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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2949/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2949/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
(P. IVA: ), in persona del direttore
[...] P.IVA_1 generale e legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in , Corso Italia n. 52, presso la sede legale dell Pt_1 [...]
di e rappresentata e difesa dall'avv. Simona Falconieri Controparte_1 Pt_1
( , come da delega in atti, Email_1
APPELLANTE contro
(CF e P. IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Paolo Cozzi e Salvatore Smaldone dell'Avvocatura comunale, presso i cui uffici, in , Via della Guastalla Pt_1
n. 6, è elettivamente domiciliato, APPELLATO e contro (C.F. ) Controparte_3 C.F._1 elett.te domiciliata in , Via Morigi n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pt_1
Esposito ( , che la rappresenta e difende come Email_2 da delega in atti, pagina 1 di 10 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2656/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 29/3/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente appello per i motivi in fatto e in diritto esposti e, in riforma della sentenza, non definitiva, n. 2656/2023 del 29 marzo 2023, così giudicare: Nel merito: - accertare che la sentenza appellata è viziata da erronea motivazione, manifesta illogicità della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
e per l'effetto: - riformare la sentenza appellata, confermando l'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021 di € 10.000,00 adottata in data 15 giugno 2021 dalla on il favore delle spese e onorari di causa, Pt_1 in tutti i gradi di giudizio.” per il “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis Controparte_2 reiectis, - in via principale: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2656/2023 nonché l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021, emessa da di nei confronti dell Controparte_1 Pt_1 Controparte_5
, individuata come soggetto obbligato in solido, e, per l'effetto, dichiarare
[...] illegittima ed annullare la relativa sanzione di € 10.000,00; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, applicando il minimo edittale previsto dall'art. 27-quinquies, lett. b), L.R 33/2009, ridurre la sanzione amministrativa nella misura di € 5.000,00. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” Pt_1 per “Il complesso delle superiori coordinate milita in favore del Controparte_3 rigetto dell'appello promosso dall , con ogni conseguente statuizione sulle spese Pt_1 di lite e di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione n. 497/2021 del 15/6/2021, l Controparte_4 Parte_
(di seguito anche solo o “ ”) aveva ingiunto a
[...] Parte_2 CP_3
già direttore Area Domiciliarità e Cultura della Salute del Comune di e
[...] Pt_1 quale autore materiale della condotta contestata, e al quale Controparte_2
“obbligato in solido”, il pagamento della sanzione di € 10.000,00, prevista dall'art. 27
pagina 2 di 10 quinquies della l. r. n. 33/2009 lett. b, per la violazione della D.G.R. X/2569 del 31/10/2014, Allegato 2, p.to 2.2.6. La violazione era stata rilevata con il verbale di accertamento n. 39/2017 del 3/8/2017 e integrava l'illecito di “mancata presentazione di SCIA a seguito della modifica dell'articolazione degli spazi dell'unità di offerta socio sanitaria che ha comportato il mutare delle condizioni previste dal regolamento di igiene e sicurezza dei locali”. Parte La contestazione dell'illecito era seguita a un sopralluogo dell in data 26/5/2017 presso il Centro Diurno Disabili “Treves De Sanctis” di via Colleoni 6. Era emersa una parziale difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello risultante dagli elaborati grafici del 22/7/2010, determinata dai vari interventi sulla struttura, interessata da lavori di ristrutturazione tra il 2010 ed il 2013. Il di proponeva quindi opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, CP_2 Pt_1 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, il suo annullamento e, in subordine, il contenimento della sanzione nel minimo edittale. L'ente territoriale esponeva che:
- in data 20/7/2017 l preso atto di quanto riscontrato nel corso del sopralluogo, aveva diffidato il Comune di alla presentazione della SCIA, ovvero al ripristino Pt_1 dello stato dei luoghi, e l'Ente provvedeva in data 11 agosto 2017;
- la contestazione mossa dall era infondata, a fronte della portata limitata delle Pt_1 difformità riscontrate;
- gli interventi di ristrutturazione erano stati ultimati il 4 settembre 2013 e, quindi, in un momento precedente all'entrata in vigore della D.G.R. del 31/10/2014 di cui era stata accertata la violazione;
in diritto, affermava che l'irretroattività delle disposizioni, ivi contenute, ne impedivano l'applicazione alla fattispecie in esame;
- qualora avesse trovato conferma la sussistenza dell'illecito, in ogni caso sussistevano i presupposti per la riduzione della sanzione al minimo edittale. Parte_ Si costitutiva l chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza- ingiunzione. La resistente opponeva che:
- l'obbligo di presentazione della SCIA per le opere di modifica degli spazi era già previsto dalla disciplina di cui alla D.G.R. 3540/2012;
- i realizzati lavori di ristrutturazione avevano determinato difformità rilevanti sul profilo della sicurezza e dell'igiene dell'immobile;
- non vi era riscontro del completamento dei lavori nel settembre 2013, posto che il contratto di appalto e il certificato di collaudo prodotti non erano riferibili ai lavori eseguiti nel Centro Diurno;
- l'illecito contestato (mancata presentazione della SCIA) aveva natura permanente, con conseguente possibilità dell'Amministrazione di esercitare il potere sanzionatorio senza limiti temporali;
pagina 3 di 10 - non vi erano ragioni che consentissero di ridurre la sanzione, a fronte dell'entità delle difformità riscontrate e della lunghezza del periodo in cui l'attività era stata condotta in assenza dei requisiti di esercizio e di accreditamento. aveva proposto autonomo ricorso in opposizione, deducendo: Controparte_3
- l'inapplicabilità della normativa di cui era stata contestata la violazione, in quanto successiva alla conclusione dei lavori;
- che la normativa antecedente alla D.G.R. del 2014 (individuata nella l. r. 33/2009) non imponeva alcun obbligo di presentazione della SCIA per le opere svolte;
- la finalità meramente conservativa degli interventi di ristrutturazione eseguiti;
- che in assenza di un termine perentorio per la presentazione della SCIA, poteva al più configurarsi un ritardo nella sua presentazione, condotta non parificabile all'omessa segnalazione;
- la non configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione, atteso che l'accertamento era intervenuto in un momento successivo al consolidarsi del collaudo, cioè quando si era già formato in capo alla ricorrente un affidamento legittimo sulla regolarità dei lavori svolti;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione.
