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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Ettore Luigi Nesti Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 276/2017 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Totaro, come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Michele Messina sito in Potenza, alla via Pretoria, n. 108
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Totaro, come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Michele Messina sito in Potenza, alla via Pretoria, n. 108
appellanti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Maria Sorrentino, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Ennio Laurita sito in Potenza, al Viale Marconi, n. 293
appellato
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA, in persona del
Procuratore p.t.
interventore ex lege
OGGETTO: querela di falso – appello avverso la sentenza n. 55/2017 del Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, pubblicata il 15.03.2017.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.09.2010 adiva il Tribunale di Sala CP_1
Consilina per ottenere la condanna della al pagamento di € Parte_2
22.132,89 quale differenza retributiva per la tredicesima e quattordicesima mensilità, per il lavoro straordinario e per le ferie non godute maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 10.02.2004 al 31.01.2004, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto.
In subordine, chiedeva la condanna della e della Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_2 CP_1
medesime somme.
Sosteneva a tale scopo di essere stato assunto dalla con Controparte_2
contratto di lavoro a tempo determinato per mansioni di autista e raccolta rifiuti in
Sapri (SA) svolgendo, tuttavia, di fatto la propria prestazione lavorativa sotto la diretta dipendenza e vigilanza della Parte_2
Si costituivano in data 13.05.2011 la e la Parte_1 [...]
eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Sala Consilina in favore del Tribunale di Vallo della Lucania nonché il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione della e, per Parte_2
quel che rileva ai fini del presente giudizio, assumendo che il avesse rinunciato CP_1
2 alla corresponsione di ulteriori somme a qualsiasi titolo derivanti dal risolto rapporto di lavoro in forza della sottoscrizione di un atto di transazione e quietanza a firma dello stesso.
Nel merito, chiedevano di dichiarare inammissibili o, comunque, infondate le domande del ricorrente. Con vittoria di diritti, onorari e spese, stante la temerarietà dell'azione.
All'udienza del 24.05.2011 il ricorrente presentava impugnazione di falso incidentale avverso l'atto transattivo del 15.02.2007 e il giudice autorizzava il ricorrente a proporre la querela di falso.
Instaurato il giudizio relativo alla predetta querela di falso ed istruito con prove orali e documentali, esso si è concluso con la sentenza n.55/2017 con cui il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, ha accolto la querela di falso e dichiarato abusivo il riempimento del foglio sottoscritto da con ordine di CP_1
interlineare l'intero contenuto del documento e condanna delle società convenute al pagamento delle spese legali.
In sintesi, il Tribunale, premessa la disamina di talune eccezioni pregiudiziali, ha evidenziato che, pur essendo autentica la sottoscrizione dell'atto di transazione su foglio in bianco, ne è risultato abusivo il riempimento.
In limine, quanto alla ritualità della presentazione della querela, ha ritenuto che l'attore avesse potuto proporla solo nel momento in cui il documento è stato depositato dalle società convenute. Ha escluso il vizio eccepito in ordine alla pretesa mancata partecipazione del PM all'udienza in quanto circostanza che non vale ad inficiare il procedimento essendo pacifica in giurisprudenza la necessità della sola informazione del giudizio in corso.
Infine, sempre in via pregiudiziale, quanto alla mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., si è osservato che il giudizio di querela di falso, anche incidentale, segue le medesime regole processuali degli ordinari giudizi di cognizione.
3 Nel merito, ha ritenuto fondata la querela di falso proposta sulla scorta delle risultanze delle prove orali e, segnatamente, delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
, e . Inoltre, lo stretto rapporto tra le due
[...] Testimone_2 Testimone_3
società è stato ricavato da plurime circostanze di fatto quali il contratto di subappalto intercorso tra le stesse e la circostanza che fossero difese dallo stesso difensore, elementi da cui il Tribunale ha inferito un'ingerenza del legale rappresentante della in ordine al rapporto di lavoro del benché formalmente Parte_2 CP_1
assunto dalla Controparte_2
Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia la Parte_3
che la chiedendone la riforma. Parte_1 Parte_2
In particolare, hanno dedotto la violazione degli artt. 221 e 414 c.p.c. attesa la tardiva proposizione della querela di falso, ovvero solo all'udienza del 24.05.2011 eccependone la nullità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. e, segnatamente, di indicazioni probatorie circa la falsità dell'atto.
Ancora, hanno dedotto la violazione dell'art. 223 c.p.c. sotto il profilo della mancata partecipazione del Pubblico Ministero.
Hanno inoltre reiterato la violazione del diritto di difesa avendo l'organo giudicante concesso i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e per essere stato ritenuto applicabile il rito ordinario di cognizione. In ogni caso, anche ammettendo la sussistenza del rito ordinario di cognizione, nessuna ammissione di mezzi istruttori avrebbe potuto essere concessa in mancanza di richiesta delle parti, neppure alla parte querelante.
Nel merito, hanno censurato la valutazione della prova testimoniale sia per il contenuto della stessa sia per la dedotta inattendibilità dei testi escussi. Ancora, è stata contestata la motivazione in ordine all'esistenza di un collegamento tra le due società appellanti.
Si è costituito hiedendo il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 23 aprile 2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 La pluralità delle censure articolate merita una trattazione autonoma delle stesse.
Sull'ammissibilità della querela di falso in primo grado.
Come detto, tra le doglianze di carattere pregiudiziale vi è anzitutto la pretesa tardività della proposta querela di falso in quanto avanzata solo nel corso dell'udienza del 24.05.2011 e, in ogni caso, mancando dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c.
La doglianza non è fondata.
Difatti, la querela di falso avrebbe potuto essere proposta solo successivamente alla produzione dell'atto di transazione da parte delle odierne appellanti.
Il deposito dell'atto di transazione e la valorizzazione dello stesso a sostegno della prospettazione offerta dalle appellanti, non avrebbe consentito al UN di dedurre in ordine alla falsità della stessa in epoca anteriore, ovvero, come preteso dalle appellanti, sin dal ricorso introduttivo del giudizio dallo stesso promosso e che, tuttavia, non involgeva il predetto atto transattivo.
La mera consapevolezza di aver firmato fogli in bianco, difatti, non avrebbe potuto essere allegata preventivamente in quanto non a conoscenza dell'utilizzo che la controparte, cui erano stati consegnati, ne avrebbe fatto.
Ancora, contrariamente alle deduzioni delle appellanti, la querela proposta rispondeva ai requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. In particolare, il dichiarava CP_1
personalmente, dopo aver visionato l'atto di transazione, che “la firma apposta in calce al contratto è mia ma ripeto che ho firmato 5 fogli in bianco (verbale dell'udienza del 24.05.2011). Così proponendo personalmente la querela incidentale con dichiarazione a verbale secondo quanto prescritto dall'art. 221 c.p.c. e producendo, alla medesima udienza, un documento con le relative istanze istruttorie come statuito dal primo giudice (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
In merito, non ha pregio la deduzione delle appellanti in ordine alla mancata articolazione di istanze istruttorie sufficienti alla predetta udienza del 24 maggio 2011 atteso che l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso interveniva solo
5 con la successiva ordinanza dell'8 maggio 2012 all'esito della risposta positiva all'interpello ad opera della controparte ed all'esito della valutazione di rilevanza del documento impugnato da parte del giudice.
Sulla mancata partecipazione in udienza del Pubblico Ministero.
Ulteriore doglianza di carattere procedurale attiene alla mancata presenza del
Pubblico Ministero all'udienza di redazione del processo verbale. In particolare le società appellanti hanno dedotto sotto tale profilo che la redazione dei processo verbale all'udienza dell'8 maggio 2012 avveniva senza la presenza del Pubblico
Ministero.
La censura è infondata.
Sul punto la sentenza impugnata ha argomentato rilevando che il Pubblico
Ministero era stato reso edotto della pendenza del giudizio con comunicazione del 16 maggio 2014 e che all'udienza del 24 novembre 2014 nel corso della quale si svolgevano le formalità di cui all'art. 224 c.p.c. era presente un rappresentante del
Pubblico Ministero.
Si tratta di argomentazioni condivisibili tenuto conto del tenore dell'art. 223
c.p.c. che richiede la presenza del Pubblico Ministero allorquando è presentata querela e si forma processo verbale.
Né può ritenersi che tale incombente si fosse esaurito, nel caso di specie, all'udienza dell'8 maggio 2012 come preteso dalle appellanti in quanto, per competenza, il giudizio era transitato dinanzi al giudice civile e, pertanto, dinanzi a questi le relative operazioni dovevano essere compiute.
Come emerge dai relativi verbali, pertanto, all'udienza del 24 novembre 2014 il Pubblico Ministero, dott.ssa Annamaria Perilli, era presente e assisteva alla redazione del processo verbale di cui all'art. 223 c.p.c.
Sulla compressione del diritto di difesa delle società querelate.
La parte appellante ha poi reiterato la pretesa violazione del diritto di difesa assumendo non solo l'irritualità della concessione del termine per l'articolazione dei
6 mezzi istruttori ma anche la compressione del proprio diritto di difesa attesa la concessione di detto termine solo in favore del querelante.
