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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
30.12.2024
d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marconi pec e dall'avv. Paola Marconi pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 9
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
E Marta Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Email_3
Marina Marinelli pec t Email_5
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale:
disattesa ogni contraria domanda – istanza – eccezione avversaria accertarsi e
dichiararsi il diritto del ricorrente, libero professionista iscritto ad ENPACL -Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, alla ricongiunzione
presso il predetto ente dei contributi versati alla Gestione Separata dell' CP_1
Spese rifuse nella misura che il Magistrato riterrà di giustizia”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
rigettare il ricorso e tutte le domande svolte, in quanto inammissibili ed infondate e
confermando come corretto il comportamento degli uffici.
Vinte le spese”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso: pagina 2 di 9 ✓ di essere libero professionista iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento a far data dal 21.02.1998 e, contestualmente, ai fini previdenziali, ad ENPACL - Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Consulenti del Lavoro;
✓ di avere accreditati presso l' – Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 8.8.1995, CP_1
n. 335:
▪ un periodo di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di
2.423,00 Euro;
▪ un periodo di contribuzione di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile
10.864,00 (doc. 4 e 5 fasc. ric.);
✓ di aver presentato, in data 12.6.2024, domanda di ricongiunzione dei suddetti periodi di contribuzione, accreditati presso l' , nella gestione Controparte_2
presso l'ENPACL, alla quale è attualmente iscritto quale libero professionista (doc. 1
fasc. ric.),
✓ di essersi visto rigettare dall' in data 14.6.2024, la domanda con la seguente CP_1
motivazione: “Si comunica che la domanda indicata in oggetto è stata respinta per il seguente motivo: I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2,
Legge 8.8.95, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative” – propone domanda volta ad accertare il suo diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di € 2.423,00 Euro, e di
11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € 10.864,00, attualmente accreditati presso l' , nella gestione presso l'ENPACL, alla quale egli è Controparte_2
attualmente iscritto quale libero professionista.
pagina 3 di 9 §2 in ordine all'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di inammissibilità della domanda
L'ente convenuto eccepisce l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, CP_1
adducendo che consiste in una domanda di condanna dell' a un facere (eseguire le CP_1
procedure di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella Gestione separata con la propria cassa professionale), come tale estranea alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale non è giudice degli interessi.,
L'eccezione non è fondata in quanto trascura il consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. 6.12.2019, n. 31954; Cass. 30.9.2014, n. 20604; Cass. 2009, n. 9986; Cass.
24.2.2003, n. 2804;), secondo i rapporti previdenziali, hanno sì una fonte pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, ma sono costituiti da diritti soggettivi di credito dal lato attivo e da obbligazioni dal lato passivo;
quindi il procedimento, che l'ente gestore è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli altrui adempimenti, ha natura meramente ricognitiva, con esercizio, al più, di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti), essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza dell'obbligazione; ne deriva che l' nella gestione dei rapporti previdenziali, non agisce quale ente CP_1
dotato di potestà autoritativa al cospetto della quale vi sono interessi legittimi, ma compie atti di natura negoziale che incidono su posizioni di diritto soggettivo.
§3
in ordine al merito
Il ricorrente agisce per l'accertamento del suo diritto alla Parte_1
ricongiunzione dei periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di € 2.423,00 Euro, e di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € pagina 4 di 9 10.864,00, attualmente accreditati presso l' – Gestione separata, nella gestione CP_1
presso l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
La domanda è fondata.
a)
L'art. 1 co. 2 L. 5.3.1990, n. 45 attribuisce “al libero professionista che sia stato iscritto
a forme obbligatorie di previdenza… per lavoratori autonomi” la “facoltà” di chiedere la “ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
b)
Appare incontestato che:
❖ il ricorrente è un libero professionista, svolgendo la professione di consulente del lavoro;
❖ egli attualmente è iscritto, quale libero professionista, alla gestione dell' ENPACL -
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Consulenti del Lavoro;
❖ egli è stato iscritto alla Gestione separata presso l' (che costituisce CP_1
pacificamente una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori autonomi) per un periodo di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di €
2.423,00 Euro, e per un periodo di contribuzione di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € 10.864,00.
c)
L' nega la fondatezza della domanda, sostenendo che i periodi di contribuzione CP_1
accreditati presso l' in favore della Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 CP_1
non sono ricongiungibili presso gestioni alternative.
pagina 5 di 9 L'assunto non merita di essere condiviso in quanto contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.10.2019, n. 26039), seguita da quella di merito
(Corte appello Milano 17.2.2022, n. 97 che ha confermato Trib. Milano n. 2312/2021).
