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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1651/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 14.13 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. BOEM FABIO Parte_1
Per l'avv. LIBERTI ANNAMARIA, nonché, la parte personalmente. Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.40.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente a [...](Vr) in Parte_1
via del Fante n. 5, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Boem del Foro CodiceFiscale_1
di Brescia;
opponente
contro
:
residente a [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Liberti del Foro di Brescia;
opposta C.F._2
iscritta al n. 1651/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1187/22 emesso il 22.04.2022 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 15.000,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 29 maggio 2023;
osservato che l'opposta aveva richiesto il pagamento di € 15.000,00, in ragione del pagamento effettuato in qualità di garante dell'odierna opponente per un prestito erogato della
[...]
, per l'apertura di un centro estetico che doveva essere gestito dalla sig.ra Parte_2 Pt_1
quindi, da ciò l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
rilevato che parte opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare l'ordinanza di rimessione in termini accordata dal Giudice del Tribunale di Verona, in quanto illegittima e nulla per essere stata fondata su presupposti di fatto inesistenti e per l'effetto,, ogni contraria istanza disattesa, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1187/2022 emesso dal Tribunale di Verona, sempre in via preliminare ed inaudita altera parte, chiedeva di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto divenuto inefficace per inosservanza del termine previsto dal codice di procedura esecutiva vigente in punto notifica alla parte ingiunta, da ciò, chiedeva la condanna della sig.ra alla rifusione del danno, ex art. 96 c.p.c., per l'importo di € 15.000,00 o per Controparte_1
l'importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia, attesa l'evidente temerarietà dell'istanza di pagina 3 di 5 rimessione in termini formulata, infine, chiedeva la chiamata in causa del sig. ex Controparte_2
compagno della sig.ra e fratello dell'opposta e della sig.ra sorella Pt_1 Controparte_3
dell'opposta.
Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, in particolare, riteneva legittima l'ordinanza di rimessione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, poiché, la sig.ra aveva avuto contezza del provvedimento CP_4
poi oggetto di opposizione e, per l'effetto richiedeva di confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo de quo, con la rifusione delle spese di lite.
La richiesta di chiamata in causa dei terzi veniva respinta, in quanto sia il sig. che Controparte_2
la sig.ra , erano estranei al rapporto oggetto del presente procedimento. Controparte_3
All'udienza del 21 luglio 2023, veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Preliminarmente, occorre verificare se la rimessione in termini concessa per la notifica del decreto ingiuntivo, fosse legittima.
A parere di questo Giudice, la procedura risulta assolutamente legittima, in quanto il ritardo è dipeso dalle tempistiche di notifica degli atti da parte degli ufficiali giudiziari e tale ritardo non può certamente ricadere sulla parte che richiede la notifica, comunque la sig.ra ha avuto conoscenza del Pt_1
provvedimento provvisoriamente esecutivo, che ha prontamente opposto.
Nel merito, la legittimazione attiva della sig.ra non può essere messa in discussione, Controparte_1
poiché, la stessa a seguito dell'infruttuoso pignoramento operato nei confronti dell'odierna opponente è
pagina 4 di 5 stata chiamata dalla Banca ad effettuare la restituzione del mutuo in sua vece, quindi, è legittimata a rivalersi nei confronti della sig.ra debitore principale. Parte_1
Verificato che l'opposta, ha dimostrato con i documenti in atti la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver restituito alla procedente le somme oggetto di mutuo. CP_5
Di contro l'opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, incentrata unicamente sulla illegittimità della rimessione in termini e sul fatto che l'ex compagno non corrisponde con regolarità gli assegni familiari ai figli.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della sig.ra alla rifusione delle spese processuali in favore della opposta, liquidate come in Pt_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, che viene dichiarato immediatamente esecutivo;
condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di procedimento in favore della sig.ra Parte_1
liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta. Controparte_1
Così deciso, in Verona, il 15 gennaio 2024
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1651/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 14.13 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. BOEM FABIO Parte_1
Per l'avv. LIBERTI ANNAMARIA, nonché, la parte personalmente. Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.40.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente a [...](Vr) in Parte_1
via del Fante n. 5, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Boem del Foro CodiceFiscale_1
di Brescia;
opponente
contro
:
residente a [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Liberti del Foro di Brescia;
opposta C.F._2
iscritta al n. 1651/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1187/22 emesso il 22.04.2022 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 15.000,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 29 maggio 2023;
osservato che l'opposta aveva richiesto il pagamento di € 15.000,00, in ragione del pagamento effettuato in qualità di garante dell'odierna opponente per un prestito erogato della
[...]
