Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 1
La riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione. Solo quando venga, anche implicitamente, disposta la separazione delle cause è possibile, infatti, evitare che l'effetto interruttivo investa tutte le parti del "simultaneus processus".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/10/2002, n. 14102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14102 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNICA ASSICURAZIONI UNIONE ITALIANA CENTRI ASSICURATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato BRUNO SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. BATTISTA BENVENUTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA OL AR, GR VI, DE SO TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI, presso l'avvocato CORRADO DE MARTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato CESARE DALFINO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
OR AN, elettivamente domiciliato in ROMA Viale Parioli, 47 presso l'Avvocato PIO CORTI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VI C. AMATI giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MO GO, IU AF, OM GU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2760/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SASSANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti LA OL, GR, DE SO, l'Avvocato LOLLINI, con delega, per il resistente OR, udito l'Avvocato AMATI, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atti di citazione notificati il 6 agosto 1986, il commissario liquidatore della s.p.a. Unica Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano US RI, AN OR, GO MO, IN EG, MA La OL, FA UM, UG PO e NT De OM, già amministratori o sindaci della s.p.a. Unica Assicurazioni, proponendo nei loro confronti azione di responsabilità ex art. 2392, 2393, 2394, 2403 e 2407 c.c. RI, OR, EG, De OM e La OL si costituirono in giudizio e chiesero il rigetto delle domande dell'attrice. LI, PO e MO rimasero contumaci. All'udienza collegiale del 9 giugno 1994 il processo venne dichiarato interrotto per la morte dell'unico difensore del convenuto RI. Ma con memoria depositata il 14 aprile 1995 il difensore dell'attore, nel richiedere la prosecuzione del processo ex art. 303 c.p.c., rilevò che invalidamente il collegio aveva dichiarato l'interruzione dell'intero processo litisconsortile, riguardando la causa interruttiva una sola delle controparti.
Si costituirono soltanto EG, De OM, La OL e OR. EG e De OM eccepirono però l'estinzione del processo;
e il Tribunale di Milano, in accoglimento di tale eccezione, con sentenza N. 1077 del 21 novembre 1996, dichiarò il processo estinto per tutte le parti, così argomentando:
a) a nulla rilevava che la causa interruttiva, la morte del difensore, riguardasse una sola delle parti legate tra loro da un rapporto litisconsortile facoltativo, dato che non era stata disposta la separazione del giudizio relativo ad RI dai giudizi riguardanti gli altri sette litisconsorti;
b) il processo ben avrebbe potuto essere riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti facoltativi, ma in concreto la riassunzione era tardiva nei riguardi di tutti i convenuti. Contro la sentenza la s.p.a. Unica Assicurazione propose appello nei confronti di tutte le controparti, a eccezione di RI, deducendo, quanto alla declaratoria di estinzione, che aveva errato il collegio nel ritenere che la causa interruttiva riguardante un solo litisconsorte comportasse l'interruzione del processo per tutti i litisconsorti, perché nel caso, ricorrente nella specie, di litisconsorzio facoltativo, le controversie connesse rimanevano sostanzialmente indipendenti, sicché le vicende riguardanti una di esse e, in particolare l'estinzione del processo, non potevano comunicarsi alle altre.
Con sentenza n. 2760 del 16 novembre 1999 la Corte d'appello di Milano rigettò l'appello. Ribadì in primo luogo che, pur riguardando una sola delle parti, l'evento interruttivo aveva avuto effetto sull'intero processo, in mancanza di un provvedimento di separazione delle cause mai adottato dal giudice ne' richiesto da alcuna delle parti;
e che era perciò inidonea a impedire l'estinzione, in quanto tardiva, la pur legittima riassunzione del processo nei confronti delle sole parti estranee all'evento interruttivo.
Rilevò poi che solo in comparsa conclusionale l'appellante aveva per la prima volta dedotto la non estensibilità agli altri appellati dell'estinzione eccepita da EG e De OM;
sicché la censura era inammissibile in quanto totalmente estranea ai motivi d'appello ritualmente formulati dall'appellante. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la s.p.a. Unica Assicurazioni, che propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resistono con due distinti controricorsi IN EG, MA La OL e NT De OM, che hanno depositato anche una memoria, e AN OR. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 103, 301, 303, 305, 307, comma 3, c.p.c.
Sostiene che deve considerarsi ormai superato il cosiddetto principio di indivisibilità dell'interruzione e che, nel caso di litisconsorzio facoltativo, va riconosciuta, in conformità con la più recente e accreditata dottrina, la non estensibilità degli effetti dell'evento interruttivo relativo a una soltanto delle plurime cause riunite. Sicché l'ordinanza del tribunale che dichiarò l'interruzione dell'intero processo cumulativo va considerata nulla e improduttiva di effetti, inidonea perciò a far decorrere il termine perentorio per la riassunzione delle cause estranee all'evento interruttivo.
Il motivo è infondato.
Secondo una tradizione dottrinale e giurisprudenziale invero, "la riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli di cui non fanno parte i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione" (Cass., sez. 1^, 10 febbraio 1987, n. 1383, m. 450849, Cass., sez. 2^, 14 ottobre 1993, n. 10167, m. 483953). Solo quando venga, anche implicitamente, disposta la separazione delle cause, è possibile, secondo questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale, evitare che l'effetto interruttivo investa tutte le parti del simultaneus processus (Cass., sez. 3^, 2 aprile 1997, n. 2866, m. 503447). Più di recente, allo scopo di evitare conseguenze negative per le parti estranee all'evento interruttivo, si è invece sostenuto, in dottrina e in giurisprudenza, che nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse l'evento interruttivo che interessa la parte di uno di detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), ne' viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo" (Cass., sez. L, 25 febbraio 2002, n. 2676, m. 552478).
Il processo dovrebbe proseguire, quindi, tra le parti estranee all'evento interruttivo, senza una formale separazione dalla causa interrotta, che risulterebbe separata solo nel caso di una sua mancata riassunzione nei successivi sei mesi.
Questa impostazione, cui si richiama la ricorrente, è tuttora minoritaria anche in dottrina ed è criticabile innanzitutto perché comporterebbe una violazione del principio del contraddittorio, se non confidasse in una stasi di fatto dell'intero processo nel corso del termine semestrale per la riassunzione della causa interrotta. Sarebbe difficile, invero, stabilire la sorte delle prove di comune rilevanza eventualmente acquisite, ad esempio, prima della riassunzione della causa interrotta e, quindi, senza la partecipazione di alcune delle parti. E il costo di una simile violazione del principio del contraddittorio non sarebbe certo accettabile neppure in nome della ragionevole esigenza di evitare il rischio di estinzione del processo per le parti non colpite dall'evento interruttivo.
D'altro canto, secondo una parte della dottrina, la divisibilità dell'effetto interruttivo è esclusa dall'art. 303 comma 3 c.p.c., che prevede la notifica anche alle altre parti del decreto di fissazione del processo riassunto e, quindi, ne presuppone la intervenuta interruzione anche nei loro confronti. Rimane perciò da convenire con l'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, che affidano alla discrezionalità del giudice e all'iniziativa delle stesse parti la possibilità di evitare, con una preventiva separazione, l'estensione a tutte le cause dell'evento interuttivo dell'intero procedimento. È questo, in realtà, il più ragionevole punto di equilibrio e di contemperamento tra l'esigenza di unità formale del procedimento cumulativo, che risponde a un indiscusso favor normativo, e l'esigenza di autonomia delle cause riunite.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito ritennero che l'effetto dell'evento interruttivo si riferisse a tutte le parti del simultaneus processus;
ed è infondata l'eccezione, proposta dalla ricorrente, di nullità di tale decisione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e, di conseguenza, dell'art. 307 c.p.c. Rileva che, essendo indiscussa la non comunicabilità delle eccezioni processuali in senso stretto alle cause litisconsortili riunite, erroneamente il tribunale aveva dichiarato l'estinzione del processo anche nei confronti delle parti che non avevano formulato la relativa eccezione. Tale errore della sentenza di primo grado fu ritualmente dedotto in comparsa conclusionale dall'appellante s.p.a. Unica Assicurazioni, trattandosi di questione interna ai motivi d'appello e funzionale alla rinnovata decisione sulla estinzione richiesta alla corte di secondo grado. Ma la corte d'appello, violando l'art. 342 c.p.c., ritenne la questione estranea ai motivi d'appello.
Il motivo è infondato.
Secondo la corrente interpretazione dell'art. 342 c.p.c., invero, l'effetto devolutivo dell'appello è delimitato dai motivi d'impugnazione, sicché il giudice del gravame non può estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione (Cass., sez. 2^, 15 luglio 1993, n. 7851, m. 483188, Cass., sez. 3^, 3 ottobre 1994, n. 8028, m. 487981). Il giudice d'appello può prendere in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante solo quando, nell'ambito della censura proposta, esse risultino in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass., sez. 2^, 16 gennaio 2002, n. 397, m. 551577, Cass., sez. 2^, 15 luglio 1993, n. 7851, m. 483188, Cass., sez. 1^, 18 dicembre 1995, n. 12911, m. 495129). Nel caso in esame con il suo atto d'appello l'attuale ricorrente aveva dedotto l'inesistenza dell'effetto interruttivo e del conseguente effetto estintivo rispetto alle cause estranee a quella cui l'evento interruttivo si riferiva. Non aveva affatto contestato che l'eccezione di estinzione del processo proposta dai soli convenuti EG e De OM potesse estendersi anche alle altre parti. Ed è evidente che la questione dell'estensione dell'eccezione di estinzione del processo non poteva essere considerata un antecedente logico e giuridico della questione di esistenza dell'evento estintivo, essendo semmai questa questione ad assumere rilievo preliminare. Sicché correttamente i giudici d'appello ritennero estranea al devolutum la questione dell'estensione dell'eccezione di estinzione del processo tardivamente prospettata dall'appellante solo nella comparsa conclusionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidando in favore di La OL EG e De TO Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 186,14 per esborsi, e in favore di OR Euro 1.600,00 per onorario ed Euro 66,68 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2002