Articolo 6 della Legge 26 marzo 1990, n. 62
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 aprile 1990
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Versione
1 marzo 1994
Art. 6. 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, (( . . . )) le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali.
Entrata in vigore il 1 marzo 1994
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