risultata apparentemente vincente. Ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi illustrati da due memorie la ZO.
Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, artt. 164, 167 e 645 c.p.c., e vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per indeterminatezza di petitum e di causa petendi.
La censura è inammissibile poiché esposta in termini che costituiscono palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non essendo state specificamente riportate - e neppure adeguatamente menzionate - le parti dell'atto di citazione ritenute equivoche.
Essa è, comunque, anche infondata poiché risulta chiaramente, dal testo della sentenza impugnata, che il Ministero aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo assumendo essere soltanto apparente la vincita risultante dal biglietto all'origine della ingiunzione (petitum), poiché esso non risultava incluso nella lista tagliandi vincenti sigillata e depositata presso l'Istituto Poligrafico dello Stato (causa petendi).
È appena il caso di aggiungere, in proposito, che l'onere di esplicitazione della causa petendi risulta assolto allorché venga indicato il fatto costitutivo del diritto azionato, non essendo indispensabile corredarlo con la menzione delle norme giuridiche di riferimento.
Con il secondo motivo la ricorrente assume che la sentenza impugnata ha violato gli artt. 1935, 1341 e 1362 c.c. e segg., art. 1421 c.c. D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, artt. 1 e 5, D.M. Finanze 19 gennaio 1996, artt. 2, 4, 5, 6 e 8, e che la sua motivazione è viziata con riferimento alla asserita natura di regolamentazione contrattuale, non pattizia ma unilaterale, destinata a rappresentare la lex contractus, della regolamentazione posta dal decreto ministeriale istitutivo della lotteria "Sette e vinci". Alla dovizia di indicazioni normative non corrisponde un'adeguata esposizione di argomentazioni che provino le relative violazioni. In linea di principio, il tema della ermeneutica contrattuale si traduce in una indagine di fatto, affidata al Giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all'art. 1362 c.c. e segg.. Nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, a tal fine, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.
La Corte di merito ha offerto una interpretazione fondata su argomentazioni giuridiche non scalfite dalle osservazioni del ricorrente e su argomenti, di carattere razionale;
concernenti la ragione che ha indotto l'Amministrazione ad introdurre il codice di validazione.
Nella decisione del caso specifico questa Corte non ha motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso in vicende analoghe (Cass. 31.7.2006 n. 17458; cass. 31.7.2006 n. 20958; cass. 13.4.2007 n. 8855; cass. 13.4.2007 n. 8859). La lotteria istantanea va ricondotta al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c.. La sua specificità consiste nel fatto che la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto dell'estrazione del biglietto vincente.
L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione un determinato montepremi, suddiviso in un numero prefissato di vincite che sono predeterminate - rispetto all'immissione dei biglietti nel circuito di vendita - attraverso l'inserimento casuale, nei lotti diffusi sul mercato, dei tagliandi vincenti, restando celata la possibilità, per gli acquirenti e per i rivenditori, di scoprire anzitempo quali essi siano.
I biglietti di tutte le lotterie esistenti non sono riconducibili nel novero dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c. mancando i requisiti essenziali di letteralità ed autonomia, ma costituiscono titoli di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., in quanto individuano gli aventi diritto alla prestazione e,
quindi, legittimano i possessori a richiedere il pagamento delle vincite, pur non incorporando il diritto indicato.
In altri termini, la vincita non è "contenuta" nel biglietto, privo di autonomia e di astrazione, ma è ottenuta perché le regole del contratto di lotteria la attribuiscono, in presenza di determinate condizioni, che possono essere anche estranee al biglietto. È, dunque, fondamentale esaminare prima la normativa delle lotterie istantanee e, successivamente, la regolamentazione particolare di quella all'origine della controversia.
La L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6, stabilisce che il "Ministro delle Finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
L'art. 1 del regolamento emesso con D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, statuisce che: "Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita". Il successivo art. 3 stabilisce che: "I Decreti del Ministro delle Finanze, di cui alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6, stabiliscono i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche e i valori di vendita di ciascun biglietto, nonché il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti".
L'art. 5 dello stesso regolamento stabilisce al comma 3, per pagamenti di vincite superiori a L. 1.000.000, che: "Il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui alla L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1". In applicazione della suddetta normativa si pone il decreto ministeriale istitutivo della lotteria istantanea "Sette e vinci", nella specie il D.M. 19 gennaio 1996. Rileva il Collegio che, nell'ambito del contratto di lotteria con il singolo giocatore, tale decreto ministeriale rappresenta il regolamento contrattuale di formazione non pattizia, ma unilaterale, che costituisce la regola contrattuale e che deve ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente, con l'acquisto del biglietto, in quanto il decreto è affisso nei luoghi di vendita dei biglietti stessi, come disposto dal D.M. n. 183 del 1991, art. 7.
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha spiegato i motivi per i quali il D.M. 19 gennaio 1996 sia stato individuato quale "lex contractus".
Osserva. - a tal fine - il Collegio che è proprio la parte ricorrente che apoditticamente critica tale scelta, senza precisare le ragioni per le quali essa sarebbe erronea e illegittima. La censura non è, quindi, fondata.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.2697 e 2699 c.c. e segg., art. 2727 c.c. e segg., art. 246 c.p.c.,
D.M. Finanze 19 gennaio 1996, art. 8, e vizio di motivazione, in tema di prova della esistenza di una lista di biglietti vincenti, della non inclusione del biglietto azionato in detta lista, dell'errore di stampa che avrebbe determinato siffatta violazione, dell'adempimento dell'obbligazione di portare a conoscenza del pubblico il regolamento di gioco.
La censura è inammissibile poiché concerne un accertamento di merito compiuto, prima dal Tribunale (lo afferma la Corte di merito), e, poi, dalla sentenza impugnata.
Per quanto riguarda, in particolare, l'affissione del regolamento nei luoghi di vendita dei biglietti, è agevole rilevare che si tratta di adempimento imposto dal D.M. n. 183 del 1991, art. 7, per cui gravava sul ricorrente dimostrare che il gestore dell'esercizio in cui aveva acquistato il biglietto, aveva contravvenuto alla norma. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione del D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, artt. 1 e 5, D.M. Finanze 19 gennaio 1996,
artt. 2, 4, 5, 6 e 8, con riferimento all'affermata necessità, per conseguire la vincita, che il biglietto rientrasse tra quelli identificati, a mezzo dei numeri di validazione, nella lista dei biglietti vincenti predisposta dai Monopoli, e vizio di motivazione. Ricordato il precedente inquadramento del rapporto contrattuale, rileva la Corte che è effettivamente fondamentale, ai fini della decisione, accertare quando la regolamentazione prevista per questa specifica lotteria ritenga che si siano verificate le "condizioni contrattuali" sulla base delle quali il giocatore possa pretendere il pagamento della vincita.
La Corte di merito, esaminato il D.M. 19 gennaio 1996, ha ritenuto che dall'interpretazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 8 di esso risultasse che, per conseguire la vincita, non fosse sufficiente che sul biglietto risultasse una combinazione vincente, ma che occorresse anche che lo stesso presentasse un codice di validazione corrispondente a uno dei codici segreti preindividuati. Nell'assenza di una specifica indicazione normativa, la Corte di merito ha interpretato i codici segreti come finalizzati al controllo di validità dei singoli biglietti, non soltanto per reprimere possibili falsi, ma anche per scongiurare la possibilità che un biglietto fosse acquistato dopo avere appreso, appunto mediante la cognizione del numero di validazione, che esso rientrava nel novero di quelli individuati ex ante, dall'Amministrazione, come vincitore di premi.
Una volta individuata nel D.M. 19 gennaio 1996 la "lex contractus", valgono necessariamente i consueti limiti di ricorribilità per Cassazione in tema di interpretazione del contratto e delle relative clausole.
È, comunque, opportuno ricordare che la Corte di merito ha fatto leva anche sulla considerazione che l'esposizione; della Amministrazione era stata limitata mediante la predeterminazione di un numero limitato di vincite, di diverso grado ed entità, in modo da contenere il loro ammontare complessivo nei limiti del montepremi stabilito, limite la cui legittimità non è stata specificamente contestata (tuttavia si veda a proposito del sesto motivo) e che, nei casi verificatisi in relazione alla lotteria istantanea "Sette e vinci", verrebbe indubbiamente superato ove si accedesse all'interpretazione del ricorrente.
La censura non è, quindi, fondata.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, art. 5, e vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale non ha considerato che, in base alla norma indicata, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione del biglietto salvo esito negativo del controllo di autenticità. Ne ricava, quindi, che anche la contestazione del biglietto deve avvenire - e nella specie non è accaduto - nel rispetto di tale termine.
La censura è inammissibile poiché la questione con essa sollevata non risulta prospettata in sede di appello.