Parte_
costituitasi anche in tale giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Riuniti i due giudizi, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2656/2023 in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il provvedimento amministrativo, condannando la resistente alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del e della Controparte_2 CP_3
Le motivazioni poste dal Giudice di primo grado alla base della decisione possono essere riassunte come segue1:
- i lavori di ristrutturazione che avevano interessato il Centro Diurno si erano protratti dal 2010 al 2013, come poteva desumersi dalla documentazione versata in atti2;
- posto che la realizzazione delle opere di modifica era stata iniziata e conclusa in un momento precedente all'approvazione della D.G.R. 2569/2014, l'ordinanza ingiunzione doveva ritenersi illegittima perché fondata su una disposizione entrata in vigore successivamente al verificarsi dell'illecito in contestazione. Né le osservazioni dell'ATS sulla configurabilità di un illecito permanente consentivano di opinare diversamente: “il rispetto dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 1 della L n. 689 del 1981, richiede in ogni caso che il comportamento dell'agente sia assoggettato alla legge del tempo in cui si è verificato, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche in materia di illecito permanente. Pertanto, laddove come nel caso in esame tutta la fase di realizzazione dei lavori per i quali non è stata presentata la SCIA è iniziata e si è anche esaurita prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice, non è possibile ritenere applicabile la normativa successivamente introdotta e vigente alla data dell'accertamento in quanto la violazione contestata si è necessariamente consumata entro il tempo entro il quale sono stati eseguiti i lavori”;
- non assumeva rilievo al riguardo la disciplina di cui alla D.G.R. 3540/2012 che, secondo ATS, già prevedeva l'obbligo di presentare la SCIA, poiché da un lato “è pacifico che al momento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del centro, ed all'epoca del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività socio- sanitaria, era in vigore la diversa regolamentazione di cui alla DGR 8496/2008, che non prevedeva l'obbligo di presentazione della DIA nel caso di lavori di modifica degli spazi interni come quelli realizzati nella struttura in questione. Dall'altro lato, la regolamentazione di cui alla DGR 3540/2012 non può ritenersi Parte sovrapponibile a quella contestata da posto che, come messo in evidenza dalla stessa resistente, costituiva una disciplina diversa dal contenuto meno favorevole”. Di conseguenza, trattandosi di discipline diverse, doveva escludersi la possibilità di “procedere alla riqualificazione della violazione contestata, in quanto ciò, oltre a fare venire meno la necessaria corrispondenza tra fatto contestato dall'amministrazione e quello accertato in giudizio, determinerebbe una modifica del fatto materiale ascritto ai resistenti”. Parte_ ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021. L'appello è stato affidato a tre motivi che possono essere così sintetizzati:
1. erroneità della motivazione in ordine alla normativa applicabile al caso di specie;
2. travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado laddove, valorizzando la conclusione dei lavori, avrebbe sovrapposto e confuso la SCIA Parte_ sociosanitaria con la SCIA edilizia, trascurando che la sanzione applicata da non era connessa all'esecuzione dei lavori, ma alla mancata presentazione della segnalazione;
3. erronea valorizzazione, da parte del Tribunale di Milano, dei documenti prodotti
(contratto di appalto e certificato di collaudo), ritenuti dall'appellante inidonei a stabilire con certezza la data di inizio e completamento dei lavori di ristrutturazione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti con atto separato e il Controparte_3
, concludendo entrambi per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza di primo grado. pagina 5 di 10 L'Ente appellato ha rinnovato, in subordine, la domanda di riduzione della sanzione al minimo edittale di € 5.000,00, già formulata in primo grado. All'udienza del 11/12/2024, le parti hanno discusso, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e all'esito, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dal , da intendersi Controparte_2 ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata. I singoli motivi di appello risultano infatti formulati in maniera conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
“Riforma Cartabia”), ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
La Corte procede a trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto strettamente connessi. L'Agenzia appellante - dopo aver evidenziato come la presentazione della SCIA per l'esecuzione di lavori di modifica sostanziale dell'unità di offerta fosse l'oggetto di un dovere già previsto all'epoca del completamento degli interventi eseguiti sul Centro Diurno (segnatamente dalla legge regionale n. 3/2008 e dalla D.G.R. 3540/2012) - ha eccepito che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente sovrapposto la SCIA edilizia alla , con obbligo di presentazione di quest'ultima che non Parte_4 risulta rispettato dagli appellati e che prescinde dall'esecuzione dei lavori, attenendo piuttosto al possesso, da parte del Centro, dei requisiti di esercizio dell'attività sociosanitaria. In tesi, la documentazione prodotta dai sanzionati (contratto di appalto e certificato di collaudo) non consentiva di individuare con certezza il periodo interessato allo svolgimento dei lavori, posto che:
- il contratto di appalto riguardava numerosi immobili comunali;
- il certificato di ultimazione dei lavori aveva un oggetto assolutamente generico, riferendosi a interventi di adeguamento di “immobili destinati ai servizi sociali e sociosanitari”;
- il certificato di collaudo, alla voce “opere in progetto”, specificava che le stesse erano state definite nella fase progettuale “solo nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione”.
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
pagina 6 di 10 L'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021 ha applicato la sanzione di cui all'art. 27quinquies legge regionale n. 33/2009 (che riguarda l'esercizio dell'attività socio-sanitaria in assenza di SCIA) in ragione della violazione del dovere imposto dall'allegato 2, punto 2.2 della DGR X/2569 del 31/10/2014, che prevede la presentazione della SCIA per le opere di “modifica dell'articolazione degli spazi della medesima unità di offerta, qualora le modifiche comportino, anche senza interventi edilizi, il mutare delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali (come ad esempio: trasformazione di uffici in ambulatorio o palestre, trasformazione di aree di socializzazione in aree dove vengono erogate prestazioni sanitarie)”. Il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento sanzionatorio, ritenendolo illegittimo perché fondato su una normativa non vigente all'epoca della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, che la documentazione prodotta dalle appellate consente di collocare tra il 2010 ed il 2013. La Corte non ritiene di condividere tali conclusioni. La ratio sottesa alla disciplina relativa all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sociosanitarie prescrive la segnalazione non di qualsiasi tipo di intervento edilizio, ma soltanto di quello che determini una modifica dell'articolazione interna della struttura, tale da incidere sulla fruizione della stessa e, quindi, sull'erogazione del servizio di assistenza sociosanitaria cui è preposta.
Come correttamente osservato da parte appellante, l'illecito amministrativo consistente nell'omessa segnalazione delle eventuali modifiche delle unità di offerta sociosanitaria ha natura permanente, di talché, in assenza della previsione di un termine per l'adempimento di tale dovere la consumazione si protrae per tutto il tempo in cui permane l'inosservanza dell'obbligo giuridico. Avuto riguardo al caso di specie, a prescindere dal periodo interessato dall'esecuzione degli interventi sul Centro Diurno - come desumibile dal contratto di appalto, dal certificato di ultimazione dei lavori del 26/9/2013 e dal certificato di collaudo redatto il 30/4/20143 – la condotta omissiva era ancora in essere al momento del sopralluogo intervenuto il 26/5/2017 ed è cessata soltanto in data 11/8/2017, quando CP_3
nella qualità di direttore dell'
[...] Parte_5
, ha provveduto alla presentazione della SCIA a seguito della nota di
[...]
prot. 84190/u del 26/7/2017 e del verbale di accertamento e contestazione Pt_6 dell'illecito amministrativo n. 39/2017 del 3/8/2017. Non può revocarsi in dubbio come il momento consumativo, così individuato, si collochi nel pieno vigore della DGR X/2569, che, in ogni caso, prevede un dovere già oggetto di 3 Cfr. docc. n. 2, 4 e 5 del fascicolo del da cui può evincersi che l'esecuzione di tali interventi, avviata nel 2010 (il CP_2 15 gennaio è stato stipulato il contratto di appalto – che prevedeva la consegna dei lavori il 22/4/2010), si è, protratta sino al
2013 – in particolare, sino al 4/9/2013 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto il 26/9/2013, con completamento delle lavorazioni di piccola entità nel successivo novembre, come attestato dal verbale di accertamento. pagina 7 di 10 disciplina da parte della normativa previgente: il riferimento è, in particolare, alla legge regionale n. 3/2008 e alla DGR 3540/2012 che prevedevano la presentazione rispettivamente della DIA e della SCIA in caso l'una di “modifica sostanziale” e l'altra di “modifica dell'articolazione interna” dell'unità di offerta sociosanitaria4. Accertata l'applicabilità della DGR X/2569 del 31/10/2014, la Corte è chiamata ad esaminare la questione inerente l'effettiva sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, ossia dei presupposti applicativi della delibera stessa e, quindi, della disposizione di cui all'art. 27 quinquies legge regionale n. 33/2009, che prevede una sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00 per l'esercizio di attività sociosanitarie in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA.