In sintesi, le censure delle appellanti in relazione a tale specifico profilo involgono l'irritualità della concessione di un termine per l'articolazione di istanze istruttorie in mancanza di una richiesta ad hoc delle parti, la concessione di detto termine solo in favore del nonché la decadenza dello stesso dalle istanze CP_1
istruttorie in quanto all'udienza del 15 luglio 2014 nessuna delle parti articolava istanze istruttorie così come alla successiva udienza del 30 settembre 2014, istanze che venivano proposte solo all'udienza del 24 novembre 2014 cui le odierne appellanti non comparivano in mancanza di rituale comunicazione del rinvio.
Infine, deducevano l'immotivata esclusione delle prove richieste fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.
La sentenza impugnata, premesso che nessuna delle parti aveva proposto istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e riscontrato che il termine ultimo per l'utile proposizione di dette istanze era l'udienza del 24 novembre 2014 nel corso della quale le società appellanti non comparivano, ne faceva discendere la decadenza delle stesse come già argomentato dal primo giudice nell'ordinanza istruttoria del 21.12.2015.
Ciò premesso quanto al motivo di gravame ed alle ragioni della decisione in merito, si osserva quanto segue.
Non ha pregio, con riguardo al presente giudizio incidentale di querela di falso, la deduzione di aver articolato istanze istruttorie nel proprio atto difensivo di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice del lavoro.
Le appellanti avrebbero dovuto proporre tempestivamente le proprie istanze istruttorie nel presente giudizio, instaurato successivamente alla loro costituzione in giudizio dinanzi al giudice del lavoro.
Quanto al giudizio incidentale di querela di falso occorre ripercorrere la scansione processuale delle udienze succedutesi.
7 In seguito alla dichiarazione di querela di falso all'udienza del 03.03.2014 il giudice rinviava la causa all'udienza del 12.05.2014 per mancanza della prova della notifica di detta udienza all'avv. Totaro Patrizia, difensore delle società querelate e per definitiva articolazione dei mezzi di prova, così come prescritto anche dall'art. 222
c.p.c. ultimo inciso. Sempre nella medesima udienza (03.03.2014), il querelante articolava già le proprie richieste istruttorie.
Alla successiva udienza di rinvio del 12.05.2014 l'avv. Giordano, per delega dell'avv. Totaro, rilevava di non aver ricevuto comunicazione della precedente ordinanza di rinvio, con la conseguenza che il giudice rinviava alla successiva udienza del 15.07.2014 anche per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori.
Alla successiva udienza del 15.07.2014 (rinviata disponendo l'acquisizione di altro fascicolo sospeso nonché al precipuo scopo della definitiva articolazione delle istanze istruttorie) la difesa delle odierne appellanti non provvedeva ad articolare istanze istruttorie e la causa veniva rinviata al successivo 30 settembre 2024.
Pertanto, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice nell'ordinanza del 17 dicembre 2015, ne discende l'irrilevanza del contegno difensivo assunto nelle successive udienze così come della pretesa mancata comunicazione del rinvio alla successiva udienza del 26 novembre 2014 in quanto già all'udienza del 15 luglio 2014 nessuna istanza istruttoria veniva proposta dalle odierne appellanti. Né la difesa delle odierne società appellanti compariva alla successiva udienza del 30 settembre 2014.
Infine, il rinvio alla successiva udienza del 26 novembre 2014 veniva disposto senza il riferimento all'onere di articolazione delle istanze istruttorie ma solo
“mandando alla Cancelleria per gli incombenti più volte indicati nelle precedenti udienze”, così circoscrivendo agli incombenti di Cancelleria il suddetto rinvio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, anche il motivo di gravame in oggetto è infondato.
Sul merito della querela di falso.
Nel merito della decisione impugnata, si osserva quanto segue.
8 Sul punto, le ragioni di gravame articolate si snodano in una pluralità di doglianze che involgono essenzialmente l'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del primo giudice così come l'utilizzo della prova per presunzioni.
In particolare, le appellanti contestano l'attendibilità dei testi escussi così come il giudizio del Tribunale in odine alla convergenza delle dichiarazioni testimoniali in quanto non sarebbero univocamente indicative di un riempimento abusivo essendo emersa una diversa finalità dei fogli firmati in bianco.
Ancora, denunciano l'insussistenza di un gruppo societario tra le due società di talché la circostanza dell'intervento ai fini della firma in bianco, del legale rappresentante della non già della società datrice di lavoro, ovvero la Pt_2 [...]
non consentirebbe di accordare a detto foglio asseritamente riempito CP_2
abusivamente, il tenore riconosciutogli dal giudice di prime cure.
Nessuna prova infine sarebbe stata fornita quanto all'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco.