Rileva, in ogni caso, il Collegio che la norma invocata detta il termine utile per ottenere il pagamento della vincite, quindi prefigura l'eventuale inadempienza dell'Amministrazione; ma non commina alcuna sua decadenza e che;
oltre tutto, la parificazione tra vizio di autenticità (l'unico cui fa esplicito riferimento la norma) e validità del biglietto non è condivisibile, considerato che solo nella prima ipotesi è riscontrabile un falso.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.1935 e 1428 c.c. e segg., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in tema di contemperamento delle esigenze di organizzazione della lotteria e del giocatore.
In particolare, assume che l'indicazione del montepremi non costituisce presupposto del diritto di riscuotere la vincita, in quanto la posta versata dal giocatore non ne concorre alla formazione, poiché con la giocata sorge un contratto bilaterale tra ente organizzatore e ciascun partecipante e non un unico contratto plurilaterale.
La censura non è condivisibile.
Questa Corte ha già affermato che la predeterminazione di un montepremi, che costituisce il limite dell'obbligazione di pagamento per il gestore della lotteria, rappresenta un elemento connaturale ed essenziale delle lotterie autorizzate (confronta R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, ed il regolamento generale in materia, di cui al
D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677); che esso produce effetti, in caso di violazione per superamento, non solo nei confronti del gestore (profilo amministrativo), ma anche tra questi e il giocatore (profilo civilistico), allorché esso sia stato reso noto a quest'ultimo nel momento in cui concludeva il contratto di lotteria.
Nella specie, il decreto 19 gennaio 1996 ha portato a conoscenza del giocatore tutte le condizioni negoziali, compreso il montepremi, per cui il suddetto limite è opponibile anche al singolo giocatore. Con il settimo motivo, infine, denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 ed il vizio di motivazione.
Sostiene che le particolarità della fattispecie avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è fondato.
Va, infatti, osservato che la lettera dell'art. 91 c.p.c. sembra indicare nel fatto oggettivo della soccombenza il fondamento della responsabilità per le spese processuali.
Tuttavia, parte della dottrina e, di frequente, la giurisprudenza attribuiscono rilevanza all'elemento soggettivo, affermando che la responsabilità per le spese avrebbe fondamento nel cosiddetto principio di causalità, del quale la soccombenza costituisce solo un l'elemento rilevatore (Cass. 9.4.1984, n. 2266). Tale principio consente di risalire al fatto causativo del giudizio e, quindi, permette di identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, od, in generale, attraverso un proprio comportamento pre processuale, abbia dato causa alla lite (Cass. 30.5.2000, n. 7182). La dottrina che sostiene detto orientamento rileva che, quando la condotta processuale del soccombente risulti non essere stata la causa unica del processo e vi sia anche una corresponsabilità del vincitore, sussistono giusti motivi per compensare le spese a norma dell'art. 92 c.p.c.. Ritiene questa Corte che vada condiviso tale principio. Pertanto, fermo il principio per il quale la parte totalmente vincitrice non può mai essere condannata alle spese processuali, la soccombenza di per sè non è che un elemento indicatore, sia pure di primaria importanza, per l'applicazione del principio di causalità, sulla base del quale deve essere condannato al pagamento delle spese chi vi ha dato causa, avuto anche riguardo al comportamento pre processuale, ai fini dell'individuazione di una corresponsabilità della stessa parte vincitrice.
Nella specie, la Corte di merito ha condannato la ZO alle spese di Euro 2.967,04 per il giudizio di primo grado, e di Euro 2.800,00 per quello di appello, in favore dell'Amministrazione, pur essendo - come rilevato dal ricorrente - l'attore risultato in possesso di biglietto con combinazione vincente di gioco, senza porsi il problema se, a dare causa a questo giudizio, avesse concorso in modo determinante lo stesso comportamento dell'Amministrazione appellata, sia per l'errore di stampa, sia per le promesse di pagamento effettuate attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dai suoi rappresentanti.
Ritiene questa Corte che, in assenza della necessità di ulteriori accertamenti, risulti - per le suddette ragioni - che l'Amministrazione abbia dato causa a questo giudizio e che ciò integri il giusto motivo per la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.
La peculiarità della questione, la novità e difficoltà dei problemi giuridici affrontati giustificano, poi, la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Conclusivamente, va accolto il settimo motivo di ricorso, vanno rigettati gli altri;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, vanno compensate per intero tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso.
Rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008