A tali fini, assume rilievo decisivo l'effettiva natura degli interventi eseguiti nel Centro Diurno Disabili. Sin dal primo grado di giudizio, le appellate ne hanno sostenuto l'irrilevanza, rilegandoli a lavori di manutenzione ordinaria, aventi mera finalità conservativa della struttura. Tale prospettazione non sembra alla Corte condivisibile. Di indubbio rilievo ai fini della valutazione di tale profilo è la documentazione prodotta dal Comune di e dalla (contratto di appalto, certificato di ultimazione dei Pt_1 CP_3 lavori e certificato di collaudo). E in proposito la Corte non condivide le tesi difensive dell'appellante, che ha escluso la riferibilità di tali produzioni ai lavori eseguiti nel Centro Diurno. Dall'esame della documentazione si evince infatti la compatibilità degli interventi ivi elencati, descritti con sufficiente chiarezza e precisione, con quelli evidenziati dall'Amministrazione in sede di accertamento della violazione e comprendenti: lo spostamento del blocco di servizio per l'utenza, la creazione di nuovi servizi igienici per il personale, l'ampliamento della sala mensa, la variazione dell'ingresso alla struttura, lo pagina 8 di 10 spostamento degli spogliatoi del personale e dell'ufficio della direzione (cfr. processo verbale di accertamento e contestazione n. 3/2017 del 3/8/2017). Il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 26/9/2013 reca nell'incipit il riferimento esplicito al “Centro Diurno Disabili di via Colleoni 6/8” (analogamente al verbale di accertamento del 19/11/2013, che ha attestato la conclusione anche delle lavorazioni di piccola entità) e il certificato di collaudo, redatto il 30/4/2014, nel riportare le opere originariamente individuate nel Capitolato Speciale di Appalto, reca l'elencazione di tutti gli interventi di modifica, tra cui, in particolare, “adeguamento ed integrazione di servizi igienici;
formazione servizi igienici per disabili;
dotazioni per servizi igienici per disabili e corrimano” – cfr. certificato di collaudo, p. 4: opere di tutta evidenza compatibili con quelle sopra elencate. I lavori appena descritti, modificando l'articolazione rispetto a quella riportata nella planimetria originaria, hanno determinato una variazione che inevitabilmente ha inciso sulle “condizioni previste dal regolamento di igiene e sicurezza dei locali” e, quindi, sull'erogazione dei servizi di assistenza sociosanitaria cui il Centro è preposto. Pertanto, a giudizio della Corte, il caso di specie rientra integralmente tra quelli che richiedono, ai sensi della DGR X/2569, Allegato 2, la presentazione della SCIA.
Né la legittimità della sanzione può essere posta in dubbio dalle considerazioni svolte dalla in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo, a fronte dell'allegato CP_3 legittimo affidamento ingeneratosi sulla regolarità dei lavori successivamente al consolidarsi del collaudo. L'argomentazione non coglie nel segno, in quanto trascura la ratio del dovere di segnalazione di cui si discute che, come si è detto, non è quella di rendere edotta l'Amministrazione dello svolgimento di qualsiasi tipo di intervento edilizio, ma soltanto di quello che, “anche senza interventi edilizi”, incida sulle condizioni di igiene e sicurezza dei locali (cfr. allegato 2, p.to 2.2 DGR X/2569). L'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione, attestata con il certificato di collaudo, mantiene fermo l'obbligo di segnalarne l'esecuzione qualora si tratti di interventi che incidano sull'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria nelle modalità previste dalla normativa, la quale richiede la segnalazione non dei lavori ex se considerati (come accade per la cosiddetta SCIA edilizia), bensì soltanto di quelli idonei a modificare l'articolazione dell'unità di offerta sul piano dell'igiene e della sicurezza dei locali. Conclusivamente, la Corte considera accertata la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
Con riguardo all'entità della sanzione, la Corte ritiene di doverne rideterminare l'importo, riconducendolo al minimo edittale di € 5.000,00, come previsto dall'art. 27 quinquies l. regionale n. 33/2009. Ciò in considerazione: pagina 9 di 10 - del fatto che la , Controparte_6 nella persona della come si è detto, ha provveduto alla presentazione della CP_3
“ ”, così segnalando “la modifica Parte_7 dell'articolazione degli spazi della medesima unità d'offerta, con riferimento ai casi previsti dalla D.G.R. n. 2569/2014, Allegato 2, paragrafo 2.2, punto 6 ovvero modifiche che comportano il mutare delle condizioni previste dal Regolamento d'igiene e di sicurezza dei locali riguardante la seguente tipologia di unità d'offerta sociosanitaria: Centro diurno per disabili “Treves De Sanctis”5;
- delle finalità sottese alla realizzazione dei lavori, volti a garantire una più agevole fruizione della struttura, nonché a facilitare l'erogazione dei servizi cui la stessa era preposta.
Avuto riguardo alle spese di lite, rileva la Corte come, considerate le peculiarità della vicenda per cui è causa e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sussistano quelle gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc, nella formulazione risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto dall Controparte_4
nei confronti del e di
[...] Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 2656/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 29/3/2023, così dispone: a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertato l'illecito oggetto di contestazione, ridetermina nella minor somma di € 5.000,00 la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 497/2021 del 15/6/2021 emessa dall;
Controparte_4
b) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, in data 11/12/2024 Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti 5 Cfr. doc. n. 7 fascicolo e n. 10 fascicolo del CP_3 CP_2 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza impugnata, pp. 4-5. 2 Cfr. docc. n. 2, 4 e 5 fascicolo del CP_2 pagina 4 di 10 4 In particolare, l'art. 15 della legge regionale n. 3/2008 (“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”), al comma 2 prevedeva che “l'esercizio delle unità di offerta sociosanitarie è soggetto alla Par presentazione della denuncia di inizio attività alla competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità
d'offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività”. La disposizione è stata poi modificata dalla l. r. n. 2/2012, che ha inserito il riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la precedente DIA
(dichiarazione di inizio attività), per poi essere abrogata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 42 della l. regionale n.
23/2015.
D'altro canto, la DGR 3540/2012, nel richiamarsi alle leggi regionali n. 3/2008 e n. 33/2009, chiariva al capitolo 2.1, che
“fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti, per l'esercizio delle unità di offerta sociosanitarie, il soggetto interessato provvede alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Par all' di ubicazione della unità di offerta cui la segnalazione si riferisce”, per poi comprendere tra i casi cui si applica la
SCIA anche la “modifica dell'articolazione degli spazi della medesima unità di offerta”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2949/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
(P. IVA: ), in persona del direttore
[...] P.IVA_1 generale e legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in , Corso Italia n. 52, presso la sede legale dell Pt_1 [...]
di e rappresentata e difesa dall'avv. Simona Falconieri Controparte_1 Pt_1
( , come da delega in atti, Email_1
APPELLANTE contro
(CF e P. IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Paolo Cozzi e Salvatore Smaldone dell'Avvocatura comunale, presso i cui uffici, in , Via della Guastalla Pt_1
n. 6, è elettivamente domiciliato, APPELLATO e contro (C.F. ) Controparte_3 C.F._1 elett.te domiciliata in , Via Morigi n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pt_1
Esposito ( , che la rappresenta e difende come Email_2 da delega in atti, pagina 1 di 10 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2656/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 29/3/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente appello per i motivi in fatto e in diritto esposti e, in riforma della sentenza, non definitiva, n. 2656/2023 del 29 marzo 2023, così giudicare: Nel merito: - accertare che la sentenza appellata è viziata da erronea motivazione, manifesta illogicità della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
e per l'effetto: - riformare la sentenza appellata, confermando l'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021 di € 10.000,00 adottata in data 15 giugno 2021 dalla on il favore delle spese e onorari di causa, Pt_1 in tutti i gradi di giudizio.” per il “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis Controparte_2 reiectis, - in via principale: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2656/2023 nonché l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021, emessa da di nei confronti dell Controparte_1 Pt_1 Controparte_5
, individuata come soggetto obbligato in solido, e, per l'effetto, dichiarare
[...] illegittima ed annullare la relativa sanzione di € 10.000,00; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, applicando il minimo edittale previsto dall'art. 27-quinquies, lett. b), L.R 33/2009, ridurre la sanzione amministrativa nella misura di € 5.000,00. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” Pt_1 per “Il complesso delle superiori coordinate milita in favore del Controparte_3 rigetto dell'appello promosso dall , con ogni conseguente statuizione sulle spese Pt_1 di lite e di giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione n. 497/2021 del 15/6/2021, l Controparte_4 Parte_
(di seguito anche solo o “ ”) aveva ingiunto a
[...] Parte_2 CP_3
già direttore Area Domiciliarità e Cultura della Salute del Comune di e
[...] Pt_1 quale autore materiale della condotta contestata, e al quale Controparte_2
“obbligato in solido”, il pagamento della sanzione di € 10.000,00, prevista dall'art. 27
pagina 2 di 10 quinquies della l. r. n. 33/2009 lett. b, per la violazione della D.G.R. X/2569 del 31/10/2014, Allegato 2, p.to 2.2.6. La violazione era stata rilevata con il verbale di accertamento n. 39/2017 del 3/8/2017 e integrava l'illecito di “mancata presentazione di SCIA a seguito della modifica dell'articolazione degli spazi dell'unità di offerta socio sanitaria che ha comportato il mutare delle condizioni previste dal regolamento di igiene e sicurezza dei locali”. Parte La contestazione dell'illecito era seguita a un sopralluogo dell in data 26/5/2017 presso il Centro Diurno Disabili “Treves De Sanctis” di via Colleoni 6. Era emersa una parziale difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello risultante dagli elaborati grafici del 22/7/2010, determinata dai vari interventi sulla struttura, interessata da lavori di ristrutturazione tra il 2010 ed il 2013. Il di proponeva quindi opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, CP_2 Pt_1 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, il suo annullamento e, in subordine, il contenimento della sanzione nel minimo edittale. L'ente territoriale esponeva che:
- in data 20/7/2017 l preso atto di quanto riscontrato nel corso del sopralluogo, aveva diffidato il Comune di alla presentazione della SCIA, ovvero al ripristino Pt_1 dello stato dei luoghi, e l'Ente provvedeva in data 11 agosto 2017;
- la contestazione mossa dall era infondata, a fronte della portata limitata delle Pt_1 difformità riscontrate;
- gli interventi di ristrutturazione erano stati ultimati il 4 settembre 2013 e, quindi, in un momento precedente all'entrata in vigore della D.G.R. del 31/10/2014 di cui era stata accertata la violazione;
in diritto, affermava che l'irretroattività delle disposizioni, ivi contenute, ne impedivano l'applicazione alla fattispecie in esame;
- qualora avesse trovato conferma la sussistenza dell'illecito, in ogni caso sussistevano i presupposti per la riduzione della sanzione al minimo edittale. Parte_ Si costitutiva l chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza- ingiunzione. La resistente opponeva che:
- l'obbligo di presentazione della SCIA per le opere di modifica degli spazi era già previsto dalla disciplina di cui alla D.G.R. 3540/2012;
- i realizzati lavori di ristrutturazione avevano determinato difformità rilevanti sul profilo della sicurezza e dell'igiene dell'immobile;
- non vi era riscontro del completamento dei lavori nel settembre 2013, posto che il contratto di appalto e il certificato di collaudo prodotti non erano riferibili ai lavori eseguiti nel Centro Diurno;
- l'illecito contestato (mancata presentazione della SCIA) aveva natura permanente, con conseguente possibilità dell'Amministrazione di esercitare il potere sanzionatorio senza limiti temporali;
pagina 3 di 10 - non vi erano ragioni che consentissero di ridurre la sanzione, a fronte dell'entità delle difformità riscontrate e della lunghezza del periodo in cui l'attività era stata condotta in assenza dei requisiti di esercizio e di accreditamento. aveva proposto autonomo ricorso in opposizione, deducendo: Controparte_3
- l'inapplicabilità della normativa di cui era stata contestata la violazione, in quanto successiva alla conclusione dei lavori;
- che la normativa antecedente alla D.G.R. del 2014 (individuata nella l. r. 33/2009) non imponeva alcun obbligo di presentazione della SCIA per le opere svolte;
- la finalità meramente conservativa degli interventi di ristrutturazione eseguiti;
- che in assenza di un termine perentorio per la presentazione della SCIA, poteva al più configurarsi un ritardo nella sua presentazione, condotta non parificabile all'omessa segnalazione;
- la non configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione, atteso che l'accertamento era intervenuto in un momento successivo al consolidarsi del collaudo, cioè quando si era già formato in capo alla ricorrente un affidamento legittimo sulla regolarità dei lavori svolti;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione.
Parte_
costituitasi anche in tale giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Riuniti i due giudizi, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2656/2023 in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il provvedimento amministrativo, condannando la resistente alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del e della Controparte_2 CP_3
Le motivazioni poste dal Giudice di primo grado alla base della decisione possono essere riassunte come segue1:
- i lavori di ristrutturazione che avevano interessato il Centro Diurno si erano protratti dal 2010 al 2013, come poteva desumersi dalla documentazione versata in atti2;
- posto che la realizzazione delle opere di modifica era stata iniziata e conclusa in un momento precedente all'approvazione della D.G.R. 2569/2014, l'ordinanza ingiunzione doveva ritenersi illegittima perché fondata su una disposizione entrata in vigore successivamente al verificarsi dell'illecito in contestazione. Né le osservazioni dell'ATS sulla configurabilità di un illecito permanente consentivano di opinare diversamente: “il rispetto dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 1 della L n. 689 del 1981, richiede in ogni caso che il comportamento dell'agente sia assoggettato alla legge del tempo in cui si è verificato, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche in materia di illecito permanente. Pertanto, laddove come nel caso in esame tutta la fase di realizzazione dei lavori per i quali non è stata presentata la SCIA è iniziata e si è anche esaurita prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice, non è possibile ritenere applicabile la normativa successivamente introdotta e vigente alla data dell'accertamento in quanto la violazione contestata si è necessariamente consumata entro il tempo entro il quale sono stati eseguiti i lavori”;
- non assumeva rilievo al riguardo la disciplina di cui alla D.G.R. 3540/2012 che, secondo ATS, già prevedeva l'obbligo di presentare la SCIA, poiché da un lato “è pacifico che al momento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del centro, ed all'epoca del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività socio- sanitaria, era in vigore la diversa regolamentazione di cui alla DGR 8496/2008, che non prevedeva l'obbligo di presentazione della DIA nel caso di lavori di modifica degli spazi interni come quelli realizzati nella struttura in questione. Dall'altro lato, la regolamentazione di cui alla DGR 3540/2012 non può ritenersi Parte sovrapponibile a quella contestata da posto che, come messo in evidenza dalla stessa resistente, costituiva una disciplina diversa dal contenuto meno favorevole”. Di conseguenza, trattandosi di discipline diverse, doveva escludersi la possibilità di “procedere alla riqualificazione della violazione contestata, in quanto ciò, oltre a fare venire meno la necessaria corrispondenza tra fatto contestato dall'amministrazione e quello accertato in giudizio, determinerebbe una modifica del fatto materiale ascritto ai resistenti”. Parte_ ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021. L'appello è stato affidato a tre motivi che possono essere così sintetizzati:
1. erroneità della motivazione in ordine alla normativa applicabile al caso di specie;
2. travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado laddove, valorizzando la conclusione dei lavori, avrebbe sovrapposto e confuso la SCIA Parte_ sociosanitaria con la SCIA edilizia, trascurando che la sanzione applicata da non era connessa all'esecuzione dei lavori, ma alla mancata presentazione della segnalazione;
3. erronea valorizzazione, da parte del Tribunale di Milano, dei documenti prodotti
(contratto di appalto e certificato di collaudo), ritenuti dall'appellante inidonei a stabilire con certezza la data di inizio e completamento dei lavori di ristrutturazione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti con atto separato e il Controparte_3
, concludendo entrambi per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza di primo grado. pagina 5 di 10 L'Ente appellato ha rinnovato, in subordine, la domanda di riduzione della sanzione al minimo edittale di € 5.000,00, già formulata in primo grado. All'udienza del 11/12/2024, le parti hanno discusso, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e all'esito, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dal , da intendersi Controparte_2 ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata. I singoli motivi di appello risultano infatti formulati in maniera conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
“Riforma Cartabia”), ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
La Corte procede a trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto strettamente connessi. L'Agenzia appellante - dopo aver evidenziato come la presentazione della SCIA per l'esecuzione di lavori di modifica sostanziale dell'unità di offerta fosse l'oggetto di un dovere già previsto all'epoca del completamento degli interventi eseguiti sul Centro Diurno (segnatamente dalla legge regionale n. 3/2008 e dalla D.G.R. 3540/2012) - ha eccepito che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente sovrapposto la SCIA edilizia alla , con obbligo di presentazione di quest'ultima che non Parte_4 risulta rispettato dagli appellati e che prescinde dall'esecuzione dei lavori, attenendo piuttosto al possesso, da parte del Centro, dei requisiti di esercizio dell'attività sociosanitaria. In tesi, la documentazione prodotta dai sanzionati (contratto di appalto e certificato di collaudo) non consentiva di individuare con certezza il periodo interessato allo svolgimento dei lavori, posto che:
- il contratto di appalto riguardava numerosi immobili comunali;
- il certificato di ultimazione dei lavori aveva un oggetto assolutamente generico, riferendosi a interventi di adeguamento di “immobili destinati ai servizi sociali e sociosanitari”;
- il certificato di collaudo, alla voce “opere in progetto”, specificava che le stesse erano state definite nella fase progettuale “solo nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione”.
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
pagina 6 di 10 L'ordinanza-ingiunzione n. 497/2021 ha applicato la sanzione di cui all'art. 27quinquies legge regionale n. 33/2009 (che riguarda l'esercizio dell'attività socio-sanitaria in assenza di SCIA) in ragione della violazione del dovere imposto dall'allegato 2, punto 2.2 della DGR X/2569 del 31/10/2014, che prevede la presentazione della SCIA per le opere di “modifica dell'articolazione degli spazi della medesima unità di offerta, qualora le modifiche comportino, anche senza interventi edilizi, il mutare delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali (come ad esempio: trasformazione di uffici in ambulatorio o palestre, trasformazione di aree di socializzazione in aree dove vengono erogate prestazioni sanitarie)”. Il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento sanzionatorio, ritenendolo illegittimo perché fondato su una normativa non vigente all'epoca della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, che la documentazione prodotta dalle appellate consente di collocare tra il 2010 ed il 2013. La Corte non ritiene di condividere tali conclusioni. La ratio sottesa alla disciplina relativa all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sociosanitarie prescrive la segnalazione non di qualsiasi tipo di intervento edilizio, ma soltanto di quello che determini una modifica dell'articolazione interna della struttura, tale da incidere sulla fruizione della stessa e, quindi, sull'erogazione del servizio di assistenza sociosanitaria cui è preposta.
Come correttamente osservato da parte appellante, l'illecito amministrativo consistente nell'omessa segnalazione delle eventuali modifiche delle unità di offerta sociosanitaria ha natura permanente, di talché, in assenza della previsione di un termine per l'adempimento di tale dovere la consumazione si protrae per tutto il tempo in cui permane l'inosservanza dell'obbligo giuridico. Avuto riguardo al caso di specie, a prescindere dal periodo interessato dall'esecuzione degli interventi sul Centro Diurno - come desumibile dal contratto di appalto, dal certificato di ultimazione dei lavori del 26/9/2013 e dal certificato di collaudo redatto il 30/4/20143 – la condotta omissiva era ancora in essere al momento del sopralluogo intervenuto il 26/5/2017 ed è cessata soltanto in data 11/8/2017, quando CP_3
nella qualità di direttore dell'
[...] Parte_5
, ha provveduto alla presentazione della SCIA a seguito della nota di
[...]
prot. 84190/u del 26/7/2017 e del verbale di accertamento e contestazione Pt_6 dell'illecito amministrativo n. 39/2017 del 3/8/2017. Non può revocarsi in dubbio come il momento consumativo, così individuato, si collochi nel pieno vigore della DGR X/2569, che, in ogni caso, prevede un dovere già oggetto di 3 Cfr. docc. n. 2, 4 e 5 del fascicolo del da cui può evincersi che l'esecuzione di tali interventi, avviata nel 2010 (il CP_2 15 gennaio è stato stipulato il contratto di appalto – che prevedeva la consegna dei lavori il 22/4/2010), si è, protratta sino al
2013 – in particolare, sino al 4/9/2013 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto il 26/9/2013, con completamento delle lavorazioni di piccola entità nel successivo novembre, come attestato dal verbale di accertamento. pagina 7 di 10 disciplina da parte della normativa previgente: il riferimento è, in particolare, alla legge regionale n. 3/2008 e alla DGR 3540/2012 che prevedevano la presentazione rispettivamente della DIA e della SCIA in caso l'una di “modifica sostanziale” e l'altra di “modifica dell'articolazione interna” dell'unità di offerta sociosanitaria4. Accertata l'applicabilità della DGR X/2569 del 31/10/2014, la Corte è chiamata ad esaminare la questione inerente l'effettiva sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, ossia dei presupposti applicativi della delibera stessa e, quindi, della disposizione di cui all'art. 27 quinquies legge regionale n. 33/2009, che prevede una sanzione da € 5.000,00 ad € 50.000,00 per l'esercizio di attività sociosanitarie in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA.
A tali fini, assume rilievo decisivo l'effettiva natura degli interventi eseguiti nel Centro Diurno Disabili. Sin dal primo grado di giudizio, le appellate ne hanno sostenuto l'irrilevanza, rilegandoli a lavori di manutenzione ordinaria, aventi mera finalità conservativa della struttura. Tale prospettazione non sembra alla Corte condivisibile. Di indubbio rilievo ai fini della valutazione di tale profilo è la documentazione prodotta dal Comune di e dalla (contratto di appalto, certificato di ultimazione dei Pt_1 CP_3 lavori e certificato di collaudo). E in proposito la Corte non condivide le tesi difensive dell'appellante, che ha escluso la riferibilità di tali produzioni ai lavori eseguiti nel Centro Diurno. Dall'esame della documentazione si evince infatti la compatibilità degli interventi ivi elencati, descritti con sufficiente chiarezza e precisione, con quelli evidenziati dall'Amministrazione in sede di accertamento della violazione e comprendenti: lo spostamento del blocco di servizio per l'utenza, la creazione di nuovi servizi igienici per il personale, l'ampliamento della sala mensa, la variazione dell'ingresso alla struttura, lo pagina 8 di 10 spostamento degli spogliatoi del personale e dell'ufficio della direzione (cfr. processo verbale di accertamento e contestazione n. 3/2017 del 3/8/2017). Il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 26/9/2013 reca nell'incipit il riferimento esplicito al “Centro Diurno Disabili di via Colleoni 6/8” (analogamente al verbale di accertamento del 19/11/2013, che ha attestato la conclusione anche delle lavorazioni di piccola entità) e il certificato di collaudo, redatto il 30/4/2014, nel riportare le opere originariamente individuate nel Capitolato Speciale di Appalto, reca l'elencazione di tutti gli interventi di modifica, tra cui, in particolare, “adeguamento ed integrazione di servizi igienici;
formazione servizi igienici per disabili;
dotazioni per servizi igienici per disabili e corrimano” – cfr. certificato di collaudo, p. 4: opere di tutta evidenza compatibili con quelle sopra elencate. I lavori appena descritti, modificando l'articolazione rispetto a quella riportata nella planimetria originaria, hanno determinato una variazione che inevitabilmente ha inciso sulle “condizioni previste dal regolamento di igiene e sicurezza dei locali” e, quindi, sull'erogazione dei servizi di assistenza sociosanitaria cui il Centro è preposto. Pertanto, a giudizio della Corte, il caso di specie rientra integralmente tra quelli che richiedono, ai sensi della DGR X/2569, Allegato 2, la presentazione della SCIA.
Né la legittimità della sanzione può essere posta in dubbio dalle considerazioni svolte dalla in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo, a fronte dell'allegato CP_3 legittimo affidamento ingeneratosi sulla regolarità dei lavori successivamente al consolidarsi del collaudo. L'argomentazione non coglie nel segno, in quanto trascura la ratio del dovere di segnalazione di cui si discute che, come si è detto, non è quella di rendere edotta l'Amministrazione dello svolgimento di qualsiasi tipo di intervento edilizio, ma soltanto di quello che, “anche senza interventi edilizi”, incida sulle condizioni di igiene e sicurezza dei locali (cfr. allegato 2, p.to 2.2 DGR X/2569). L'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione, attestata con il certificato di collaudo, mantiene fermo l'obbligo di segnalarne l'esecuzione qualora si tratti di interventi che incidano sull'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria nelle modalità previste dalla normativa, la quale richiede la segnalazione non dei lavori ex se considerati (come accade per la cosiddetta SCIA edilizia), bensì soltanto di quelli idonei a modificare l'articolazione dell'unità di offerta sul piano dell'igiene e della sicurezza dei locali. Conclusivamente, la Corte considera accertata la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
Con riguardo all'entità della sanzione, la Corte ritiene di doverne rideterminare l'importo, riconducendolo al minimo edittale di € 5.000,00, come previsto dall'art. 27 quinquies l. regionale n. 33/2009. Ciò in considerazione: pagina 9 di 10 - del fatto che la , Controparte_6 nella persona della come si è detto, ha provveduto alla presentazione della CP_3
“ ”, così segnalando “la modifica Parte_7 dell'articolazione degli spazi della medesima unità d'offerta, con riferimento ai casi previsti dalla D.G.R. n. 2569/2014, Allegato 2, paragrafo 2.2, punto 6 ovvero modifiche che comportano il mutare delle condizioni previste dal Regolamento d'igiene e di sicurezza dei locali riguardante la seguente tipologia di unità d'offerta sociosanitaria: Centro diurno per disabili “Treves De Sanctis”5;
- delle finalità sottese alla realizzazione dei lavori, volti a garantire una più agevole fruizione della struttura, nonché a facilitare l'erogazione dei servizi cui la stessa era preposta.
Avuto riguardo alle spese di lite, rileva la Corte come, considerate le peculiarità della vicenda per cui è causa e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, sussistano quelle gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc, nella formulazione risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto dall Controparte_4
nei confronti del e di
[...] Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 2656/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 29/3/2023, così dispone: a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertato l'illecito oggetto di contestazione, ridetermina nella minor somma di € 5.000,00 la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 497/2021 del 15/6/2021 emessa dall;
Controparte_4
b) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, in data 11/12/2024 Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti 5 Cfr. doc. n. 7 fascicolo e n. 10 fascicolo del CP_3 CP_2 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza impugnata, pp. 4-5. 2 Cfr. docc. n. 2, 4 e 5 fascicolo del CP_2 pagina 4 di 10 4 In particolare, l'art. 15 della legge regionale n. 3/2008 (“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”), al comma 2 prevedeva che “l'esercizio delle unità di offerta sociosanitarie è soggetto alla Par presentazione della denuncia di inizio attività alla competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità
d'offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività”. La disposizione è stata poi modificata dalla l. r. n. 2/2012, che ha inserito il riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la precedente DIA
(dichiarazione di inizio attività), per poi essere abrogata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 42 della l. regionale n.
23/2015.
D'altro canto, la DGR 3540/2012, nel richiamarsi alle leggi regionali n. 3/2008 e n. 33/2009, chiariva al capitolo 2.1, che
“fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti, per l'esercizio delle unità di offerta sociosanitarie, il soggetto interessato provvede alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Par all' di ubicazione della unità di offerta cui la segnalazione si riferisce”, per poi comprendere tra i casi cui si applica la
SCIA anche la “modifica dell'articolazione degli spazi della medesima unità di offerta”.