, per l'apertura di un centro estetico che doveva essere gestito dalla sig.ra Parte_2 Pt_1
quindi, da ciò l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
rilevato che parte opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare l'ordinanza di rimessione in termini accordata dal Giudice del Tribunale di Verona, in quanto illegittima e nulla per essere stata fondata su presupposti di fatto inesistenti e per l'effetto,, ogni contraria istanza disattesa, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1187/2022 emesso dal Tribunale di Verona, sempre in via preliminare ed inaudita altera parte, chiedeva di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto divenuto inefficace per inosservanza del termine previsto dal codice di procedura esecutiva vigente in punto notifica alla parte ingiunta, da ciò, chiedeva la condanna della sig.ra alla rifusione del danno, ex art. 96 c.p.c., per l'importo di € 15.000,00 o per Controparte_1
l'importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia, attesa l'evidente temerarietà dell'istanza di pagina 3 di 5 rimessione in termini formulata, infine, chiedeva la chiamata in causa del sig. ex Controparte_2
compagno della sig.ra e fratello dell'opposta e della sig.ra sorella Pt_1 Controparte_3
dell'opposta.
Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, in particolare, riteneva legittima l'ordinanza di rimessione in termini per la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, poiché, la sig.ra aveva avuto contezza del provvedimento CP_4
poi oggetto di opposizione e, per l'effetto richiedeva di confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo de quo, con la rifusione delle spese di lite.
La richiesta di chiamata in causa dei terzi veniva respinta, in quanto sia il sig. che Controparte_2
la sig.ra , erano estranei al rapporto oggetto del presente procedimento. Controparte_3
All'udienza del 21 luglio 2023, veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Preliminarmente, occorre verificare se la rimessione in termini concessa per la notifica del decreto ingiuntivo, fosse legittima.
A parere di questo Giudice, la procedura risulta assolutamente legittima, in quanto il ritardo è dipeso dalle tempistiche di notifica degli atti da parte degli ufficiali giudiziari e tale ritardo non può certamente ricadere sulla parte che richiede la notifica, comunque la sig.ra ha avuto conoscenza del Pt_1
provvedimento provvisoriamente esecutivo, che ha prontamente opposto.
Nel merito, la legittimazione attiva della sig.ra non può essere messa in discussione, Controparte_1
poiché, la stessa a seguito dell'infruttuoso pignoramento operato nei confronti dell'odierna opponente è
pagina 4 di 5 stata chiamata dalla Banca ad effettuare la restituzione del mutuo in sua vece, quindi, è legittimata a rivalersi nei confronti della sig.ra debitore principale. Parte_1
Verificato che l'opposta, ha dimostrato con i documenti in atti la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver restituito alla procedente le somme oggetto di mutuo. CP_5
Di contro l'opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, incentrata unicamente sulla illegittimità della rimessione in termini e sul fatto che l'ex compagno non corrisponde con regolarità gli assegni familiari ai figli.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della sig.ra alla rifusione delle spese processuali in favore della opposta, liquidate come in Pt_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, che viene dichiarato immediatamente esecutivo;
condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di procedimento in favore della sig.ra Parte_1
liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta. Controparte_1
Così deciso, in Verona, il 15 gennaio 2024
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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