Articolo 18 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
Art. 18. (Interventi in materia di mobilita' ciclistica) 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all' art. 18:
- La legge 19 ottobre 1998, n. 366 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248, reca: "Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica".
Entrata in vigore il 18 agosto 2002