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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti PAOLA DORO e DANIELE CASU
OPPONENTE contro ol patrocinio degli avv.ti PAOLO FEDERICO VILLANI e PAOLA VAGNONI CP_1
OPPOSTA
Oggetto: locazione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, Nel merito, in via principale:
1) revocare parzialmente, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, l'opposto decreto ingiuntivo perchè infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) per l'effetto, riconoscere e dichiarare dovuta, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, la sola somma che risulterà accertata in corso di causa. 3) Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge”. PER L'OPPOSTA: “Voglia il Tribunale di Sassari, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: NEL MERITO - Rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e tutte domande svolte da parte opponente e confermare integralmente e in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento dell'importo capitale di Euro
82.848,00 oltre interessi e spese legali liquidate;
- Rigettare ogni altra avversa domanda. IN OGNI
CASO - Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfetario delle spese del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 proponeva Parte_1 tempestiva opposizione contro il decreto n. 56 del 1° febbraio 2024 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 82.848,00 che assumeva dovutale per canoni di affitto di CP_1 ramo d'azienda ed oneri accessori.
La ricorrente aveva agito in monitorio esponendo che in forza del contratto stipulato con l'odierna opponente con atto pubblico del 4 maggio 2016, questa si era obbligata al pagamento dei canoni d'affitto in rate trimestrali anticipate con valuta fissa il 1.01, il 1.04, il 1.07 e il 1.10, determinati in un pagina 1 di 3 importo annuo fisso di 32.000,00 euro per il primo anno, di 34.560,00 per il secondo, di 37.120,00 per il terzo e di 38.400,00 euro dal quarto anno in avanti, con aggiornamento automatico annuale a decorrere dal quinto anno d'affitto e con un importo ragguagliato alla differenza positiva tra il 7% del fatturato e l'ammontare del canone minimo annuo garantito. Erano poi a carico dell'affittuario, in base al medesimo contratto, gli oneri di gestione, le tasse e le spese relative alle utenze inerenti all'attività commerciale.
Tanto premesso, assumeva come la società conduttrice fosse inadempiente per un importo complessivo di 82.848,98 euro e ne chiedeva il pagamento, specificandone le singole voci con un prospetto analitico indicante anche le relative fatture, emesse dall'istante. L'opponente sosteneva di non dovere la somma pretesa, eccependo che il contratto Parte_2
d'affitto era venuto a scadenza il 14 maggio 2023 in quanto non rinnovato, che le spese di gestione non erano adeguatamente documentate dalla società ricorrente e che non erano dovuti nella misura pretesa i canoni dei mesi da gennaio a maggio 2023. Rappresentava al riguardo come nel gennaio 2022 le parti avessero concordato uno sconto del 25% sul corrispettivo dell'affitto, in ragione della diminuzione della clientela all'interno del centro commerciale Tanit, all'interno del quale si trova il ramo d'azienda in oggetto. Affermava quindi che detto sconto era stato correttamente applicato, ma solo fino al dicembre del 2022, mentre per i mesi successivi non vi aveva provveduto, nonostante l'accordo CP_1 informale concluso fra i contraenti in tal senso, in forza del quale la riduzione dell'affitto sarebbe stata prorogata sino alla scadenza del contratto.
Eccepiva infine l'opponente che dall'importo preteso avrebbe dovuto portarsi in detrazione quanto versato all'opposta per le indennità di occupazione dei mesi di agosto e dicembre 2023 (€ 2500 corrisposti con 2 bonifici bancari).
Concludeva quindi per la revoca del provvedimento monitorio, come riportato in epigrafe. si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, chiedendone il rigetto e CP_1 confermando l'entità del credito maturato, per l'importo indicato nel ricorso introduttivo.
Disposta la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648, c.p.c., la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva discussa e decisa all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 sulle conclusioni sopra trascritte.
***
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa. non propone argomenti idonei a contrastare la prova documentale fornita dell'opposta, dato Pt_2 che i crediti azionati da trovano titolo nel contratto d'affitto del ramo aziendale, anche con CP_1 riferimento alle spese ed oneri accessori, regolarmente fatturati e mai contestati nel loro ammontare dalla società opponente. Invero, per contratto (v. doc.
