Articolo 20 della Legge 28 giugno 2024, n. 90
Articolo 19Articolo 21
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17 luglio 2024
Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. All' articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « da cento a cinquecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da duecento a settecento quote »; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 629, terzo comma, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote »; c) al comma 2, la parola: «615-quinquies» e' sostituita dalla seguente: «635-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»; d) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni ». Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 629, terzo comma, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all' articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».
Entrata in vigore il 17 luglio 2024