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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1185 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 28.4.2025
vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e la sig.ra , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Pacillo, per mandato in atti;
ricorrenti
E
(C.F.: ), con sede legale in Roma, al Viale Europa Controparte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104, per Notar Per_1
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 04/05/2022 al n. 5514 serie 1/T,
[...]
dall'avv. Giancarlo De Santis;
resistente
Oggetto: rimborso buoni postali fruttiferi e risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Gli odierni istanti - premesso: di essere cointestatari di n. 4 (quattro) Buoni Postali
Fruttiferi di cui 3 (tre) buoni del valore di € 5.000,00 e 1 (uno) buono del valore di €. 500,00, ciascuno appartenente alla tipologia serie “18N” per un importo complessivo di Euro
15.500,00, sottoscritti in data 28.10.2006 presso l'Ufficio Postale di Cosenza;
che il
22.10.2018 si era recato presso l'Ufficio Postale di Cosenza – Via Popilia al Parte_1 fine di simulare la liquidazione dei sopra citati buon postali indicati come ordinari e quindi non scaduti e che in data 17.10.2019 l'altra cointestataria dei suddetti BPF aveva chiesto presso l'UP di Via XXIV Maggio – Cosenza, la riscossione degli stessi, senza esito, in quanto aveva negato il rimborso eccependo l'intervenuta prescrizione del CP_1
relativo credito – hanno chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta rispetto al corretto adempimento degli obblighi informativi alla stessa facenti capo, non avendo gli attori mai ricevuto indicazioni sulla durata dei titoli e non avendo mai ricevuto il “foglio analitico” contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, e condannarsi al pagamento del valore capitale dei buoni oltre agli interessi maturati Controparte_1
contrattualmente previsti alla data del 28.4.2008 per un totale di € 16.032,14 ed al risarcimento del danno, pari ad € 3.339,44, conseguente alla contrazione di un prestito per far fronte alle spese di matrimonio della figlia, esborso altrimenti non sostenibile. Hanno, quindi, dedotto che l'A.G.C.M., con provvedimento N. 30346 del 18.10.2022 aveva specificamente sanzionato – ex artt. 20 – 21 e 22 del Cod. Consumo – come pratica commerciale scorretta quella di in aperta violazione dei diritti dei Controparte_1
Consumatori per non aver fornito informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione dei B.F.P. Tale decisione, come documentato nel corso del giudizio, risulta essere stata confermata dal Tar Lazio.
Ha resistito , chiedendo accertarsi la prescrizione dei buoni, rigettarsi la CP_1 domanda di rimborso e dichiararsi la prescrizione dell'azione risarcitoria fondata sul presunto inadempimento degli obblighi informativi, in quanto promossa oltre il termine di prescrizione.
Precisate le domande e difese, la causa viene per la decisione senza ulteriore istruzione.
Le domande degli attori sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Nel merito, è pacifica, oltre che documentalmente riscontrabile, la sottoscrizione da parte degli attori di quattro buoni postali fruttiferi, due appartenenti alla serie “18N” buoni erano espressamente sottoposti – per come leggibile nel relativo documento - alle condizioni di cui al decreto del 19.12.2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica e a quelle del Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In forza di tale rinvio, proprio anche del decreto di emissione delle relative serie, i buoni stessi, come documentato da mediante produzione dei relativi fogli CP_1 informativi, avevano scadenza a 18 mesi.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, a tal fine tempestivamente costituitasi, è fondata.
Ai sensi, infatti, dell'art. 4 del D.M. 19.12.2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi” (prodotto da parte convenuta come all. 9) “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto previsto dall'art. 5” (art. 5 che regola la possibilità di rimborso anticipato). La scadenza propria della serie segna, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione. Aggiunge, inoltre, l'art.8 del medesimo D.M. che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Nella specie, i titoli, sottoscritti il 28.10.2006 sono, quindi, scaduti il 28.04.2008 (diciotto mesi dall'emissione) e i clienti potevano chiedere il rimborso del titolo sino al 29.04.2018.
Ne consegue che, avendo gli attori chiesto per la prima volta il rimborso in data 17.10.2019
(per come dedotto nell'atto introduttivo), era già decorso a quel tempo il termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa regolante l'investimento (e, comunque, residualmente ricavabile dall'art. 2946 c.c.).
Gli attori, nell'affermare la persistenza del diritto al rimborso, deducono, invero, di non essere stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, stante l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e stante, altresì, l'omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'avvenuta consegna del foglio informativo non è stata effettivamente dimostrata dalla convenuta, onerata della relativa prova.
Da tale omissione, tuttavia, non può farsi discendere la conseguenza voluta dagli attori, vale a dire la necessità di considerare i buoni sottoscritti alla stregua di buoni fruttiferi ordinari, aventi durata ventennale. I buoni oggetto di domanda, infatti, per come già osservato, recano espresso richiamo non solo ai fogli informativi ma anche alle condizioni generali di emissione previste dal citato D.M. del 19.12.00, il quale, dispone, come visto, all'art. 3 che “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto previsto dall'art. 5”. E' dunque il provvedimento di emissione relativo alla serie che determina la scadenza del titolo, mentre il documento informativo ha solo una funzione informativa a favore del cliente e la mancata consegna può al più, assumere rilevanza solo a fini risarcitori, non potendo giustificare la conclusione per cui l'accordo negoziale si sia perfezionato rispetto ad un prodotto diverso (per scadenza) da quello in concreto acquistato, come identificato attraverso l'indicazione della serie di appartenenza presente sui titoli in oggetto.
Né può ritenersi che l'omissione informativa possa avere inciso sulla decorrenza della prescrizione: il comportamento del debitore, infatti, non interferisce, in generale, sul decorso della prescrizione se non nella specifica ipotesi di occultamento doloso del debito prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., ricorrente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. 5413/2020). Tanto impedisce di collegare alla sanzione irrogata dall'A.G.C.O.M. (e confermata dal Tar Lazio) le chieste conseguenze in punto di prescrizione dei titoli postali.
Le condotte contestate a , infatti, non valgono ad integrare la fattispecie Controparte_1
in questione, atteso che, anche assimilandosi la condotta meramente omissiva a quella di occultamento, la stessa inciderebbe sulla conoscenza non già della esistenza della obbligazione, come richiesto dalla norma, ma, piuttosto, della scadenza dei titoli (d'altra parte, parlando la norma di “occultamento doloso”, il requisito deve identificarsi con qualcosa di diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, con cui non può identificarsi).
Alla ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi neppure un impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.: per come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22072/2018; Cass. 996/2022)
l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, quali quelli che vengono, al più, in rilievo nella specie, dovendosi ritenere che, pur in difetto del foglio illustrativo, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, non risultando tempestivamente contestato che la relativa informazione fosse disponibile anche presso gli uffici postali ovvero attraverso la consultazione del D.M. di riferimento (i decreti ministeriali in materia, infatti, sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi fonti integrative della legge, e, pertanto, conoscibili per la solo loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: cfr. Cass. 25583/2023).
Da ultimo, la Suprema Corte, con Sentenza 21905/2025, ha ulteriormente evidenziato che
“(…), che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può benessere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn.
13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.
Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n.
13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce
l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)”.
Nella specie, la stessa parte istante deduce non un doloso occultamento della data di scadenza da parte degli agenti, bensì l'ignoranza della stessa, inveratasi quando, in data
22.10.2018, l'impiegato dell'ufficio Postale avrebbe simulato la scadenza, ritenendoli ancora validi.
Tenuto conto che a quella data il diritto al rimborso doveva ritenersi già prescritto, quindi, appare irrilevante, ai predetti fini, la valutazione della condotta dell'agente postale, che – prospettando una scadenza diversa - avrebbe indotto in errore gli istanti sul termine utile per richiedere il rimborso. A ciò si aggiunga che parte ricorrente soltanto nella memoria depositata ex articolo 281 duodecies comma 4 cpc ha allegato, genericamente, precedenti richieste di “consulenza” agli agenti Postali.
Trattasi di allegazione, per un verso, non supportata da idoneo riscontro obiettivo, la cui dimostrazione è stata rimessa ad una richiesta di prova con testi non specificati e su fatti ed avvenimenti non sufficientemente indicati nel tempo e nello spazio e, come tale, irricevibile e, per altro verso, pure irrilevante, in quanto inidonea ad attestare che la richiesta di rimborso sia stata impedita da una condotta deliberatamente volta ad inibire l'esercizio del diritto.
La domanda di rimborso degli attori non può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto paralizzata dall'eccezione di prescrizione della società convenuta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, per l'inadempimento di Controparte_1
agli obblighi informativi su essa gravanti, trattasi di domanda che, parimenti, non può
[...]
trovare accoglimento, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione della convenuta.
La dedotta responsabilità, infatti, va qualificata come di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione del dovere negoziale di informazione: essa, pertanto, è soggetta al termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell'illecito e, quindi, dal momento della violazione delle regole di comportamento ascritte all'intermediario (quale violazione nel caso di specie consumatasi alla data di sottoscrizione dei buoni oggetto di domanda, risalente al 2006).
La peculiarità della fattispecie e la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe (come comprovata dalla produzione documentale di parte attrice) legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA le domande attoree;
➢ COMPENSA le spese di lite.
Cosenza, 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1185 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 28.4.2025
vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e la sig.ra , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Pacillo, per mandato in atti;
ricorrenti
E
(C.F.: ), con sede legale in Roma, al Viale Europa Controparte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104, per Notar Per_1
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 04/05/2022 al n. 5514 serie 1/T,
[...]
dall'avv. Giancarlo De Santis;
resistente
Oggetto: rimborso buoni postali fruttiferi e risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Gli odierni istanti - premesso: di essere cointestatari di n. 4 (quattro) Buoni Postali
Fruttiferi di cui 3 (tre) buoni del valore di € 5.000,00 e 1 (uno) buono del valore di €. 500,00, ciascuno appartenente alla tipologia serie “18N” per un importo complessivo di Euro
15.500,00, sottoscritti in data 28.10.2006 presso l'Ufficio Postale di Cosenza;
che il
22.10.2018 si era recato presso l'Ufficio Postale di Cosenza – Via Popilia al Parte_1 fine di simulare la liquidazione dei sopra citati buon postali indicati come ordinari e quindi non scaduti e che in data 17.10.2019 l'altra cointestataria dei suddetti BPF aveva chiesto presso l'UP di Via XXIV Maggio – Cosenza, la riscossione degli stessi, senza esito, in quanto aveva negato il rimborso eccependo l'intervenuta prescrizione del CP_1
relativo credito – hanno chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta rispetto al corretto adempimento degli obblighi informativi alla stessa facenti capo, non avendo gli attori mai ricevuto indicazioni sulla durata dei titoli e non avendo mai ricevuto il “foglio analitico” contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, e condannarsi al pagamento del valore capitale dei buoni oltre agli interessi maturati Controparte_1
contrattualmente previsti alla data del 28.4.2008 per un totale di € 16.032,14 ed al risarcimento del danno, pari ad € 3.339,44, conseguente alla contrazione di un prestito per far fronte alle spese di matrimonio della figlia, esborso altrimenti non sostenibile. Hanno, quindi, dedotto che l'A.G.C.M., con provvedimento N. 30346 del 18.10.2022 aveva specificamente sanzionato – ex artt. 20 – 21 e 22 del Cod. Consumo – come pratica commerciale scorretta quella di in aperta violazione dei diritti dei Controparte_1
Consumatori per non aver fornito informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione dei B.F.P. Tale decisione, come documentato nel corso del giudizio, risulta essere stata confermata dal Tar Lazio.
Ha resistito , chiedendo accertarsi la prescrizione dei buoni, rigettarsi la CP_1 domanda di rimborso e dichiararsi la prescrizione dell'azione risarcitoria fondata sul presunto inadempimento degli obblighi informativi, in quanto promossa oltre il termine di prescrizione.
Precisate le domande e difese, la causa viene per la decisione senza ulteriore istruzione.
Le domande degli attori sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Nel merito, è pacifica, oltre che documentalmente riscontrabile, la sottoscrizione da parte degli attori di quattro buoni postali fruttiferi, due appartenenti alla serie “18N” buoni erano espressamente sottoposti – per come leggibile nel relativo documento - alle condizioni di cui al decreto del 19.12.2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica e a quelle del Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In forza di tale rinvio, proprio anche del decreto di emissione delle relative serie, i buoni stessi, come documentato da mediante produzione dei relativi fogli CP_1 informativi, avevano scadenza a 18 mesi.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, a tal fine tempestivamente costituitasi, è fondata.
Ai sensi, infatti, dell'art. 4 del D.M. 19.12.2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi” (prodotto da parte convenuta come all. 9) “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto previsto dall'art. 5” (art. 5 che regola la possibilità di rimborso anticipato). La scadenza propria della serie segna, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione. Aggiunge, inoltre, l'art.8 del medesimo D.M. che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Nella specie, i titoli, sottoscritti il 28.10.2006 sono, quindi, scaduti il 28.04.2008 (diciotto mesi dall'emissione) e i clienti potevano chiedere il rimborso del titolo sino al 29.04.2018.
Ne consegue che, avendo gli attori chiesto per la prima volta il rimborso in data 17.10.2019
(per come dedotto nell'atto introduttivo), era già decorso a quel tempo il termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa regolante l'investimento (e, comunque, residualmente ricavabile dall'art. 2946 c.c.).
Gli attori, nell'affermare la persistenza del diritto al rimborso, deducono, invero, di non essere stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, stante l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e stante, altresì, l'omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'avvenuta consegna del foglio informativo non è stata effettivamente dimostrata dalla convenuta, onerata della relativa prova.