In limine, le società appellanti, come detto, hanno censurato la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti inattendibili in quanto “tutti i testi escussi avevano ragioni diverse per nutrire rancore nei confronti dei o della CP_3
i primi due licenziati dalla per motivi Controparte_2 Parte_2
disciplinari, l'ultima addirittura in contezioso con la dunque, sulla Controparte_2
attendibilità di costoro c'è molto da dubitare”.
Le circostanze addotte dalle società appellanti, tuttavia, non inducono a scalfire il giudizio di attendibilità dei testi escussi. Il licenziamento, in particolare, aveva interessato la società e non anche la società datrice di Parte_2
lavoro dell'odierno appellato. D'altra parte, le dichiarazioni rese dai testi appena citati sono sufficienti a ritenere integrata la prova della sottoscrizione in bianco del foglio, anche laddove si volesse prescindere dalle dichiarazioni del teste . Tes_4
Come noto, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero
9 fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. n. 21239/2019).
Ciò premesso in linea teorica, la concordanza delle dichiarazioni rese e la mancanza di elementi istruttori di segno contrario da parte delle società appellanti, induce a corroborare il convincimento in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali valorizzate dal primo giudice.
In particolare, il teste dichiarava che “io insieme al Testimone_5
ricorrente e almeno altre sette persone ci siamo ritrovati nel piazzale antistante la croce rossa di Sapri per sottoscrivere dei fogli A4 completamente bianchi, privi di alcuna scrittura nel n. di 5 fogli, come condizione per poter lavorare” (udienza del 16.06.2015) ed ha proseguito affermando che “abbiamo chiesto spiegazioni in merito ma ci è stato ribadito che queste erano le condizioni per lavorare e non ci è stato detto nulla in ordine al riempimento di questi fogli”. Medesime circostanze sono state in seguito confermate anche dal secondo teste, , nella stessa udienza. Testimone_2
D'altra parte, trattandosi di dichiarazioni testimoniali che confermano l'insussistenza di un accordo di riempimento, è infondata la pretesa di ritenere che ricorra, piuttosto, un'ipotesi di riempimento contra pacta.
I testi escussi, difatti, conformemente alle allegazioni del , hanno CP_1
ribadito l'inesistenza di un qualsiasi patto di riempimento.
Ne consegue, correlativamente, la sufficienza della prova della sottoscrizione in bianco in mancanza di un accordo di riempimento per ritenere, anche in via presuntiva, il riempimento abusivo.
10 Non è cioè necessaria anche l'ulteriore prova del riempimento. La mancanza di un pregresso accordo rende ex se abusivo il riempimento del foglio firmato in bianco.
Infine le appellanti contestano le deduzioni del primo giudice con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza di un collegamento tra le due società.
Giova precisare che, come allegato dal e come emerso in sede CP_1
istruttoria, sebbene il contratto di lavoro veniva instaurato con la la Controparte_2
richiesta di sottoscrizione del foglio in bianco promanava dal amministratore CP_3
della General Interprice.
Cionondimeno, la sentenza impugnata ha ritenuto l'esistenza di uno stretto legame tra le due società, idoneo a corroborare il convincimento per cui la richiesta di abusivo riempimento, benché operata dal rappresentante di società diversa da quella datrice di lavoro del , fosse comunque espressione di una gestione e di CP_1
un modus operandi ricollegabile anche alla società datrice di lavoro.
L'assunto è criticato dalle odierne appellanti sulla scorta della considerazione per cui gli elementi valorizzati dal primo giudice sarebbero inconferenti e non vi sarebbe alcuna prova dell'esistenza di un gruppo societario.
Sul punto, va anzitutto rilevato che l'esistenza o meno di un gruppo societario tra le due società non è rilevante ai fini della prova, fin qui argomentata, in ordine all'abusivo riempimento del foglio di cui si controverte.
Ad ogni modo, in disparte la considerazione appena svolta, è sufficiente richiamare le deduzioni delle stesse società appellanti relative agli stretti rapporti contrattuali tra loro intercorrenti per ritenere integrato il dedotto stretto rapporto tra le stesse.
Le società appellanti, infatti, nel ricostruire la fattispecie concreta, hanno dedotto che il contratto di appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti con il
[...]
veniva stipulato dalla e che, successivamente, tale CP_4 Parte_2
servizio veniva esternalizzato per l'esecuzione di una parte del contratto in favore della Controparte_2
11 Devono perciò ritenersi condivisibili le argomentazioni già svolte in merito dal giudice di prime cure.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello va rigettato e gli ulteriori motivi di gravame assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico delle società appellanti, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 8.470,00, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Ettore Luigi Nesti
12
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Ettore Luigi Nesti Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 276/2017 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Totaro, come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Michele Messina sito in Potenza, alla via Pretoria, n. 108
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Totaro, come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Michele Messina sito in Potenza, alla via Pretoria, n. 108
appellanti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Maria Sorrentino, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Ennio Laurita sito in Potenza, al Viale Marconi, n. 293
appellato
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA, in persona del
Procuratore p.t.
interventore ex lege
OGGETTO: querela di falso – appello avverso la sentenza n. 55/2017 del Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, pubblicata il 15.03.2017.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.09.2010 adiva il Tribunale di Sala CP_1
Consilina per ottenere la condanna della al pagamento di € Parte_2
22.132,89 quale differenza retributiva per la tredicesima e quattordicesima mensilità, per il lavoro straordinario e per le ferie non godute maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 10.02.2004 al 31.01.2004, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto.
In subordine, chiedeva la condanna della e della Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_2 CP_1
medesime somme.
Sosteneva a tale scopo di essere stato assunto dalla con Controparte_2
contratto di lavoro a tempo determinato per mansioni di autista e raccolta rifiuti in
Sapri (SA) svolgendo, tuttavia, di fatto la propria prestazione lavorativa sotto la diretta dipendenza e vigilanza della Parte_2
Si costituivano in data 13.05.2011 la e la Parte_1 [...]
eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Sala Consilina in favore del Tribunale di Vallo della Lucania nonché il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione della e, per Parte_2
quel che rileva ai fini del presente giudizio, assumendo che il avesse rinunciato CP_1
2 alla corresponsione di ulteriori somme a qualsiasi titolo derivanti dal risolto rapporto di lavoro in forza della sottoscrizione di un atto di transazione e quietanza a firma dello stesso.
Nel merito, chiedevano di dichiarare inammissibili o, comunque, infondate le domande del ricorrente. Con vittoria di diritti, onorari e spese, stante la temerarietà dell'azione.
All'udienza del 24.05.2011 il ricorrente presentava impugnazione di falso incidentale avverso l'atto transattivo del 15.02.2007 e il giudice autorizzava il ricorrente a proporre la querela di falso.
Instaurato il giudizio relativo alla predetta querela di falso ed istruito con prove orali e documentali, esso si è concluso con la sentenza n.55/2017 con cui il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, ha accolto la querela di falso e dichiarato abusivo il riempimento del foglio sottoscritto da con ordine di CP_1
interlineare l'intero contenuto del documento e condanna delle società convenute al pagamento delle spese legali.
In sintesi, il Tribunale, premessa la disamina di talune eccezioni pregiudiziali, ha evidenziato che, pur essendo autentica la sottoscrizione dell'atto di transazione su foglio in bianco, ne è risultato abusivo il riempimento.
In limine, quanto alla ritualità della presentazione della querela, ha ritenuto che l'attore avesse potuto proporla solo nel momento in cui il documento è stato depositato dalle società convenute. Ha escluso il vizio eccepito in ordine alla pretesa mancata partecipazione del PM all'udienza in quanto circostanza che non vale ad inficiare il procedimento essendo pacifica in giurisprudenza la necessità della sola informazione del giudizio in corso.
Infine, sempre in via pregiudiziale, quanto alla mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., si è osservato che il giudizio di querela di falso, anche incidentale, segue le medesime regole processuali degli ordinari giudizi di cognizione.
3 Nel merito, ha ritenuto fondata la querela di falso proposta sulla scorta delle risultanze delle prove orali e, segnatamente, delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
, e . Inoltre, lo stretto rapporto tra le due
[...] Testimone_2 Testimone_3
società è stato ricavato da plurime circostanze di fatto quali il contratto di subappalto intercorso tra le stesse e la circostanza che fossero difese dallo stesso difensore, elementi da cui il Tribunale ha inferito un'ingerenza del legale rappresentante della in ordine al rapporto di lavoro del benché formalmente Parte_2 CP_1
assunto dalla Controparte_2
Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia la Parte_3
che la chiedendone la riforma. Parte_1 Parte_2
In particolare, hanno dedotto la violazione degli artt. 221 e 414 c.p.c. attesa la tardiva proposizione della querela di falso, ovvero solo all'udienza del 24.05.2011 eccependone la nullità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. e, segnatamente, di indicazioni probatorie circa la falsità dell'atto.
Ancora, hanno dedotto la violazione dell'art. 223 c.p.c. sotto il profilo della mancata partecipazione del Pubblico Ministero.
Hanno inoltre reiterato la violazione del diritto di difesa avendo l'organo giudicante concesso i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e per essere stato ritenuto applicabile il rito ordinario di cognizione. In ogni caso, anche ammettendo la sussistenza del rito ordinario di cognizione, nessuna ammissione di mezzi istruttori avrebbe potuto essere concessa in mancanza di richiesta delle parti, neppure alla parte querelante.
Nel merito, hanno censurato la valutazione della prova testimoniale sia per il contenuto della stessa sia per la dedotta inattendibilità dei testi escussi. Ancora, è stata contestata la motivazione in ordine all'esistenza di un collegamento tra le due società appellanti.
Si è costituito hiedendo il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 23 aprile 2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 La pluralità delle censure articolate merita una trattazione autonoma delle stesse.
Sull'ammissibilità della querela di falso in primo grado.
Come detto, tra le doglianze di carattere pregiudiziale vi è anzitutto la pretesa tardività della proposta querela di falso in quanto avanzata solo nel corso dell'udienza del 24.05.2011 e, in ogni caso, mancando dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c.
La doglianza non è fondata.
Difatti, la querela di falso avrebbe potuto essere proposta solo successivamente alla produzione dell'atto di transazione da parte delle odierne appellanti.
Il deposito dell'atto di transazione e la valorizzazione dello stesso a sostegno della prospettazione offerta dalle appellanti, non avrebbe consentito al UN di dedurre in ordine alla falsità della stessa in epoca anteriore, ovvero, come preteso dalle appellanti, sin dal ricorso introduttivo del giudizio dallo stesso promosso e che, tuttavia, non involgeva il predetto atto transattivo.
La mera consapevolezza di aver firmato fogli in bianco, difatti, non avrebbe potuto essere allegata preventivamente in quanto non a conoscenza dell'utilizzo che la controparte, cui erano stati consegnati, ne avrebbe fatto.
Ancora, contrariamente alle deduzioni delle appellanti, la querela proposta rispondeva ai requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. In particolare, il dichiarava CP_1
personalmente, dopo aver visionato l'atto di transazione, che “la firma apposta in calce al contratto è mia ma ripeto che ho firmato 5 fogli in bianco (verbale dell'udienza del 24.05.2011). Così proponendo personalmente la querela incidentale con dichiarazione a verbale secondo quanto prescritto dall'art. 221 c.p.c. e producendo, alla medesima udienza, un documento con le relative istanze istruttorie come statuito dal primo giudice (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
In merito, non ha pregio la deduzione delle appellanti in ordine alla mancata articolazione di istanze istruttorie sufficienti alla predetta udienza del 24 maggio 2011 atteso che l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso interveniva solo
5 con la successiva ordinanza dell'8 maggio 2012 all'esito della risposta positiva all'interpello ad opera della controparte ed all'esito della valutazione di rilevanza del documento impugnato da parte del giudice.
Sulla mancata partecipazione in udienza del Pubblico Ministero.
Ulteriore doglianza di carattere procedurale attiene alla mancata presenza del
Pubblico Ministero all'udienza di redazione del processo verbale. In particolare le società appellanti hanno dedotto sotto tale profilo che la redazione dei processo verbale all'udienza dell'8 maggio 2012 avveniva senza la presenza del Pubblico
Ministero.
La censura è infondata.
Sul punto la sentenza impugnata ha argomentato rilevando che il Pubblico
Ministero era stato reso edotto della pendenza del giudizio con comunicazione del 16 maggio 2014 e che all'udienza del 24 novembre 2014 nel corso della quale si svolgevano le formalità di cui all'art. 224 c.p.c. era presente un rappresentante del
Pubblico Ministero.
Si tratta di argomentazioni condivisibili tenuto conto del tenore dell'art. 223
c.p.c. che richiede la presenza del Pubblico Ministero allorquando è presentata querela e si forma processo verbale.
Né può ritenersi che tale incombente si fosse esaurito, nel caso di specie, all'udienza dell'8 maggio 2012 come preteso dalle appellanti in quanto, per competenza, il giudizio era transitato dinanzi al giudice civile e, pertanto, dinanzi a questi le relative operazioni dovevano essere compiute.
Come emerge dai relativi verbali, pertanto, all'udienza del 24 novembre 2014 il Pubblico Ministero, dott.ssa Annamaria Perilli, era presente e assisteva alla redazione del processo verbale di cui all'art. 223 c.p.c.
Sulla compressione del diritto di difesa delle società querelate.
La parte appellante ha poi reiterato la pretesa violazione del diritto di difesa assumendo non solo l'irritualità della concessione del termine per l'articolazione dei
6 mezzi istruttori ma anche la compressione del proprio diritto di difesa attesa la concessione di detto termine solo in favore del querelante.
In sintesi, le censure delle appellanti in relazione a tale specifico profilo involgono l'irritualità della concessione di un termine per l'articolazione di istanze istruttorie in mancanza di una richiesta ad hoc delle parti, la concessione di detto termine solo in favore del nonché la decadenza dello stesso dalle istanze CP_1
istruttorie in quanto all'udienza del 15 luglio 2014 nessuna delle parti articolava istanze istruttorie così come alla successiva udienza del 30 settembre 2014, istanze che venivano proposte solo all'udienza del 24 novembre 2014 cui le odierne appellanti non comparivano in mancanza di rituale comunicazione del rinvio.
Infine, deducevano l'immotivata esclusione delle prove richieste fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.
La sentenza impugnata, premesso che nessuna delle parti aveva proposto istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e riscontrato che il termine ultimo per l'utile proposizione di dette istanze era l'udienza del 24 novembre 2014 nel corso della quale le società appellanti non comparivano, ne faceva discendere la decadenza delle stesse come già argomentato dal primo giudice nell'ordinanza istruttoria del 21.12.2015.
Ciò premesso quanto al motivo di gravame ed alle ragioni della decisione in merito, si osserva quanto segue.
Non ha pregio, con riguardo al presente giudizio incidentale di querela di falso, la deduzione di aver articolato istanze istruttorie nel proprio atto difensivo di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice del lavoro.
Le appellanti avrebbero dovuto proporre tempestivamente le proprie istanze istruttorie nel presente giudizio, instaurato successivamente alla loro costituzione in giudizio dinanzi al giudice del lavoro.
Quanto al giudizio incidentale di querela di falso occorre ripercorrere la scansione processuale delle udienze succedutesi.
7 In seguito alla dichiarazione di querela di falso all'udienza del 03.03.2014 il giudice rinviava la causa all'udienza del 12.05.2014 per mancanza della prova della notifica di detta udienza all'avv. Totaro Patrizia, difensore delle società querelate e per definitiva articolazione dei mezzi di prova, così come prescritto anche dall'art. 222
c.p.c. ultimo inciso. Sempre nella medesima udienza (03.03.2014), il querelante articolava già le proprie richieste istruttorie.
Alla successiva udienza di rinvio del 12.05.2014 l'avv. Giordano, per delega dell'avv. Totaro, rilevava di non aver ricevuto comunicazione della precedente ordinanza di rinvio, con la conseguenza che il giudice rinviava alla successiva udienza del 15.07.2014 anche per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori.
Alla successiva udienza del 15.07.2014 (rinviata disponendo l'acquisizione di altro fascicolo sospeso nonché al precipuo scopo della definitiva articolazione delle istanze istruttorie) la difesa delle odierne appellanti non provvedeva ad articolare istanze istruttorie e la causa veniva rinviata al successivo 30 settembre 2024.
Pertanto, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice nell'ordinanza del 17 dicembre 2015, ne discende l'irrilevanza del contegno difensivo assunto nelle successive udienze così come della pretesa mancata comunicazione del rinvio alla successiva udienza del 26 novembre 2014 in quanto già all'udienza del 15 luglio 2014 nessuna istanza istruttoria veniva proposta dalle odierne appellanti. Né la difesa delle odierne società appellanti compariva alla successiva udienza del 30 settembre 2014.
Infine, il rinvio alla successiva udienza del 26 novembre 2014 veniva disposto senza il riferimento all'onere di articolazione delle istanze istruttorie ma solo
“mandando alla Cancelleria per gli incombenti più volte indicati nelle precedenti udienze”, così circoscrivendo agli incombenti di Cancelleria il suddetto rinvio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, anche il motivo di gravame in oggetto è infondato.
Sul merito della querela di falso.
Nel merito della decisione impugnata, si osserva quanto segue.
8 Sul punto, le ragioni di gravame articolate si snodano in una pluralità di doglianze che involgono essenzialmente l'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del primo giudice così come l'utilizzo della prova per presunzioni.
In particolare, le appellanti contestano l'attendibilità dei testi escussi così come il giudizio del Tribunale in odine alla convergenza delle dichiarazioni testimoniali in quanto non sarebbero univocamente indicative di un riempimento abusivo essendo emersa una diversa finalità dei fogli firmati in bianco.
Ancora, denunciano l'insussistenza di un gruppo societario tra le due società di talché la circostanza dell'intervento ai fini della firma in bianco, del legale rappresentante della non già della società datrice di lavoro, ovvero la Pt_2 [...]
non consentirebbe di accordare a detto foglio asseritamente riempito CP_2
abusivamente, il tenore riconosciutogli dal giudice di prime cure.
Nessuna prova infine sarebbe stata fornita quanto all'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco.
In limine, le società appellanti, come detto, hanno censurato la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti inattendibili in quanto “tutti i testi escussi avevano ragioni diverse per nutrire rancore nei confronti dei o della CP_3
i primi due licenziati dalla per motivi Controparte_2 Parte_2
disciplinari, l'ultima addirittura in contezioso con la dunque, sulla Controparte_2
attendibilità di costoro c'è molto da dubitare”.
Le circostanze addotte dalle società appellanti, tuttavia, non inducono a scalfire il giudizio di attendibilità dei testi escussi. Il licenziamento, in particolare, aveva interessato la società e non anche la società datrice di Parte_2
lavoro dell'odierno appellato. D'altra parte, le dichiarazioni rese dai testi appena citati sono sufficienti a ritenere integrata la prova della sottoscrizione in bianco del foglio, anche laddove si volesse prescindere dalle dichiarazioni del teste . Tes_4
Come noto, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero
9 fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass. n. 21239/2019).
Ciò premesso in linea teorica, la concordanza delle dichiarazioni rese e la mancanza di elementi istruttori di segno contrario da parte delle società appellanti, induce a corroborare il convincimento in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali valorizzate dal primo giudice.
In particolare, il teste dichiarava che “io insieme al Testimone_5
ricorrente e almeno altre sette persone ci siamo ritrovati nel piazzale antistante la croce rossa di Sapri per sottoscrivere dei fogli A4 completamente bianchi, privi di alcuna scrittura nel n. di 5 fogli, come condizione per poter lavorare” (udienza del 16.06.2015) ed ha proseguito affermando che “abbiamo chiesto spiegazioni in merito ma ci è stato ribadito che queste erano le condizioni per lavorare e non ci è stato detto nulla in ordine al riempimento di questi fogli”. Medesime circostanze sono state in seguito confermate anche dal secondo teste, , nella stessa udienza. Testimone_2
D'altra parte, trattandosi di dichiarazioni testimoniali che confermano l'insussistenza di un accordo di riempimento, è infondata la pretesa di ritenere che ricorra, piuttosto, un'ipotesi di riempimento contra pacta.
I testi escussi, difatti, conformemente alle allegazioni del , hanno CP_1
ribadito l'inesistenza di un qualsiasi patto di riempimento.
Ne consegue, correlativamente, la sufficienza della prova della sottoscrizione in bianco in mancanza di un accordo di riempimento per ritenere, anche in via presuntiva, il riempimento abusivo.
10 Non è cioè necessaria anche l'ulteriore prova del riempimento. La mancanza di un pregresso accordo rende ex se abusivo il riempimento del foglio firmato in bianco.
Infine le appellanti contestano le deduzioni del primo giudice con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza di un collegamento tra le due società.
Giova precisare che, come allegato dal e come emerso in sede CP_1
istruttoria, sebbene il contratto di lavoro veniva instaurato con la la Controparte_2
richiesta di sottoscrizione del foglio in bianco promanava dal amministratore CP_3
della General Interprice.
Cionondimeno, la sentenza impugnata ha ritenuto l'esistenza di uno stretto legame tra le due società, idoneo a corroborare il convincimento per cui la richiesta di abusivo riempimento, benché operata dal rappresentante di società diversa da quella datrice di lavoro del , fosse comunque espressione di una gestione e di CP_1
un modus operandi ricollegabile anche alla società datrice di lavoro.
L'assunto è criticato dalle odierne appellanti sulla scorta della considerazione per cui gli elementi valorizzati dal primo giudice sarebbero inconferenti e non vi sarebbe alcuna prova dell'esistenza di un gruppo societario.
Sul punto, va anzitutto rilevato che l'esistenza o meno di un gruppo societario tra le due società non è rilevante ai fini della prova, fin qui argomentata, in ordine all'abusivo riempimento del foglio di cui si controverte.
Ad ogni modo, in disparte la considerazione appena svolta, è sufficiente richiamare le deduzioni delle stesse società appellanti relative agli stretti rapporti contrattuali tra loro intercorrenti per ritenere integrato il dedotto stretto rapporto tra le stesse.
Le società appellanti, infatti, nel ricostruire la fattispecie concreta, hanno dedotto che il contratto di appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti con il
[...]
veniva stipulato dalla e che, successivamente, tale CP_4 Parte_2
servizio veniva esternalizzato per l'esecuzione di una parte del contratto in favore della Controparte_2
11 Devono perciò ritenersi condivisibili le argomentazioni già svolte in merito dal giudice di prime cure.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello va rigettato e gli ulteriori motivi di gravame assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico delle società appellanti, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 8.470,00, oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Ettore Luigi Nesti
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