Sentenza 18 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 16 maggio 2023
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00075/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2021, proposto da
Artegrafika S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
per l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del Soprintendente in carica, sull’istanza del 20.02.2020 proposta per l’acquisizione del parere ex art. 21 D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. per l’esecuzione di interventi edilizi sull’immobile di proprietà della Fondazione Moschettini, condotto in locazione dalla Artegrafika srl;
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del Soprintendente in carica, a provvedere sull’istanza del 20.02.2020;
nonché per la nomina di un Commissario ad CT che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine eventualmente assegnato, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con contratto di locazione di immobile ad uso artigianale del 29.01.2019, la Fondazione Moschettini ha concesso in locazione alla società Artegrafika S.r.l. una porzione dell’immobile di sua proprietà, sito in Copertino alla piazza Umberto I, angolo via Quarta, distinto al N.C.E.U. al fg. 64, p.lla 553, sub. 11 e 12, e composto al piano terra da due vani ed accessori, per l’esercizio dell’attività di laboratorio di stampa e grafica.
In data 22.02.2019, Artegrafika S.r.l. ha presentato SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 D.P.R. n. 380/2001 al Comune di Copertino (prot. n. 6083 del 22.02.2019 – SCIA n. 19/D037) per l’esecuzione di taluni interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti in “ frazionamento e fusione di unità immobiliari facenti parte del complesso denominato “Palazzo Moschettini” previa demolizione di servizio igienico esistente e vetrata postuma superfetazione nonché stamponatura e ripristino di apertura interna di comunicazione dei locali di cui trattasi. Adeguamento impiantistico ”.
La relazione asseverata del tecnico progettista, allegata alla predetta SCIA, dichiarava, tra l’altro, che l’immobile oggetto di intervento non era sottoposto a tutela ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I, del D.lgs n. 42/2004 e che, pertanto, l’intervento edilizio proposto non necessitava della previa acquisizione del parere da parte della competente Soprintendenza.
A seguito di verifiche compiute su richiesta del Comando di Polizia Municipale, il Comune di Copertino è tuttavia giunto a conclusioni differenti in ragione della proprietà dell’immobile (appartenente ad una persona giuridica privata senza fine di lucro) e dell’epoca di realizzazione dello stesso (oltre 70 anni addietro), ritenendo che, in assenza di espressa verifica da parte del Ministero in ordine alla sussistenza o meno dell’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico sul bene, lo stesso dovesse essere soggetto a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 12, commi 1 e 2, D.lgs. n. 42/2004.
Intanto, con istanza del 20.02.2020 la ricorrente aveva presentato apposita istanza per l’acquisizione del parere ex art. 21 D.lgs. n. 42/2004 per l’accertamento di compatibilità degli interventi edilizi da eseguire.
Terminato il periodo di sospensione straordinaria dell’attività amministrativa disposta ex lege per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, in data 16.09.2020 i funzionari della Soprintendenza, alla presenza della ricorrente, del tecnico progettista e degli agenti della Polizia Municipale, hanno eseguito un sopralluogo ed effettuato le necessarie verifiche tecniche per la definizione del procedimento per il rilascio del parere sull’istanza del 20.02.2020.
Nonostante lo spirare del termine per la conclusione del procedimento amministrativo ed il lungo lasso di tempo decorso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce non ha provveduto sull’istanza del 20.02.2020 ex art. 21 D.lgs. n. 42/2004.
Dapprima con nota p.e.c. del 15-16.06.2021 e successivamente con nota del 26-27.07.2021 l’odierna ricorrente ha diffidato formalmente la Soprintendenza a concludere il procedimento amministrativo avviato con la citata istanza.
Avverso il silenzio serbato dalla Soprintendenza è insorta la ricorrente, la quale – con il ricorso notificato in data 24 settembre 2021 – chiede a questo T.A.R. di accertare l’obbligo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del Soprintendente in carica, a provvedere sull’istanza del 20.02.2020, procedendo altresì alla nomina di un Commissario ad CT affinché, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti.
La ricorrente deduce in diritto: violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - violazione dell’art. 22 D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - eccesso di potere per omesso esercizio della funzione amministrativa - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - violazione del principio di legalità.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto per resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio dell’11.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Giova evidenziare in fatto quanto segue.
Nell’istanza del 20.02.2020, il tecnico progettista ha richiesto espressamente “ l’acquisizione del parere ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ex post, di accertamento di compatibilità, al fine di regolarizzare gli interventi indicati nella pratica edilizia n. 19/D037 ”. In precedenza, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Copertino con nota del 12.11.2019 aveva accertato l’esecuzione in corso d’opera dei lavori al piano terra (foglio n. 64 p.lla n. 553 sub 11) descritti nella SCIA alternativa al permesso di costruire del 22.02.2019 in assenza dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza su immobile sottoposto a tutela ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 42/2004. La ricorrente, tuttavia, allega di aver “ ripristinato lo stato dei luoghi come da comunicazione in data 08/03/21 con la demolizione delle opere come si evince dal verbale della Polizia Locale del 16/02/21 ” (cfr. diffida del 15.06.2021, relazione tecnica illustrativa del 20.05.2022 a pagina 4 e riscontro da parte del Comune di Copertino alla nota della Soprintendenza del 29.01.2021 n. 1509-P a pagina 6); tale allegazione non è contestata dalle Amministrazioni intimate. Dagli atti emerge, poi, che il tecnico incaricato dei lavori ha trasmesso alla Soprintendenza istanza del 20.02.2020 di richiesta di parere, relazione tecnica storico critica, tavola circa lo stato di fatto al 22.09.2019, tavola relativa alle opere eseguite e tavola relativa alle opere di completamento; inoltre, con nota prot. n. 13281 del 20.07.2020 il tecnico ha integrato la documentazione con l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in data 20.07.2012, prot. n. 14030, inerente il recupero delle facciate del Palazzo Moschettini, i cui lavori erano stati avviati in data 03.12.2012. Gli atti e documenti prodotti in giudizio dalla Soprintendenza riguardano altri procedimenti e segnatamente porzioni di immobile diversi da quello condotto in locazione da Artegrafika S.r.l. ovvero il procedimento sanzionatorio ex art. 160 D.lgs. n. 42/2004 avviato dalla Soprintendenza. In particolare, la nota prot. n. 1804 del 25.01.2022, con cui la Soprintendenza ha chiesto al Comune di Copertino un “ elaborato analitico e riepilogativo di tutte le opere e le modifiche non autorizzate in tutto l’immobile ”, da un lato, è stata adottata nell’ambito del procedimento sanzionatorio ex art. 160 D.lgs. n. 42/2004, dall’altro è stata adottata successivamente all’instaurazione del presente giudizio ed è stata comunque riscontrata dal tecnico progettista in data 25.05.2022 (cfr. relazione tecnica illustrativa datata 20.05.2022).
Ciò posto, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza dell’odierna ricorrente ex art. 2, comma 1, L. n. 241/1990, secondo cui “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”.
Nel caso di specie, l’art. 22, comma 1, D.lgs. n. 42/2004, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia, dispone espressamente che “ fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza ”.
Non sussiste nella fattispecie concreta in esame alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di centoventi giorni per provvedere sull’istanza in parola, non rilevando ai fini dell’obbligo di provvedere il fatto che la Soprintendenza abbia richiesto documenti (elaborati grafici, relazione tecnica con descrizione estesa, corredata da allegati fotografici, dei lavori eseguiti in assenza di autorizzazione) con riferimento ad opere non autorizzate sul compendio storico nell’ambito del distinto procedimento avviato per l’applicazione delle sanzioni ex art. 160 del D.lgs. n. 42/2004 (cfr. comunicazione Sabap prot. n. 23124 del 13.11.2019). In ogni caso, come si è già evidenziato, la ricorrente avrebbe ripristinato lo stato dei luoghi. Non trova, dunque, applicazione nel caso in esame la prescrizione di cui all’art. 22, comma 2, D.lgs. n. 42/2004, a mente della quale “ Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta ”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza del 20.02.2020, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto l’acquisizione del parere ex art. 21 del D.lgs n. 42/2004, e condanna della medesima Amministrazione, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., ad esitare il procedimento avviato ad istanza di parte con un provvedimento espresso (il cui contenuto è demandato alla valutazione discrezionale dell’intimata Amministrazione), da adottarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o (se anteriore) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Il Collegio ritiene allo stato di soprassedere sull’istanza di nomina di un Commissario ad CT , con l’avvertimento che alla relativa designazione si procederà, su istanza di parte, nel caso di mancata ottemperanza all’ordine impartito con la presente sentenza.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza di parte ricorrente del 20.02.2020 e ordina alla medesima Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o (se anteriore) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà il commissario ad CT , che sarà nominato, se necessario, ad istanza della parte ricorrente.
Spese compensate, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO