Articolo 1 della Legge 23 maggio 1977, n. 265
Articolo 2
Versione
22 giugno 1977
Art. 1.
L' articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , e sostituito dal seguente:
"Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.
In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".
Entrata in vigore il 22 giugno 1977