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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7644/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2022 00778789 06
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 28.7.2023 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, lo Ricorrente1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 31.5.2023, (di pagamento della somma di € 1.035,43 dovuta per sanzioni da versamento tardivo di IVA nel 2015), chiedendone l'annullamento per il seguente motivo di illegittimità:
1. per doversi ritenere illegittima l'applicazione delle sanzioni in questione, sia perché il tardivo versamento della terza rata è dipeso da un mero errore formale del contribuente che non ha comportato alcun pregiudizio all'Erario, essendo stati tutti i versamenti rateali tempestivamente ed integralmente eseguiti;
sia perché è avvenuta nella misura del 30%, invece che nella misura minima del 10%.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
successivamente con memoria versata in atti riferiva di avere proceduto, nelle more del giudizio, alla emissione di provvedimento di sgravio integrale della partita di ruolo per cui si procede, chiedendo in conseguenza di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia resistente, in relazione alla pretesa tributaria azionata, proceduto nelle more del giudizio,
a relativo sgravio, (cfr. documentazione in atti).
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni di diritto trattate e dell'esito della controversia, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 22.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7644/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2022 00778789 06
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 28.7.2023 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, lo Ricorrente1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 31.5.2023, (di pagamento della somma di € 1.035,43 dovuta per sanzioni da versamento tardivo di IVA nel 2015), chiedendone l'annullamento per il seguente motivo di illegittimità:
1. per doversi ritenere illegittima l'applicazione delle sanzioni in questione, sia perché il tardivo versamento della terza rata è dipeso da un mero errore formale del contribuente che non ha comportato alcun pregiudizio all'Erario, essendo stati tutti i versamenti rateali tempestivamente ed integralmente eseguiti;
sia perché è avvenuta nella misura del 30%, invece che nella misura minima del 10%.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
successivamente con memoria versata in atti riferiva di avere proceduto, nelle more del giudizio, alla emissione di provvedimento di sgravio integrale della partita di ruolo per cui si procede, chiedendo in conseguenza di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia resistente, in relazione alla pretesa tributaria azionata, proceduto nelle more del giudizio,
a relativo sgravio, (cfr. documentazione in atti).
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni di diritto trattate e dell'esito della controversia, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 22.1.2026