Articolo 4 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 3Articolo 5
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1 marzo 1986
Art. 4.
Le lettere a) , b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come modificato dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento".
Le lettere c) e d) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52 , sono sostituite delle seguenti:
"c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso ............... lire 40.000;
d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) ................. lire 15.000".
Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e' consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:
a) distanza particolarmente rilevante dalla piu' vicina rivendita di generi di monopolio;
Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 39 del D.P.R. n. 642/1972 , recante disciplina dell'imposta di bollo, come modificato dall'art. 25 del D.P.R. n. 955, 1982, per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 39. (Distribuzione, vendita al pubblico e aggio). - La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.
Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento".
- Il testo dell' art. 1 del D.L. n. 4/1983 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . L. 15.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento). L. 15.000".

- Il testo dell' art. 73 del D.P.R. n. 1074/1958 e' il seguente:
"Art. 73. (Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione). - Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:
1) i fiammiferi ed i valori postali;
2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;
3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato".
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
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