Da tale omissione, tuttavia, non può farsi discendere la conseguenza voluta dagli attori, vale a dire la necessità di considerare i buoni sottoscritti alla stregua di buoni fruttiferi ordinari, aventi durata ventennale. I buoni oggetto di domanda, infatti, per come già osservato, recano espresso richiamo non solo ai fogli informativi ma anche alle condizioni generali di emissione previste dal citato D.M. del 19.12.00, il quale, dispone, come visto, all'art. 3 che “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto previsto dall'art. 5”. E' dunque il provvedimento di emissione relativo alla serie che determina la scadenza del titolo, mentre il documento informativo ha solo una funzione informativa a favore del cliente e la mancata consegna può al più, assumere rilevanza solo a fini risarcitori, non potendo giustificare la conclusione per cui l'accordo negoziale si sia perfezionato rispetto ad un prodotto diverso (per scadenza) da quello in concreto acquistato, come identificato attraverso l'indicazione della serie di appartenenza presente sui titoli in oggetto.
Né può ritenersi che l'omissione informativa possa avere inciso sulla decorrenza della prescrizione: il comportamento del debitore, infatti, non interferisce, in generale, sul decorso della prescrizione se non nella specifica ipotesi di occultamento doloso del debito prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., ricorrente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. 5413/2020). Tanto impedisce di collegare alla sanzione irrogata dall'A.G.C.O.M. (e confermata dal Tar Lazio) le chieste conseguenze in punto di prescrizione dei titoli postali.
Le condotte contestate a , infatti, non valgono ad integrare la fattispecie Controparte_1
in questione, atteso che, anche assimilandosi la condotta meramente omissiva a quella di occultamento, la stessa inciderebbe sulla conoscenza non già della esistenza della obbligazione, come richiesto dalla norma, ma, piuttosto, della scadenza dei titoli (d'altra parte, parlando la norma di “occultamento doloso”, il requisito deve identificarsi con qualcosa di diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, con cui non può identificarsi).
Alla ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi neppure un impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.: per come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22072/2018; Cass. 996/2022)
l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, quali quelli che vengono, al più, in rilievo nella specie, dovendosi ritenere che, pur in difetto del foglio illustrativo, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, non risultando tempestivamente contestato che la relativa informazione fosse disponibile anche presso gli uffici postali ovvero attraverso la consultazione del D.M. di riferimento (i decreti ministeriali in materia, infatti, sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi fonti integrative della legge, e, pertanto, conoscibili per la solo loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: cfr. Cass. 25583/2023).
Da ultimo, la Suprema Corte, con Sentenza 21905/2025, ha ulteriormente evidenziato che
“(…), che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può benessere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn.
13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.
Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n.
13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce
l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)”.
Nella specie, la stessa parte istante deduce non un doloso occultamento della data di scadenza da parte degli agenti, bensì l'ignoranza della stessa, inveratasi quando, in data
22.10.2018, l'impiegato dell'ufficio Postale avrebbe simulato la scadenza, ritenendoli ancora validi.
Tenuto conto che a quella data il diritto al rimborso doveva ritenersi già prescritto, quindi, appare irrilevante, ai predetti fini, la valutazione della condotta dell'agente postale, che – prospettando una scadenza diversa - avrebbe indotto in errore gli istanti sul termine utile per richiedere il rimborso. A ciò si aggiunga che parte ricorrente soltanto nella memoria depositata ex articolo 281 duodecies comma 4 cpc ha allegato, genericamente, precedenti richieste di “consulenza” agli agenti Postali.
Trattasi di allegazione, per un verso, non supportata da idoneo riscontro obiettivo, la cui dimostrazione è stata rimessa ad una richiesta di prova con testi non specificati e su fatti ed avvenimenti non sufficientemente indicati nel tempo e nello spazio e, come tale, irricevibile e, per altro verso, pure irrilevante, in quanto inidonea ad attestare che la richiesta di rimborso sia stata impedita da una condotta deliberatamente volta ad inibire l'esercizio del diritto.
La domanda di rimborso degli attori non può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto paralizzata dall'eccezione di prescrizione della società convenuta.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, per l'inadempimento di Controparte_1
agli obblighi informativi su essa gravanti, trattasi di domanda che, parimenti, non può
[...]
trovare accoglimento, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione della convenuta.
La dedotta responsabilità, infatti, va qualificata come di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione del dovere negoziale di informazione: essa, pertanto, è soggetta al termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell'illecito e, quindi, dal momento della violazione delle regole di comportamento ascritte all'intermediario (quale violazione nel caso di specie consumatasi alla data di sottoscrizione dei buoni oggetto di domanda, risalente al 2006).
La peculiarità della fattispecie e la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe (come comprovata dalla produzione documentale di parte attrice) legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA le domande attoree;
➢ COMPENSA le spese di lite.
Cosenza, 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Germana Maffei