3.1 e 3.3), detti oneri sono dovuti dall'affittuaria, tenuta a corrisponderli dietro presentazione della relativa fattura e, a fronte delle precise indicazioni circa il loro ammontare ed i criteri di ripartizione (documentati nei prospetti contabili allegati dall'opposta, contenenti anche i relativi coefficienti), non ha proposto alcuna specifica Pt_2 osservazione.
Quanto poi all'eccepita scadenza del contratto, è sufficiente osservare che, come si desume chiaramente dal contenuto delle relative fatture, il credito maturato da successivamente al CP_1 decorso del termine di sette anni pattuito per la durata dell'affitto (v. doc.
3.3 opposta) è riferito pagina 2 di 3 all' “occupazione sine titulo” del ramo d'azienda e, in difetto di alcuna puntuale contestazione della società, che mai ha negato di essere rimasta nella detenzione dell'azienda successivamente alla scadenza del termine contrattuale, è pertanto dovuto (ai sensi dell'art. 1591, c.c., disposizione pacificamente applicabile all'affitto di azienda). Ancora, e ribadendosi al riguardo le motivazioni dell'ordinanza con cui era stata disattesa la prova orale dedotta dall'opponente, non risulta affatto dimostrato l'ampliamento temporale della riduzione del canone che era stata concordata per iscritto fra le parti solamente con riferimento all'anno 2022 (si veda la relativa scrittura privata: doc. 7 opposta) e non può pertanto estendersi ai canoni maturati successivamente al mese di dicembre del 2022, come sostenuto da Pt_2
Quanto, infine, ai pagamenti bonificati dall'opponente il 30 agosto 2023 e il 15 dicembre 2023, essi risultano imputati da al debito più risalente (docc. 5 e 6), in difetto di contrarie indicazioni CP_1 della debitrice e in applicazione dei criteri di cui all'art. 1193, co. 1°, c.c.
Il provvedimento monitorio dev'essere pertanto confermato e le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2024 e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
€9.500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 13 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti PAOLA DORO e DANIELE CASU
OPPONENTE contro ol patrocinio degli avv.ti PAOLO FEDERICO VILLANI e PAOLA VAGNONI CP_1
OPPOSTA
Oggetto: locazione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, Nel merito, in via principale:
1) revocare parzialmente, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, l'opposto decreto ingiuntivo perchè infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) per l'effetto, riconoscere e dichiarare dovuta, in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, la sola somma che risulterà accertata in corso di causa. 3) Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge”. PER L'OPPOSTA: “Voglia il Tribunale di Sassari, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: NEL MERITO - Rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e tutte domande svolte da parte opponente e confermare integralmente e in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento dell'importo capitale di Euro
82.848,00 oltre interessi e spese legali liquidate;
- Rigettare ogni altra avversa domanda. IN OGNI
CASO - Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfetario delle spese del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 proponeva Parte_1 tempestiva opposizione contro il decreto n. 56 del 1° febbraio 2024 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 82.848,00 che assumeva dovutale per canoni di affitto di CP_1 ramo d'azienda ed oneri accessori.
La ricorrente aveva agito in monitorio esponendo che in forza del contratto stipulato con l'odierna opponente con atto pubblico del 4 maggio 2016, questa si era obbligata al pagamento dei canoni d'affitto in rate trimestrali anticipate con valuta fissa il 1.01, il 1.04, il 1.07 e il 1.10, determinati in un pagina 1 di 3 importo annuo fisso di 32.000,00 euro per il primo anno, di 34.560,00 per il secondo, di 37.120,00 per il terzo e di 38.400,00 euro dal quarto anno in avanti, con aggiornamento automatico annuale a decorrere dal quinto anno d'affitto e con un importo ragguagliato alla differenza positiva tra il 7% del fatturato e l'ammontare del canone minimo annuo garantito. Erano poi a carico dell'affittuario, in base al medesimo contratto, gli oneri di gestione, le tasse e le spese relative alle utenze inerenti all'attività commerciale.
Tanto premesso, assumeva come la società conduttrice fosse inadempiente per un importo complessivo di 82.848,98 euro e ne chiedeva il pagamento, specificandone le singole voci con un prospetto analitico indicante anche le relative fatture, emesse dall'istante. L'opponente sosteneva di non dovere la somma pretesa, eccependo che il contratto Parte_2
d'affitto era venuto a scadenza il 14 maggio 2023 in quanto non rinnovato, che le spese di gestione non erano adeguatamente documentate dalla società ricorrente e che non erano dovuti nella misura pretesa i canoni dei mesi da gennaio a maggio 2023. Rappresentava al riguardo come nel gennaio 2022 le parti avessero concordato uno sconto del 25% sul corrispettivo dell'affitto, in ragione della diminuzione della clientela all'interno del centro commerciale Tanit, all'interno del quale si trova il ramo d'azienda in oggetto. Affermava quindi che detto sconto era stato correttamente applicato, ma solo fino al dicembre del 2022, mentre per i mesi successivi non vi aveva provveduto, nonostante l'accordo CP_1 informale concluso fra i contraenti in tal senso, in forza del quale la riduzione dell'affitto sarebbe stata prorogata sino alla scadenza del contratto.
Eccepiva infine l'opponente che dall'importo preteso avrebbe dovuto portarsi in detrazione quanto versato all'opposta per le indennità di occupazione dei mesi di agosto e dicembre 2023 (€ 2500 corrisposti con 2 bonifici bancari).
Concludeva quindi per la revoca del provvedimento monitorio, come riportato in epigrafe. si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, chiedendone il rigetto e CP_1 confermando l'entità del credito maturato, per l'importo indicato nel ricorso introduttivo.
Disposta la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648, c.p.c., la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva discussa e decisa all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 sulle conclusioni sopra trascritte.
***
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa. non propone argomenti idonei a contrastare la prova documentale fornita dell'opposta, dato Pt_2 che i crediti azionati da trovano titolo nel contratto d'affitto del ramo aziendale, anche con CP_1 riferimento alle spese ed oneri accessori, regolarmente fatturati e mai contestati nel loro ammontare dalla società opponente. Invero, per contratto (v. doc.
3.1 e 3.3), detti oneri sono dovuti dall'affittuaria, tenuta a corrisponderli dietro presentazione della relativa fattura e, a fronte delle precise indicazioni circa il loro ammontare ed i criteri di ripartizione (documentati nei prospetti contabili allegati dall'opposta, contenenti anche i relativi coefficienti), non ha proposto alcuna specifica Pt_2 osservazione.
Quanto poi all'eccepita scadenza del contratto, è sufficiente osservare che, come si desume chiaramente dal contenuto delle relative fatture, il credito maturato da successivamente al CP_1 decorso del termine di sette anni pattuito per la durata dell'affitto (v. doc.
3.3 opposta) è riferito pagina 2 di 3 all' “occupazione sine titulo” del ramo d'azienda e, in difetto di alcuna puntuale contestazione della società, che mai ha negato di essere rimasta nella detenzione dell'azienda successivamente alla scadenza del termine contrattuale, è pertanto dovuto (ai sensi dell'art. 1591, c.c., disposizione pacificamente applicabile all'affitto di azienda). Ancora, e ribadendosi al riguardo le motivazioni dell'ordinanza con cui era stata disattesa la prova orale dedotta dall'opponente, non risulta affatto dimostrato l'ampliamento temporale della riduzione del canone che era stata concordata per iscritto fra le parti solamente con riferimento all'anno 2022 (si veda la relativa scrittura privata: doc. 7 opposta) e non può pertanto estendersi ai canoni maturati successivamente al mese di dicembre del 2022, come sostenuto da Pt_2
Quanto, infine, ai pagamenti bonificati dall'opponente il 30 agosto 2023 e il 15 dicembre 2023, essi risultano imputati da al debito più risalente (docc. 5 e 6), in difetto di contrarie indicazioni CP_1 della debitrice e in applicazione dei criteri di cui all'art. 1193, co. 1°, c.c.
Il provvedimento monitorio dev'essere pertanto confermato e le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2024 e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
€9.500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 13 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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