Art. 6. 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, (( . . . )) le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali.
2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali.