TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 14686/2023 avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da
, nata a [...] l'[...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]6 e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Silvia Zampetti per l'adozione di:
, nato a [...]ù) il 10.06.2004 e residente a Parte_3
Impruneta (FI), Via Vecchia di Pozzolatico n. 6/6, non costituito con l'intervento del PM
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
adottare il maggiorenne ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c. Parte_3
All'udienza del 13.11.2024 sono comparsi gli adottanti e l'adottando, che hanno prestato il loro consenso all'adozione. Il Giudice relatore, in assenza delle informazioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza, ha rinviato all'udienza del 18.12.2024.
All'udienza suddetta il procuratore degli adottandi ha precisato le conclusioni. Il Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
****
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. E' stato, infatti, manifestato il consenso degli adottanti e dell'adottando, come risulta dal verbale dell'udienza del 13.11.2024.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere fra loro coniugati, di non avere figli, di avere più di
35 anni e di superare di più di 18 anni l'età dell'adottando, risultando pertanto rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età degli adottanti e dell'adottando.
L'adottando risulta celibe e senza figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che gli adottanti e l'adottando sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottando, va rilevato che la madre risulta essere deceduta
(si veda certificato di morte prodotto dai ricorrenti) e che il padre, previa notifica del ricorso al medesimo a cura dei ricorrenti, ha espresso il proprio assenso all'adozione di
(si veda dichiarazione depositata dai ricorrenti in data 02.12.2024 -doc. 13). Parte_3
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottando: i ricorrenti hanno dichiarato di essere coniugati e senza prole (vedi documenti di parte ricorrente nn. 12 e 13), di vivere stabilmente con l'adottando dal 2020 e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo. L'adottando ha confermato il rapporto affettivo con gli adottanti.
Quanto alla situazione economica degli adottanti, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312 n. 2 c.c., i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di mantenere integralmente l'adottando, alla pagina 2 di 4 data attuale studente. Gli stessi sono comproprietari della casa dove vivono e proprietari di altri immobili.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottanti e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
L'adottato assumerà il cognome di entrambi gli adottanti così come richiesto dai medesimi in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/2022.
Il Tribunale nulla dispone in ordine alla trascrizione della presente sentenza, non risultando annotato nei registri del Comune di Impruneta ove è domiciliato l'adottando l'atto di nascita del medesimo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di , nato Parte_3
in Perù il 10.06.2004, da parte di , nato a [...] il [...], e di Parte_2
, nata a [...] l'[...]; Parte_1
2) dispone che l'adottato assuma i cognomi degli adottanti IN ”, Pt_1 anteponendoli al proprio ”; Parte_3
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.12.2024 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Il Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 14686/2023 avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da
, nata a [...] l'[...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]6 e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Silvia Zampetti per l'adozione di:
, nato a [...]ù) il 10.06.2004 e residente a Parte_3
Impruneta (FI), Via Vecchia di Pozzolatico n. 6/6, non costituito con l'intervento del PM
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
adottare il maggiorenne ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c. Parte_3
All'udienza del 13.11.2024 sono comparsi gli adottanti e l'adottando, che hanno prestato il loro consenso all'adozione. Il Giudice relatore, in assenza delle informazioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza, ha rinviato all'udienza del 18.12.2024.
All'udienza suddetta il procuratore degli adottandi ha precisato le conclusioni. Il Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
****
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. E' stato, infatti, manifestato il consenso degli adottanti e dell'adottando, come risulta dal verbale dell'udienza del 13.11.2024.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere fra loro coniugati, di non avere figli, di avere più di
35 anni e di superare di più di 18 anni l'età dell'adottando, risultando pertanto rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età degli adottanti e dell'adottando.
L'adottando risulta celibe e senza figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che gli adottanti e l'adottando sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottando, va rilevato che la madre risulta essere deceduta
(si veda certificato di morte prodotto dai ricorrenti) e che il padre, previa notifica del ricorso al medesimo a cura dei ricorrenti, ha espresso il proprio assenso all'adozione di
(si veda dichiarazione depositata dai ricorrenti in data 02.12.2024 -doc. 13). Parte_3
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottando: i ricorrenti hanno dichiarato di essere coniugati e senza prole (vedi documenti di parte ricorrente nn. 12 e 13), di vivere stabilmente con l'adottando dal 2020 e di aver instaurato con lo stesso un forte legame affettivo. L'adottando ha confermato il rapporto affettivo con gli adottanti.
Quanto alla situazione economica degli adottanti, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312 n. 2 c.c., i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di mantenere integralmente l'adottando, alla pagina 2 di 4 data attuale studente. Gli stessi sono comproprietari della casa dove vivono e proprietari di altri immobili.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottanti e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I 3.2.2006, n. 2426).
Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
L'adottato assumerà il cognome di entrambi gli adottanti così come richiesto dai medesimi in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/2022.
Il Tribunale nulla dispone in ordine alla trascrizione della presente sentenza, non risultando annotato nei registri del Comune di Impruneta ove è domiciliato l'adottando l'atto di nascita del medesimo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di , nato Parte_3
in Perù il 10.06.2004, da parte di , nato a [...] il [...], e di Parte_2
, nata a [...] l'[...]; Parte_1
2) dispone che l'adottato assuma i cognomi degli adottanti IN ”, Pt_1 anteponendoli al proprio ”; Parte_3
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.12.2024 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Il Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4