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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/01/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1198/2024 promossa da:
(cod. fisc.: ) con l'avv. BARTOLOMEI ETTORE e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore
PROPRIETARIO originario intimante odierno OPPOSTO contro
(cod. fisc.: ) con l'avv. SPECA PIETRO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Strada Provinciale Mezzina di Ascoli Piceno CONDUTTORE originario intimato odierno OPPONENTE
OGGETTO: ricorso ex art 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 2.12.2024 e procedimento di correzione di errore materiale di dispositivo di sentenza del 9.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc la ricorrente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni ” all'Ill.mo Giudice adito del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, acchè voglia fissare l'udienza innanzi a sé ai sensi e nelle forme previste dall'art. 447-bis c.p.c., al fine di accogliere le seguenti richieste e conclusioni: 1) in caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato, accertare e dichiarare legittimo il diniego di rinnovo per la data del 30.06.2024 e per l'effetto pronunciare ordinanza di rilascio dell'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25- Categ. A/2, cl. 3, vani 5, ex art. 663 c.p.c., in capo al Sig. ed a chiunque lo occupi, libero da persone e cose, a far data dal 30 giugno Controparte_1
2024; 2) in caso di opposizione del conduttore-intimato: a) In via cautelare, emettere ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25- Categ. A/2, cl. 3, vani
5,, libero da persone e cose, immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., con riserva delle avverse eccezioni. b) Nel merito, accertare e dichiarare legittimo il diniego di rinnovo per la data del 30.06.2024 e per l'effetto ordinare il rilascio dell'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25-
Categ. A/2, cl. 3, vani 5, ex art. 663 c.p.c., in capo al Sig. ed a chiunque lo occupi, libero Controparte_1 da persone e cose, a far data dal 30 giugno 2024 ;3) in ogni caso condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per un importo pari a quello indicato quale canone nel pagina 1 di 3 contratto di locazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. “. Con comparsa in data 29.10.2024 si costituiva in giudizio il conduttore resistente il quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare respingere la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile in questione essendo la stessa infondata. Nel merito, previo mutamento del rito e fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di memorie integrative, in accoglimento dell'opposizione proposta. a)respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto. b)accertare e dichiarare che in base ad accordo verbale per la locazione Controparte_1 dell'immobile per cui è causa ha versato euro 400,00 mensili e conseguentemente rigettare la domanda avversaria. c)con riserva di agire separatamente per la ripetizione dei canoni indebitamente versati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” Alla prima udienza di comparizione parti del 28.10.2024 il Giudice, verificata la regolare costituzione in giudizio delle parti, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria e rinviava per la prosecuzione del giudizio, previa verifica della condizione di procedibilità, alla nuova udienza del
2.12.2024. Nella predetta ultima udienza espressamente “Sono comparsi l'avv. Bartolomei Ettore per la ricorrente unitamente alla proprietaria signora il quale dà atto che la mediazione è stata tentata e non ha Parte_1 avuto esito positivo e pertanto insiste per il rilascio dell'immobile e dunque con l'accoglimento del ricorso : è comparso altresì l'avv. Pietro Speca per il pure presente personalmente. Il sig. Controparte_1 dichiara di essere disponibile a rilasciare l'appartamento entro giorni 15. L'avv. Speca si riporta CP_1 alla memoria di costituzione facendo presente che l'indennità di occupazione dopo la scadenza naturale del contratto, è stata determinata nell'importo pari al canone mensile ed è stata regolarmente corrisposta fino al mese di novembre 2024 , per cui nessuna somma deve versare il conduttore a titolo di indennità di occupazione fino alla data odierna . I procuratori discutono la causa oralmente e l'avv. Bartolomei insiste a che il Giudice voglia trattenere la causa a sentenza e pronunciare dispositivo di sentenza secondo le modalità del rito locativo, anche tenuto conto che lo stesso resistente ha dichiarato di voler liberare l'immobile entro giorni 15 e tenuto conto delle difficoltà rappresentante in sede di discussione“ ed il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza di cui dava lettura e che depositava unitamente al verbale di udienza.
Con procedimento di correzione di errore materiale come in atti, peraltro iniziato con istanza congiunta dei difensori delle parti ricorrente e resistente, con provvedimento in data 9.12.2024 il Giudice disponeva la correzione dell'errore materiale relativo alla annualità della data del rilascio, indicata erroneamente in “2025”, anziché, come correttamente dovevasi, in “2024”. Ritiene il Giudice che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per avere pienamente dimostrato la parte proprietaria, subentrata all'originario locatore, il pieno diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile per l'intervenuta scadenza contrattuale del 30.6.2024 quale prima scadenza contrattuale. Risulta in atti documentalmente che il rilascio per tale data era già stata comunicata dalla locatrice al conduttore, con la formale disdetta del 12-12-2023, spedita il 13-12-2023 e ricevuta dal conduttore in data
23.12.2023 , con raccomandata A./R. n.200359203271 ( doc. 7 fascicolo di parte resistente), sottoscritta dalla locatrice, in conformità a quanto previsto nel contratto di locazione pure allegato in atti, nelle forme nei modi previsti dalla legge: la ricorrente ha manifestato pertanto le sue intenzioni di non voler Parte_1 rinnovare alla prima scadenza, il contratto relativo all'immobile condotto in locazione dal Sig. CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 431 del 09.12.1998
[...] specificando espressamente le ragioni per le quali richiedeva la restituzione dell'immobile interrompendo la rinnovazione tacita alla prima scadenza.
La volontà di disdire il contratto di locazione alla prima scadenza da parte della proprietaria trovava piena giustificazione nella circostanza di adibire l'immobile de quo ad abitazione propria, come espressamente specificato nella predetta lettera di disdetta e tale motivazione è perfettamente rispondente al dettato normativo che consente al proprietario, per gravi motivi, di impedire la rinnovazione alla prima scadenza.
pagina 2 di 3 Per cui la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, peraltro non ha fornito la parte conduttrice elementi idonei a smentire le risultanze documentali della ricorrente ed in particolare la piena operatività della disdetta contrattuale, tempestiva e regolare.
E' emerso nel corso del giudizio che una parte dell'immobile oggetto di contratto sia ad oggi occupato da soggetti non individuati nel contratto di locazione e che pertanto non sono parti del rapporto contrattuale, ma nei cui confronti è pienamente valida ed efficace l'ordinanza di rilascio e restituzione del bene al proprietario locatore, per essere venuto definitivamente meno il titolo che giustifica la detenzione e la garantisce, non solo da parte del conduttore, ma con estensione nei confronti di chiunque, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia rapporto con l'originario conduttore, occupi l'immobile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità istruttoria del presente giudizio, che si è svolta senza attività istruttoria, né con deposito di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie il ricorso e per l'effetto , accertata l'intervenuta scadenza del contratto di locazione per cui è causa alla data del 30.6.2024 per essere tempestiva e regolare la disdetta inoltrata ai fini del diniego di rinnovo,
ORDINA all'originario conduttore ed a chiunque ad oggi abbia la materiale detenzione e occupi Controparte_1 l'immobile oggetto di locazione o parte di esso, di rilasciare l'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25- Categ. A/2, cl. 3, vani 5, ex art. 663 c.p.c., che dovrà essere riconsegnato alla proprietaria avente diritto entro la data massima del 15.12.2025 (successivamente corretta in Parte_1 15.12.”2024” giusta procedimento di correzione di errore materiale in atti) che viene fissata quale termine ultimo di rilascio. Condanna il Sig. al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per un importo Controparte_1 pari a quello indicato quale canone nel contratto di locazione per le mensilità successive a novembre 2024, già versata, e fino all'effettivo rilascio dell' intero immobile alla proprietaria avente diritto . Condanna il alla refusione delle spese sostenute dalla parte proprietaria ricorrente e che Controparte_1 liquida in euro 700,00 per compenso professionale oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge ed in euro 264 per spese vive.
Così deciso in Ascoli Piceno il 2.12.2024
IL GIUDICE dott.ssa Paola Mariani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1198/2024 promossa da:
(cod. fisc.: ) con l'avv. BARTOLOMEI ETTORE e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore
PROPRIETARIO originario intimante odierno OPPOSTO contro
(cod. fisc.: ) con l'avv. SPECA PIETRO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Strada Provinciale Mezzina di Ascoli Piceno CONDUTTORE originario intimato odierno OPPONENTE
OGGETTO: ricorso ex art 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 2.12.2024 e procedimento di correzione di errore materiale di dispositivo di sentenza del 9.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc la ricorrente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni ” all'Ill.mo Giudice adito del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, acchè voglia fissare l'udienza innanzi a sé ai sensi e nelle forme previste dall'art. 447-bis c.p.c., al fine di accogliere le seguenti richieste e conclusioni: 1) in caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato, accertare e dichiarare legittimo il diniego di rinnovo per la data del 30.06.2024 e per l'effetto pronunciare ordinanza di rilascio dell'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25- Categ. A/2, cl. 3, vani 5, ex art. 663 c.p.c., in capo al Sig. ed a chiunque lo occupi, libero da persone e cose, a far data dal 30 giugno Controparte_1
2024; 2) in caso di opposizione del conduttore-intimato: a) In via cautelare, emettere ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25- Categ. A/2, cl. 3, vani
5,, libero da persone e cose, immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., con riserva delle avverse eccezioni. b) Nel merito, accertare e dichiarare legittimo il diniego di rinnovo per la data del 30.06.2024 e per l'effetto ordinare il rilascio dell'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25-
Categ. A/2, cl. 3, vani 5, ex art. 663 c.p.c., in capo al Sig. ed a chiunque lo occupi, libero Controparte_1 da persone e cose, a far data dal 30 giugno 2024 ;3) in ogni caso condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per un importo pari a quello indicato quale canone nel pagina 1 di 3 contratto di locazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. “. Con comparsa in data 29.10.2024 si costituiva in giudizio il conduttore resistente il quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare respingere la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile in questione essendo la stessa infondata. Nel merito, previo mutamento del rito e fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di memorie integrative, in accoglimento dell'opposizione proposta. a)respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto. b)accertare e dichiarare che in base ad accordo verbale per la locazione Controparte_1 dell'immobile per cui è causa ha versato euro 400,00 mensili e conseguentemente rigettare la domanda avversaria. c)con riserva di agire separatamente per la ripetizione dei canoni indebitamente versati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” Alla prima udienza di comparizione parti del 28.10.2024 il Giudice, verificata la regolare costituzione in giudizio delle parti, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria e rinviava per la prosecuzione del giudizio, previa verifica della condizione di procedibilità, alla nuova udienza del
2.12.2024. Nella predetta ultima udienza espressamente “Sono comparsi l'avv. Bartolomei Ettore per la ricorrente unitamente alla proprietaria signora il quale dà atto che la mediazione è stata tentata e non ha Parte_1 avuto esito positivo e pertanto insiste per il rilascio dell'immobile e dunque con l'accoglimento del ricorso : è comparso altresì l'avv. Pietro Speca per il pure presente personalmente. Il sig. Controparte_1 dichiara di essere disponibile a rilasciare l'appartamento entro giorni 15. L'avv. Speca si riporta CP_1 alla memoria di costituzione facendo presente che l'indennità di occupazione dopo la scadenza naturale del contratto, è stata determinata nell'importo pari al canone mensile ed è stata regolarmente corrisposta fino al mese di novembre 2024 , per cui nessuna somma deve versare il conduttore a titolo di indennità di occupazione fino alla data odierna . I procuratori discutono la causa oralmente e l'avv. Bartolomei insiste a che il Giudice voglia trattenere la causa a sentenza e pronunciare dispositivo di sentenza secondo le modalità del rito locativo, anche tenuto conto che lo stesso resistente ha dichiarato di voler liberare l'immobile entro giorni 15 e tenuto conto delle difficoltà rappresentante in sede di discussione“ ed il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza di cui dava lettura e che depositava unitamente al verbale di udienza.
Con procedimento di correzione di errore materiale come in atti, peraltro iniziato con istanza congiunta dei difensori delle parti ricorrente e resistente, con provvedimento in data 9.12.2024 il Giudice disponeva la correzione dell'errore materiale relativo alla annualità della data del rilascio, indicata erroneamente in “2025”, anziché, come correttamente dovevasi, in “2024”. Ritiene il Giudice che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per avere pienamente dimostrato la parte proprietaria, subentrata all'originario locatore, il pieno diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile per l'intervenuta scadenza contrattuale del 30.6.2024 quale prima scadenza contrattuale. Risulta in atti documentalmente che il rilascio per tale data era già stata comunicata dalla locatrice al conduttore, con la formale disdetta del 12-12-2023, spedita il 13-12-2023 e ricevuta dal conduttore in data
23.12.2023 , con raccomandata A./R. n.200359203271 ( doc. 7 fascicolo di parte resistente), sottoscritta dalla locatrice, in conformità a quanto previsto nel contratto di locazione pure allegato in atti, nelle forme nei modi previsti dalla legge: la ricorrente ha manifestato pertanto le sue intenzioni di non voler Parte_1 rinnovare alla prima scadenza, il contratto relativo all'immobile condotto in locazione dal Sig. CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 431 del 09.12.1998
[...] specificando espressamente le ragioni per le quali richiedeva la restituzione dell'immobile interrompendo la rinnovazione tacita alla prima scadenza.
La volontà di disdire il contratto di locazione alla prima scadenza da parte della proprietaria trovava piena giustificazione nella circostanza di adibire l'immobile de quo ad abitazione propria, come espressamente specificato nella predetta lettera di disdetta e tale motivazione è perfettamente rispondente al dettato normativo che consente al proprietario, per gravi motivi, di impedire la rinnovazione alla prima scadenza.
pagina 2 di 3 Per cui la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, peraltro non ha fornito la parte conduttrice elementi idonei a smentire le risultanze documentali della ricorrente ed in particolare la piena operatività della disdetta contrattuale, tempestiva e regolare.
E' emerso nel corso del giudizio che una parte dell'immobile oggetto di contratto sia ad oggi occupato da soggetti non individuati nel contratto di locazione e che pertanto non sono parti del rapporto contrattuale, ma nei cui confronti è pienamente valida ed efficace l'ordinanza di rilascio e restituzione del bene al proprietario locatore, per essere venuto definitivamente meno il titolo che giustifica la detenzione e la garantisce, non solo da parte del conduttore, ma con estensione nei confronti di chiunque, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia rapporto con l'originario conduttore, occupi l'immobile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità istruttoria del presente giudizio, che si è svolta senza attività istruttoria, né con deposito di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie il ricorso e per l'effetto , accertata l'intervenuta scadenza del contratto di locazione per cui è causa alla data del 30.6.2024 per essere tempestiva e regolare la disdetta inoltrata ai fini del diniego di rinnovo,
ORDINA all'originario conduttore ed a chiunque ad oggi abbia la materiale detenzione e occupi Controparte_1 l'immobile oggetto di locazione o parte di esso, di rilasciare l'immobile sito in San BE del ON (AP) alla Via Carducci n. 47, distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio n.21, particella n. 13, sub. 5, R.C. €. 400,25- Categ. A/2, cl. 3, vani 5, ex art. 663 c.p.c., che dovrà essere riconsegnato alla proprietaria avente diritto entro la data massima del 15.12.2025 (successivamente corretta in Parte_1 15.12.”2024” giusta procedimento di correzione di errore materiale in atti) che viene fissata quale termine ultimo di rilascio. Condanna il Sig. al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per un importo Controparte_1 pari a quello indicato quale canone nel contratto di locazione per le mensilità successive a novembre 2024, già versata, e fino all'effettivo rilascio dell' intero immobile alla proprietaria avente diritto . Condanna il alla refusione delle spese sostenute dalla parte proprietaria ricorrente e che Controparte_1 liquida in euro 700,00 per compenso professionale oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge ed in euro 264 per spese vive.
Così deciso in Ascoli Piceno il 2.12.2024
IL GIUDICE dott.ssa Paola Mariani
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