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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5273/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CECINELLI ANDREA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CECINELLI ANDREA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 8.9.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/07/2011 da
[...]
(n. a FIRENZE il 14/12/1985) e (n. a CONEGLIANO (TV) il Parte_1 Parte_2
18/07/1985), trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Per Per_ 2. I figli minori, e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita nel Comune di Treviso (TV), Via F. Manzato n. 33;
3. I SI.ri e eserciteranno in maniera condivisa con la responsabilità genitoriale, vale a dire che le decisioni Pt_2 Parte_1
di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte di comune accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle
2 questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
4. Ciascun genitore terrà informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita dei minori, ivi compreso l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la salute e la vita sociale;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo con la madre. In ogni caso quale regime minimo di frequentazione, i coniugi convengono che il padre potrà tenere con
Per Per_ sé i figli minori e a) Una settimana
- Dal lunedì sera alle ore 19:00 con pernottamento presso il padre sino al martedì mattina quando il SI. Parte_1
riaccompagnerà a scuola i bambini;
- Dal martedì sera alle ore 19:00 con pernottamento presso il padre sino al mercoledì mattina, quando il SI. riaccompagnerà a scuola i bambini;
Parte_1
- Dal pomeriggio del venerdì alle ore 15:30 quando il papà andrà a prenderli a casa della madre, con pernottamento presso il padre stesso, sino al lunedì mattina quando il SI. riaccompagnerà a scuola i bambini;
Parte_1
b) L'altra settimana
- Dalla sera del mercoledì quando il papà andrà a prendere i bambini da casa della madre alle 19:00 con pernottamento presso il papà, e accompagnamento a scuola la mattina del giovedì;
- Dal giovedì sera alle ore 19:00 (o dall'orario in cui i minori finiscono le rispettive attività sportive) con pernottamento presso il papà, e accompagnamento a scuola la mattina del venerdì.
Per quanto attiene le festività e i periodi di vacanza, fermo l'accordo per il quale il periodo di festa da trascorrere con ciascun genitore verrà concordato tra i ricorrenti con almeno un mese di anticipo, con l'intesa dell'alternanza annuale dei giorni di festa principali, i coniugi si accordano nel seguente modo:
c) Festività natalizie
- I figli trascorreranno 7 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in modo tale da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno. Altrettanto dicasi per l'alternanza tra la
Vigilia di Natale, l'ultimo dell'anno e l'Epifania.
3 Per_ Per Il padre andrà a prendere ed presso l'abitazione della madre dove li riporterà nei termini stabiliti;
d) Vacanze pasquali
- Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, stando con uno dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua, e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola.
Per_ Per Il padre andrà a prendere ed presso l'abitazione della madre dove li riporterà nei termini stabiliti;
e) Ponti e altre festività
- Secondo il calendario scolastico della Regione Veneto verranno suddivise equamente tra i genitori al 50% previo accordo con congruo anticipo con l'altro genitore;
f) Vacanze estive
- Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che i ricorrenti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Le località di villeggiatura potranno essere comunicate anche successivamente al 31 maggio. Durante questi periodi di vacanza il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso.
In considerazione degli impegni lavorativi dei ricorrenti ad anni alternati avranno la facoltà di scegliere il periodo estivo da trascorrere con i figli;
7) Con riferimento alle vacanze scolastiche estive, mantenendo le abitudini familiari e promuovendo un rapporto sereno tra i bambini e i genitori dell'altro coniuge, i ricorrenti concordano che i figli possano trascorrere alcuni giorni di vacanza da soli con i nonni per un periodo complessivo di 7 giorni con i nonni materni ed altri 7 giorni con i nonni paterni. Il periodo di vacanza eventualmente da trascorrere con i nonni dovrà essere concordato tra i genitori con almeno un mese di anticipo e in ogni caso solo dopo che i ricorrenti si siano accordati per i periodi di vacanza che ciascuno dei due trascorrerà con i figli.
Sempre in riferimento alle vacanze scolastiche, e in considerazione alla disponibilità sempre mostrata dai nonni tutti nella gestione della prole, i ricorrenti concordano sin da ora che, qualora non vi sia tra loro accordo sui centri extrascolastici da far frequentare ai figli, i minori potranno trascorrere tali periodi, anche in località di vacanza, con i nonni materni o paterni;
rimane impregiudicato il diritto di ciascun genitore di vederli e stare con loro nel fine settimana di spettanza di ognuno;
4 8) I genitori potranno comunque concordare tra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione padre/figli anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori e/o esigenze comuni;
9) Nel caso in cui ciascun genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse impegni di lavoro o impedimenti di qualsivoglia natura, si impegna ad avvisare prontamente l'altro genitore e si farà carico degli eventuali oneri;
10) Considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il SI. verserà mensilmente, con decorrenza Parte_1
dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul conto corrente intestato alla
SI.ra n. 009000019911 presso Banca di Credito Cooperativo Prealpi Sanbiagio, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento dei figli minori, un assegno di € 100,00 (cento/00) ciascuno per un totale di € 200,00 (duecento/00) entro il 15 di ogni mese, come anche riportato in sede di separazione. Detto importo è soggetto all'adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
11) Le spese straordinarie per i figli minori, saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo
d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Treviso, che si ritiene qui integralmente riportato.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalmente avanzata dall'altro in forma scritta (sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che abbia fornito idonea documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esibizione di predetta documentazione.
12) Con particolare riferimento alle spese della babysitter che accudisce i minori e li accompagna a scuola le mattine in cui si trovano collocati presso la madre, i coniugi hanno concordato che il SI. vi parteciperà al 50% con il limite di Parte_1
corrispondere a tale titolo alla moglie un importo massimo di € 50,00 (cinquanta/00) al mese. Oltre a tale limite la babysitter sarà interamente a carico della SI.ra ; Pt_2
13) I ricorrenti convengono che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall' sarà percepito integralmente dalla madre;
CP_1
14) I ricorrenti si danno sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti e/o dei passaporti dei figli minori;
5 15) I SI.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di Parte_1 Parte_2
aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
16) I SI.ri e dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza Parte_1 Parte_2
e di fare totale acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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