Avanti alla Corte Suprema l' aveva chiesto la cassazione della sentenza di merito, CP_1
adducendo che la facoltà di ricongiunzione ex art. 2 co. 2 L. 45/1990 non spetta qualora il trattamento pensionistico del libero professionista interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo (ma in questo caso gli sarebbe consentito di avvalersi degli istituti del cumulo e della totalizzazione).
Nella pronuncia 26039/2019 cit. la Cassazione ha ritenuto di dover accogliere un'interpretazione dell'art. 1 co. 2 L. 45/1990 “che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti”.
Quindi la Suprema Corte ha ritenuto non siano ostativi alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso la Gestione separata dell' nella gestione in cui il libero CP_1
professionista risulta iscritto:
a) né l'argomento svolto dall' in quella sede (necessità che il trattamento Pt_2
pensionistico del libero professionista interessato sia calcolato utilizzando il solo metodo contributivo),
b) né l'argomento addotto dall' a motivazione del rigetto della domanda di CP_1
ricongiunzione presentata dal ricorrente (i periodi di contribuzione accreditati presso la Gestione separata dell' non sono ricongiungibili presso gestioni CP_1
alternative).
pagina 6 di 9 ad a)
In ordine al primo, esso appare privo di fondamento normativo, il quale non può
consistere in considerazioni riguardanti il criterio di liquidazione della pensione nell'ambito della Gestione separata, atteso che, a seguito della ricongiunzione dei periodi di contribuzione, la pensione sarà (eventualmente) erogata dalla gestione in cui il libero professionista risulta iscritto, mentre la tutela, prevista in favore degli interessi della gestione che effettua il trasferimento dei contributi, consiste nella maggiorazione dell'
“interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento”, come prevede l'art. 2 co. 1 L.
45/1990.
a b)
In ordine al secondo, l' invece, indica il fondamento normativo, che individua nel CP_1
d.m. 2.5.1996, n. 282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e
funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335”), evidenziando che prevede soltanto la ricongiunzione nella
Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 (art. 3 co. 1).
Tuttavia questa sola circostanza non consente di affermare – specie in mancanza di una norma, la quale escluda espressamente l'ipotesi inversa – che la disciplina giuridica successiva di grado inferiore (il d.m. 282/1996) sia idonea a derogare la norma generale di grado superiore precedente (l'art. 1 co. 2 L. 45/1990).
Da ultimo, privo di rilievo appare il fatto, evidenziato dall'ente convenuto a pag. 5 della memoria di costituzione, richiamando la “relazione istruttoria” sub doc. 2, secondo cui
“la procedura GPA tra le risposte di default per il caso specifico riporta: “I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2, legge 8.8.95, n. 335, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative”.
pagina 7 di 9 §4
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato, in capo al ricorrente Pt_1
il diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno
[...]
1996, con reddito imponibile di 2.423,00 Euro, e di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile 10.864,00, attualmente accreditati presso l' – Gestione separata CP_1
contributi, nella gestione presso l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di inammissibilità della domanda.
2. Accerta in capo al ricorrente il diritto alla ricongiunzione dei Parte_1
periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di €
2.423,00 Euro, e di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € 10.864,00, attualmente accreditati presso l' , nella gestione presso Controparte_2
l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
3. Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di Pt_2
giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co. d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00.
