Sentenza 9 aprile 1984
Massime • 2
L'Obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore. (nella specie, nel giudizio di opposizione, revocata la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice aveva condannato alle spese del giudizio stesso il creditore che aveva proposto l'istanza di fallimento, anche se non aveva contrastato la domanda di revoca, in quanto l'origine del giudizio risiedeva nell'istanza di fallimento, che lo stesso creditore aveva posto in essere. La Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio in massima). ( V 3019/83, mass n 427940; ( V 3770/81, mass n 414405; ( V 1808/79, mass n 398171; ( V 971/79, mass n 397156).*
Il giudizio sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. spetta, sia per l'an che per il quantum, esclusivamente al giudice investito del merito, nell'ambito di una Competenza funzionale che non consente la scissione di quei due momenti neanche su concorde richiesta delle parti; è, di conseguenza, inammissibile la domanda con la quale si chieda l'accertamento di detta responsabilità ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede, senza che, in contrario, possa farsi riferimento al potere del giudice di liquidare anche d'ufficio i danni di che trattasi, un siffatto potere presupponendo pur sempre una domanda dell'interessato volta ad ottenere la liquidazione nell'ambito dello stesso processo dal cui esito sia evidenziabile la responsabilità processuale aggravata. ( Conf 477/83, mass nn 425281 425283; ( Conf 3610/82, mass n 421577; ( Conf 4733/81, mass n 415463; ( Conf 5291/80, mass n 409146; ( Conf 1544/80, mass n 405112; ( Conf 3244/76, mass n 382039).*
Commentari • 2
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FATTI DI CAUSA 1. Mario Salvatore T., con istanza in data 24 marzo 2022, chiese al Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la correzione della sentenza n. 3036/2021 nella parte in cui, dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'Avv. Antonio Luigi Francesco C., egli veniva condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.618,00 per onorario; sostenne, infatti, che la determinazione di tale importo era da considerarsi frutto di errore materiale, considerato che, in motivazione, si era fatto a tal fine riferimento al «valore della causa» e che tale valore, in relazione alla parte del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1984, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1984 |
Testo completo
L'Obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore. (nella specie, nel giudizio di opposizione, revocata la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice aveva condannato alle spese del giudizio stesso il creditore che aveva proposto l'istanza di fallimento, anche se non aveva contrastato la domanda di revoca, in quanto l'origine del giudizio risiedeva nell'istanza di fallimento, che lo stesso creditore aveva posto in essere. La Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio in massima). ( V 3019/83, mass n 427940; ( V 3770/81, mass n 414405; ( V 1808/79, mass n 398171; ( V 971/79, mass n 397156).*