Trento, 18 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 8 di 9 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
30.12.2024
d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marconi pec e dall'avv. Paola Marconi pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 9
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
E Marta Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Email_3
Marina Marinelli pec t Email_5
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale:
disattesa ogni contraria domanda – istanza – eccezione avversaria accertarsi e
dichiararsi il diritto del ricorrente, libero professionista iscritto ad ENPACL -Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, alla ricongiunzione
presso il predetto ente dei contributi versati alla Gestione Separata dell' CP_1
Spese rifuse nella misura che il Magistrato riterrà di giustizia”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
rigettare il ricorso e tutte le domande svolte, in quanto inammissibili ed infondate e
confermando come corretto il comportamento degli uffici.
Vinte le spese”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso: pagina 2 di 9 ✓ di essere libero professionista iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento a far data dal 21.02.1998 e, contestualmente, ai fini previdenziali, ad ENPACL - Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Consulenti del Lavoro;
✓ di avere accreditati presso l' – Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 8.8.1995, CP_1
n. 335:
▪ un periodo di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di
2.423,00 Euro;
▪ un periodo di contribuzione di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile
10.864,00 (doc. 4 e 5 fasc. ric.);
✓ di aver presentato, in data 12.6.2024, domanda di ricongiunzione dei suddetti periodi di contribuzione, accreditati presso l' , nella gestione Controparte_2
presso l'ENPACL, alla quale è attualmente iscritto quale libero professionista (doc. 1
fasc. ric.),
✓ di essersi visto rigettare dall' in data 14.6.2024, la domanda con la seguente CP_1
motivazione: “Si comunica che la domanda indicata in oggetto è stata respinta per il seguente motivo: I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2,
Legge 8.8.95, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative” – propone domanda volta ad accertare il suo diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di € 2.423,00 Euro, e di
11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € 10.864,00, attualmente accreditati presso l' , nella gestione presso l'ENPACL, alla quale egli è Controparte_2
attualmente iscritto quale libero professionista.
pagina 3 di 9 §2 in ordine all'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di inammissibilità della domanda
L'ente convenuto eccepisce l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, CP_1
adducendo che consiste in una domanda di condanna dell' a un facere (eseguire le CP_1
procedure di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella Gestione separata con la propria cassa professionale), come tale estranea alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale non è giudice degli interessi.,
L'eccezione non è fondata in quanto trascura il consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. 6.12.2019, n. 31954; Cass. 30.9.2014, n. 20604; Cass. 2009, n. 9986; Cass.
24.2.2003, n. 2804;), secondo i rapporti previdenziali, hanno sì una fonte pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, ma sono costituiti da diritti soggettivi di credito dal lato attivo e da obbligazioni dal lato passivo;
quindi il procedimento, che l'ente gestore è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli altrui adempimenti, ha natura meramente ricognitiva, con esercizio, al più, di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti), essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza dell'obbligazione; ne deriva che l' nella gestione dei rapporti previdenziali, non agisce quale ente CP_1
dotato di potestà autoritativa al cospetto della quale vi sono interessi legittimi, ma compie atti di natura negoziale che incidono su posizioni di diritto soggettivo.
§3
in ordine al merito
Il ricorrente agisce per l'accertamento del suo diritto alla Parte_1
ricongiunzione dei periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di € 2.423,00 Euro, e di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € pagina 4 di 9 10.864,00, attualmente accreditati presso l' – Gestione separata, nella gestione CP_1
presso l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
La domanda è fondata.
a)
L'art. 1 co. 2 L. 5.3.1990, n. 45 attribuisce “al libero professionista che sia stato iscritto
a forme obbligatorie di previdenza… per lavoratori autonomi” la “facoltà” di chiedere la “ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
b)
Appare incontestato che:
❖ il ricorrente è un libero professionista, svolgendo la professione di consulente del lavoro;
❖ egli attualmente è iscritto, quale libero professionista, alla gestione dell' ENPACL -
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Consulenti del Lavoro;
❖ egli è stato iscritto alla Gestione separata presso l' (che costituisce CP_1
pacificamente una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori autonomi) per un periodo di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di €
2.423,00 Euro, e per un periodo di contribuzione di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € 10.864,00.
c)
L' nega la fondatezza della domanda, sostenendo che i periodi di contribuzione CP_1
accreditati presso l' in favore della Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 CP_1
non sono ricongiungibili presso gestioni alternative.
pagina 5 di 9 L'assunto non merita di essere condiviso in quanto contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.10.2019, n. 26039), seguita da quella di merito
(Corte appello Milano 17.2.2022, n. 97 che ha confermato Trib. Milano n. 2312/2021).
Avanti alla Corte Suprema l' aveva chiesto la cassazione della sentenza di merito, CP_1
adducendo che la facoltà di ricongiunzione ex art. 2 co. 2 L. 45/1990 non spetta qualora il trattamento pensionistico del libero professionista interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo (ma in questo caso gli sarebbe consentito di avvalersi degli istituti del cumulo e della totalizzazione).
Nella pronuncia 26039/2019 cit. la Cassazione ha ritenuto di dover accogliere un'interpretazione dell'art. 1 co. 2 L. 45/1990 “che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti”.
Quindi la Suprema Corte ha ritenuto non siano ostativi alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso la Gestione separata dell' nella gestione in cui il libero CP_1
professionista risulta iscritto:
a) né l'argomento svolto dall' in quella sede (necessità che il trattamento Pt_2
pensionistico del libero professionista interessato sia calcolato utilizzando il solo metodo contributivo),
b) né l'argomento addotto dall' a motivazione del rigetto della domanda di CP_1
ricongiunzione presentata dal ricorrente (i periodi di contribuzione accreditati presso la Gestione separata dell' non sono ricongiungibili presso gestioni CP_1
alternative).
pagina 6 di 9 ad a)
In ordine al primo, esso appare privo di fondamento normativo, il quale non può
consistere in considerazioni riguardanti il criterio di liquidazione della pensione nell'ambito della Gestione separata, atteso che, a seguito della ricongiunzione dei periodi di contribuzione, la pensione sarà (eventualmente) erogata dalla gestione in cui il libero professionista risulta iscritto, mentre la tutela, prevista in favore degli interessi della gestione che effettua il trasferimento dei contributi, consiste nella maggiorazione dell'
“interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento”, come prevede l'art. 2 co. 1 L.
45/1990.
a b)
In ordine al secondo, l' invece, indica il fondamento normativo, che individua nel CP_1
d.m. 2.5.1996, n. 282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e
funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335”), evidenziando che prevede soltanto la ricongiunzione nella
Gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 (art. 3 co. 1).
Tuttavia questa sola circostanza non consente di affermare – specie in mancanza di una norma, la quale escluda espressamente l'ipotesi inversa – che la disciplina giuridica successiva di grado inferiore (il d.m. 282/1996) sia idonea a derogare la norma generale di grado superiore precedente (l'art. 1 co. 2 L. 45/1990).
Da ultimo, privo di rilievo appare il fatto, evidenziato dall'ente convenuto a pag. 5 della memoria di costituzione, richiamando la “relazione istruttoria” sub doc. 2, secondo cui
“la procedura GPA tra le risposte di default per il caso specifico riporta: “I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2, legge 8.8.95, n. 335, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative”.
pagina 7 di 9 §4
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato, in capo al ricorrente Pt_1
il diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno
[...]
1996, con reddito imponibile di 2.423,00 Euro, e di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile 10.864,00, attualmente accreditati presso l' – Gestione separata CP_1
contributi, nella gestione presso l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di inammissibilità della domanda.
2. Accerta in capo al ricorrente il diritto alla ricongiunzione dei Parte_1
periodi di contribuzione di 5 mesi nell'anno 1996, con reddito imponibile di €
2.423,00 Euro, e di 11 mesi nell'anno 1997, con reddito imponibile di € 10.864,00, attualmente accreditati presso l' , nella gestione presso Controparte_2
l'ENPACL, alla quale egli è attualmente iscritto quale libero professionista.
3. Condanna l' convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di Pt_2
giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 Co. d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato, pari a € 49,00.
Trento, 18 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 8 di 9 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 9 di 9